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La divisione dei poteri
Oggi non ha più senso parlare di divisione dei poteri, l'unico veramente diviso è il potere giudiziario.
La teoria della separazione dei poteri viene di solito ricondotta a Montesquieu. L'esigenza di dividere il potere statale in potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale fu da Montesquieu collegata all'esigenza di tutelare la libertà politica dei cittadini nei confronti del potere statale.
POTERE DI ESECUZIONE COSTITUZIONALE
Il principio fondamentale che dobbiamo ricordare è che qualsiasi tipo di atto va ricondotto alla Costituzione, è da considerarsi esecutivo, potere esecutivo costituzionale, consiste nel dare esecuzione alla costituzione, i poteri sono tre e si dividono in esecutivo, legislativo e giudiziario; però è una divisione formale, dato che i poteri non sono mai distaccati gli uni dagli altri.
POTERE LEGISLATIVO (FORZA E EFFICACIA DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DAL PARLAMENTO)
Il potere
Il potere legislativo si basa sulla forza e sull'efficacia che prendono i singoli atti posti in essere dall'organo legislativo, appunto il parlamento. Possono distinguersi vari sotto tipi: legislazione ordinaria, totale e regionale.
Il potere giudiziario consiste nell'interseca idoneità degli atti posti in essere, di giungere a una decisione dotata di una particolare forza ed efficacia.
Il potere esecutivo non può essere individuato in modo positivo, ma negativo, poiché rappresenta quella parte del potere di un ordinamento statale che non può essere considerato né potere legislativo né giudiziario; viene chiamato potere esecutivo in senso stretto, e si distingue da quello costituzionale poiché esso comprende sia questo, che quello legislativo che giudiziario. Da esecuzione diretta alla costituzione senza che ricorrano
Gli elementi tipici del potere legislativo e giudiziario. Si caratterizza da attività amministrative e politiche.
FORME DI GOVERNO
FORMA DI GOVERNO è un modello organizzativo che lo Stato assume per esercitare potere sovrano. Modo in cui il potere si ripartisce tra gli organi costituzionali dello Stato e i rapporti che tra essi si instaurano.
La prima, e universalmente nota, suddivisione all'interno delle forme di governo, è quella risalente all'Antichità ed elaborata da Aristotele nella sua Politica. Egli elaborò tre modelli:
- MONARCHIA: il potere in mano ad una sola persona
- ARISTOCRAZIA: il governo dei nobili
- DEMOCRAZIA: il governo del popolo
Queste tre forme sono passibili di degenerazione e, rispettivamente, in:
- TIRANNIDE: il potere è acquisito e mantenuto da una persona tramite l'uso della violenza
- OLIGARCHIA: il potere è costituito per favorire pochi
- OCLOCRAZIA: i poteri sono in mano alla massa
GOVERNO PARLAMENTARE
(RAPPORTO FIDUCIARIO)Il governo parlamentare si è formato con il passaggio da un governo costituzionale (Re) ad un governo responsabile non solo di fronte al Re, ma anche davanti al Parlamento e in seguito solo di fronte al Parlamento (fiducia). Ciò che contraddistingue il governo parlamentale è il rapporto fiduciario che deve sussistere tra governo e parlamento e la possibilità di scioglimento delle camere. Il governo è espressione della maggioranza parlamentare e in mancanza di sostegno del parlamento deve dimettersi.
GOVERNO ASSEMBLARE ( PARLAMENTO MA NO SCIOGLIMENTO CAMERE) Forma di governo parlamentare in cui il governo è in balia di improvvise maggioranze formatesi nel parlamento e cambi repentini di posizione. Tale forma di governo venga istituzionalizzata quando mancano regole che forma di governo contemplata dalla costituzione francese.
GOVERNO PRESIDENZIALE (DUALISMO PARLAMENTO E GOVERNO NO FIDUCIA) In questa forma di governo c'è
governo è tipica della Svizzera. In questo sistema, il potere esecutivo è esercitato da un collegio di membri eletti dal parlamento. Non c'è un capo del governo o dello stato, ma le decisioni vengono prese collettivamente dal collegio. Il governo direttoIl governo è tipico della Svizzera. È caratterizzato da un esecutivo collegiale, che viene eletto dal parlamento per tutta la durata della legislatura. Svolge le funzioni di governo e di Capo di Stato e non vi è rapporto fiduciario tra l'esecutivo e il parlamento.
Lo STATO ITALIANO E LE SUE FONTI DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE:
1848: Rappresenta la promulgazione dello Statuto del Regno di Sardegna (detto "albertino"), la costituzione di tale Regno concessa dal Re Carlo di Savoia.
1861: Lo Statuto Albertino divenne la Costituzione del Regno d'Italia. Lo Statuto Albertino era una costituzione concessa dal Sovrano, e non votata come la nostra attuale Costituzione. Lo Statuto era anche irrevocabile, in quanto si ritiene che il vincolo riguardasse il Re e non il potere legislativo esercitato dallo stesso e dal Parlamento.
