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LA TECNICA DI ASTRAZIONE E IL DISTINGUO:
Il distinguo è un modo di innovare sull'interpretazione precedente così come appare nei
passi Paolo rispetto
all'enunciato di Labeone ,non opponendo una regola di contenuto opposto bensì ai fini
raccordarvi una serie
articolata di distinguo con cui è possibile pervenire a soluzioni differenti.
D19.2.62 p 132 in esso si palesa la tecnica di astrazione del responso previo distinguo –
in relazione alla
responsabilità per danno in materia di contratto di locazione d'opera,a partire della
distinguo tra vitium
operis e vitium soli rispetto ad una vis maior, la soluzione differente in questo caso in
relazione alla
individuazione della ratio decidendi della prima soluzione applicabile ad altri casi di
locatio operis,in questo
caso Paolo raccorda a tale ratio decidendi un distinguo pervenendo ad una nuova regola
generalizzata
e non perfettamente in armonia con il caso formulato da Labeone, in quanto non
evidenzia ulteriori
distinguo successivo.
Tipizzazione casistiche e regole interpretative
il procedimento di astrazione a partire dalla distinguo si connota e si forma a partire
della tipizzazione di
casi concreti e non mediante la formulazione di fattispecie astratte e di regole normative.
La tipizzazione
in questione consiste nell'individuazione di una situazione tipica ,probabile,
attraverso la selezione
all'interno di diversi casi concreti ,degli elementi giuridicamente rilevanti e qualificanti
che
li accomunano cosicché tali casi tipizzati si pongono come l'insieme degli elementi
giuridicamente rilevanti,
a fondamento della necessità dell'irrogazione di soluzioni simili.
Quindi la fase iniziale dell'astrazione è data dalla selezione dei fatti significativi –
elementi rilevanti ed alla
individuazione degli elementi in comune(distinguo) fra i diversi casi ai fini di soluzioni
analoghe.
Quindi si tratta di :astrazione( individuare a partire da casi tipo la rationes dicidendi
data dal raffronto fra tatti ovvero, individuazione degli elementi giuridicamente rilevanti
e qualificanti individuati all'interno dei casi concreti ),distinguo(individuare analogie e
differenze casi risolti e casi da risolvere secondo potere valutativo del giudice che deve
accertare se sussistono circostanze ed elementi che possano giustificare l'applicabilità
della della stessa ratio decidendi) e soluzione(applicabilità della ratio decidendi
precedente a fondamento di una soluzione analoga in caso contrario si perviene ad una
soluzione diversa).
Esempi: in relazione al distinguo a fondamento del metodo casistico.
D41,21,1 p 148 ritiene Cassio non va considerato abbandonato ciò che è stato perduto
dopo un naufragio così come quindi appari modo ciò che è stato gettato in mare per
alleggerire il carico in caso di una tempesta, limitando l'acquisto per usucapione.
D47,2,43,11 Ulpiano legittima l'usucapione quando viga la volontà di perdere le cose e
se questa venisse a mancare e quindi fosse solo temporanea con mera conoscibilità e
consapevolezza di cui che la trova ,allora costui sarà tenuto per furto,escluso quando si
tratti però di mero convincimento; mero rapporto actio furti e animus di colui che getta
la cosa,però Ulpiano rispetto a Cassio restringe la portata dell'esclusione
dell'usucapione e del concetto di abbandono in quanto introduce la rilevanza dell'animus
del soggetto in questione che prima non era presso in considerazione. Si palesa
l'evoluzione del diritto a partire della ratio decidendi di un caso tipizzato essenziale per
verificare la idoneità ai fini dell'applicabilità al caso concreto . Metodo from case to case
per analogia o differenziazione .
D 19,2,33 Africano tende a riportare il caso in cui il venir meno di un contratto
sinallagmatico in materia di locazione, se esso non è imputabile al debitore l'azione deve
essere esperita secondo i criteri del bonum et aequum in caso contrario egli sarà tenuto a
risarcire il danno rispondendo per l'id quod interest. Costui ricorre in modo analogico ala
disciplina del venire meno di un contratto di locatio operis per causa naturale, anche in
materia di vendita con espropriazione avvenuta prima della traditio vige la responsabilità
con l'actio ex empto. Si arriva a tale soluzione a partire della ratio decidendi individuata
la Giuliano in materia di compravendita. Inoltre a partire da questi principi individuati da
A e G e C si fonda l'attuale distinzione in materia di contratti corrispettivi a livello della
risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per inadempimento imputabile a fatto del
debitore.
I giuristi quindi ai fini della descrizione di un dato istituto giuridico si servono dei pareri
espressi da altri giuristi non visti come vincolanti bensì come mere ratio decidendi
funzionali alla risoluzione di diversi casi e problemi futuri,secondo un approccio
probabilistico e di indirizzo, che non preclude l'irrogazione di nuove decisioni quando
ciò sia necessario ; si pongono quindi come criterio di risoluzione per casi successivi, in
relazione alla struttura particolare dei casi per cui si rilascia il responso ; in relazione
alla razionalità della decisione precedente in razionalità complessiva del sistema.
