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Estratto del documento

MANUS

INIECTIONEM.

Questo strumento giudiziario viene utilizzato per CONSENTIRE AI

DEBITORI VITTIME DI

PRESTITI A TASSI USURARI di RECUPERARE QUANTO PAGATO IN

ECCESSO.

- PLEBISCITUM DE FENORE SEMUNCIARIUM (347): viene DIMEZZATO

L’AMMONTARE DEL TASSO DI INTERESSE.

Il limite massimo non è più la 12 PARTE MA LA 24.

Queste misure NON RIESCONO TUTTAVIA A SCORAGGIARE GLI

USURAI.

- PLEBISCITUM GENUCIUM DE FENERATIONE (342): questo plebiscito

stabilisce “NE FENERARE LICERET”.

La traduzione letterale conduce al DIVIETO ASSOLUTO DEL

PRESTITO AD INTERESSE.

A questa condizione NESSUNO PIÙ AVREBBE PRESTATO DENARO.

NE FENERARE LICERET va interpretato in modo diverso.

Allude ad una qualche forma di AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE

rispetto al passato.

Se è quindi così diventa possibile collegare il PLEBISCITO DI

GENUCIO ad una notizia che ci da

un altro autore romano che è il CELEBRE CATO MAIOR, CATONE IL

CENSORE.

CATONE IL CENSORE vissuto tra la seconda metà del terzo secolo e

la prima del secondo secolo

che in sostanza ci dice che GLI ANTENATI nelle leggi che fecero

avevano stabilito che il ladro

fosse punito CON LA PENA DEL DOPPIO DEL VALORE O DELLA

SOMMA RUBATA, mentre il FENERATOR CON LA PENA DEL

QUADRUPLO DEGI INTERESSI ILLECITAMENTE PRETESI.

Se noi combiniamo la notizia di LIVIO SUL PLEBISCITO DI GENUCIO

che vieta gli interessi

usurari con la notizia di CATONE che ci parla di un’ACTIO PENALIS IN

QUADRUPLUM, abbiamo

che gradualmente si passa da una SANZIONE SOLO CIVILE ad

un’AZIONE DI TIPO PENALE per

cui chi pratica i prestiti a interessi usurari viene sanzionato con

l’obbligo di restituire il

QUADRUPLO DELLA SOMMA.

Si va verso SANZIONI SEMPRE PIÙ RIGOROSE per contrastare

questo fenomeno.

Anche se è un FENOMENO IMPOSSIBILE DA DEBELLARE

COMPLETAMENTE è anche vero che

queste MISURE abbiano avuto un qualche risultato.

Dopo questa IMPRESSIONANTE SEQUENZA DI LEGGI dobbiamo

aspettare qualche

decennio per trovare altre MISURE IN QUESTO CAMPO.

Di pari passo con questa legislazione sui MUTUI, c’è un’altra

importante conquista PLEBEA che

si realizza nel 326 A.C. Con la LEX POETELIA PAPIRIA DE NEXIS che

sostanzialmente SPEZZA IL LEGAME TRA I DEBITI e

l’ESECUZIONE PERSONALE IN CUI CONSISTEVA IL NEXUM.

Livio dice che LE SOMME DATE A CREDITO NON SONO IL CORPO DEL

DEBITORE,

MA I BENI DEL DEBITORE.

Sostanzialmente questa legge introduce il PRINCIPIO DELLA

RESPONSABILITÀ NON CORPOREA MA PATRIMONIALE.

Nell’epoca arcaica il diritto romano privato aveva fatto fronte alle

necessita comerciali dell’epoca:

DIRITTO PRIVATO ARCAICO ———> ECONOMIA DI SUSSISTENZA

DUE ESIGENZE FONDAMENTALI:

- TRASFERIMENTO DEI BENI

- GESTIONE DEL CREDITO

Queste arcaiche figure negoziali erano sufficienti in una società

come quella romana del QUINTO

E SESTO SECOLO nella quale il livello degli scambi era piuttosto

limitato.

Una società il cui orizzonte si esauriva nel LAZIO ANTICO.

ECONOMIA DI TIPO AGRARIO FINALIZZATA NON AL COMMERCIO MA

ALLA

SUSSISTENZA !!!!

Il diritto privato è lo specchio di questo livello SOCIO ECONOMICO.

Le cose cambiano a partire dal TERZO SECOLO A.C.

Ciò che mete in moto il cambiamento negli ISTITUTI DI DIRITTO

PRIVATO è il

CAMBIAMENTO ECONOMICO E SOCIALE.

