Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROBLEMA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Prima dell’entrata in vigore della l.3/01 un organo della R. controllava la legittimità degli
atti delle P., C. e degli altri enti locali.: in ogni capoluogo di R. vi era un Comitato reg. di
controllo dotato di estesi poteri di controllo prev. di legittimità ed anche di merito.
A partire dagli anni ’90 si è ripensato ad un logica centralistica:
l. reg. per la disciplina di funzionamento del Co.re.co: composizione ridefinita
in modo da valorizzare il potere di scelta della R.
le delibere soggette in vi necessaria al controllo prev. di legittimità erano state
limitate agli Statuti dell’ente., ai reg. di comp. dei c., i bilanci annuali e
pluriennali e al rendiconto della gestione.
Il proc.to di controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunziate,
esercitato dal difensore civico comunale o provinciale;
esercizio dei poteri sost. a mezzo di un commissario ad acta, nominato dal
difensore civico o dal Co.re.co., nel caso di ritardo o omissioni di atti
obbligatori per l.
non sono + ammesse forme di controllo prev. necessario; + incerta è
l’ammissibilità o meno dei controlli eventuali anche perché essi conducono
solo ad un obbligo di riesame dell’atto.
DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE TRA STATO E REGIONI
Dopo la riforma del titolo V della cost. è rimessa all’autonomia normativa reg. e
precisamente allo Statuto ordinario: i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento ed alla l. reg., nell’esercizio della potestà leg. residuale.
Allo S., infatti, rimane solo la comp. leg. esclusiva in materia di ord.to e organizzazione
amm.va dello S. e degli enti pubblici nazionali.
Esercizio delle f. amm.ve: fonte statutaria è competente a disciplinare i rapporti con gli enti
locali.
I limiti alla disciplina dell’attività amm.va sono: comp. esclusive dello S. quali quella in
materia di giustizia amministrativa, ordinamento civile, pubblico impiego reg., tutela
concorrente, determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali. La
complessa articolazione dei rapporti tra potestà leg. statale e reg. sembra essere stata
sottovalutata dal leg. statale poiché riconosce la comp. leg.reg. ma la subordina al rispetto
del sistema cost. e delle garanzie del cittadino. Tuttavia, la Corte ha salvato la disp. della l.
15/05 osservando che il proc.to amm.vo non è una vera e propria materia, atteso che lo
stesso può essere ricondotto a + ambiti materiali di comp. statale o reg., entro i quali la
disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle P.A.
L’AMMINISTRAZIONE DEI NUOVI STATUTI REGIONALI
Valorizzazione del potere regolamentare della G. e degli atti di organizzazione di dirigenti(
analogo all’assetto legislativo statale).
Nei rapporti con gli Enti locali alcuni Statuti ribadiscono i principi di S., A. e D. altri riservano
alla R. le f. amm.ve nei soli casi in cui tale soluzione sia necessaria per garantirne l’esercizio
unitario.
Molti Statuti assicurano la partecipazione degli enti locali alla formazione della
programmazione reg. talvolta individuando il metodo della concertazione istituzionale .
La legge reg. Toscana 69/07 codifica alcuni degli istituti tipici della c.d. democrazia
partecipativa tra i quali il dibattito pubblico su i grandi interventi e prevede misure di
sostegno reg. ai processi partecipativi.
L’attività amm.va è caratterizzata dalla diffusa menzione dei principi di trasparenza,
informazione e comunicazione amm.va.
Infine, a garanzia della legalità dell’azione amm.va i nuovi Statuti prevedono l’istituzione del
difensore civico.
CAPITOLO VI: L’AUTONOMIA FINANZIARIA
ARTICOLO 119 COST. PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 3/01: le R. hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da l. della Rep., che la coordinano con
la finanza dello S., delle P. e dei C.
Piena autonomia finanziaria sul versante delle spese ma solo una certa autonomia sul
versante delle entrate: in relazione ai bisogni venivano attribuiti alle R. alcuni tributi propri,
quote di tributi erariali e cioè tributi determinati dallo S. ed inoltre quest’ultimo poteva
assegnare con legge a singole R. contributi speciali.
Nell’attuazione delle c.d. LEGGI BASSANINI le entrate reg. di natura tributaria erano le
seguenti:
- Imposta regionale sulle attività produttive(irap);
- addizionale regionale all’Irpef;
- compartecipazione all’Iva;
- una serie di tributi minori, tra i quali le tasse sulle concessioni reg., tassa
automobilistica reg., tassa per il diritto alla studio universitario.
