Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 57
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 1 Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 57.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto regionale - l'evoluzione storica delle autonomie locali Pag. 56
1 su 57
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ENTI LOCALI

La prima suddivisione che facciamo parlando di soggetti è quella tra ENTI LOCALI ed ENTI TERRITORIALI. Gli enti territoriali sono quei pochi soggetti indicati dall'art. 114 Cost., i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, più altri soggetti, come, per esempio, le Comunità montane. Gli enti territoriali hanno un territorio specifico come presupposto della loro personalità giuridica; con il territorio hanno una relazione stretta e fondante, dato che i loro poteri sono limitati in quel territorio, e l'esistenza di quel territorio giustifica i loro doveri/poteri sullo stesso. Questi enti sono espressioni di collettività, hanno, quindi, con questa un legame diretto: è proprio la collettività che elegge gli organi dell'ente; l'ente persegue la generalità non definita degli interessi della sua collettività di riferimento, quindi non è un soggetto a scopi predefiniti, ma.può orientarsi verso tutti gli scopi che interessano quella collettività, purché non espressamente riservati ad altro soggetto. Altro elemento caratterizzante degli enti territoriali è che questi sono enti necessari, nel senso che devono esserci necessariamente su tutto il territorio. All'interno degli enti territoriali possono esistere (non sono soggetti necessari) delle aggregazioni con una natura indirettamente esponenziale di quella collettività, proiezioni del carattere rappresentativo degli enti territoriali; in alcuni casi (per esempio nelle zone montane) anche queste aggregazioni sono soggetti necessari. Gli enti locali, invece, non sono enti necessari, non sono costituzionalmente garantiti, non sono esponenziali (possono essere portatori di interessi, ma non generali, solamente riferiti a singole categorie) e non hanno un legame fondante con il territorio, il quale ha il solo scopo di delimitare l'ambito spaziale delle loro funzioni.modificare o creare enti territoriali esistono delle norme molto complesse che prevedono dei procedimenti rinforzati: gli art. 132 e 133 della Costituzione si occupano, appunto, di questo argomento, prevedendo modalità diverse a seconda che si tratti di modifiche di Regioni, di Province, o di Comuni. L'art. 132 Cost. stabilisce che "Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con 'referendum' dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante 'referendum' e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,consentendo il distacco di Province e Comuni da una Regione e l'aggregazione ad un'altra, è necessario che: - Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate facciano richiesta di fusione o creazione di una nuova Regione con un minimo di un milione di abitanti. - La proposta deve essere approvata mediante un referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate. In caso di approvazione, il Parlamento provvede con una legge costituzionale. La definizione di "popolazioni interessate" è stata oggetto di dibattito. Inizialmente si riteneva che fossero considerate tutte le popolazioni coinvolte, sia quelle che si distaccavano che quelle dalle quali avveniva il distacco. Successivamente, si è ipotizzato che solo le popolazioni che chiedevano il distacco dovessero essere considerate "popolazioni interessate". La Corte Costituzionale si è pronunciata solo su questo ultimo caso, risolvendo la questione.di distacco -e passaggio- di "pezzi" di una Regione ad un'altra; in questo caso la Corte ha stabilito che il referendum debba interessare l'intera popolazione di entrambe le Regioni interessate, dichiarando illegittima una limitazione della consultazione della sola popolazione di frazioni richiedenti, senza coinvolgimento delle popolazioni residue. Da ultimo, poi, la Corte ha stabilito che occorre sempre una ponderazione di ogni singolo caso per poter decidere il procedimento più adatto da adottare. L'art. 133 Cost., invece, si occupa delle Province (al primo comma) e dei Comuni (al secondo), stabilendo che "Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le

lorocircoscrizioni e denominazioni."Il primo comma stabilisce che per il mutamento o la creazione diProvince occorre una legge statale, da adottarsi su iniziativa deiComuni e sentita la Regione; in questo caso non si ritienenecessaria l'audizione diretta delle popolazioni mediantereferendum.

Secondo il secondo comma, per l'istituzione di nuovi Comuni, lamodifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, una volta sentitele popolazioni interessate, è sufficiente una legge regionale.

E' interessante notare come, sotto la spinta dell'art. 15 del t.u.degli enti locali, si sia tentato di incrementare le fusioni tra Comuni,garantendo alle comunità d'origine forme di servizi, contributistraordinari statali, ecc.

Passiamo, adesso, all'analisi di ogni singolo livello: Comuni,Province, Aree metropolitane e Comunità montane.

27/10/2005; XIII LEZIONE 02/11/2005 XIV LEZIONE; 03/11/2005XV LEZIONEI COMUNISecondo il primo comma dell'art. 118 Cost.

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarnel'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza." sono quindi i Comuni che, in linea di massima, devono svolgere le funzioni amministrative; nello specifico l'articolo 13 del t.u. afferma che "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze [...]." 35 Il testo unico, quindi, suddivide le funzioni del Comune in tre grandi blocchi (SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - anziani, vigilanza urbana, e tutti

quegli interventi che riguardano la cura ed il benessere della persona- ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - edilizia, ambiente, trasformazioni territoriali, ecc.- SVILUPPO ECONOMICO - promozione del territorio, regolazione delle attività economiche, commercio, turismo, artigianato, ecc.-), sulla base di un'evoluzione legislativa che, a partire dal decreto 616 del 1977, ha iniziato a considerare le materie in modo non frammentario, ma in un quadro organico ripartito in grandi aree. Il fatto che si utilizzi il termine "precipuamente" significa, pio, che potrebbero spettare al Comune anche altre materie diverse da quelle prese in considerazione. Oltre a queste funzioni il Comune è tenuto, secondo l'art. 14 t.u., anche a GESTIRE (non quindi a definire le politiche) i servizi di competenza statale delegatigli (servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistici). Queste funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo, si tratta.In sostanza, di una mera esecuzione di un meccanismo di portata nazionale. I Comuni possono venire suddivisi in CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del t.u., obbligatoriamente quando abbiano una popolazione superiore a 100.000 abitanti e facoltativamente se la loro popolazione sia compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti. Inizialmente la legge 278/1976 stabiliva che fossero istituiti dei consigli circoscrizionali nei Comuni con più di 40.000 abitanti, mentre successivamente, la l. 142 del '90 stabiliva che nelle circoscrizioni Comunali fossero istituiti organismi di partecipazione, consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Oggi il t.u. ha recepito la 142 mantenendo in capo alle circoscrizioni la doppia vocazione della GESTIONE DEI SERVIZI e della PARTECIPAZIONE - nel senso di un organismo centro di democrazia. L'articolo 17 stabilisce, poi, che "L'organizzazione e le
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paoulagyeman di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Belletti Michele.