Prevalse l'opinione che fosse modificabile tramite legge ordinaria o in via consuetudinaria (costituzione elastica). Lo Statuto riconosceva il principio dell'uguaglianza davanti alla legge; varie libertà come quella personale, di domicilio, di stampa, di riunione, il diritto di proprietà. Lo Stato invece, riguardo alla religione, era confessionale (la religione era quella cattolica, ma venivano tollerate anche le altre). Il Re, nonostante fosse sacro e inviolabile, era tenuto ad osservare le leggi. Lo Statuto subì notevoli modifiche nel tempo, specialmente riguardo alla forma di governo. 1922: Non essendo possibile creare maggioranze solide in parlamento, il Re nominò Presidente del Consiglio il leader del partito fascista, Benito Mussolini. Egli ottenne, con un governo di coalizione, una grande maggioranza sia alla Camera dei deputati sia al Senato del Regno. LEGGE ACERBO: Venne attribuita 2/3 dei seggi alla Camera dei deputati alla lista che avesseottenutola maggioranza relativa. In virtù di tale legge la lista del Partito Nazionale Fascista ebbe la maggioranza in Parlamento.Con l'abbandono delle opposizioni, dal regine liberale si passa al regime fascista.
1943: Durante il periodo bellico il Re, a seguito del voto di sfiducia del Gran Consiglio verso il Capo del Governo, arrestò Mussolini, confinandolo, e nominò Capo del Governo il Maresciallo Badoglio. Il governo provvedo ad eliminare le istituzioni fasciste. Il Governo eliminò tutte le istituzioni del periodo fascista. Nella parte occupata dalle Forze alleate si ricostituirono i partiti politici vietati sino allora, come il Partito comunista, socialista, Democrazia cristiana, Partito liberale. Tutti i partiti si riunirono nel COMITATO DI LIBERAZONE NAZIONALE e tennero un Congresso nel 1944 per avanzare le richieste di abdicazione del Re, di un nuovo governo con la partecipazione di rappresentanti dei partiti e di un'assemblea costituente.
termine della guerra.
1946: Venne previsto un referendum istituzionale da svolgersi contestualmente all'elezione dell'Assemblea Costituente, con il quale il popolo avrebbe dovuto scegliere tra monarchia e repubblica. Il 2 aprile dello stesso anno si svolsero le elezioni a suffragio universale esteso alle donne e con sistema proporzionale.
2 giugno 1946: Il referendum dette la vittoria alla Repubblica e l'Assemblea costituente nominò Capoprovvisorio dello stato De Nicola. L'Assemblea costituente elaborò la Costituzione della Repubblica italiana, che fu promulgata il 27 dicembre 1947. La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e divenne la legge fondamentale della Repubblica.
COSTITUZIONE, LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
L'ordinamento italiano riconosce diverse fonti disciplinate dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.
Al vertice delle fonti, accanto alla Costituzione, vi sono:
LEGGI DI REVISIONE
COSTITUZIONALE: leggi che modificano o integrano il testo della Costituzione
LEGGI COSTITUZIONALI: adottate per quelle materie che la Costituzione riserva alle leggi costituzionali o per introdurre rotture della Costituzione
ART 138: PROCEDIMENTO AGGRAVATO PER LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE
L'articolo 138 della Costituzione stabilisce che ciascuna camera deve approvare il progetto con due successive deliberazioni a distanza non inferiore di 3 mesi l'una dall'altra. Nella seconda deliberazione la proposta necessita della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Se la legge viene approvata con maggioranza di 2/3 la legge si intende definitivamente approvata e viene quindi promulgata e pubblicata. Se la maggioranza è minore di 2/3, viene solo pubblicata e bisogna attendere 3 mesi, in cui è possibile richiedere un referendum popolare da parte di: 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5
Consigli regionali. Se non richiedono referendum si ha direttamente la promulgazione. Se richiedono il referendum la legge viene approvata se i si prevagliono sui no. I regolamenti delle Camere hanno stabilito che nella prima deliberazione non è possibile emendare il testo risultante dalla 1° deliberazione. Se ciò avviene, occorre ricominciare l'intero iter.
ART 139: LIMITAZIONI A REVISIONI
Art. 139 Cost. stabilisce il limite sul potere di revisione. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La dottrina sostiene che non possono essere sottoposte a revisione neppure i diritti inviolabili dell'uomo e i principi fondamentali che caratterizzano la Repubblica democratica. Anche la Corte costituzionale sostiene ciò.
FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE
Prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la disciplina generale sulle fonti del diritto era contenuta nelle DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE DEL 1942 (ancora in vigore).
scuola per ampliare l'offerta formativa e rispondere alle esigenze degli studenti. Tra queste discipline aggiuntive troviamo: - Informatica: per insegnare agli studenti le basi della programmazione e dell'utilizzo dei computer. - Lingue straniere: per favorire l'apprendimento di una seconda lingua, come l'inglese, il francese o lo spagnolo. - Educazione fisica: per promuovere l'attività fisica e lo sviluppo delle capacità motorie. - Arte e musica: per stimolare la creatività e l'espressione artistica degli studenti. - Economia e diritto: per fornire conoscenze di base sulle tematiche economiche e giuridiche. - Scienze: per approfondire le conoscenze scientifiche e promuovere la curiosità verso il mondo naturale. - Filosofia: per stimolare il pensiero critico e la riflessione sui grandi temi dell'esistenza umana. - Psicologia: per favorire la comprensione dei processi mentali e delle dinamiche relazionali. Queste discipline aggiuntive offrono agli studenti la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e di sviluppare competenze specifiche in diversi ambiti.