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Gli ordinamenti giuridici

Il termine diritto può star a significare il procedere in direzione regolare.

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico disciplina la vita e regola i rapporti tra i membri che compongono la stessa comunità. In ogni comunità possono esistere uno o più ordinamenti giuridici (naturale, religioso, politico, statale, etc.).

Dove c'è la società, c'è la legge.

Diritto naturale e positivo

Diritto naturale: è insito nella natura umana e nei suoi valori, comprende usi, costumi e tradizioni.

Diritto positivo: è il diritto prodotto dagli Stati, disposto di leggi o anche codici.

Diritto pubblico e privato

Diritto pubblico: regola i rapporti tra Stato/enti pubblici ed i privati quando lo Stato agisce in posizione di supremazia.

Diritto privato: regola i rapporti tra uno o più soggetti privati che si trovano in una condizione di parità.

I fatti giuridici

I fatti giuridici sono accadimenti naturali o umani, ai quali l'ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici, costituzione, modificazione ed estensione dei rapporti giuridici.

Fatto giuridico: fenomeno del mondo naturale nel quale non entra in gioco la volontà umana per la produzione dell'evento, come ad esempio terremoto, morte o anche nascita.

Atto giuridico: sono fatti nel quale entra in gioco la volontà umana diretta o meno alla produzione degli effetti giudici.

  • L'atto deve essere valido ed efficace.
  • Valido: conforme alla legge.
  • Efficace: produce immediatamente gli effetti previsti.

Nullità e annullabilità

Nullità: è l'esistenza giuridica dell'atto, ma con mancanza di uno o più elementi essenziali (soggetto, oggetto, forma o volontà), l'atto risulterà invalido e inefficace.

Annullabilità: presenza di uno o più vizi di legittimità. È solo invalido, ma efficace finché non viene annullato. Può essere sanato e convalidato.

La fattispecie

La fattispecie rappresenta l'immagine di ciò che può accadere, il qualcosa che si immagini possa accadere.

  • La fattispecie è astratta quando prende in considerazione la previsione normativa.
  • La fattispecie è concreta se si prende in considerazione il fatto realmente accaduto.
  • La fattispecie è semplice se la norma prevede il verificarsi di un solo fatto.
  • La fattispecie è complessa se prevede più fatti collegati tra loro.

Il procedimento

Il procedimento è l'insieme di fatti che sono collegati tra loro ma non in vista della produzione di un unico e definitivo evento, ma diversi eventi in una sequenza nel quale gli uni presuppongono gli altri.

Fonti del diritto

Per fonte del diritto si intende qualsiasi fatto ed atto che produce effetti giuridici rilevanti nell'ordinamento giuridico.

Fonti di produzione

Atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche:

  • Fonti fatto: sono quei comportamenti umani o atti giudici considerati a produrre effetti (ex. Consuetudine).
  • Fonti atto: atti normativi (ex. Legge).

Fonti di cognizione

Rappresentano i strumenti nel quale è possibile conoscere le fonti di produzione.

La norma giuridica

La norma giuridica è quella posta dallo Stato, è una regola che stabilisce un modello di comportamento all'interno dell'organizzazione. I caratteri della norma giuridica:

  • Coercibilità: può ricorrere anche alla forza fisica per imporre un determinato comportamento.
  • Generalità: si riferisce ad una pluralità di soggetti.
  • Astrattezza: fa riferimento ad un caso astratto.
  • Novità: viene emanata per regolare un comportamento non ancora disciplinato o che veniva disciplinato diversamente.
  • Imperatività: in caso la norma non venga rispettato si va incontro ad una sanzione.

Criteri di ordinamento delle fonti

Le fonti vengono ordinate secondo vari criteri:

  • Criterio gerarchico: le fonti sono ordinate secondo una gerarchia, nella quale le fonti di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore.
  • Criterio della competenza: alcune materie sono riservate in tutto o in parte ad una determinata fonte. La riserva di disciplina può essere:
    • Assoluta: solo una determinata fonte può disciplinare quella materia.
    • Relativa: una fonte deve stabilire i principi relativi alla materia e lasciare discipline specifiche ad altre fonti sotto ordinate.

Tipi di riserve

  • Riserve di legge ordinarie: si riferiscono alla legge formale approvate dal parlamento.
  • Riserve di legge costituzionale: la materia è affidata alle leggi costituzionali, è sempre assoluta.

Fonti scritte e non scritte

Le fonti si distinguono in:

  • Fonti scritte: per esistere necessitano di una determinata forma, come ad esempio la legge formale.
  • Fonti non scritte: sono costituite da principi o formate senza un procedimento in seguito a comportamenti costanti di determinati soggetti.

