DIRITTO ROMANO
RIASSUNTO
FONTI DEL DIRITTO
fonti di produzione del diritto, cioè quegli atti idonei a creare diritto. Secondo Gaio, un giurista del II secolo
d.C., le fonti del diritto sono costituite:
• dalle leggi
• dai plebisciti
• dai senato consulti
• dalle costituzioni degli imperatori
• dagli editti di coloro che hanno il diritto di emanarli
• dai responsi dei giuristi.
LEGGE
Definizioni nelle fonti in ordine cronologico:
Ateio Capitone, vissuto in età augustea. La legge è un comando generale del popolo o della plebe, con il
magistrato che interroga.
Gaio, La legge è ciò che il popolo ordina e stabilisce.
Ateio Capitone e Gaio puntano sul concetto di iussum, comando, ordine
Papiniano, La legge è un precetto comune elaborato da uomini saggi e la coercizione dei delitti che sono
commessi volontariamente o involontariamente, è un patto della repubblica comune. pone l’accento sul
concetto di patto della comune repubblica, tra uomini, in particolare tra il magistrato e il popolo. Il magistrato
che chiede al popolo se vuole approvare quella norma, quella regola, e il popolo risponde: sì o no
caratteri lex: La legge è atto di comando ed è di emanazione popolare, è cioè approvata dal popolo riunito nei
comizi, su proposta del magistrato, ordina di …. La legge quindi promana dal potere del popolo. Il popolo
facendo uso della sua potestas, del suo potere innescato in questo dal potere magistratuale, comanda. In questo
si può parlare di incontro di poteri: il potere del magistrato di riunire il popolo in assemblea, di proporre al
popolo una norma, e il potere del popolo di approvare la norma, farla diventare lex. Quindi non un patto ma una
estrinsecazione del potere del popolo.
-vincolatività: è indicata l’estrinsecazione del potere in forma di comando, di ordine, ordine al quale non si può
non obbedire, se non si obbedisce si subiscono le conseguenze di vario tipo, a seconda della potestà dalla quale
promana l’ordine.
-generalità. E’ un comando generale. Emerge soprattutto dalla definizione di Ateio Capitone,
-astrattezza. Non è un ordine specifico diretto a una specifica persona onde imporgli uno specifico
comportamento, è un ordine generale, è un ordine che concerne un vasto numero di persone, più o meno vasto,
ma non identificato nei suoi specifici componenti.
Questi sono i caratteri fondamentali della lex, nel diritto romano, ma attenzione, perché con il termine lex, nel
diritto romano sono designati anche i contenuti di patti fra privati. Per identificare la lex in quanto iussum
populi nel diritto romano si usa una ulteriore qualificazione. Questa ulteriore qualificazione è nella parola
publico. La lex, in quanto iussum populi è lex publica. Questo concetto di lex, come iussum populi, rogante
magistratu cioè dietro proposta del magistrato, è un concetto antichissimo, è un concetto quasi originario. La
prova è in un passo di Tito Livio parla dell’approvazione delle 12 Tavole, la normazione, di cui abbiamo
notizia, più antica, di Roma, risalgono a circa il 450 a.C., venne istituita una magistratura speciale i decemviri
per provvedere alla emanazione di questa legge, che prese il nome dal numero delle tavole entro le quali le
norme vennero trascritte. “Ciò che il popolo abbia ordinato in tempi successivi, ciò sia diritto”. E ricaviamo un
altro principio: che qualunque statuizione del popolo, intervenuta in tempi successivi, è in grado di modificare il
ius, abrogando la norma precedente, quindi il potere popolare non si esplica una volta soltanto.
PLEBISCITI
Una definizione giuridica di plebiscito la possiamo trarre da un passo di Gaio : “Il Plebiscito è ciò che la plebe
ordina e stabilisce”. Iussum plebis - anziché iussum populi, ma è sempre un concetto di ordine, di esplicazione
del potere. La differenza è quindi non nel valore dell’atto, che è lo stesso, ma nella sua formazione, perché la
lex è approvata dal popolo, il plebiscito dalla plebe. Gaio definisce qualificandola ins enso negativo la plebe
“La plebe si differenza in questo dal popolo: che con il nome di popolo si intendono tutti i cittadini”. “Si
intendono con il nome di popolo, quindi, tutti i cittadini, compresi i patrizi. invece con il nome di plebe si
intendono gli altri cittadini, esclusi i patrizi”. La differenza è questa: che il popolo comprende plebei e patrizi, e
quindi la definizione che Gaio dà di plebe è una definizione qualificata in negativo. Nel senso che la plebe è il
popolo meno i patrizi. Non essendovi nella trattazione di Gaio una distinzione sostanziale si caratterizzano, i
due atti, esclusivamente sotto il profilo formale. Il plebiscito è approvato dalla plebe. La lex è approvata dal
popolo. Come il popolo esprime la sua volontà nei comizi, quelle assemblee , così la plebe esprime la propria
volontà nel concilio.