ARTICOLO 119 COST. DOPO LA L. 3/01, NOVITÀ:
- Autonomia di entrata e di uscita è riconosciuta anche agli enti locali;
- Tributi ed entrate proprie(nel previgente testo vi erano solo i tributi);
- Le R. dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio (anziché di quote di tributi erariali);
- Istituzione di un fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale per
abitante;
- L’insieme di queste risorse consentono alle R. ed agli enti locali di finanziare le
funzioni pubbliche loro attribuite;
- Risorse aggiuntive e interventi speciali dello S.(nel vecchio testo : contributi speciali);
- Le R. e gli enti locali hanno un proprio patrimonio;
- Le R. e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento;
Problemi interpretativi:
Non è chiara la portata del limite dell’armonia con la cost.;
Individuazione del limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
Conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei provv.ti leg. statali destinati a -
realizzare il coordinamento;
Rapporto leg. statale e reg. in ordine ai tributi propri e a quelli degli enti locali;
Criteri di individuazione dei tributi propri;
“minore” capacità fiscale non è chiaro se si riferisce ad un parametro nazionale medio
o magari alla R.+ ricca;
Entrate reg. e locali intese come esaustive o meno.
Alcune delle coordinate sopradette erano già state anticipate dalla l.133/99 e dal d.lgs
56/2000:
Sost. dei trasferimenti erariali alle R., con la partecipazione al gettito dei tributi
erariali;
Previsione di un’erogazione annuale alle R. da parte del M. del tesoro di somme
calcolate in funzione della popolazione residente, della capacità fiscale per abitante
dei fabbisogni sanitari ricavati dal Piano sanitario nazionale e della dimensione
geografica.
Ricordiamo però che il suddetto d.lgs presenta un problema di non lieve gravità, ossia
la sua applicabilità solo dal 2013.
L. 42, 5 MAGGIO 2009 (ATTUAZIONE DEL NUOVO ART.119 COST)
(In mancanza di una legge di attuazione, il legislatore statale fino al 2009 si è limitato a
porre nella l. 131/03 una serie di disp. transitorie.)
Delega al G. in materia di federalismo fiscale , in attuazione dell’art.119 cost.:
Istituzione di diversi organi:
- Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale:
organismo bicamerale costituito da 15 deputati e 15 senatori tra i quali è
scelto il Pres.
Esprime il parere sui d.lgs: parere rafforzato nel senso che se il G. intende
disattenderlo è tenuto a trasmettere i testi con le proprie osservazioni ed
eventuali modifiche alle Camere ;
- Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali(all’interno del suddetto
organismo): composto da 12 membri (6 per le R., 2 per le P., 4 per i C.)
- Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale:
promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per
soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge un’attività
consultiva per il riordino dell’ord.to finanziario di C., P., Città m. e R. e delle
relazioni finanziarie intergovernative. E’ composta da 30 componenti, 15 rappr.
dello S. e 15 delle autonomie territoriali;
- Futura istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, della quale faranno parte i rappr. dei diversi livelli istituzionali
di G. I suoi compiti saranno:
a) Obiettivi di finanza pubblica per comparto;
b) Procedure d’accertamento degli obiettivi di finanza pubblica e
promozione dell’intervento per la loro attuazione;
c) Proposte per la determinazione di indici di virtuosità e dei meccanismi
premiali;
d) Criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi e verifica della loro
applicazione;
e) Verifica dell’utilizzo dei fondi perequativi speciali;
f) Verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario
delle autonomie territoriali;
g) Verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza costi-
fabbisogni standard.
Tributi delle R:
a) Propri derivati: istituiti e regolati da l. statali, il cui gettito è attribuito alle R.;
b) Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
c) Propri istituiti dalle R. con proprie leggi in relazione ai presupposti non
assoggettati già ad imposizione erariale
Le modalità di attribuzione alle R, del gettito dei tributi reg. istituiti con l. dello
S. e delle comp. ai tributi erariali dovrà ispirarsi al principio della territorialità. Il
gettito derivante da queste entrate sarà senza vincolo di destinazione e dovrà
consentire alle R e agli enti locali di finanziare integralmente le f. pubbliche
loro attribuite.
Finanziamento delle spese:
a) Spese riconducibili ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali;
saranno determinate facendo rif. ad un meccanismo standard: comparazione
tra le spese delle R. + efficienti e quelle delle R. meno efficienti. Saranno
finanziate con il gettito dei tributi propri derivati, dall’addizionale reg. all’Irpef
e della compartecipazione reg. all’Iva, nonché con quote specifiche del fondo
perequativo;
b) Spese non riconducibili a tale vincolo;
finanziate con il gettito dei tributi delle R. e con quote del fondo perequativo
ma la legge non prevede la garanzia del loro finanziamento integrale. I futuri
d.lgs: “previsione di un’adeguata flessibilità fiscale basata su + tributi con una
base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le R. e enti locali comprese
quelle a + basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie
potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle f. fond. degli enti locali.”
c) Spese finan