Istituzioni diritto romano
Capitolo 2: Il processo privato
La realizzazione del diritto
La norma giuridica è caratterizzata dal fatto di essere coattiva e quindi, se violata, ne derivano sanzioni. L’accertamento dell’effettiva violazione deve essere posto in essere dallo stato poiché si presume un organo imparziale. Il magistrato e il giurista dovevano applicare la norma più adatta al caso concreto svolgendo un'interpretazione. Se il cittadino romano riteneva che non gli fosse venuto riconosciuto un diritto doveva agire in giudizio e il giudice privato doveva accertarsi della presenza del diritto vantato sottoposto a violazione.
Diritto soggettivo e l’azione ius e actio
Con il termine azione processuale, si intende la dichiarazione effettuata da colui che agisce in giudizio, ovvero l’attore, nei confronti del convenuto per far valere i propri diritti soggettivi. All’interno dell’ordinamento giuridico romano, erano presenti due tipi di ius e quindi due tipi di diritto: ius civile e ius honorarium. Con il termine actio, invece, assume più significati tecnici ma in via principale vuole indicare l’iniziativa del privato per la realizzazione dei propri diritti. L’azione si suddivide in azione in senso processuale e azione in senso materiale. L’avanzamento dell’azione da parte dell’attore aveva diversi presupposti a seconda che si collegasse al sistema di ius civile o ius honorarium.
Nel primo caso l’interessato doveva affermare che il soggetto passivo del rapporto non aveva adempiuto alla condotta decisa da una norma di diritto e ne chiede le sanzioni adeguate. Nel secondo caso, invece, se accolta, dava luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’editto. Parlando di sanzione, si tratta della conseguenza giuridica a cui sono sottoposti i soggetti inadempienti. Il soggetto attivo, con la sanzione, ottiene gli stessi effetti della condotta non adempiuta spontaneamente dal soggetto passivo oppure di ricevere un equivalente satisfattivo. La sanzione ha diversa natura e finalità: Reipersecutoria per il conseguimento della cosa stessa o il controvalore, tramite risarcimento o restituzione. Penale con scopo la punizione del reo.
Amministrazione della giustizia
Spettava al Re anche se in età repubblicana passò sotto la giurisdizione dei consoli, pretori e degli edili. Il potere di giurisdizione gli conferiva il compito di inquadrare la lite nei termini giuridici e di dichiarare la sanzione applicabile. Il processo si basava su due fasi: il magistrato svolgeva le sue funzioni nella fase in iure del processo, la sentenza era invece emanata dal giudice privato nella fase apud iudicem. Successivamente la giurisdizione passò nelle mani dell’imperatore e altri funzionari mentre in ambito ecclesiastico, nelle mani del vescovo.
Per ottenere la iurisdictio ed essere maestri di diritto non era necessaria una preparazione in materie giuridiche, erano richieste però doti di saggezza e integrità morale, per questo i magistrati dovevano essere seguiti da un consiglio di giuresperti, veri e propri consulenti. Durante la fase imperiale questo compito fu preso dalla cancelleria imperiale e dal consilium principis. La iurisdictio doveva essere effettuata solamente in determinati giorni stabiliti dal collegio ponteficiale dies fasti favorevoli all’attività giuridica e alle riunioni politiche mentre nei dies nefasti era vietato ogni giudizio. Il processo romano si svolgeva solitamente tra l’alba e mezzogiorno, in un luogo pubblico, successivamente i processi iniziarono ad essere effettuati nel secretarium, in cui erano presenti solo le parti e i loro difensori. Solitamente era effettuati in forma orale, senza essere poi verbalizzato. Successivamente vennero messi per iscritto solamente alcuni atti come lo iudicium e la sentenza.
Processo di cognizione, esecuzione e cautelare
I processi si suddividono in privati/pubblici e tra processo penale e criminale. I vari tipi di processo avevano ognuno un organo giurisdizionale davanti al quale dovevano essere esposti. Oggi i processi si suddividono in processo civile, penale o amministrativo mentre invece all’epoca dei romani si suddividevano in:
- Processo di cognizione: avanzato con azione di accertamento e serve per la verifica della dichiarazione effettuata e della titolarità della situazione giuridica espressa. Si suddivide a sua volta in mero accertamento o in accertamento con condanna.
