DIRITTO REGIONALE 20/12/2012
CAPITOLO I :
MODELLI TEORICI
Se si guarda all’evoluzione organizzativa delle forme di Stato dal secondo dopoguerra e alle
classificazioni teoriche fatte, possiamo individuare 4 distinti modelli:
Stato unitario - accentrato
Stato federale
Stato confederale(esperienza spesso transitoria che prelude ad una federazione)
Stato regionale CLASSIFICAZIONE
ORIGINI ORG.NE DEI POTERI
STATO UNITARIO XVI-XVIII secolo, periodo delle Potere legislativo, esecutivo e
grandi monarchie assolute e giurisdizionale affidati a organi
che ha nell’esperienza della struttura centrale statale
francese la sua realizzazione +
compiuta; elementi
caratteristici: esercito e
burocrazia statuale stabili e
alle dipendenze del sovrano,
sistema fiscale unitario
STATO FEDERALE Nasce dalla volontà di Suddivisione verticale tra gli
preesistenti entità titolari di organi federali e le entità
poteri pubblici:esempio degli federate fermo il principio che
Usa, prima colonie inglesi poi in ogni caso è il diritto federale
confederazione e infine a prevalere su quello locale
federazione con annessa
indipendenza dall’Inghilterra
oppure alla Germania del
secondo dopoguerra che si
costituisce in Lander
STATO REGIONALE Variante dello stato unitario, Potere giurisdizionale di
caratterizzata da una certa competenza dello Stato, gli
valorizzazione del principio di altri due sono ripartiti tra
autonomia locale: esempio centro e periferia secondo
dell’Italia del 1948 con criteri costituzionali
l’approvazione della
Costituzione repubblicana
Fino al secondo dopoguerra il modello prevalente è stato quello unitario poi con l’affermarsi del
fenomeno costituzionale avviene un progressivo riconoscimento del principio autonomistico
soprattutto in riferimento all’esercizio del potere legislativo.
ELEMENTI DI DISTINZIONE
I criteri costituzionali di riparto delle competenze
Negli Stati federati la federazione è soggetta competenze enumerate (elencate nella Cost.) mentre
le entità federate hanno una competenza generale (in tutte le materie non enumerate); negli Stati
regionali è l’opposto.
Tuttavia in entrambe le due forme di Stato esistono delle varianti (per il primo si pensi allo stato
belga: federalismo basato sull’autonomia di varie etnie; per il secondo si pensi alla Spagna: la cui
costituzione prevede due elenchi di materie)
La presenza di una seconda Camera territoriale
Camere territoriali in ordinamenti non federali(es. Francia dove la seconda camera
ricomprende rappresentanze dei Comuni e dei dipartimenti);
Camere non territoriali in ordinamenti federali (es. USA dove il Senato è interamente eletto
dal corpo elettorale nazionale);
Camere territoriali in ordinamenti federali, molto differenti tra loro e che operano secondo
logiche diverse(es. Germania dove la seconda Camera territoriale è rappresentativa dei
governi dei Lander ed è forse l’unico esempio di Camera territoriale in senso proprio).
Coinvolgimento delle entità federate nel procedimento di revisione costituzionale
Si riscontra sia in Stati federali come gli USA, Germania e Austria sia negli Stati regionali come il
nostro, dove le Regioni possono avanzare proposte di revisione costituzionale nonché chiedere
referendum confermativo su una legge di revisione costituzionale.
Giustizia costituzionale per i conflitti di attribuzione
Sia negli USA, Austria, Germania, Belgio ma anche in Italia e Spagna vi è la presenza di un organo di
giustizia costituzionale al quale è affidata questa competenza
L’assetto del sistema fiscale
Negli USA la federazione distribuisce risorse agli Stati economicamente più deboli(perequazione
verticale); in Germania esistono forme di perequazione verticale ma anche orizzontale( i Lander
più ricchi destinano risorse a quelli più deboli); negli Stati regionali esistono invece forme di
autonomia finanziaria.
Il carattere statuale delle entità federate
Si parla del possesso di elementi di sovranità e titolarità delle tradizionali funzioni dello Stato,
nonché di un’altra prerogativa ossia quella di esercitare il c.d. potere estero.
In realtà (ad eccezione degli USA) la funzione giurisdizionale non è un elemento ricorrente.