Roma diventa la POTENZA EGEMONE IN ITALIA, poi conquista e

costruisce nel TERZO E

SECONDO SECOLO A.C. un IMPERO DI DIMENSIONI MEDITERRANEE.

Le basi dell’economia romana SI TRASFORMANO PROFONDAMENTE.

Si trasformano perche con la nascita dell’impero ed un

IMPERIALISMO non solo

militare ma anche UN IMPERIALISMO ECONOMICO !!!!!!!!!!!

C’è un ENORME SVILUPPO DEI COMMERCI e quindi anche del

CAPITALE COMMERCIALE

investito nelle attività commerciali.

Le strutture economiche della società romana cambiano.

L’economia romana diventa un’ECONOMIA DI SCAMBIO !!!!!!!!!!

Questo cambiamento delle strutture economiche si riflette

immancabilmente sul

DIRITTO PRIVATO.

Il diritto privato dell’ETA’ DELLE XII TAVOLE non è più adeguato alle

esigenze di un’economia e di

una società che conoscono un CAMBIAMENTO IMPETUOSO.

La parte del diritto privato nella quale le ESIGENZE DI UN DIRITTO

NUOVO, per regolare i vari

aspetti legati alla CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA e più in

generale alle NUOVE

ESIGENZE di un’economia che ha bisogno di MUNIRSI DI STRUMENTI

GIURIDICI

PER REGOLARE LE NUOVE E PIU’ SOFISTICATE che assumono i

RAPPORTI

ECONOMICI.

Il punto è COME VIENE COLMATO QUESTO DIVARIO tra il PASSATO

ed il PRESENTE sul PIANO

DEL DIRITTO PRIVATO.

Non vi è dubbio che un ruolo di ECCEZIONALE IMPORTANZA è svolto

dai DUE PRETORI

DELLA GIURISDIZIONE INTER PRIVATOS.

Ossia da quei due MAGISTRATI che sono PREPOSTI

all’amministrazione della GIUSTIZIA nel campo delle CAUSE CIVILI.

Questi due pretori sono:

- PRAETOR URBANUS: istituito nel 367 A.C. in concomitanza con le

LEGGI LICINIAE

SEXTIAE. Esercita giurisdizione nei casi in cui entrambe levarti sono

CITTADINI ROMANI.

- PRAETOR PEREGIRUNS: istituito nel 242 a.C. Esercita giurisdizione

nelle cause in cui

UNA PARTE E’ ROMANA E L’ALTRA E’ STRANIERA oppure TUTTE E

DUE LE PARTI SONO

STRANIERE.

Nel momento in cui ROMA costruisce il suo impero, AGLI ABITANTI

DELLE PROVINCE

NON VIENE INIZIALMENTE CONCESSA LA CITTADINANZA ROMANA.

Quando parliamo di PEREGRINI ossia di stranieri ci riferiamo AGLI

ABITANTI DELLE PROVINCE

ROMANE.

Gradualmente ci sara una TENDENZA alla CONCESSIONE DELLA

CITTADINANZA.

DAL TERZO AL PRIMO SECOLO A.C. è il periodo PIU’ CREATIVO DEL

DIRITTO PRIVATO

ROMANO.

E’ chiaro che delle due GIURISDIZIONI quella che per prima viene in

contatto

con le NUOVE ESIGENZE NASCENTI DAI TRAFFICI COMMERCIALI è

quella

PEREGRINA !!!

Per l’ovvia ragione che SE LE CAUSE TRA ROMANI E STRANIERI sono

di competenza del

PRAETOR PEREGRINUS, è questo organo che per primo si accorge

delle LACUNE dell’ANTICO

DIRITTO PRIVATO risalente all’età delle XII TAVOLE.

Questo tanto più in quanto il diritto privato risalente alle XII TAVOLE

era in larghissima parte

concepito per essere applicato in un DATO CONTESTO CULTURALE e

fondamentalmente solo a

coloro che avevano la CITTADINANZA ROMANA.

Il PRETORE PEREGRINO è la PUNTA PIU’ AVANZATA DI UN SISTEMA

ISTITUZIONALE che avverte l’esigenza di CREARE UN NUOVO

DIRITTO

PRIVATO !!!!

La particolarità dei PRETORI ROMANI è che questi magistrati posti al

vertice di queste due

giurisdizioni hanno gli strumenti per intervenire e creare un nuovo

diritto

privato adeguato alle esigenze della società e dell’economia

romana del terzo secondo e

primo secolo a.c..

Questo strumento è L’EDITTO !!!!!!

L’EDITTO DEL PRETORE.

Questi pretori erano eletti dai COMIZI CENTURIATI e rimanevano in

carica per un anno.