- Processo di esecuzione: preceduto da quello di cognizione, mira all’attuazione della sanzione prevista.
- Processo cautelare: serve per mettere in atto misure di garanzia. Esempio processo di sequestro conservativo, in vista di un processo di esecuzione.
Con il termine processo, si intende il meccanismo con cui lo stato, tramite specifici organi, controlla l’osservanza delle norme giuridiche e in caso contrario irroga sanzioni. Procedura è il sistema procedurale del processo ovvero le regole per effettuare un processo. Procedimento è il susseguirsi di atti giuridici per ottenere un provvedimento giurisdizionale.
L’esperienza giuridica romana consente di studiare 3 sistemi processuali
Legis actiones: si tratta del processo più antico, processo orale ma si possono ricostruire le parti fondamentali tramite alcune fonti come le istituzioni di Gaio. Furono introdotte con le 12 tavole. Indicavano le espressioni solenni che i litiganti dovevano utilizzare di fronte al magistrato e anche il minimo cambiamento rispetto a ciò che era prescritto, avrebbe portato alla perdita della causa. Le legis actiones erano 5, le prime 3 di accertamento e le ultime due erano azioni esecutive. Le legis actiones più antiche erano le legis actio sacramenti in rem e la manus iniectio. La procedura delle prime tre azioni prevedeva:
- Introduzione del procedimento in iure con la chiamata in giudizio del convenuto.
- Svolgimento in iure del magistrato, il giusdicente doveva solo constatare che litiganti pronunciassero le frasi con estrema precisione e quindi conseguentemente, ordinare o negare la prosecuzione del processo. Il ruolo di attore e convenuto potevano essere ricoperti solamente da cittadini Romani, liberi e sui iuris. La donna, l’interdetto e il minore erano sostituiti da un tutor o un curator. L’iniziativa era presa da colui che voleva far valere i propri diritti. Di fronte al giusdicente, la prima battuta toccava all’attore in cui richiedeva il riconoscimento della propria situazione giuridica nei confronti del convenuto. Se questo ribatteva, il magistrato proclamava la nomina del giudice privato, altrimenti il magistrato dichiarava il convenuto che non ha ribattuto, affermava la proprietà del diritto all’attore e si procedeva con la fase apud iudicem.
- Svolgimento fase apud iudicem affidata a un giudice o arbitro privato, in età repubblicana si trattava di un collegio di giudici ovvero i decemviri, 10 giudici che decidevano nei processi di libertà e il centumviri 100 giudici che erano nominati se il processo verteva su questioni di massima importanza. A fine del giudizio il colpevole doveva pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene in contestazione o della prestazione non eseguita.
Legis actio sacramento: azione di accertamento più antica e utile per far valere diritti soggettivi di ogni specie come i diritti del pater familia, dell’erede, del proprietario ecc. Si tratta quindi di un'azione generica per ottenere la tutela dei diritti per i quali non è richiesta una procedura specifica, caratterizzata dal fatto che erano necessarie le affermazioni formali e solenni delle parti e il giuramento in nome della divinità per la veridicità delle proprie affermazioni. Chi perdeva la causa doveva versare all’erario una somma di denaro per espiare la pena di aver giurato il falso. Se l’attore aveva giurato il falso allora doveva pagare la summa sacramenti in caso contrario, il convenuto doveva pagare la summa condemnationis oltre la summa sacramenti all’erario.
La legis actio in rem consisteva in una vindicatio effettuata dalle parti in causa che pretendevano di essere proprietarie entrambe di una stessa cosa o persona, esempio uno schiavo o un fondo. Dovevano portare di fronte a un magistrato la res litigiosa oppure, se si trattava di un bene immobile, una parte di essa. Entrambe le parti dovevano rivendicare la proprietà sulla cosa e il magistrato procedeva alla nomina del giudice che avrebbe portato a termine il processo. Nell’ultima fase del processo i contendenti dovevano esporre la controversia e avanzare le prove del diritto affermato. La legis actio sacramento in personam prevedeva che il ruolo dei convenuti era rivestito da coloro che erano accusati di delitti sanzionati dalle 12 tavole.
