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LA CONCEZIONE ROMANA DI MATRIMONIO
In età arcaica, si vedeva uno stretto legame tra il matrimonio, inteso come legame tra uomo e
donna, uniti da affectio e da comunione di vita e costituito sulla base di manifestazioni di
volontà, e l'acquisto della manus da parte del marito (se sui iuris), che si produceva con
l'inizio del matrimonio (-->conventio in manum). Si tratta di due concetti diversi, ma di due
fenomeni uniti. Per la mentalità arcaica, è inconcepibile che dopo il matrimonio la donna
rimanga libera dalla potestà del marito, perci la forma più antica di matrimonio è sicuramente
quella cum manu, poiché in capo alla sposa nasceva un nuovo vincolo di soggezione.
Alla base del matrimonio vi è l'affectio maritalis, la volontà degli sposi di vivere insieme
formando un proprio nucleo familiare. Se non vi è affectio, si parla di concubinato.
Il matrimonium cum manu si costituiva in tre modi:
Conferreatio: è la forma più antica, che consiste in una cerimonia religiosa alla
➢ presenza del pontifex maximus, un sacerdote e dieci testimoni. Gli sposi siedono
mano nella mano, pronunciano frasi stereotipe e dividono una focaccia di farro.
Coemptio: che ricalca lo schemo del trasferimento della proprietà: la donna viene
➢ mancipata dal padre al nuovo capofamiglia. La donna resta comunque libera e
cittadina e l'atto negoziale serve solo a costituire la manus su di lei (effetti diversi dalla
mancipatio). Si parla quindi di imaginaria venditio. 22
❖ Usus: consiste nella convivenza protratta per almeno un anno, al termine del quale si
➢ produce l'acquisto automatico della manus in favore del marito o dell'ascendente sui
iuris.
Era consentito evitare l'acquisto del potere sulla donna solo attraverso l'usurpatio trinoctii,
ossia l'ipotesi in cui la donna si allontanava per tre giorni consecutivi dalla casa coniugale,
evitando di essere sottoposta a potestà maritale. È probabile che la decisione circa tale
provvedimento spettasse al capofamiglia, in quanto è improbabile che la donna potesse
liberamente allontanarsi dalla casa. Non vi erano altri modi di evitare l'imposizione della
potestà sulla donna;
Tuttavia, nel corso del tempo, si diffuse l'idea che a far sorgere il matrimonio bastasse
l'affectio, senza che questo implicasse la manus. Si diffuse quindi il matrimonium sine manu,
fondato esclusivamente sulla volontà dei nubendi di instaurare un rapporto e proseguirlo.
Nel matrimonium cum manu si estingue il vincolo agnatizio della donna con la famiglia
originaria, mentre si conserva nel matrimonium sine manu, dove la donna resta filia familias,
o mater familias se sui iuris.
Nel corso del tempo, il matrimonium cum manu viene soppiantato da quello più recente;
Il matrimonio era preceduto da un periodo di fidanzamento, durante il quale si prestava una
promessa solenne di contrarre le nozze nella forma della sponsio. Il promittente (l'avente
potestà sulla donna o la donna stessa) assumeva l'obbligo di pagare una determinata somma
di denaro in caso di mancato compimento del matrimonio.
Il diritto di contrarre matrimonio è il conubium, che quindi indica la capacità di prendere
moglie secondo il diritto. Si pu parlare di giuste nozze solo in presenza di questo requisito. Si
possono sposare anche persone prive di tale diritto, ma il loro matrimonio sarà iniustum,
quindi l'assenza di conubium è un impedimento a realizzare un matrimonio rilevante per il
diritto romano.
Gli impedimenti al matrimonio si distinguono in assoluti e relativi, a seconda che impediscano
il matrimonio con qualsiasi persona o solo con talune specifiche categorie. Gli impedimenti
assoluti derivano da cause naturali o da ragioni giuridiche; in primo luogo, l'età: per avere
conubium è necessario essere puberi, in quanto solo in queste condizioni si possono avere
rapporti sessuali e generare. Altro requisito naturale è l'assenza di furor, ossia di follia, poiché
l'infermità mentale impedisce la formazione del consenso. A livello giuridico, gli sposi devono
possedere lo status libertatis e civitatis (liberi e cittadini). In origine potevano quindi sposarsi i
cittadini romani tra loro ed erano esclusi matrimoni misti tra peregrini e cittadini, ma anche tra
patrizi e plebei. Nel corso del tempo tale divieto si atteny e si concesse il conubium anche ad
alcuni peregrini.
è necesssario il consenso dell'avente potestà: per l'uomo nel caso in cui sia alieni iuris e per
la donna sempre, anche se essa è sui iuris, necessita in tal caso dell'assenso del tutore.
Altro requisito fondamentale è l'assenza di altri legami matrimoniali. In caso di bigamia, il
soggetto è condannato all'infamia e a sanzioni
Per quanto riguarda gli impedimenti relativi, questi riguardano in particolare le relazioni di
parentela o affinità, sia in linea maschile che femminile. Tra ascendenti e discendenti il divieto
23
❖ si applica all'infinito, mentre in linea collaterale fino al settimo grado. Altri impedimenti
riguardano: il matrimonio tra senatori e liberte o donne di bassa condizione, tra ingenui e
prostitute, tra donne di rango senatorio e liberti, tra patrona e liberti. Non potevano sposarsi
nemmeno i tutori e le protette.