*caso visto in relazione alla lex aequilia usata da Marcello in relazione ad una
precedente soluzione di Celsio – morte ferimento dello schiavo.
Il ruolo dell'aequitas nel sistema prudenziale. erenza del ordinamento in questione,
inoltre in relazione anche al pensiero di Pomponio ,essa deve essere vista sia come un
limite all'ambito di applicabilità della norma,sia come funzionale all'applicazione
analogica delle leggi e delle forme di tutela edittale,sia come presupposto per dettare una
nuova disciplina o per porre azioni utili per la tutela di una situazione analoga sia per
delimitare in senso restrittivo l'ambito di responsabilità nell'azione processuale introdotta
dal pretore dando equilibrio alla tutela delle parti.D3,5,3,9 “quae sententia habet
aequitatem,D 4,4,13,1 in cui si sancisce in maniera equitativa una soluzione in materia di
restitutio in integrum a favore del minore di 25 anni p 160, in relzione ai casi di terzo
compratore in male fede, buona fede e primo compratore insolvente, visto anche in
materia di distribuzione del rischio nel caso di dote promessa alla moglie ,la quale
secondo il p di equità e giustizia ,non è giusto che si arrichisca e quindi riceva la dote che
aspettava al marito ,con morte di questo e subentro della moglie. Il responso del giurista
non si pongono come suggerimenti per il magistrato nella sua attività discrezionale ma
sono funzionali ai fini della formazione del diritto e come tali utilizzabili dai giuristi
successivi. Tutto ciò è possibile in relazione al fatto che il giurista opera come diretto
innovatore del diritto sostanziale a livello dgli schemi processuali sia nel adattamento dei
responsi a casi futuri sempre però legittimato dallo stesso principe.
In tale modo che in questo periodo l'equità si pone come un criterio tecnico che permette
di introdurre una soluzione innovativa rispetto a casi successivi non espressamente
contemplati nelle soluzioni per casi simili. Discrezionalità del giurista limitata dal diretto
mandato del rex. Nell'epoca augustea tale intervento è affidato al pretore che è
coadiuvato dalla mediazione tecnica del giurista .
I Pithanà di Labeone si pongono come un insieme di principi , regole ed argomentazioni
giuridiche funzionali alla risoluzione di casi concreti da ciò deriva la loro
configurazione come mere regole casistiche di carattere non vincolante ma solo
persuasive e di indirizzo,quindi non configurabili come mer norme astratte; nel
D50,17,1 Paolo sostiene che la regola non discende da norme o principi astratti bensì
essa si forma a partire delle realizzazione pratica del diritto ovvero, le soluzioni giuste
già raggiunte,la mera risoluzione dei casi concreti.- “sed ex iure quod est regula fiat” -
in quanto a partire di casi simili si dovrà verificare se è possibile irrogare una stessa
soluzione oppure se si dovrà richiedere una soluzione differente, quindi si parte dalla
ratio decidendi del caso tipo o della regula in questione individuati in precedenza come
significativi ai fini di un confronto con quelli del caso in questione individuati come
qualificanti ai fini dell'irrogazione della decisione ; a tale fine sarà essenziale il ruolo
del giurista nel raccordare il diritto già individuato al diritto del caso concreto.
Giavoleno sosteneva che le soluzioni individuate non sono immutabili in quanto non
esiste principio giuridico che non possa essere mutato,allo stesso modo Celsio parla del
fatto che non possono sussistere regole generali in quanto il diritto si adegua ai casi che
prospettano continuamente. Scevola parla della necessità di risolvere i casi caso per
caso secondo equità i problemi in materia di accessio possessionis per i quali non si
possono fissare regole definitive.
Modello prudenziale ed argomentazione analogica:
a partire di Labeone si inizia a parlare di un diritto giurisprudenziale casistico
funzionale mediante un procedimento logico-euristico alla soluzione di casi successivi, in
quanto i regula iuris individuati si pongono come principi probabili del sistema
prudenziale.
Nel periodo del Principato dove si afferma la centralità del potere del imperatore da cui
discende il cospicuo sistema delle fonti di questo periodo, si afferma la funzione svolta
dall'analogia e dell'aequitas visti come criteri interni all'interpretatio, strumenti
mediante i quali il giurista va oltre il dettato normativo ai fini di pervenire alla soluzione
del caso concreto in relazione alla valutazione sociale e giuridica di quel momento,
superamento delle clausole ormai cristallizzate, allargando le maglie vincolanti dei
singoli editti.
Labeone è l'interprete di questo processo di elasticità degli editti ,innova con
decisione,mantenendo sempre la coni della risoluzione di casi successivi.
La regula quindi riveste un ruolo centrale ai fini della disciplina di casi simili od ai fini
della risoluzione di possibili lacune normative;sempre secondo un ruolo centrale dei
giuristi quali visti come specialisti del sapere giuridico il quale è deputato ad individuare
le soluzioni di volta in volta del caso concreto,ed essendo un ordinamento aperto il
ricorso alla analogia quale strumento per colmare la lacuna della legge non trova
collocazione in relazione al fatto che la soluzione è individuata a partire dai casi
pregressi, all'interno dell'ordinamento casistico stesso,nel quale il criterio analogico
rapprese