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Leggi rinforzate e fonti atipiche

Non tutte le leggi sono eguali. Attraverso il meccanismo della riserva di legge, la Costituzione ha previsto che per disciplinare una determinata materia sia necessario seguire procedimenti particolari di formazione della legge, più complessi di quello ordinario (c.d. leggi rinforzate). Per altre leggi, invece, la Costituzione prevede che ognuna di esse abbia una collocazione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o la stessa forza passiva delle altre leggi ordinarie (c.d. leggi atipiche).

Le leggi rinforzate sono tali non perché si è rafforzato il procedimento parlamentare prescritto per la loro formazione, ma perché il reso più complesso dell'ordinario il procedimento di formazione del progetto di legge. Le riforme costituzionali degli ultimi anni manifestano la tendenza ad introdurre ulteriori ipotesi di legge rinforzate nel procedimento di formazione della legge.

Il primo esempio è dato dal procedimento introdotto per l'amnistia e l'indulto.

Fonti atipiche: si intendono quegli atti che non rientrano interamente nel "tipo" della legge ordinaria perché, pur avendo la stessa "forma" della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti per quanto riguarda la loro "forza". Sono ipotesi eterogenee, per cui le "fonti atipiche" non sono una categoria precisa e connotata da caratteristiche univoche. Due sono le ipotesi principali:

  1. Sono "atipiche", perché dotate di una forza passiva potenziata, le leggi che l'art. 75.2 esclude dal referendum abrogativo.
  2. Sono "atipiche" anche le c.d. leggi meramente formali. Con questa denominazione, vengono indicate alcuni atti che hanno necessariamente la forma della legge (sono cioè coperti da riserva di legge formale) ma non hanno il contenuto normativo tipico delle leggi, cioè non introducono
nell'ordinamento normativo, capaci di produrre effetti giuridici generali. Gli esempi classici sono le leggi di approvazione del bilancio e la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Sono approvati con legge sia il bilancio di previsione dello Stato che il rendiconto consuntivo (con legge regionale sono approvati gli analoghi strumenti delle Regioni). LEGGE DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo il proprio potere legislativo. Il decreto legislativo (chiamato anche "decreto delegato") è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli dalla legge. DELEGHE ACCESSORIE E TESTI UNICI I testi unici sono raccolti di varie norme legislative riguardanti una medesima materia emanate successivamente nel tempo e coordinate fra loro mediante modifiche e completamenti in modo da assicurare le loro organicità. Essi

assumono la forma del decreto legislativo. Questo viene emanato in base ad una legge di delega il cui principio direttivo è costituito dal coordinamento.

DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare "in casi straordinari di necessità e urgenza entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio" se il Parlamento non li "converte in legge" entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il giorno stesso della pubblicazione, il decreto-legge deve essere presentato alle camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. La conversione del decreto-legge rientra tra i

Poteri delle camere in regime di prorogatio. Presentando il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge, il cui contenuto si risolve in un'unica disposizione. Il procedimento di conversione presenta alcune variazioni introdotte nei regolamenti parlamentari. In parte dettate dall'esigenza di assicurare tempi certi e brevi di approvazione del disegno di legge, in parte dall'esigenza di consentire alle camere di svolgere un controllo attento sulla sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza.

I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata decadenza e costituisce un fenomeno unico nell'ambito delle fonti del diritto, ben diverso dall'abrogazione e dall'annullamento. Infatti, la decadenza travolge tutti.

