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PRINCIPIO NULLUM CRIMEN SINE LEGE

Nota è il brocardo "Nullum crimen sine lege" di Feuerbach, che racchiude il principio di legalità penale, ossia uno dei principi cardine di tutti i sistemi giuridici. Come è noto, tale principio nel nostro ordinamento si trova in 3 disposizioni:

  1. Art. 25 comma 2 Cost. "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";
  2. Art. 14 delle preleggi "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati";
  3. Art. 1 del codice penale "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".

Si ritiene che, affinché un ordinamento possa dirsi improntato al principio di legalità,

debbanosussistere 3 condizioni:
  1. Per disciplinare la materia penale occorre una specifica previsione legislativa che possa dirsi esistente principio della riserva di legge;
  2. La disposizione penale dev'essere formulato in modo chiaro principio della tassatività e determinatezza;
  3. La norma penale non può essere retroattiva principio di irretroattività della norma penale incriminatrice.
Una delle regole più rilevanti, in attuazione del principio di legalità, è il divieto di applicazione analogica della norma penale. Vedremo l'applicazione di tale principio in epoca romana. Va precisato fin da subito che durante tutta l'epoca Repubblicana non esisteva a Roma una teoria generale dell'interpretazione della legge, tanto meno di quella criminale. Il testo delle leggi era quindi interpretato secondo le regole ermeneutiche elaborate dalla retorica che si fondavano sulla contrapposizione tra chisosteneva un'interpretazione letterale e chi sosteneva un'interpretazione analogica. Questa contrapposizione trovava espressione all'interno del processo e, con riferimento all'interpretazione letterale viene in rilievo il canone ermeneutico di scriptum et voluntas, con riferimento all'interpretazione analogica viene in rilievo il canone di ratiocinatio. Il riferimento alle regole ermenutiche della retorica chiama in gioco la cd. Dottrina degli status che viene in rilievo per l'interpretazione in generale della legge. Laddove noi ci concentriamo sul verificare quali status vengono in rilievo per saggiare l'applicazione del divieto di interpretazione analogica, dobbiamo soffermarci sullo status di scriptum et voluntas e su quello di ratiocinatio o sillugismus. In particolare, dapprima verifichiamo il contenuto di tali canoni ermeneutici, successivamente analizziamo l'ammissibilità dell'analogia nella definizione nelle singole fattispecie criminose.e quindi la rilevanza della regola dell'interpretazione analogica all'interno del processo penale criminale. 37 Lo status di scriptum et voluntas e lo status di ratiocinatio. I più importanti riferimenti testuali per l'età repubblicana sono il Rhetorica ad Herannium di Cicerone, i manuali retorici di Cicerone e le orazioni ciceroniane. Quando facciamo riferimento alle regole dell'ermeneutica, facciamo riferimento a 2 principali dottrine retoriche diffusasi a Roma a partire dal I sec. D.C.: la dottrina peripatetico-accademica conosciuta soprattutto grazie al De Horatore e la dottrina ermagorea conosciuta soprattutto grazie ad opere Ciceroniane e in particolare la Rhetorica ad Herennium. ➔ Dottrina ermagorea. In base a tale teoria può dirsi che lo status causae poteva essere distinto in 2 grandi categorie: il genus razionale da un lato, il genus legale dall'altro. Lo status legale a sua volta assumeva 4 diverse configurazioni, due delle qualisonorilevanti nella nostra direzione, ossia: lo status di scriptum et voluntas e quello disillugismus. In base allo status di scriptum et voluntas può dirsi che a venire in rilievo sia il concetto moderno di interpretazione estensiva, del quale esistevano 2 particolari accezioni. Nello specifico, si ricadeva nell’ambito di operatività dello status di scriptum et voluntas qualora si manifestasse una discordanza tra il testo scritto e la cd. Intenzione del legislatore, e quindi si ritenesse di favorire la cd. Voluntas o consentendo un’eccezione alla regola scritta (accezione restrittiva della voluntas), ovvero estendendo la portata della voluntas (accezione estensiva della voluntas). Diversamente, lo status di sillugismus può essere accostato all’idea di analogia, anche se occorre precisare che le fonti talvolta dimostrano che tale status fosse in concreto utilizzato non come una regola operativa autonoma che fondasse il ricorso all’analogia, quantopiuttosto in funzione argomentativa del primo status di scriptum et voluntas, che quindi fosse effettivamente impiegato in veste analogica. Vediamo come questi canoni trovano operatività all'interno delle opere che abbiamo indicato come manuali di ispirazione ermagorea. Facciamo riferimento, da un lato, al De inventione, dall'altro al Rhetorica ad Herennium. In particolare Cicerone all'interno del De inventione distingue 4 status legalae e definisce quelli che sono i 2 status di nostro interesse in posti diversi dell'opera. In particolare ritiene che la controversia potesse dirsi nascente da scriptum et voluntas quando una delle parti argomentava sulla base delle parole utilizzate e l'altra parte argomentava sull'intenzione dell'autore del testo. La controversia nasceva da ratiocinatio quando invece da ciò che era scritto si deduceva qualcosa che non era scritto. Cicerone era consapevole della difficoltà di individuare un confine.preciso tra i 2 status, al punto da affermare che l'intepretazione analogica potesse essere impiegata per risolvere una controversia ex scripto et voluntate. L'opera Rhetorica ad Herennium riproduce sostanzialmente l'impianto ciceroniano. Il retore autore dell'opera puntualizza che la controversia nasceva ex scripto et sententia quando l'intenzione dell'autore pareva non coincidere col testo scritto. Sorgeva invece da ratiocinatio quando il fatto era portato in giudizio in assenza di una legge ma si poteva ricorrere per analogia ad altre leggi. Vengono qui in rilievo per la prima volta i presupposti per l'applicazione analogica. L'interpretazione analogica nel nostro ordinamento si basa su una lacuna e sull'identità di ratio (possibilità di applicare una norma al fatto non disciplinato per identità di ratio). All'interno della Rhetorica ad Herennium, a differenza di quanto avviene nel De inventione, i due status.

