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PACTA
Pacta = convenzioni atipiche bilaterali = accordi tra due persone che non rientrassero in
“Nuda
nessuno dei vari contratti consensuali tipici. pactio oblogationem non parit sed parit
exceptionem” = il nudo patto non genera obbligazione, ma genera eccezione => nudo
—>
patto = mero accordo = accordo non riconducibile ad uno dei 4 contratti consensuali il
l’ecce-
patto che non si eleva a contratto non è fonte di obbligazione, ma qualcosa genera:
zione.
• Pactum de non petendo = patto con il quale il creditore rinuncia ad esigere la presta-
zione che il debitore gli deve = rinuncia a vantare il suo credito => è una remissione del
debito = debitore liberato senza che abbia adempiuto.
• l’adempimento,
Se, dopo aver detto questa cosa, il creditore esige comunque subentra
l’exceptio —>
pacti conventi = eccezione di patti debitore si difende dicendo che non
—>
deve più adempiere perché il creditore vi aveva rinunciato prevista solo per il ius ho-
norarium. 54
• Pacta adiecta in continenti = patti aggiunti ad un contratto al momento della conclu-
sione di un contratto (pacta adiecta ex intervallo = successivi alla conclusione del con-
—>
tratto) es. patto risolutivo sottoposto a condizione sospensiva.
PATTI PRETORI (pretòri)
Patti pretori = contratti atipici che furono riconosciuti come tipici, e quindi forniti di azione,
ma solo sul versante del ius honorarium. Non sono quindi dei patti in senso tecnico, ma
dei contratti a tutti gli effetti, però mai recepiti dal ius civile.
• Consistutum debiti = promessa informale di adempiere un precedente debito entro un
—>
termine perentorio il debito poteva essere proprio: in tal caso il creditore concedeva
una dilazione al debitore / o poteva essere la promessa di adempiere un debito altrui: il
un’obbligazione.
consistutum aveva, in questo caso, funzione di garanzia e si assumeva
Nel caso del debito proprio il debito precedente non era estinto (io ho un debito e ti
prometto di pagare entro un certo termine => non è estinto, ma prometto di pagarlo =
—>
rinvio) => il debito continuava ad esistere insieme al nuovo debito: il rinvio se il cre-
ditore agiva per il vecchio debito ormai scaduto, dopo un constitum debiti, il debitore era
tutelato da una exceptis
• Recepta = diversi tipi: degli armatori navali, dei marinai, degli albergatori e degli stallieri
—> veniva assunta la responsabilità verso furti o danneggiamenti ai clienti di alber-
ghi, stalle ecc. senza particolari formalità = come una semplice promessa liberamente
all’inizio
espressa. La responsabilità dei recepta era assoluta, poi al tempo di Augusto,
Labeone ridusse la responsabilità = responsabilità esclusa in caso di forza maggiore
(incendi ecc.).
QUASI CONTRATTI
Quasi contratti = seconda fonte di obbligazione.
• —>
Indebiti solutio = pagamento indebito = caso di chi fa un contratto per errore nasce
un’obbligazione —>
per colui che ha incassato = deve ridare al creditore il creditore agisce
un’azione
ed è tutelato da = azione generale per pagamento indebito => conditio.
• “fattispecie impiccione”:
Negotiorum gestio = gestione degli affari altrui => del vicino
es. vicino vede che il proprio vicino è in vacanza e vede che ha lasciato il cavallo nel
—>
recinto e che sta male vicino impiccione chiama il veterinario che interviene di notte
—> —>
e con la neve = parcella altissima cura il cavallo torna il proprietario del cavallo e
cos’è
il vicino gli comunica successo per chiedergli indietro la somma che ha speso per
—> —>
la cura del cavallo il vicino deve dargli i soldi anche se come esito dalla cura del
—>
cavallo, questi muoia in entrambi i casi perché la persona gestisce un affare altrui
—> ha diritto al rimborso delle spese perché è equiparato ad un mandatario che, però,
agisce senza mandato = senza che venga incaricato. Il gestore (chi prende in gestione
l’affare altrui) ha diritto al rimborso delle spese, purché la gestione sia stata almeno
l’esito
iniziata utilmente => non è rilevante se poi è stato non utile (ha fatto la cosa giusta
per risolvere il problema in quel momento senza senza dai importanza al risultato).
- Obbligazione del gestore di trasferire al dominus (proprietario della cosa/affare) gli
effetti dell’atto = actio negotiorum gestorum directa = azione per cui il gestore deve,
—>
per esempio, restituire il cavallo curato al legittimo proprietario altro es. più chiaro:
una persona è lontano dal suo campo per cause di forza maggiore, ma c’è il raccolto
—> ci pensa il vicino e provvede al raccolto di tutto poi vendendo il ricavato al mercato
—> —>
gestore incassa i soldi, che però sono del dominus quando dominus torna ge-
store deve trasferire gli effetti del negozio.
- Obbligazione del dominus nei confronti del gestore per rimborsarlo delle spese = ac-
tio negotiorum gestorum contraria. 55
DELITTI —>
Delitti = atti illeciti volontari riprovati (= non approvati) dal diritto il soggetto che viene
l’offensore un’azione
offeso dal delitto ha il diritto di agire contro con che rientra nella ca-
tegoria delle azioni penali con le quali il soggetto leso agiva per ottenere una pena, che era
solitamente una somma di denaro (—> caratteristica delle azioni penali: se offensore muore,
pena si estingue).