La legge è una fonte scritta, redatta in articoli e divisa in commi. La legge può essere distinta in senso:

  • Formale: atti posti in essere dalla funzione legislativa.
  • Materiale: atti e fatti a contenuto normativo, indipendentemente dalla forma che rivestono o dal loro valore.

Consuetudine e prassi

La consuetudine rappresenta un comportamento ripetuto, convinti di osservare una norma giuridica. È una fonte non scritta. La consuetudine può diventare legge, ma anche divieto.

La prassi indica il modo uniforme di comportarsi di soggetti. Non costituisce una fonte normativa, ciò non esclude che dalla prassi si possa passare ad una norma giuridica consuetudinaria.

La necessità non è una fonte di diritto, ma giustifica l'adozione di ordinanze dotate di forza di legge.

Interpretazione giuridica delle norme

L'interpretazione giuridica delle norme è un procedimento logico che serve a determinare il significato di atti/fatti. Si distingue in base a vari criteri:

  • Giudiziale: proviene dai giudici.
  • Dottrinale: proviene dalla scienza, dottrina giuridica.
  • Autentica: dalla stessa autorità che crea la norma.

L'antinomia

L'antinomia rappresenta il contrasto tra norme di fonti diverse. Ci sono diversi criteri di risoluzione:

  • Criterio cronologico: la norma posteriore prevale su quella precedente. L'effetto è quello dell'abrogazione.
  • Criterio gerarchico: le norme contenute in fonti di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiori.
  • Criterio della competenza: l'ordinamento individua settori materiali la cui disciplina è affidata a determinate fonti, ad esclusione di altre.

Soggetti e situazioni giuridiche soggettive

Il soggetto è colui che è al centro di imputazioni di situazioni giuridiche. Il soggetto può essere:

  • Persona fisica: essere umano venuto ad esistere al momento della nascita. Da tale momento acquista la capacità giuridica.
  • Persona giuridica: acquista la personalità giuridica mediante il riconoscimento, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Capacità giuridica: attitudine nel soggetto essere centro di imputazione di situazioni giuridiche. È riconosciuta sia alle persone fisiche, che alle persone giuridiche.

Capacità di agire: idoneità del soggetto a svolgere le situazioni giuridiche che gli vengono imputate. Le persone fisiche acquisiscono la capacità di agire a partire dai 18 anni, salvo interdizione, inabilitazione o emancipazione.

Autonomia e rapporto giuridico

Autonomia: capacità di un soggetto di autodeterminarsi attraverso atti di volontà, può regolarsi da sé.

Rapporto giuridico: qualsiasi relazione che si realizza tra soggetti disciplinata dal diritto. Possono essere soggetti di diritto privato e di diritto pubblico, distinti in base alle posizioni giuridiche dei soggetti.

Rapporto organico: è la relazione che intercorre tra un soggetto e l'organo. È una relazione di immedesimazione, poiché l'organo è parte del soggetto, e la volontà manifestata dall'organo è quella del soggetto.

Gli organi possono avere una struttura:

  • Semplice: unitaria (individuale o collegiale).
  • Complessa: pluralità di articolazioni (es. ministeri).

Gli organi si distinguono in:

  • Interni: costituiscono articolazioni interne.
  • Esterni: pongono in essere attività rilevanti all'estero.

In base alla struttura personale:

  • Individuali: una singola persona fisica ne è titolare.
  • Collegiali: il titolare è una pluralità di persone fisiche, dando luogo a volontà unitaria.

Tra gli organi possono esservi rapporti:

  • Di parità: esempio organi costituzionali.
  • Si sovraordinazione: tra gli organi si determina dipendenza degli uni rispetto agli altri, ovvero una gerarchia.

La gerarchia comporta che l'organo superiore ha poteri di direzione e di vigilanza sull'organo inferiore.

Rappresentanza

La rappresentanza è la sostituzione di un soggetto all'altro nell'attività giuridica. Il soggetto che sostituisce il rappresentato è il rappresentante.

Può essere:

  • Legale: trova titolo nella norma giuridica.
  • Volontaria: trova titolo nella volontà dell'interessato.
  • Diretta: la gestione degli affari si ripercuote direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
  • Indiretta: il rappresentante agisce per conto del rappresentato, perciò la rappresentanza è direttamente efficace sul rappresentante e si ripercuote solo con un distinto negozio sul rappresentato.

Le cose e i beni

Le cose sono parti del mondo materiale. Se idonee ad essere oggetto di diritti, vengono definite beni. I beni è tutto ciò che suscettibile di approvazione e di essere oggetto di diritto. Possono essere materiali o immateriali.

Immobili: beni incorporati al suolo.

Mobili: tutti i beni non immobili. Possono essere registrati e non registrati.