Il requisito più importante è senz'altro il consenso dei coniugi, che non deve essere
necessariamente manifestato, in quanto è sufficiente la continuità della vita in comune. Si tratta
dell'affectio maritalis, che si manifesta in una serie di fenomeni socialmente rilevanti da cui si
desume l'honor matrimonii, ossia la sussistenza di un rapporto di coniugio e non di altro
genere. L'influsso del cristianesimo poi determinerà un cambiamento per il concetto di affectio:
per cui essa va manifestata in maniera autonoma e riconoscibile, perci si necessita di un atto
iniziale costitutivo dell'unione.
Si posero dei limiti ai caelibes (i non sposati) e agli orbi (gli sposati senza figli), favorendo i
coniugi con prole: tali limiti riguardarono la capacità di acquistare per successione
testamentaria: i celibi non potevano ricevere eredità e legati, gli orbi solo la metà di quanto
loro dovuto. I vantaggi per le coppie sposate con figli consistevano nell'esenzione da alcune
tasse e da una maggiore semplicità nel percorrere il cursus honorum.
L'effetto principale del iustum matrimonium è costituito dalla legittimità della prole nata e
assoggettata alla potestà del pater familias. Altro effetto è l'obbligo di mantenimento della
moglie e dei figli da parte del marito, l'obbligo di fedeltà, assistenza e rispetto reciproci. Si
tiene per contro delle facoltà e della posizione di superiorità del marito rispetto a moglie e
figli, infatti vi è una diversa conseguenza per la violazione dell'obbliho di fedeltà: se la moglie
di macchia di adulterio, questa è sottoposta a pene pubbliche; inoltre il marito pu uccidere
l'amante, se coglie i due in flagrante, ed è obbligato a ripudiare la moglie e a promuovere
un'accusa privilegiata di adulterio. Per l'uomo invece l'adulterio dà luogo solo a sanzioni
patrimoniali.
Qualora la moglie sottragga dei beni al marito, questo pu agire con l'actio rerum amotarum. I
coniugi non possono reciprocamente agire ed essere convenuti in giudizio, salvo previa
autorizzazione del magistrato. Inoltre, non possono essere obbligati a testimoniare uno
contro l'altro o esercitare tra loro azioni infamanti.
IL REGIME GIURIDICO PATRIMONIALE
È principio di carattere generale che gli oneri di natura patrimoniale, nel matrimonio, gravino
sul marito o sull'avente potestà su di lui. Questo perché una volta contratto il matrimonio, la
donna entrava a far parte della famiglia del marito e portava con sé un patrimonio, di cui
perdeva la titolarità e che diventava quindi del marito nomen dotis, ossia a titolo di dote.
La dos (dote) era costituita da un complesso di beni appartenenti alla donna o alla sua
famiglia di origine, che entravano con il matrimonio nel patrimonio del nuovo pater familias,
per effetto dell'acquisto della manus sulla donna. Il concetto di dos si estende in seguito a
ogni forma di apporto di natura economica, effettuato dalla donna o da terzi al fine di
sostenere gli oneri materiali del rapporto. La dote pu essere conferita o dal pater familias
della donna o dalla donna medesima, a seconda che sia alini iuris o sui iuris, o da terzi.
Inoltre, essa ricopre anche la funzione di assicurare alla donna, in caso di ripudio, una certa
sicurezza economica, in quanto in caso di divorzio il marito è obbligato a ritrasferire alla 24
❖ exmoglie il complesso di beni dotati ricevuti, obbligo che non sussisteva nel caso del
matrimonio cum manu. Nel caso di matrimonio sine manu, al momento in cui riceveva la
dote, doveva obbligarsi alla restituzione della stessa, tramite una stipulatio, la cautio de dote
restituenda, e la dote prendeva il nome di dos recepticia (dote recettizia), in quanto
destinata a ritornare eventualmente nelle mani della donna. Un altro mezzo di tutela è l'actio
rei uxoriae, diretta ad avere 25
❖ indietro quanto già dato per il costituente della dote. In epoca tarda, si instaurarono altre azioni
di restituzione: l'actio praescriptis verbis, nel caso fosse intervenuto tra i coniugi un patto di
restituzione anche privo di forma e l'actio de dote, se vi fosse stata una promessa formale di
restituzione da parte del marito.
La dote pu avere ad oggetto diritti reali o di credito, singole cose o interi patrimoni, oppure
limitarsi alla cessione del godimento e della disponibilità materiale di beni oppure trasferirne
la titolarià, o ancora consistere nella remissione dei debiti.
Per costituire la dote si pu procedere con:
Dotis datio: con cui si cedono materialmente gli oggetti della dote;
➢ Dotis promissio: promessa solenne;
➢ Dotis dictio: dichiarazione prestata nella forma della stipulatio.
➢
La dote pu essere costituita prima o dopo il matrimonio, ma l'efficacia del vincolo è subordinata
al verificarsi delle nozze.
Al marito era comunque riconosciuta la facoltà di trattenere una parte della res uxoria per
motivi tassativamente previsti (ius retentionis), ad esempio spese sostenute al fine del
mantenimento dei figli o spese di altra natura necessarie e approvate dalla moglie, oppure
eventuali donazioni fatte a costei.
Una pratica diffusa era quella dei donativi, che marito e moglie potevano reciprocamente
farsi. In età repubblicana per si previde il divieto per i coniugi di effettuare donazioni, specie
se di grandi dimensioni, per evitare l'ecc