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PROBLEMA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prima dell’entrata in vigore della l.3/01 un organo della R. controllava la legittimità degli

atti delle P., C. e degli altri enti locali.: in ogni capoluogo di R. vi era un Comitato reg. di

controllo dotato di estesi poteri di controllo prev. di legittimità ed anche di merito.

A partire dagli anni ’90 si è ripensato ad un logica centralistica:

 l. reg. per la disciplina di funzionamento del Co.re.co: composizione ridefinita

in modo da valorizzare il potere di scelta della R.

 le delibere soggette in vi necessaria al controllo prev. di legittimità erano state

limitate agli Statuti dell’ente., ai reg. di comp. dei c., i bilanci annuali e

pluriennali e al rendiconto della gestione.

Il proc.to di controllo eventuale, nei limiti delle illegittimità denunziate,

esercitato dal difensore civico comunale o provinciale;

esercizio dei poteri sost. a mezzo di un commissario ad acta, nominato dal

difensore civico o dal Co.re.co., nel caso di ritardo o omissioni di atti

obbligatori per l.

 non sono + ammesse forme di controllo prev. necessario; + incerta è

l’ammissibilità o meno dei controlli eventuali anche perché essi conducono

solo ad un obbligo di riesame dell’atto.

DISCIPLINA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE TRA STATO E REGIONI

Dopo la riforma del titolo V della cost. è rimessa all’autonomia normativa reg. e

precisamente allo Statuto ordinario: i principi fondamentali di organizzazione e

funzionamento ed alla l. reg., nell’esercizio della potestà leg. residuale.

Allo S., infatti, rimane solo la comp. leg. esclusiva in materia di ord.to e organizzazione

amm.va dello S. e degli enti pubblici nazionali.

Esercizio delle f. amm.ve: fonte statutaria è competente a disciplinare i rapporti con gli enti

locali.

I limiti alla disciplina dell’attività amm.va sono: comp. esclusive dello S. quali quella in

materia di giustizia amministrativa, ordinamento civile, pubblico impiego reg., tutela

concorrente, determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali. La

complessa articolazione dei rapporti tra potestà leg. statale e reg. sembra essere stata

sottovalutata dal leg. statale poiché riconosce la comp. leg.reg. ma la subordina al rispetto

del sistema cost. e delle garanzie del cittadino. Tuttavia, la Corte ha salvato la disp. della l.

15/05 osservando che il proc.to amm.vo non è una vera e propria materia, atteso che lo

stesso può essere ricondotto a + ambiti materiali di comp. statale o reg., entro i quali la

disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle P.A.

L’AMMINISTRAZIONE DEI NUOVI STATUTI REGIONALI

Valorizzazione del potere regolamentare della G. e degli atti di organizzazione di dirigenti(

analogo all’assetto legislativo statale).

Nei rapporti con gli Enti locali alcuni Statuti ribadiscono i principi di S., A. e D. altri riservano

alla R. le f. amm.ve nei soli casi in cui tale soluzione sia necessaria per garantirne l’esercizio

unitario.

Molti Statuti assicurano la partecipazione degli enti locali alla formazione della

programmazione reg. talvolta individuando il metodo della concertazione istituzionale .

La legge reg. Toscana 69/07 codifica alcuni degli istituti tipici della c.d. democrazia

partecipativa tra i quali il dibattito pubblico su i grandi interventi e prevede misure di

sostegno reg. ai processi partecipativi.

L’attività amm.va è caratterizzata dalla diffusa menzione dei principi di trasparenza,

informazione e comunicazione amm.va.

Infine, a garanzia della legalità dell’azione amm.va i nuovi Statuti prevedono l’istituzione del

difensore civico.

CAPITOLO VI: L’AUTONOMIA FINANZIARIA

 ARTICOLO 119 COST. PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 3/01: le R. hanno

autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da l. della Rep., che la coordinano con

la finanza dello S., delle P. e dei C.

Piena autonomia finanziaria sul versante delle spese ma solo una certa autonomia sul

versante delle entrate: in relazione ai bisogni venivano attribuiti alle R. alcuni tributi propri,

quote di tributi erariali e cioè tributi determinati dallo S. ed inoltre quest’ultimo poteva

assegnare con legge a singole R. contributi speciali.

 Nell’attuazione delle c.d. LEGGI BASSANINI le entrate reg. di natura tributaria erano le

seguenti:

- Imposta regionale sulle attività produttive(irap);

- addizionale regionale all’Irpef;

- compartecipazione all’Iva;

- una serie di tributi minori, tra i quali le tasse sulle concessioni reg., tassa

automobilistica reg., tassa per il diritto alla studio universitario.