Gaio è un giurista del 2° secolo d.C. e il processo di maturazione della valenza costituzionale, con categoria
moderna, dei plebisciti è giunta a compimento ormai da secoli. Troviamo traccia di questa discussione in 2 testi:
• il testo di Pomponio; • e un altro passo tratto dalle Istituzioni di Gaio.
Pomponio “Avvenne che la plebe venisse a discordia con i senatori e si ritirasse e costituisse per sé una specie
di diritto, che si chiamavano plebisciti”, si ritira sul Monte Sacro e decide di autoregolamentarsi e cerca di
imporre il loro contenuto alr esto del popolo. Non è una legge, perché come categoria giuridica la legge è
approvata dal popolo, la plebe non è il popolo. “La plebe si ritirò poiché nascevano molte discordie intorno
alla forza di questi plebisciti”. Quindi si parla di un’ulteriore secessione. sembra caratterizzata proprio da
questo problema giuridico, il valore costituzionale da dare ai plebisciti. “Fu stabilito” continua Pomponio “ con
la legge Ortensia, che essi si osservassero come leggi, ed avvenne così che tra i plebisciti e la legge vi fosse la
sola differenza di formarli, che avessero poi la stessa forza”. Discussioni, tra patrizi e plebei.
GAIO “Un tempo, anticamente, i patrizi sostenevano di non essere tenuti, di non essere vincolati ai plebisciti”.
La discussione di cui parlava Pomponio: i patrizi non vogliono obbedire ai plebisciti dei plebei, l’altra parte del
popolo “poiché senza la loro autorità essi erano stati emanati, approvati”. Continua Gaio: “Ma
successivamente fu approvata la lex Ortensia (la legge Ortensia) con la quale fu stabilito che i plebisciti
vincolassero l’intero popolo. E così, in tal modo, i plebisciti furono equiparati alle leggi”.
Sotto il profilo sostanziale non vi è alcuna differenza, Sotto il profilo giuridico, è interessante osservare che il
plebiscito è un atto che proviene da una parte del popolo, e come tale, quindi, secondo le argomentazioni dei
patrizi, argomentazioni giuridiche, non poteva in alcun modo vincolare l’intero popolo, non poteva cioè, un atto
compiuto da una parte soltanto del popolo, esprimere i suoi effetti nei confronti dell’intero popolo. Con la
Legge Ortensia, ma è necessaria la legge, si raggiunge questo obiettivo e così l’atto compiuto da una parte
soltanto del popolo esprime i suoi effetti nei confronti dell’intero popolo. Non nascono come leggi, non hanno
lo stesso valore della legge, lo ottengono attraverso una legge. Il patriziato si assottiglia. La massa della plebe è
sempre più consistente.
COSTITUZIONI DEGLI IMPERATORI
Non esisteva in età repubblicana perché non esisteva l’imperatore. Scrive Gaio. “La Costituzione
dell’Imperatore è ciò che l’Imperatore, con decreto o con editto, o con epistula (letteralmente sarebbe “lettera”)
stabilisce”. non usa “ordinare”. Continua Gaio, E non è mai stato posto in dubbio che le costituzioni ottengano
il valore della legge”. La Costituzione dell’Imperatore non è la legge, ma ha la forza della legge. La legge è
approvata dal popolo E l’Imperatore non è il popolo è una persona, Così come il plebiscito era stato equiparato
alle leggi attraverso una legge, la Legge Ortensia, così anche l’Imperatore riceve il potere dal popolo attraverso
una legge, ma la differenza è che Mentre nella Legge Ortensia si procedeva alla diretta equiparazione dei
plebisciti alle leggi, attraverso la legge di cui ci parla Gaio non si ha un’equiparazione degli atti
dell’Imperatore, alle leggi, ma si ha il trasferimento del potere dal popolo all’Imperatore. Gli atti che
l’Imperatore emana non sono equiparati alla legge attraverso una legge. Quindi non è il problema del valore che
debbano acquisire gli atti dell’Imperatore. l’Imperatore può emanare atti che hanno forza di legge, perché il
popolo ha trasferito il suo potere. Questa caratteristica, delle Costituzioni Imperiali, la possiamo vedere ancor
meglio in un passo di un altro giurista Ulpiano. “Ciò che il Principe vuole, ha il valore della legge”.“E così,
con una legge regia, che fu approvata sull’Impero dell’Imperatore, il popolo a lui (cioè all’Imperatore) e verso
di lui, conferisce ogni suo impero e potere”. il popolo trasferisce all’imperatore una volta per tutte i suoi poteri,
se ne spoglia interamente, Quindi connotava sotto il profilo cronologico, per sempre, e sotto il profilo
“spaziale”, di oggetto, tutto il potere. Attraverso una legge ultima, con questa immagine un po’ romantica -
diciamo così - il popolo rinuncia a tutti i poteri, li dà all’Imperatore e l’Imperatore li usa, a suo piacimento.