• —>
Furto = sottrazione di cosa mobile altrui non esiste il furto di immobile: si può
occupare abusivamente un immobile altrui / prenderne il possesso, ma non si può parlare
di furto => il ladro è colui che prende il possesso della cosa altrui => è un possessore
di malafede, ma è un possessore => vuole essere proprietario della res. Ora la pena del
—>
furto è la reclusione da 6 mesi a 3 anni i romani prevedevano una pena pecuniaria
l’ammontare
=> della pena si stabiliva in base al valore della res. Esistevano diversi tipi
di furto e di pene ad esso correlate:
• —>
Furtum manifestum = ladro era catturato in flagranza di reato pena: pagare il qua-
druplo.
• Furtum nec manifestum = ladro non era catturato in flagranza, ma si scopriva a di-
—>
stanza di tempo pena: pagare il doppio.
In età arcaica esisteva una procedura che serviva ad equiparare i due furti dal punto
di vista della pena: si faceva pagare il quadruplo anche nel secondo tipo di furto =
quaestio lance licioque = il derubato che avesse sospetti sul ladro era autorizzato
dal pretore a fare una ricerca: poteva entrare in casa del sospettato con solo un
—>
perizoma e un piatto se trovava la refurtiva poteva fargli pagare il quadruplo.
• Furtum conceptum = caso in cui, senza quaestio lance licioque, sia trovata in casa
—>
del ladro la refurtiva pena: pagare il triplo.
• Furtum oblatum = rispondeva chi aveva nascosto la refurtiva presso altri dove poi
—>
fosse stata trovata pena: pagava il triplo.
• Furtum prohibitum = chi avesse impedito la ricerca in casa propria autorizzata dal
—>
magistrato pena: pagare il quadruplo.
• —>
Rapina = furto con violenza nel 76 a.C. bande di schiavi che fuggivano dal padrone
—>
commettevano furti con violenza padrone rispondeva degli illeciti = del doppio e non
—> quell’anno,
del quadruplo un pretore di chiamato Lucullo, introduce la rapina come
—>
nuovo delitto che si definisce, appunto, come furto commesso con violenza la rapina
sarebbe punita col doppio, ma Lucullo stabilisce che venga punita con la pena del qua-
—>
druplo diverso da manifestum che è tutta pena e si somma al rei vindicatio => la rapina
mista non è tutta pena perché include la rei vindicatio = il soggetto derubato agisce con
azione della rapina eh per 3/4 penale ed 1/4 rei persecutoria.
• —>
Iniuria = lesioni fisiche nelle XII Tavole era prevista la legge del taglione nel caso in
cui non si trovasse un accordo = vendetta privata legalizzata => è una pactio: soggetto
l’offensore. c’è l’abo-
leso decide se accordarsi o no (fare vendetta) con Ad un certo punto
lizione della vendetta e obbligo di accordarsi. Iniuria = atti dolosi e ingiusti di violenza
—>
fisica alle persone pene previste:
—>
- Os fractum: arto fratturato 300 assi (di bronzo) se fatto ad un uomo libero e 150
assi se fatto ad uno schiavo.
- Altre offese: offese fisiche di natura diverse = che non portassero alla frattura di un
—>
arto 25 assi.
—> —>
pene fisse = non sono un multiplo il problema delle pene fisse è che vanno
—> c’è, dell’infla-
incontro alla svalutazione monetaria quindi, anche il problema
all’inizio dell’impero)
zione. Gellio (scrittore vissuto racconta la storia di Lucio Verazio,
vissuto alla fine del III secolo a.C., che andava in giro per Roma a schiaffeggiare i
passanti seguito da uno schiavo con le monetine da consegnare agli offesi dai
56
suoi schiaffi. Quindi nel II secolo a.C si istituisce una nuova azione: actio iniuriarum ae-
l’iniuria
stimatoria => pena per cessa di essere fissa e viene determinata dal giudice
c’è un’altra
caso per caso. Nel I secolo a.C. novità: vengono inclusi nel delitto di
Nell’81
iniuria, insieme agli atti di violenza fisica, anche le offese morali. a.C.
Silla operò una grande riforma del processo criminale che andava a toccare
l’iniuria
nello specifico anche => Silla toglie dal delitto di iniuria le violenze fisiche e le
assegna ad un tribunale criminale = lascia solo quelle verbali, morali e le lesioni fisi-
—>
che lievi quelle gravi escono dal diritto privato e diventano un crimine con un
—> c’è l’ingiuria
apposito tribunale che doveva occuparsene oggi, infatti, che deriva
dall’iniuria. Siccome il diritto di iniuria deriva da una legalizzazione della vendetta
l’azione
(fondamento arcaico: legge del taglione delle XII Tavole), di iniuria era intra-
smissibile anche dal lato attivo = il credito alla pena di iniuria non era trasmissibile ai
—>
figli, come avviene per tutti i crediti, che non si estinguono quindi credito
di iniuria non passava agli eredi = intrasmissibilità passiva e anche attiva => alla
dall’iniuria,
morte del soggetto leso o del soggetto offensore la pena si estingue