Stesso discorso vale per quanto riguarda il potere estero.
Si possono fare alcune conclusioni finali:
Stato regionale e federale sono contaminati l’uno dall’altro e le vere differenze si
registrano solo sul piano storico.
Né la riforma del Titolo V della Parte II della Cost., né l’approvazione della recente legge
costituzionale del novembre 2006 da parte del Parlamento hanno trasformato la nostra
forma di Stato da regionale a federale.
CAPITOLO II: L’AUTONOMIA REGIONALE NELL’ESPERIENZA ITALIANA
Dibattito politico-istituzionale
1861: la proposta di Cavour e Minghetti che prevedeva l’istituzione di R. rette da una
commissione avente solo compiti amministrativi, eletta dai Consigli provinciali e presieduta
da un governatore, nominato dal Ministero degli interni, venne accolta negativamente per
tre ragioni:
Difficoltà di ricondurre realtà sociali e territoriali differenti entro un
ordinamento unitario;
Rischi derivanti dalla recente unità raggiunta;
Eterogeneità e ambiguità delle spinte autonomiste
Così che nel 1865 con le leggi di unificazione amministrativa del Regno si arrivò ad
una forte centralizzazione dello Stato: stessa legislazione e stesso modello di
amministrazione per l’intero territorio statuale.
1948: il dibattito in Assemblea costituente
Il Comune è l’unità primordiale; le R. è una zona intermedia e indispensabile tra la Nazione
e il Comune. Questa era la visione dell’On. Ruini presidente della Commissione per la
Costituzione(la famosa C. dei 75) nella quale si voleva valorizzare il principio dell’autonomia
territoriale e del pluralismo politico-istituzionale. La R. veniva vista come parte di un tema
più ampio di quello che si poteva immaginare, collegato ai diritti della libertà della persona
vero asse portante del nuovo impianto costituzionale.
Durante i lavori della Commissione fu unanime il consenso sull’an ma non sul quomodo
tant’è che si temé che ad un certo punto il consenso potesse venire meno: non fu così
poiché da una lato si attenuò la diffidenza dei partiti di sinistra in quanto le scelte
conservatrici tendevano ad emarginarli dal Governo e dall’altro emerse la spinta da parte
di alcune R., come la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna di introdurre forme speciali di
decentramento. Tutto ciò portò l’Assemblea ad adottare due modelli di R.:
Ad autonomia speciale (art. 116 cost.: alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino A.A., al Friuli
V.G. e alla Valle d’A. sono attribuiti Statuti speciali adottati con leggi cost.; 31 gennaio
1948 quello siciliano, sardo, aostano e trentino mentre quello del Friuli sarà deliberato
con legge 1/1963 con la definizione dello status della città di Trieste)
Ad autonomia ordinaria
Le R. entrano a far parte della Costituzione del 1948: le espressioni di mutamento rispetto
al passato sono contenute nell’art.5 che riconosce il valore costituzionale del principio
autonomistico e l’art. 114 che individua R., Province e Comuni come articolazioni
necessarie della Repubblica.
Principali differenze tra : R.S. R.O.
Autonomia statutaria Approvazione con l.cost.; Deliberazione da parte dei
disciplina: degli organi di Consigli regionali; approvati
governo della Regione con l. ella Repubblica; limiti:
integrata da norme di leggi ordinarie e “armonia
attuazione da approvarsi a con la Cost.”; disciplina:
sua volta dal Governo organizzazione interna,
mediante d. lgs su parere di diritto di iniziativa e
una commissione referendum su leggi e
paritetica(unico caso di provv.ti amm.vi; la Cost.
attr.ne di potere normativo regola i settori in cui le R.
primario da parte del G.); hanno potestà leg.va,
amm.va e finanziaria;
Autonomia legislativa In alcune materie potestà Art.117: elencazione delle
primaria – esclusiva (limiti materie di
esterni riferiti ad esempio competenza(anche
agli obblighi internazionali) concorrente con lo Stato:
mentre in altre facoltativa - vincolata dai principi
integrativa: esercitata solo fondamentali individuati per
nel caso in cui una legge ogni singola materia da l.
