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Estratto del documento

 LA CONCEZIONE ROMANA DI MATRIMONIO

 In età arcaica, si vedeva uno stretto legame tra il matrimonio, inteso come legame tra uomo e

donna, uniti da affectio e da comunione di vita e costituito sulla base di manifestazioni di

volontà, e l'acquisto della manus da parte del marito (se sui iuris), che si produceva con

l'inizio del matrimonio (-->conventio in manum). Si tratta di due concetti diversi, ma di due

fenomeni uniti. Per la mentalità arcaica, è inconcepibile che dopo il matrimonio la donna

rimanga libera dalla potestà del marito, perci la forma più antica di matrimonio è sicuramente

quella cum manu, poiché in capo alla sposa nasceva un nuovo vincolo di soggezione.

 Alla base del matrimonio vi è l'affectio maritalis, la volontà degli sposi di vivere insieme

formando un proprio nucleo familiare. Se non vi è affectio, si parla di concubinato.

 Il matrimonium cum manu si costituiva in tre modi:

Conferreatio: è la forma più antica, che consiste in una cerimonia religiosa alla

➢ presenza del pontifex maximus, un sacerdote e dieci testimoni. Gli sposi siedono

mano nella mano, pronunciano frasi stereotipe e dividono una focaccia di farro.

Coemptio: che ricalca lo schemo del trasferimento della proprietà: la donna viene

➢ mancipata dal padre al nuovo capofamiglia. La donna resta comunque libera e

cittadina e l'atto negoziale serve solo a costituire la manus su di lei (effetti diversi dalla

mancipatio). Si parla quindi di imaginaria venditio. 22

❖ Usus: consiste nella convivenza protratta per almeno un anno, al termine del quale si

➢ produce l'acquisto automatico della manus in favore del marito o dell'ascendente sui

iuris.

Era consentito evitare l'acquisto del potere sulla donna solo attraverso l'usurpatio trinoctii,

ossia l'ipotesi in cui la donna si allontanava per tre giorni consecutivi dalla casa coniugale,

evitando di essere sottoposta a potestà maritale. È probabile che la decisione circa tale

provvedimento spettasse al capofamiglia, in quanto è improbabile che la donna potesse

liberamente allontanarsi dalla casa. Non vi erano altri modi di evitare l'imposizione della

potestà sulla donna;

 Tuttavia, nel corso del tempo, si diffuse l'idea che a far sorgere il matrimonio bastasse

l'affectio, senza che questo implicasse la manus. Si diffuse quindi il matrimonium sine manu,

fondato esclusivamente sulla volontà dei nubendi di instaurare un rapporto e proseguirlo.

 Nel matrimonium cum manu si estingue il vincolo agnatizio della donna con la famiglia

originaria, mentre si conserva nel matrimonium sine manu, dove la donna resta filia familias,

o mater familias se sui iuris.

 Nel corso del tempo, il matrimonium cum manu viene soppiantato da quello più recente;

 Il matrimonio era preceduto da un periodo di fidanzamento, durante il quale si prestava una

promessa solenne di contrarre le nozze nella forma della sponsio. Il promittente (l'avente

potestà sulla donna o la donna stessa) assumeva l'obbligo di pagare una determinata somma

di denaro in caso di mancato compimento del matrimonio.

 Il diritto di contrarre matrimonio è il conubium, che quindi indica la capacità di prendere

moglie secondo il diritto. Si pu parlare di giuste nozze solo in presenza di questo requisito. Si

possono sposare anche persone prive di tale diritto, ma il loro matrimonio sarà iniustum,

quindi l'assenza di conubium è un impedimento a realizzare un matrimonio rilevante per il

diritto romano.

 Gli impedimenti al matrimonio si distinguono in assoluti e relativi, a seconda che impediscano

il matrimonio con qualsiasi persona o solo con talune specifiche categorie. Gli impedimenti

assoluti derivano da cause naturali o da ragioni giuridiche; in primo luogo, l'età: per avere

conubium è necessario essere puberi, in quanto solo in queste condizioni si possono avere

rapporti sessuali e generare. Altro requisito naturale è l'assenza di furor, ossia di follia, poiché

l'infermità mentale impedisce la formazione del consenso. A livello giuridico, gli sposi devono

possedere lo status libertatis e civitatis (liberi e cittadini). In origine potevano quindi sposarsi i

cittadini romani tra loro ed erano esclusi matrimoni misti tra peregrini e cittadini, ma anche tra

patrizi e plebei. Nel corso del tempo tale divieto si atteny e si concesse il conubium anche ad

alcuni peregrini.

 è necesssario il consenso dell'avente potestà: per l'uomo nel caso in cui sia alieni iuris e per

la donna sempre, anche se essa è sui iuris, necessita in tal caso dell'assenso del tutore.

 Altro requisito fondamentale è l'assenza di altri legami matrimoniali. In caso di bigamia, il

soggetto è condannato all'infamia e a sanzioni

 Per quanto riguarda gli impedimenti relativi, questi riguardano in particolare le relazioni di

parentela o affinità, sia in linea maschile che femminile. Tra ascendenti e discendenti il divieto

23

❖ si applica all'infinito, mentre in linea collaterale fino al settimo grado. Altri impedimenti

riguardano: il matrimonio tra senatori e liberte o donne di bassa condizione, tra ingenui e

prostitute, tra donne di rango senatorio e liberti, tra patrona e liberti. Non potevano sposarsi

nemmeno i tutori e le protette.