Per prassi, nel momento in cui iniziano l’anno di carica, emanano un

ATTO che prende

appunto il nome di EDITTO, in cui indicano i CRITERI GENERALI ai

quali si

sarebbero attenuti nell’esercizio della giurisdizione.

Non si limitano a presiedere all’amministrazione della giustizia, ma

con questo editto fissano

principi di diritto.

In pratica L’EDITTO del pretore si configura come una FONTE DI

DIRITTO !!!!!!!

Attraverso l’EDITTO il PRETORE può creare NORME GIURIDICHE

NUOVE.

Naturalmente sempre ne limiti delle sue competenze.

Attraverso l’EDITTO i PRETORI erano AZIONI GIUDIZIARIE.

FORMALMENTE l’EDITTO ha valore fin tanto che rimane in carica il

MAGISTRATO CHE LO HA

EMANATO.

I PRETORI rimanevano in carica UN ANNO, quindi in teoria l’EDITTO

avrebbe

dovuto PERDERE DI EFFICACIA con la SCADENZA DELLA CARICA.

Tuttavia nella PRASSI accede che I PRETORI CHE SI SUSSEGUONO DI

NORMA CONSERVANO L’EDITTO DEI PREDECESSORI e lo PRENDONO

A

BASE DI PARTENZA PER SCRIVERE IL PROPRIO EDITTO.

Il risultato è che di anno in anno questi editti si STRATIFICANO, l’uno

ingloba l’altro, fino a che

verso la fine della repubblica l’EDITTO DIVENTA UNA VASTA

REGOLAMENTAZIONE

di praticamente TUTTI I SETTORI DEL DIRITTO PRIVATO !!!!

Questo MODO DI PRODURRE DIRITTO porta alla creazione di UN

VASTO CORPUS DI NORME

che sono contenute nei DUE EDITTI della IURISDICTIO URBANA e

della IURISDICTIO

PEREGRINA.

I due editti si condizionano a vicenda.

Le migliori invenzioni dell’UNA E DELL’ALTRA GIURISDIZIONE

vengono riprese dall’uno e l’altro

EDITTO.

Questi EDITTI divengono la FONTE DEL NUOVO DIRITTO

PRIVATO !!!!!!!!

Di quel diritto privato che tra il TERZO e PRIMO SECOLO A.C. fa

SPETTACOLARI PASSI IN

AVANTI !!!

Crea una gran parte di quelle forme giuridiche, concetti ed istituti

che poi attraverso la

COMPILAZIONE GIUSTINIANEA vanno a costituire le RADICI DEI

DIRITTI MODERNI.

Gli EDITTI creano delle NORME DI CARATTERE GENERALE, specie

tuttavia per quanto riguarda

l’AMBITO COMMERCIALE.

Abbiamo affrontato la QUESTIONE DEGLI EDITTI PRETORI.

Lo sviluppo del diritto privato è definito dagli EDITTI PRETORI ????

In cosa consiste questo editto ????

Le clausole dell’EDITTO SONO DI DUE TIPI:

1)Ci sono le clausole in cui il PRETORE SI LIMITA AD APPLICARE IL

DIRITTO ESISTENTE

traducendolo nella formula di un’AZIONE GIUDIZIARIA: indica

nell’editto la STRUTTURA

DELL’AZIONE.

2) Ci sono cause in cui i PRETORI non trovano risposte nel DIRITTO

PREESISTENTE.

In questi casi i PRETORI COLMANO LA LACUNA stabilendo di

accordare un’AZIONE

GIUDIZIARIA anche in ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE NEL

DIRITTO ESISENTE.

Tutte queste azioni nuove che i PRETORI CREANO, portano i

PRETORI A NON LIMITARSI DI

SCRIVERE NELL’EDITTO LA FORMULA DELL’AZIONE, ma ad

enunciare il PRINCIPIO DI

DIRITTO SOSTANZIALE CHE AD ESSE E’ SOTTOINTESO.

In questo modo CREANO DIRITTO.

Facciamo un esempio:

Capita che i romani si trovano a commerciare con le province.

Talvolta i commerci sono imponenti.

Capita quindi che delle parti del contratto di compravendita UNO E’

ROMANO, L’ALTRO E’ UN

PROVINCIALE.

Quest’operazione richiede sul PIANO GIURIDICO richiede

l’ATTUAZIONE DI UNA FORMA

CONTRATTUALE.

La veste che assume quest&rsqu

Dettagli
A.A. 2017-2018
78 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Susanna_Chiaradia98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato romano 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pesaresi Roberto.