gli effetti prodotti dal decreto-legge. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato;Ma se decadde, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono degli illeciti, va quindi ripristinata la situazione precedente. La situazione che si crea a seguito della decadenza in molti casi è insostenibile e vi sono due strumenti attraverso i quali è possibile trovare una soluzione: la c.d. legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto. Si tratta di una legge riservata alle camere con cui si possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Mediante questo strumento, il Parlamento può risolvere il problema; l'altro strumento, invece, è quello che il governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori. La responsabilità dicui si parla non è solo quella politica, ma anche penale, civile e amministrativo-contabile. La reiterazione del decreto-legge: alla scadenza dei 60 giorni, il Governo emana un nuovo decreto-legge, che riproduce senza o con minime variazioni quello precedenti, ormai scaduto, e ne sana gli effetti attraverso meccanismi diversi. Si formano così catene di decreti-legge, composte da un numero di anelli non prevedibile: vi è stato un decreto-legge reiterato per ben 29 volte ossia il caso del decreto milleproroghe. Né il sistema politico, né le istituzioni parlamentari sono riuscite a bloccare il circolo vizioso e invertirne il corso. Alla fine, è però intervenuta la Corte costituzionale, con una sentenza coraggiosa che ha messo un argine definitivo alla prassi della reiterazione. REGOLAMENTI PARLAMENTARI Il contenuto dei regolamenti parlamentari è disciplinato dall'art.64 Cost., il quale comprende: - la disciplina del procedimento

legislativo;- l'organizzazione interna di ciascuna camera (Presidente, Ufficio di Presidenza, delle Giunte, delle Commissioni e dei Gruppi);- la disciplina dei lavori di ciascuna camera;- la disciplina dei principi che regolano il rapporto con il personale (disciplina completa mediante regolamenti ad hoc).

Per questi regolamenti viene riconosciuto il principi dell'autodichia, ossia la cosiddetta giustizia domestica, in virtù del quale essi non sono assoggettati al controllo giurisdizionale né dalla Corte costituzionale né dal giudice comune.

Regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti:

La definizione della forza di legge è di tipo relazionale: si definisce la qualità di determinati atti con riferimento al tipo di relazioni (forza attiva, cioè capacità di abrogare e forza passiva, cioè capacità di resistere all'abrogazione) che essi hanno con un altro atto. Ma i regolamenti delle Camere non hanno relazioni con

Le altre fonti primarie, se non quella di reciproca esclusione.

Referendum abrogativo come fonte: il Referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione; è uno strumento di democrazia diretta, in cui la Costituzione prevede che il popolo eserciti la sua sovranità. Il referendum abrogativo è lo strumento con cui il corpo elettorale può incidere direttamente sull'ordinamento giuridico mediante l'abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in essi contenute. È indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedano 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali (art.75.1) e non può essere chiesto da gruppi parlamentari. Oggetto del referendum possono essere le leggi o atti aventi valore di legge. Ne risultano esclusi i regolamenti, le leggi

costituzionali e i regolamenti comunitari. Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia edi indulto, di autorizzazione a ratificare (confermare un atto giuridico pubblico o privato stipulato da altri) itrattati, sono sottratte alla possibilità di un’abrogazione attraverso il referendum.

Se il referendum viene richiesto dai cittadini, i promotori, ossia un gruppo di almeno 10 cittadini iscrittinelle liste elettorali, hanno tre mesi per la raccolta delle firme; se, invece, viene richiesto dai Consigli Regionali, le relative deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assolutanell’arco di 4 mesi. Per entrambe le richieste, il quesito che intendono sottoporre a referendum, vannodeposita presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Verificata la regolarità della richiesta dalla Corte diCassazione si passa algiudizio di ammissibilità compiuto dalla Corte costituzionale; viene poi indetto il referendum dal Presidente della Repubblica, e, in caso di

Anticipato scioglimento delle Camere, viene rinviato di un anno.

Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, ed occorre che partecipi alla votazione la maggioranza degli aventi diritto altrimenti l'esito è nullo.

Se l'abrogazione è approvata il Presidente della Repubblica lo dichiara con proprio decreto pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.

L'abrogazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione; tuttavia, il Presidente può ritardarne l'effetto di sessanta giorni.

Se l'esito è sfavorevole ne viene data semplicemente notizia e non può essere proposto un altro referendum per l'abrogazione delle stesse disposizioni prima di 5 anni.

La legge attribuisce il potere regolamentare al Governo, ma spesso anche ai Ministri. I regolamenti del Governo sono implicitamente previsti dalla Costituzione, la quale si limita a stabilire che il Presidente

La Repubblica emana i regolamenti. Presso la Cassazione si costituisce l'Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge. Entro il 31 ottobre può rilevare le even

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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledm15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Fortunato Anna.