Legis actio per iudicis arbitrative postulationem: non era necessario alcun sacramentum e veniva avanzata solo in casi precisi ovvero se la lite verteva su una sponsio tra le parti (l’attore dichiara che il convenuto è venuto a meno di una prestazione nei suoi confronti e il convenuto doveva confessare o negare il fatto davanti al magistrato il quale avrebbe poi proseguito alla nomina del giudice privato), se era necessaria la divisione di un patrimonio ereditario tra coeredi, scioglimento cosa comune (se non si era trovato un giusto accordo tra le parti il compito di suddividere il bene spettava al giudice, sentite le necessità delle parti).
Legis actio per conditionem: Introdotta alla fine del III secolo a.C. per far valere le obbligazioni pecuniarie e successivamente per le obbligazioni su cosa determinata. Con il termine conditionem, si trattava dell’intimazione dell’attore nei confronti del convenuto a comparire davanti al magistrato dopo 30 giorni dall’inizio del processo.
Fanno parte della fase esecutiva
Legis actio per manus iniectionem: Poteva essere utilizzata per conseguire l’esecuzione del giudicato. L’attore, vittorioso dalla fase di accertamento, dopo i 30 giorni, intimava al soccombente di recarsi al cospetto del magistrato e se questo rifiutava, la presenza doveva avvenire con la forza senza la possibilità, per il convenuto, di opporsi o difendersi. Per evitare le azioni corporali dell’attore, il convenuto poteva far intervenire un terzo, vindex, che pagava il debito o lo difendeva. Se non veniva chiamato un vindex allora il magistrato assegnava il convenuto all’attore pronunciando la parola addico, assegno. In tal caso l’attore poteva tenere il casa il convenuto che vedeva limitata la sua libertà, rimanendo incatenato per 60 giorni, alimentato con farro. Se entro questi 60 giorni nessuno pagava il riscatto del convenuto, l’attore lo avrebbe potuto vendere agli stranieri come schiavo oppure poteva ucciderlo.
Legis actio per pignori capionem: A questa procedura si ricorreva solo per i crediti di natura pubblicistica e consisteva nell’impossessarsi di una cosa altrui se il debitore non avesse pagato la somma dovuta al creditore. Era uno strumento di pressione e stimolava il soggetto passivo a soddisfare le richieste dell’attore. Il creditore prendeva sotto possesso un bene del debitore finché non avveniva l’adempimento, pronunciando parole solenni.
Il processo formulare
Per far sì che si instaurasse un processo formulare, era necessario che l’interessato comunicasse l’azione esperita alla persona che intendeva citare in giudizio. Se la persona citata si rifiutava di comparire si avevano delle ripercussioni. Il convenuto poteva indicare un vindex il quale assicurava la comparizione in giudizio oppure, il convenuto stesso, poteva effettuare una stipulatio ovvero effettuare una promessa di pagamento di una penale, nel caso in cui non si fosse presentato in giudizio nella data stabilita. Se non si fosse comunque presentato sarebbe stato reputato latitante.
Il processo formulare si svolgeva in relazione a liti insorte tra due stranieri a Roma, un cittadino romano e uno straniero e successivamente anche se entrambe le parti erano romani. Non potevano presentarsi in giudizio gli schiavi, alcuni stranieri e i figli sotto potestà. Potevano essere sottoposti a un tutore o curatore i malati di mente, gli interdetti e i sordi mentre non potevano in nessun caso i ciechi, le donne e coloro sottoposti a infamia. I litiganti potevano comunque optare per una sostituzione volontaria, facendosi sostituire da un cognitor o procurator. Il primo era una persona di nota onestà e di solida posizione economica e doveva agire in nome e per conto dell’interessato, venne sostituito poi dal procurator. Il procurator agiva per conto della parte interessata ma a proprio nome. Se entrambe le parti erano presenti in giudizio, l’attore enunciava precisamente la propria pretesa, successivamente si apriva il contraddittorio con funzione di chiarire i fatti controversi delle parti.
Dopo questa fase il magistrato poteva negare l’azione, rifiutandosi di proseguire con il processo, denegatio actionis. Se il convenuto avesse confessato, andando a rendere valide le azioni avanzate dall’attore il processo sarebbe terminato. La controversia poteva essere risolta anche con un giuramento di carattere religioso di fronte al magistrato, se il convenuto non avesse giurato faceva vincere la controparte. Solitamente il processo si concludeva il solito giorno in cui è iniziato ma in alcuni casi poteva prevedere la presenza di più udienze e se il convenuto non si fosse presentato, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro.