statale preveda la modifica statale; facoltativa –
del suo contenuto; integrativa)
Autonomia amministrativa Regole fissate dall’art. 118 Regole fissate dall’art. 118
cost.: sistema di cost.: sistema di
amministrazione regionale amministrazione regionale
indiretta indiretta
Autonomia finanziaria Canali di finanziamento + Art. 199 cost. piena
ampi e garantiti di quelli autonomia di spesa e
ordinari, tramite limitata autonomia di
l’individuazione di rilevanti entrata (assicurata da tributi
entrate fiscali propri, quote di tributi
erariali e contributi speciali)
Controlli Le leggi regionali sono sottoposte ad un controllo
preventivo da parte del Governo abilitato a chiedere un
riesame della stessa al Consiglio Regionale; nel caso di
riapprovazione il G. può impugnare la legge davanti alla
Corte Cost. o al P.
Gli atti amministrativi regionali invece, vengono sottoposti
ad un controllo di un organo decentrato dello S. a livello
regionale, da istituirsi con legge statale ossia un controllo di
legittimità e in certi casi anche di merito che finisce di
incidere anche sull’operato della Corte Cost. che è chiamata
a risolvere i conflitti
S.-R. sia che essi abbiamo ad oggetto un atto legislativo sia
che abbiano ad oggetto un atto amministrativo.
Sviluppi successivi: nonostante la previsione costituzionale(elezione dei Cons. Reg. entro un
anno dall’entrata in vigore della Cost.), le R. di diritto comune vengono istituite nel 1970.
Questo ritardo comportò un ridimensionamento delle funzioni delle R. ad autonomia
differenziata che risultavano degli enti atipici mentre per le R. ad autonomia ordinaria
venne introdotta nel 1953 la l. 62 che disciplinava dettagliatamente il contenuto dei futuri
Statuti e l’esercizio delle funzioni dei Consigli doveva essere subordinato alla previa
adozione di leggi cornice del Parlamento. Con la legge 281/70 si sostituisce la suddetta
disposizione con un’altra che consente ai Cons. Reg. di legiferare da subito nel rispetto dei
principi fondamentali.
Fatti istituzionali significativi:
Approvazione degli statuti: contenuti parzialmente diversi e ruolo centrale del Cons.
reg. come elemento comune;
Trasferimento delle funzioni amministrative: delega legislativa del G.; l’unico d.lgs
adottato fu il 616/77;
Funzione di indirizzo e coordinamento inserita dalla l. 281/70 e attribuita allo S.per
le attività che toccano esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli
obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali (scopo: limitare la discrezionalità amministrativa regionale);
Disciplina dell’autonomia finanziaria l. 281/70: radicale compressione regionale:
istituzione di fondi settoriali o speciali di finanziamento delle R. a destinazione
vincolata;
Controlli sostitutivi: vengono introdotti per contrastare le eventuali inerzie regionali
nell’attuazione delle norme comunitarie.
Solo a metà degli anni ’90 vi sarà un’inversione di tendenza: dibattito molto acceso circa
l’autonomia regionale e nel 1997 la Commissione bicamerale D’Alema propose in un progetto di
riforma, poi arenatosi in P., delle novità significative sul versante regionale.
Così nel corso della XIII legislatura vennero approvate una serie di leggi: L. 59/1997, 127/1997,
191/98.
In particolare la l. 59/97: delega al G. a completare e riformare il trasferimento di funzioni
amministrative dallo S. alle R. ed enti locali. Tra i principi che il G. deve seguire c’è quello di
sussidiarietà, in base al quale il G. deve provvedere all’attribuzione della generalità dei compiti e
delle funzioni amministrative innanzitutto a Comuni, Province e comunità montane e solo
successivamente alle R. : la ratio è legata alla dimensione degli interessi in gioco e alle capacità di
ciascun livello di governo di soddisfarli in modo efficace ed efficiente.
Inoltre ricordiamo le novità disciplinari legate al ruolo della Conferenza permanente nei rapporti
tra S., R. e le Province autonome istituita con l. 400/88.
La riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione:
L. cost. 1/99 con cui vengono valorizzate le R. di diritto comune sia sotto il profilo
formale( natura della fonte statutaria) che del contenuto.