appaiono ben distinti.

➔ Dottrina peripatetico-accademica.

I manuali a cui possiamo fare riferimento sono il De Oratore, l'Orator, i Topica e le Partitionis oratoriae.

Nel De Oratore Cicerone immagina il dibattito tra Antonio e Crasso e sembra accogliere la teoria di Antonio. In particolare, ritiene che lo status di scriptum et voluntas sia preso in considerazione in quanto manifestazione dell'ambiguitas, ossia una delle 4 forme di configurazione del genus legale. Lo status di scriptum et voluntas quindi non è uno status autonomo ma una forma di configurazione di uno degli status, ossia l'ambiguitas. Lo status di ratiocinatio emerge invece sotto forma di similitudo per comparationem fondata sull'equitas, ossia come regola utilizzata in funzione argomentativa di uno degli altri status ovvero come strumento di risoluzione di una controversia nata ex scripto et voluntate.

All'interno dell'Orator compare lo status di scriptum et voluntas quale forma dell'ambiguitas.

Del tutto assente è invece lo status di ratiocinatio. Nei Topica e nelle Partitiones Oratoriae il sillugismus viene escluso dagli status legali mentre compare lo status di scriptum et voluntas. Possiamo quindi trarre una prima breve conclusione: la ratiocinatio come status è contemplata solo nei manuali di ispirazione ermagorea. Compare quindi come canone ermeneutico, come regola di interpretazione, solo all'interno dei manuali di ispirazione ermagorea. Non viene però escluso che il ricorso alla similitudine (ratiocinatio) potesse avvenire in funzione argomentativa nello status di scriptum et voluntas. Una cosa non esclude l'altra quindi. Nelle opere elaborate da Cicerone in età più matura il sillugismus non compare tra gli status ma viene richiamato per risolvere una controversia ex scripto et voluntate. Qual è il fondamento della teoria secondo cui con l'affermazione delle quaestiones perpetuae a Roma inizia a trovare applicazione un

Il sistema procedurale che possiamo definire improntato sull'attuale principio di legalità e quindi, in qualche misura, sul divieto dell'analogia, richiede una valutazione dell'incidenza delle regole retoriche di interpretazione individuate finora nello svolgimento del processo penale.

Nel fare riferimento al processo, prendiamo in considerazione alcuni significativi esempi:

- I processi della Pro Cluentio e della Pro Labirio Postumo. Si tratta di due orazioni in cui la questione interpretativa specifica riguarda la possibilità o meno di applicare agli equites talune disposizioni repressive previste espressamente solo per i senatores. In particolare, nella Pro Cluentio il processo si svolge nel 66 a.C. L'imputato Cluentio era difeso da Cicerone, mentre l'accusa era sostenuta da Attio. I fatti erano avvenuti nel 74 a.C. Oppianico senior veniva condannato nel 74 come mandante del tentato avvelenamento del figliastro Cluentio. In quel contesto si diffuse il sospetto che alla condanna si pervenne in

Seguito alla corruzione degli giudici da parte di Cluentio che nel 66 veniva chiamato a processo per un fatto differente: per l'avvelenamento del patrigno. Non risulta chiaro se tra le accuse formulate contro Cluentio vi fosse formalmente anche quella di corruzione dei giudici nel giudizio contro Oppianico. Secondo un'impostazione ampiamente condivisa Cluentio era stato accusato esclusivamente solo dell'avvelenamento del patrigno e quindi solo per questo crimine veniva processato. Il problema ermeneutico è collegato alla seconda ipotetica imputazione a carico di Cluentio, ossia la supposta corruzione dei giudici nel processo celebrato antecedentemente. In particolare emerge che Cicerone si affanna ad indebolire la tesi accusatoria secondo cui sarebbe stato impossibile applicare a Cluentio, esponente dell'ordine equestre, una norma rivolta esclusivamente a magistrati e senatori. La norma oggetto di interpretazione è una lex Cornelia de sicariis et beneficis.

in base alla quale era punito il magistrato o senatore che avesse cospirato

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Publisher
A.A. 2020-2021
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gb992022 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.