Il requisito più importante è senz'altro il consenso dei coniugi, che non deve essere

necessariamente manifestato, in quanto è sufficiente la continuità della vita in comune. Si tratta

dell'affectio maritalis, che si manifesta in una serie di fenomeni socialmente rilevanti da cui si

desume l'honor matrimonii, ossia la sussistenza di un rapporto di coniugio e non di altro

genere. L'influsso del cristianesimo poi determinerà un cambiamento per il concetto di affectio:

per cui essa va manifestata in maniera autonoma e riconoscibile, perci si necessita di un atto

iniziale costitutivo dell'unione.

 Si posero dei limiti ai caelibes (i non sposati) e agli orbi (gli sposati senza figli), favorendo i

coniugi con prole: tali limiti riguardarono la capacità di acquistare per successione

testamentaria: i celibi non potevano ricevere eredità e legati, gli orbi solo la metà di quanto

loro dovuto. I vantaggi per le coppie sposate con figli consistevano nell'esenzione da alcune

tasse e da una maggiore semplicità nel percorrere il cursus honorum.

 L'effetto principale del iustum matrimonium è costituito dalla legittimità della prole nata e

assoggettata alla potestà del pater familias. Altro effetto è l'obbligo di mantenimento della

moglie e dei figli da parte del marito, l'obbligo di fedeltà, assistenza e rispetto reciproci. Si

tiene per contro delle facoltà e della posizione di superiorità del marito rispetto a moglie e

figli, infatti vi è una diversa conseguenza per la violazione dell'obbliho di fedeltà: se la moglie

di macchia di adulterio, questa è sottoposta a pene pubbliche; inoltre il marito pu uccidere

l'amante, se coglie i due in flagrante, ed è obbligato a ripudiare la moglie e a promuovere

un'accusa privilegiata di adulterio. Per l'uomo invece l'adulterio dà luogo solo a sanzioni

patrimoniali.

 Qualora la moglie sottragga dei beni al marito, questo pu agire con l'actio rerum amotarum. I

coniugi non possono reciprocamente agire ed essere convenuti in giudizio, salvo previa

autorizzazione del magistrato. Inoltre, non possono essere obbligati a testimoniare uno

contro l'altro o esercitare tra loro azioni infamanti.

 IL REGIME GIURIDICO PATRIMONIALE

 È principio di carattere generale che gli oneri di natura patrimoniale, nel matrimonio, gravino

sul marito o sull'avente potestà su di lui. Questo perché una volta contratto il matrimonio, la

donna entrava a far parte della famiglia del marito e portava con sé un patrimonio, di cui

perdeva la titolarità e che diventava quindi del marito nomen dotis, ossia a titolo di dote.

 La dos (dote) era costituita da un complesso di beni appartenenti alla donna o alla sua

famiglia di origine, che entravano con il matrimonio nel patrimonio del nuovo pater familias,

per effetto dell'acquisto della manus sulla donna. Il concetto di dos si estende in seguito a

ogni forma di apporto di natura economica, effettuato dalla donna o da terzi al fine di

sostenere gli oneri materiali del rapporto. La dote pu essere conferita o dal pater familias

della donna o dalla donna medesima, a seconda che sia alini iuris o sui iuris, o da terzi.

Inoltre, essa ricopre anche la funzione di assicurare alla donna, in caso di ripudio, una certa

sicurezza economica, in quanto in caso di divorzio il marito è obbligato a ritrasferire alla 24

❖ exmoglie il complesso di beni dotati ricevuti, obbligo che non sussisteva nel caso del

matrimonio cum manu. Nel caso di matrimonio sine manu, al momento in cui riceveva la

dote, doveva obbligarsi alla restituzione della stessa, tramite una stipulatio, la cautio de dote

restituenda, e la dote prendeva il nome di dos recepticia (dote recettizia), in quanto

destinata a ritornare eventualmente nelle mani della donna. Un altro mezzo di tutela è l'actio

rei uxoriae, diretta ad avere 25

❖ indietro quanto già dato per il costituente della dote. In epoca tarda, si instaurarono altre azioni

di restituzione: l'actio praescriptis verbis, nel caso fosse intervenuto tra i coniugi un patto di

restituzione anche privo di forma e l'actio de dote, se vi fosse stata una promessa formale di

restituzione da parte del marito.

 La dote pu avere ad oggetto diritti reali o di credito, singole cose o interi patrimoni, oppure

limitarsi alla cessione del godimento e della disponibilità materiale di beni oppure trasferirne

la titolarià, o ancora consistere nella remissione dei debiti.

 Per costituire la dote si pu procedere con:

Dotis datio: con cui si cedono materialmente gli oggetti della dote;

➢ Dotis promissio: promessa solenne;

➢ Dotis dictio: dichiarazione prestata nella forma della stipulatio.

La dote pu essere costituita prima o dopo il matrimonio, ma l'efficacia del vincolo è subordinata

al verificarsi delle nozze.

 Al marito era comunque riconosciuta la facoltà di trattenere una parte della res uxoria per

motivi tassativamente previsti (ius retentionis), ad esempio spese sostenute al fine del

mantenimento dei figli o spese di altra natura necessarie e approvate dalla moglie, oppure

eventuali donazioni fatte a costei.

 Una pratica diffusa era quella dei donativi, che marito e moglie potevano reciprocamente

farsi. In età repubblicana per si previde il divieto per i coniugi di effettuare donazioni, specie

se di grandi dimensioni, per evitare l'ecc

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
149 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucree97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Gardini Marco.