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MANUS
INIECTIONEM.
Questo strumento giudiziario viene utilizzato per CONSENTIRE AI
DEBITORI VITTIME DI
PRESTITI A TASSI USURARI di RECUPERARE QUANTO PAGATO IN
ECCESSO.
- PLEBISCITUM DE FENORE SEMUNCIARIUM (347): viene DIMEZZATO
L’AMMONTARE DEL TASSO DI INTERESSE.
Il limite massimo non è più la 12 PARTE MA LA 24.
Queste misure NON RIESCONO TUTTAVIA A SCORAGGIARE GLI
USURAI.
- PLEBISCITUM GENUCIUM DE FENERATIONE (342): questo plebiscito
stabilisce “NE FENERARE LICERET”.
La traduzione letterale conduce al DIVIETO ASSOLUTO DEL
PRESTITO AD INTERESSE.
A questa condizione NESSUNO PIÙ AVREBBE PRESTATO DENARO.
NE FENERARE LICERET va interpretato in modo diverso.
Allude ad una qualche forma di AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE
rispetto al passato.
Se è quindi così diventa possibile collegare il PLEBISCITO DI
GENUCIO ad una notizia che ci da
un altro autore romano che è il CELEBRE CATO MAIOR, CATONE IL
CENSORE.
CATONE IL CENSORE vissuto tra la seconda metà del terzo secolo e
la prima del secondo secolo
che in sostanza ci dice che GLI ANTENATI nelle leggi che fecero
avevano stabilito che il ladro
fosse punito CON LA PENA DEL DOPPIO DEL VALORE O DELLA
SOMMA RUBATA, mentre il FENERATOR CON LA PENA DEL
QUADRUPLO DEGI INTERESSI ILLECITAMENTE PRETESI.
Se noi combiniamo la notizia di LIVIO SUL PLEBISCITO DI GENUCIO
che vieta gli interessi
usurari con la notizia di CATONE che ci parla di un’ACTIO PENALIS IN
QUADRUPLUM, abbiamo
che gradualmente si passa da una SANZIONE SOLO CIVILE ad
un’AZIONE DI TIPO PENALE per
cui chi pratica i prestiti a interessi usurari viene sanzionato con
l’obbligo di restituire il
QUADRUPLO DELLA SOMMA.
Si va verso SANZIONI SEMPRE PIÙ RIGOROSE per contrastare
questo fenomeno.
Anche se è un FENOMENO IMPOSSIBILE DA DEBELLARE
COMPLETAMENTE è anche vero che
queste MISURE abbiano avuto un qualche risultato.
Dopo questa IMPRESSIONANTE SEQUENZA DI LEGGI dobbiamo
aspettare qualche
decennio per trovare altre MISURE IN QUESTO CAMPO.
Di pari passo con questa legislazione sui MUTUI, c’è un’altra
importante conquista PLEBEA che
si realizza nel 326 A.C. Con la LEX POETELIA PAPIRIA DE NEXIS che
sostanzialmente SPEZZA IL LEGAME TRA I DEBITI e
l’ESECUZIONE PERSONALE IN CUI CONSISTEVA IL NEXUM.
Livio dice che LE SOMME DATE A CREDITO NON SONO IL CORPO DEL
DEBITORE,
MA I BENI DEL DEBITORE.
Sostanzialmente questa legge introduce il PRINCIPIO DELLA
RESPONSABILITÀ NON CORPOREA MA PATRIMONIALE.
Nell’epoca arcaica il diritto romano privato aveva fatto fronte alle
necessita comerciali dell’epoca:
DIRITTO PRIVATO ARCAICO ———> ECONOMIA DI SUSSISTENZA
DUE ESIGENZE FONDAMENTALI:
- TRASFERIMENTO DEI BENI
- GESTIONE DEL CREDITO
Queste arcaiche figure negoziali erano sufficienti in una società
come quella romana del QUINTO
E SESTO SECOLO nella quale il livello degli scambi era piuttosto
limitato.
Una società il cui orizzonte si esauriva nel LAZIO ANTICO.
ECONOMIA DI TIPO AGRARIO FINALIZZATA NON AL COMMERCIO MA
ALLA
SUSSISTENZA !!!!
Il diritto privato è lo specchio di questo livello SOCIO ECONOMICO.
Le cose cambiano a partire dal TERZO SECOLO A.C.
Ciò che mete in moto il cambiamento negli ISTITUTI DI DIRITTO
PRIVATO è il
CAMBIAMENTO ECONOMICO E SOCIALE.