GIURISPRUDENZA ROMANA
Oggi noi per giurisprudenza intendiamo il complesso delle Corti che emanano giudizi, che emanano sentenze.
Nel caso dei romani, la giurisprudenza è formata da persone che, per molti secoli, non sono state investite di
alcun potere, che studiano il diritto, per una scelta di vita, senza una remunerazione, senza che qualcuno li abbia
investiti di questo incarico, ma nonostante questo, nonostante siano semplici persone che dedicano la loro vita
al diritto, ugualmente hanno il potere di creare diritto. Per parlare di giurisprudenza bisogna, alle origini,
spiegare cos’era il Collegio dei Pontefici. A Roma esistevano Collegi Sacerdotali. In particolare, il Collegio dei
Pontefici si occupava della corretta applicazione del diritto sacro, ed era un collegio composto da persone
nominate in vario modo, alle origini attraverso una cooptazione . E in età arcaica non vi era una netta
separazione tra diritto “profano” e diritto sacro, perché tutto era riconducibile al rapporto divinità uomo. Le
fonti del diritto nell’età arcaica erano in parte diverse rispetto a quelle dell’età più avanzata. Le leggi e i
plebisciti si sarebbero formati in età repubblicana avanzata. Diciamo, all’origine dell’età repubblicana, erano i
mores la fonte del diritto più importante la“consuetudine, un diritto non scritto, tramandato oralmente; e i
depositari di questa tradizione erano appunti i Pontefici riuniti nel loro Collegio. Questo significa che loro
conoscevano il diritto, loro garantivano la migliore applicazione del diritto, e soprattutto loro potevano
interpretare il diritto. Anche per una certa sacralità della quale era rivestito il diritto stesso. La situazione
cambia leggermente, sempre in età arcaica, a partire dall’anno 450 a.C., quando vengono emanate e
pubblicate le 12 Tavole, una legge che prende il nome dal numero delle tavole dove questa legge venne
trascritta. Fu creata una magistratura speciale, i decemviri, per giungere all’approvazione di queste 12 Tavole, ci
volle qualche anno per arrivare a una versione definitiva: il diritto scritto. Pubblicate significa che venivano
portate a conoscenza di chiunque metteva comunque nella condizione di chi volesse di conoscere il diritto, le
regole. Un testo scritto con il quale confrontarsi
La lettera della norma. Il Collegio dei Pontefici mantiene la propria attività sulla lettera della norma, quindi
garantisce la corretta applicazione della lettera della norma, il livello interpretativo, in queste condizioni, è
molto basso, forse quasi inesistente. Mantiene però una sua caratteristica importante: quello della segretezza.
Ciò che avviene all’interno del Collegio non può essere conosciuto all’esterno. Solamente chi è interessato alla
corretta applicazione della norma queste persone possono conoscere come la pensa il Collegio dei Pontefici. si
passa ad una attenzione maggiore alla lettura della norma. E da lì alla interpretazione il passo è breve.