Sotto il primo profilo lo Statuto diviene fonte regionale e secondo la procedura prevista
dall’articolo 138 della Cost.:
1. Il testo è approvato a maggioranza assoluta dal Cons. reg. con 2 deliberazioni
successive, a distanza non minore di due mesi l’una dall’altra;
2. si prevede la possibilità di indire referendum confermativo entro 3 mesi dalla
sua pubblicazione se lo richiede un cinquantesimo del corpo elettorale
regionale oppure un quinto dei componenti del Consiglio;
3. il testo deliberato può essere impugnato dal G. davanti alla Corte cost. entro 30
gg dalla sua pubblicazione.
Sotto il secondo profilo la disciplina comprende oltre ai principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento degli istituti di partecipazione e della pubblicazione
degli atti
normativi della R. anche la forma di governo( equilibrio tra C. e Giunta, tra Presidente
della G. e
membri della stessa. La forma di governo può essere avvicinata a quella presidenziale
dove il
ruolo centrale è assegnato al Presidente della R., eletto direttamente dal corpo
elettorale
regionale, il quale ha il potere di nominare e revocare gli altril membri della G.
Inoltre ricordiamo l’alleggerimento dei limiti: compare quello delle leggi statali e rimane solo
quello dell’armonia con la Cost.
Sempre con questa legge si estende l’autonomia regionale in materia elettorale: <il
sistema
Elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Pres. E degli altri membri della G. nonché
dei consiglieri reg. sono disciplinati con legge della R. nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica>.
L. cost. 2/01: ciascuna R. ad autonomia speciale può adottare una specifica legge
regionale con contenuto analogo a quello indicato nella l. 1/99 ma secondo una
procedura parzialmente diversa: 1 sola delibera, a maggioranza assoluta; diversa
disciplina del referendum
confermativo; limite dell’armonia con la Cost. e dei principi dell’ordinamento
giuridico.
L. cost. 3/01:
1. art. 114 cost. : la Repubblica è costituita da Comuni, dalle Province, dalle città
metropolitane, dalle R. e dallo S. in una posizione di equiordinazione;
2. Viene mantenuta la distinzione tra R.O. e R.S. e viene introdotto un terzo tipo di
R.: ai sensi dell’art. 116.3 della Cost. si prevede ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia concernenti le materie di competenza concorrente
delle R. e di competenza legislativa dello S. alle materie dell’istruzione, alla
tutela dell’ambiente e dei beni culturali che possono essere attribuite alle R;
3. Art.117 Cost.: le competenze dello S. divengono competenze enumerate(17
materie) mentre in altre (20 materie) si ha una competenza concorrente S. – R.;
in tutte le altre, spetta alle R. la potestà legislativa;
4. Art. 117 Cost.: potestà regolamentare regionale in tutte le materie non riservate
alla competenza esclusiva dello S.;
5. Art. 118 Cost, principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione: le
funzioni amministrative spettano ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, R. e S.; negli
Statuti viene inserita la disciplina del Consiglio delle autonomie locali quale
organo di consultazione fra la R. e gli enti locali.
6. Art. 119 Cost. la legge statale deve garantire agli enti locali un’autonomia
finanziaria di entrata e di spesa alle R. ; finanziamento: tributi propri e
compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio + un fondo
perequativo senza vincoli di destinazione da assegnare ai territori con minore
capacità fiscale + risorse aggiuntive a favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e R.;
7. Art. 117 Cost.: le R., nelle materie di loro competenza, possono concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; hanno diritto
a partecipare alla formazione normativa comunitaria, nonché ai trattati
internazionali;
8. Il controllo sulle leggi diventa da preventivo a successivo: S. e R. possono
impugnare davanti alla Corte Cost. la legge(a seconda dei casi reg. o statale)
entro 60 gg dalla sua pubblicazione; mentre per gli atti amministrativi reg. e
degli enti locali, viene inserito un controllo sostitutivo nei confronti di entrambi
gli enti, affidato al G., nel caso di mancato rispetto delle norme, di trattati
internazionali e di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica;
9. Art. 10 della legge 3/01: la disciplina della suddetta legge si applica, fino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti, anche alle R. S. e alle P. autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
di quelle attribuite;
10. Art. 11 della legge 3/01: i regolamenti parlamentari possono disciplinare la
partecipazione di rappresentanti regionali e locali alla Commissione bicamerale
per le questioni regionali, prevedendo che un’eventuale parere negativo della
C
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