Roma diventa la POTENZA EGEMONE IN ITALIA, poi conquista e
costruisce nel TERZO E
SECONDO SECOLO A.C. un IMPERO DI DIMENSIONI MEDITERRANEE.
Le basi dell’economia romana SI TRASFORMANO PROFONDAMENTE.
Si trasformano perche con la nascita dell’impero ed un
IMPERIALISMO non solo
militare ma anche UN IMPERIALISMO ECONOMICO !!!!!!!!!!!
C’è un ENORME SVILUPPO DEI COMMERCI e quindi anche del
CAPITALE COMMERCIALE
investito nelle attività commerciali.
Le strutture economiche della società romana cambiano.
L’economia romana diventa un’ECONOMIA DI SCAMBIO !!!!!!!!!!
Questo cambiamento delle strutture economiche si riflette
immancabilmente sul
DIRITTO PRIVATO.
Il diritto privato dell’ETA’ DELLE XII TAVOLE non è più adeguato alle
esigenze di un’economia e di
una società che conoscono un CAMBIAMENTO IMPETUOSO.
La parte del diritto privato nella quale le ESIGENZE DI UN DIRITTO
NUOVO, per regolare i vari
aspetti legati alla CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA e più in
generale alle NUOVE
ESIGENZE di un’economia che ha bisogno di MUNIRSI DI STRUMENTI
GIURIDICI
PER REGOLARE LE NUOVE E PIU’ SOFISTICATE che assumono i
RAPPORTI
ECONOMICI.
Il punto è COME VIENE COLMATO QUESTO DIVARIO tra il PASSATO
ed il PRESENTE sul PIANO
DEL DIRITTO PRIVATO.
Non vi è dubbio che un ruolo di ECCEZIONALE IMPORTANZA è svolto
dai DUE PRETORI
DELLA GIURISDIZIONE INTER PRIVATOS.
Ossia da quei due MAGISTRATI che sono PREPOSTI
all’amministrazione della GIUSTIZIA nel campo delle CAUSE CIVILI.
Questi due pretori sono:
- PRAETOR URBANUS: istituito nel 367 A.C. in concomitanza con le
LEGGI LICINIAE
SEXTIAE. Esercita giurisdizione nei casi in cui entrambe levarti sono
CITTADINI ROMANI.
- PRAETOR PEREGIRUNS: istituito nel 242 a.C. Esercita giurisdizione
nelle cause in cui
UNA PARTE E’ ROMANA E L’ALTRA E’ STRANIERA oppure TUTTE E
DUE LE PARTI SONO
STRANIERE.
Nel momento in cui ROMA costruisce il suo impero, AGLI ABITANTI
DELLE PROVINCE
NON VIENE INIZIALMENTE CONCESSA LA CITTADINANZA ROMANA.
Quando parliamo di PEREGRINI ossia di stranieri ci riferiamo AGLI
ABITANTI DELLE PROVINCE
ROMANE.
Gradualmente ci sara una TENDENZA alla CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA.
DAL TERZO AL PRIMO SECOLO A.C. è il periodo PIU’ CREATIVO DEL
DIRITTO PRIVATO
ROMANO.
E’ chiaro che delle due GIURISDIZIONI quella che per prima viene in
contatto
con le NUOVE ESIGENZE NASCENTI DAI TRAFFICI COMMERCIALI è
quella
PEREGRINA !!!
Per l’ovvia ragione che SE LE CAUSE TRA ROMANI E STRANIERI sono
di competenza del
PRAETOR PEREGRINUS, è questo organo che per primo si accorge
delle LACUNE dell’ANTICO
DIRITTO PRIVATO risalente all’età delle XII TAVOLE.
Questo tanto più in quanto il diritto privato risalente alle XII TAVOLE
era in larghissima parte
concepito per essere applicato in un DATO CONTESTO CULTURALE e
fondamentalmente solo a
coloro che avevano la CITTADINANZA ROMANA.
Il PRETORE PEREGRINO è la PUNTA PIU’ AVANZATA DI UN SISTEMA
ISTITUZIONALE che avverte l’esigenza di CREARE UN NUOVO
DIRITTO
PRIVATO !!!!
La particolarità dei PRETORI ROMANI è che questi magistrati posti al
vertice di queste due
giurisdizioni hanno gli strumenti per intervenire e creare un nuovo
diritto
privato adeguato alle esigenze della società e dell’economia
romana del terzo secondo e
primo secolo a.c..
Questo strumento è L’EDITTO !!!!!!
L’EDITTO DEL PRETORE.