Il giudizio doveva prevedere parti necessarie tra cui:
- Datio iudicis: si trattava della nomina del giudice o dei giudici.
- Demonstratio: viene esposto il fatto su cui è nata la controversia.
- Intentio: l’attore dichiara la propria pretesa nei confronti del convenuto, esponendo il fondamento giuridico dell’azione.
- Adiudicatio, condemnatio: parti finali del processo. Con condemnatio si intende il caso in cui il magistrato conferisca al giudice il potere di condannare o assolvere il convenuto. Nella adiudicatio il magistrato dava al giudice il compito di attribuire a ciascuna delle parti, la cosa litigiosa.
Il magistrato poteva introdurre, a favore dell’attore o del convenuto, delle clausole con il loro consenso, come:
- Exceptio: mezzo di difesa del convenuto per rendere inoperante ciò che era stato affermato dall’attore. Le eccezioni si suddividono a loro volta in perentorie ovvero circostanze a cui il convenuto può sempre opporre all’attore oppure dilatatorie ovvero che sarebbero potute fatte valere solo in alcuni casi e in dati periodi di tempo.
Fase apud iudicem
Fase che concludeva il processo. La sentenza doveva essere ammessa entro 18 mesi. Al contrario della fase in iure, nella fase apud iudicem, non era necessaria la presenza di entrambe le parti anche se negli interessi dei litiganti partecipare attivamente al dibattimento orale. Il giudice aveva il compito di esaminare le prove avanzate dalle parti. Il giudice non era tenuto a motivare la sua sentenza. Su chi afferma, gravava l’onere probatorio che serviva anche per dimostrare al giudice le proprie ragioni mentre il convenuto non era tenuto a provare niente. Il giudice, dopo aver elaborato le prove, deve proseguire con l’avanzamento della sentenza, di assoluzione o di condanna ma poteva anche rifiutarsi di pronunciarla e si procedeva con sostituzione del giudice, se doveva essere avanzata da più giudici, vinceva la maggioranza. Nel caso in cui fosse stata inserita nel giudizio la clausola iudicium contrarium, il giudice poteva avanzare una condanna pecuniaria nei confronti dell’attore e a favore del convenuto assolto. In caso di condanna la sentenza determinava la nascita di un rapporto obbligatorio intercorrente tra l’attore vittorioso e il convenuto soccombente il quale doveva pagare all’altro l’ammontare della comdemnatio.
Esecuzione forzata della sentenza di condanna
Dopo l’azione di condanna, il convenuto soccombente, damnatus, era obbligato al pagamento della summa condemnationis. Se non avesse pagato spontaneamente, l’attore doveva aspettare 30 giorni, prima di dare inizio al procedimento di un titolo esecutivo ovvero l’esecuzione forzata. Dopo un mese senza aver pagato, l’attore poteva esercitare una nuova azione di accertamento per iniziare la fase di esecuzione. L’esecuzione forzata si aveva nella medesima forma qualunque fosse stato in debito non pagato. Il creditore doveva richiedere al giudice la possibilità di effettuare l’esecuzione e l’immissione nel patrimonio del debitore, avanzando anche azioni cautelari come il sequestro conservativo. Il creditore, una volta impossessato dei beni, deve effettuare un inventario e renderlo pubblico per 30 giorni. Persistendo nell’insolvenza, l’attore e altri creditori, possono nominare un magister bonorum, al quale era affidata la vendita all’asta del bene meno che il debitore non fosse impossibilitato nel compiere l’adempimento. La vendita del bene si effettuava secondo le modalità di vendita all’asta, aggiudicando il patrimonio al miglior offerente. Se i creditori erano più di uno, era necessario capire quale di loro avesse la priorità sugli altri detti creditori chirografi. I creditori, dopo la vendita all’asta, erano spogliati di tutti i loro beni e marchiati di infamia. La lex iulia de bonis credendis consentiva al debitore incorso nell’insolvenza senza sua colpa, di evitare la condanna all’infamia, abbandonando volontariamente i suoi beni a vantaggio dei creditori.
Classificazione delle azioni
La distinzione prevalente rimase quella tra actiones in rem e actiones in personam. La prima nel caso in cui volessimo affermare che una cosa sia nostra o che comunque ci compete di diritto mentre la seconda, viene avanzata contro colui che è obbligato nei nostri confronti per un reato.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.