 ARTICOLO 119 COST. DOPO LA L. 3/01, NOVITÀ:

- Autonomia di entrata e di uscita è riconosciuta anche agli enti locali;

- Tributi ed entrate proprie(nel previgente testo vi erano solo i tributi);

- Le R. dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro

territorio (anziché di quote di tributi erariali);

- Istituzione di un fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale per

abitante;

- L’insieme di queste risorse consentono alle R. ed agli enti locali di finanziare le

funzioni pubbliche loro attribuite;

- Risorse aggiuntive e interventi speciali dello S.(nel vecchio testo : contributi speciali);

- Le R. e gli enti locali hanno un proprio patrimonio;

- Le R. e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di

investimento;

Problemi interpretativi:

 Non è chiara la portata del limite dell’armonia con la cost.;

 Individuazione del limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del

sistema tributario;

 Conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei provv.ti leg. statali destinati a -

realizzare il coordinamento;

 Rapporto leg. statale e reg. in ordine ai tributi propri e a quelli degli enti locali;

 Criteri di individuazione dei tributi propri;

 “minore” capacità fiscale non è chiaro se si riferisce ad un parametro nazionale medio

o magari alla R.+ ricca;

 Entrate reg. e locali intese come esaustive o meno.

Alcune delle coordinate sopradette erano già state anticipate dalla l.133/99 e dal d.lgs

56/2000:

 Sost. dei trasferimenti erariali alle R., con la partecipazione al gettito dei tributi

erariali;

 Previsione di un’erogazione annuale alle R. da parte del M. del tesoro di somme

calcolate in funzione della popolazione residente, della capacità fiscale per abitante

dei fabbisogni sanitari ricavati dal Piano sanitario nazionale e della dimensione

geografica.

Ricordiamo però che il suddetto d.lgs presenta un problema di non lieve gravità, ossia

la sua applicabilità solo dal 2013.

 L. 42, 5 MAGGIO 2009 (ATTUAZIONE DEL NUOVO ART.119 COST)

(In mancanza di una legge di attuazione, il legislatore statale fino al 2009 si è limitato a

porre nella l. 131/03 una serie di disp. transitorie.)

Delega al G. in materia di federalismo fiscale , in attuazione dell’art.119 cost.:

 Istituzione di diversi organi:

- Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale:

organismo bicamerale costituito da 15 deputati e 15 senatori tra i quali è

scelto il Pres.

Esprime il parere sui d.lgs: parere rafforzato nel senso che se il G. intende

disattenderlo è tenuto a trasmettere i testi con le proprie osservazioni ed

eventuali modifiche alle Camere ;

- Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali(all’interno del suddetto

organismo): composto da 12 membri (6 per le R., 2 per le P., 4 per i C.)

- Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale:

promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per

soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge un’attività

consultiva per il riordino dell’ord.to finanziario di C., P., Città m. e R. e delle

relazioni finanziarie intergovernative. E’ composta da 30 componenti, 15 rappr.

dello S. e 15 delle autonomie territoriali;

- Futura istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della

finanza pubblica, della quale faranno parte i rappr. dei diversi livelli istituzionali

di G. I suoi compiti saranno:

a) Obiettivi di finanza pubblica per comparto;

b) Procedure d’accertamento degli obiettivi di finanza pubblica e

promozione dell’intervento per la loro attuazione;

c) Proposte per la determinazione di indici di virtuosità e dei meccanismi

premiali;

d) Criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi e verifica della loro

applicazione;

e) Verifica dell’utilizzo dei fondi perequativi speciali;

f) Verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario

delle autonomie territoriali;

g) Verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza costi-

fabbisogni standard.

 Tributi delle R:

a) Propri derivati: istituiti e regolati da l. statali, il cui gettito è attribuito alle R.;

b) Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

c) Propri istituiti dalle R. con proprie leggi in relazione ai presupposti non

assoggettati già ad imposizione erariale

Le modalità di attribuzione alle R, del gettito dei tributi reg. istituiti con l. dello

S. e delle comp. ai tributi erariali dovrà ispirarsi al principio della territorialità. Il

gettito derivante da queste entrate sarà senza vincolo di destinazione e dovrà

consentire alle R e agli enti locali di finanziare integralmente le f. pubbliche

loro attribuite.

 Finanziamento delle spese:

a) Spese riconducibili ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali;

saranno determinate facendo rif. ad un meccanismo standard: comparazione

tra le spese delle R. + efficienti e quelle delle R. meno efficienti. Saranno

finanziate con il gettito dei tributi propri derivati, dall’addizionale reg. all’Irpef

e della compartecipazione reg. all’Iva, nonché con quote specifiche del fondo

perequativo;

b) Spese non riconducibili a tale vincolo;

finanziate con il gettito dei tributi delle R. e con quote del fondo perequativo

ma la legge non prevede la garanzia del loro finanziamento integrale. I futuri

d.lgs: “previsione di un’adeguata flessibilità fiscale basata su + tributi con una

base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul

territorio nazionale, tale da consentire a tutte le R. e enti locali comprese

quelle a + basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie

potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle

prestazioni e alle f. fond. degli enti locali.”

c) Spese finan

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.gramaccioni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto regionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Camerino o del prof Bianchi Paolo.