L’interpretazione cui ricorrono i Pontefici ha più di una funzione. Attraverso l’interpretazione si vuole dare
chiarezza a norme non chiare. il diritto deve progredire, il diritto deve svilupparsi, ci sono nuove esigenze, la
città muta, mutano le esigenze dei singoli e mutano le esigenze dei gruppi. Ci si rende conto che il diritto
necessita di studio, di un’applicazione ragionata e adeguata ai tempi, alle nuove esigenze che sorgono dalla
quotidianità. Ecco allora che il lavoro di interpretazione dei Pontefici si fa sempre più vivo, più elastico, con
il tempo. Si pensi che, molti istituti del diritto civile romano che hanno le loro radici nelle 12 Tavole non erano
disciplinati in modo esplicito , ma nascevano dalla interpretazione del Collegio dei Pontefici. Ad esempio:
l’adozione. Non vi era una norma che dicesse “l’adozione si realizza attraverso … ecc.”. C’erano per delle
norme che se adeguatamente interpretate potevano portare all’effetto dell’adozione è la filiazione non naturale -
filiazione legittima non naturale, per legge. E questo fecero i Pontefici, uniti nel loro Collegio. Svilupparono
cioè una linea interpretativa, attraverso la quale ciò che non era scritto nelle 12 Tavole poteva però essere
introdotto nel sistema giuridico, attraverso l’interpretazione, che basandosi sulle 12 Tavole, travalicava il valore
letterale della parola scritta e giungeva al risultato di estendere il diritto. Estendere la portata della norma,
creando addirittura nuove figure giuridiche. Aveva un valore vincolante per tutti i una volta che il Collegio
aveva raggiunto una linea, essa doveva essere osservata., vincolante per chi l’aveva richiesto. Ma vincolante
anche per i chi avrebbe richiesto successivamente. Le 12 Tavole non possono cristallizzare la realtà
giuridica, il Collegio dei Pontefici provvede, quindi a non cristallizzare il diritto attraverso le 12 Tavole, tramite
l’interpretazione raggiunge questo obiettivo, ma vincola se stesso ai propri responsi. Vincolando se stesso ai
propri responsi si vincola anche il mondo esterno, perché solo i Pontefici sono depositari della conoscenza
giuridica, che rimane segreta, nonostante le 12 Tavole, rimane segreta. La modalità operativa è quella della
unicità all’esterno. Nessuno saprà mai il contenuto del dibattito che avviene all’interno del Collegio, per quel
vincolo di segretezza, ma una volta adottato il responso esso è univoco e viene dall’intero Collegio,
indipendentemente dai pareri che sono stati espressi nella discussione. La discussione è l’anima, quindi, della
giurisprudenza. Ed è infatti intorno al 3° secolo a.C. che si rompe l’egemonia del Collegio dei Pontefici. Si
verifica quel fenomeno che nei trattati viene definito come laicizzazione della giurisprudenza, perché i
giuristi non debbono più obbligatoriamente far parte di un Collegio Sacerdotale, non vi è più quest’obbligo.
Qualunque cittadino, che ritenga di farlo, può occuparsi di diritto,c'è la fine delle segretezza.
GIURISPRUDENZA LAICA età repubblicana
nel 3° secolo, il vincolo della segretezza dei responsi del Collegio Pontificale viene meno perché i responsi
vengono pubblicati. Nel momento in cui per poter emettere responsi su problemi di diritto non è più necessario
appartenere obbligatoriamente ad un Collegio Sacerdotale, appunto quello dei Pontefici, in quel momento ecco
che a Roma si viene sviluppando un modo nuovo di interpretare il diritto. Questo modo nuovo ha la
caratteristica della non segretezza è gestito e sviluppato da persone non incaricate ufficialmente di questa
funzione da persone che non hanno ricevuto il potere di interpretare le norme e di creare diritto. sono persone
che decidono di dedicare la loro vita allo studio del diritto, sono persone che si sono specializzate negli studi
giuridici, cui i cittadini si rivolgono per trovare una soluzione ai loro problemi di tutti i giorni. Queste persone
sono appunti i giuristi. Il modello della discussione esce fuori dal contesto ristretto nel quale era appunto
confinato - il Collegio dei Pontefici - e coinvolge in un immenso dibattito tutti i giuristi. Ma questo dibattito
sul problema giuridico, sui singoli problemi giuridici, è un dibattito che trascende il concetto di tempo e di
spazio per il semplice motivo che i giuristi discutono sul problema giuridico anche in epoche diverse. Quindi
era un dialogo ininterrotto, senza soluzione di continuità, senza spazio e senza tempo su problemi giuridici. La
soluzione individuata da un giurista in uno specifico tempo, poteva essere posta in discussione in un momento
successivo da un altro giurista, e superata. Questo modo di operare viene definito ius controversum, cioè il
diritto dibattuto, il diritto controverso, i giuristi trovano la linfa vitale della loro opera. E’ nel dibattito, è nella
discussione, è nel continuo inseguire la soluzione migliore che trova anima la giurisprudenza romana.
Meccanismo: Il cittadino si rivolge al giurista ponendogli una questione giuridica. Ovviamente, alla base di
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