Questi pretori erano eletti dai COMIZI CENTURIATI e rimanevano in
carica per un anno.
Per prassi, nel momento in cui iniziano l’anno di carica, emanano un
ATTO che prende
appunto il nome di EDITTO, in cui indicano i CRITERI GENERALI ai
quali si
sarebbero attenuti nell’esercizio della giurisdizione.
Non si limitano a presiedere all’amministrazione della giustizia, ma
con questo editto fissano
principi di diritto.
In pratica L’EDITTO del pretore si configura come una FONTE DI
DIRITTO !!!!!!!
Attraverso l’EDITTO il PRETORE può creare NORME GIURIDICHE
NUOVE.
Naturalmente sempre ne limiti delle sue competenze.
Attraverso l’EDITTO i PRETORI erano AZIONI GIUDIZIARIE.
FORMALMENTE l’EDITTO ha valore fin tanto che rimane in carica il
MAGISTRATO CHE LO HA
EMANATO.
I PRETORI rimanevano in carica UN ANNO, quindi in teoria l’EDITTO
avrebbe
dovuto PERDERE DI EFFICACIA con la SCADENZA DELLA CARICA.
Tuttavia nella PRASSI accede che I PRETORI CHE SI SUSSEGUONO DI
NORMA CONSERVANO L’EDITTO DEI PREDECESSORI e lo PRENDONO
A
BASE DI PARTENZA PER SCRIVERE IL PROPRIO EDITTO.
Il risultato è che di anno in anno questi editti si STRATIFICANO, l’uno
ingloba l’altro, fino a che
verso la fine della repubblica l’EDITTO DIVENTA UNA VASTA
REGOLAMENTAZIONE
di praticamente TUTTI I SETTORI DEL DIRITTO PRIVATO !!!!
Questo MODO DI PRODURRE DIRITTO porta alla creazione di UN
VASTO CORPUS DI NORME
che sono contenute nei DUE EDITTI della IURISDICTIO URBANA e
della IURISDICTIO
PEREGRINA.
I due editti si condizionano a vicenda.
Le migliori invenzioni dell’UNA E DELL’ALTRA GIURISDIZIONE
vengono riprese dall’uno e l’altro
EDITTO.
Questi EDITTI divengono la FONTE DEL NUOVO DIRITTO
PRIVATO !!!!!!!!
Di quel diritto privato che tra il TERZO e PRIMO SECOLO A.C. fa
SPETTACOLARI PASSI IN
AVANTI !!!
Crea una gran parte di quelle forme giuridiche, concetti ed istituti
che poi attraverso la
COMPILAZIONE GIUSTINIANEA vanno a costituire le RADICI DEI
DIRITTI MODERNI.
Gli EDITTI creano delle NORME DI CARATTERE GENERALE, specie
tuttavia per quanto riguarda
l’AMBITO COMMERCIALE.
Abbiamo affrontato la QUESTIONE DEGLI EDITTI PRETORI.
Lo sviluppo del diritto privato è definito dagli EDITTI PRETORI ????
In cosa consiste questo editto ????
Le clausole dell’EDITTO SONO DI DUE TIPI:
1)Ci sono le clausole in cui il PRETORE SI LIMITA AD APPLICARE IL
DIRITTO ESISTENTE
traducendolo nella formula di un’AZIONE GIUDIZIARIA: indica
nell’editto la STRUTTURA
DELL’AZIONE.
2) Ci sono cause in cui i PRETORI non trovano risposte nel DIRITTO
PREESISTENTE.
In questi casi i PRETORI COLMANO LA LACUNA stabilendo di
accordare un’AZIONE
GIUDIZIARIA anche in ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE NEL
DIRITTO ESISENTE.
Tutte queste azioni nuove che i PRETORI CREANO, portano i
PRETORI A NON LIMITARSI DI
SCRIVERE NELL’EDITTO LA FORMULA DELL’AZIONE, ma ad
enunciare il PRINCIPIO DI
DIRITTO SOSTANZIALE CHE AD ESSE E’ SOTTOINTESO.
In questo modo CREANO DIRITTO.
Facciamo un esempio:
Capita che i romani si trovano a commerciare con le province.
Talvolta i commerci sono imponenti.
Capita quindi che delle parti del contratto di compravendita UNO E’
ROMANO, L’ALTRO E’ UN
PROVINCIALE.
Quest’operazione richiede sul PIANO GIURIDICO richiede
l’ATTUAZIONE DI UNA FORMA
CONTRATTUALE.
La veste che assume quest&rsqu