L'interesse è il rapporto tra un soggetto e un bene della vita, il quale esprime il valore che per il soggetto assume il bene, da cui ne ricava un'utilità.

Situazioni giuridiche soggettive

Le situazioni giuridiche soggettive è una posizione giuridicamente rilevante di un soggetto di diritto nei confronti di un altro. Sono attive (di vantaggio) oppure passive (di svantaggio).

Situazioni attive

Le situazioni attive è quando viene in evidenza l'interesse di un soggetto ad un bene della vita.

Diritto soggettivo: gli elementi ricorrenti sono il potere che esprime la volontà del soggetto, l'interesse al bene che è oggetto di tutela e la tutela stessa.

Interesse legittimo: è la posizione di vantaggio di un soggetto in ordine ad un'utilità oggetto di potere amministrativo, consiste nell'attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti a influire sul corretto esercizio del potere per poter rendere possibile la realizzazione della pretesa all'utilità.

Sono stati individuati due interessi legittimi:

  1. Pretensivo: per vedere soddisfatto il proprio interesse è necessaria l'attività della P.A. che incida positivamente sulla propria situazione soggettiva.
  2. Oppositivo: l'interesse mira alla conservazione della posizione di vantaggio in ordine al bene o all'utilità e lo strumento di tutela è l'azione diretta contro il provvedimento o il comportamento lesivo dell'interesse.

Potere giuridico: il riconoscimento di un potere consente al soggetto di perseguire i propri interessi modificando le situazioni giuridiche proprie e altrui.

Diritto potestativo: se all'esercizio del potere corrisponde una situazione di mera soggezione da parte di altri soggetti (esempio diritto di opposizione/di recesso).

Potestà: situazione giuridica che consiste nell'attribuzione ad un soggetto di una serie di poteri in vista della realizzazione di un interesse che non è esclusivo del titolare della potestà.

Facoltà: uno dei modi con cui può attuarsi il godimento e l'utilizzo della situazione giuridica soggettiva.

Situazioni passive

Le situazioni passive si evidenzia la posizione di soggezione di un soggetto rispetto ad interessi altrui.

Dovere: situazione giuridica in cui si trova il soggetto tenuto ad astenersi da determinati comportamenti o a tenere determinanti comportamenti.

Obbligo: quando un dovere consiste nel tenere un determinato comportamento.

Obbligazione: prestazione suscettibile di valutazione economica.

Onere: quando la doverosità del comportamento è correlata ad un potere.

Status: quando la situazione soggettiva di un soggetto comprende sia situazioni attive, che passive.

Lo stato e la comunità internazionale

Lo stato è la combinazione tra popolo, territorio e sovranità ente primario e originario, autonomo e indipendente da ogni altra entità politica.

Il popolo (elemento personale)

Il popolo è un unità ideale di uomini organizzata politicamente. Comprende le generazioni passate e future. Il popolo si distingue dalla popolazione che comprende, oltre i cittadini, anche individui che in un dato momento si trovano all'interno del territorio. Per nazione si intende invece un complesso di individui legati tra di loro da comuni tradizioni, etnia, razza, lingua e cultura. Il rapporto che intercorre tra Stato e popolo si costituisce con il vincolo della cittadinanza.

Il territorio (elemento spaziale)

Il territorio è la parte della superficie terrestre dove si esercita la sovranità dello Stato. Comprende:

  • Terraferma: delimitata da confini naturali e/o artificiali.
  • Sottosuolo: spazio sottostante al suolo che si estende fino alle possibili utilizzazioni da parte dello Stato.
  • Mare territoriale: si estende da un minimo di 3 a un massimo di 12 miglia marine dalla linea di base, all'interno della linea di base vi sono le acque interne. Oltre al mare territoriale gli Stati possono esercitare la loro sovranità anche sulla zona contigua (di 12 miglia) per il controllo del contrabbando e dell'immigrazione clandestina, e sulla piattaforma continentale.
  • Spazio aereo: comprende la zona atmosferica.
  • Navi e aerei: le navi costituiscono territorio dello Stato quando navigano in mare libero, mentre le navi militari lo sono anche quando si trovano nel mare territoriale di altro Stato. Gli aerei invece costituiscono territorio dello Stato di appartenenza quando sorvolano sia il territorio stesso, che il mare libero.

La sovranità (elemento organizzativo)

La sovranità è il requisito principale di ogni ordinamento politico originario autonomo e indipendente. Per essere tale non deve ammettere qualsiasi altra entità al di sopra di quella che si assume sovrana.

L'art 1 Cost. stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'art. 10 Cost. stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. L'art. 11 Cost. prevede la possibilità di limitazioni alla sovranità ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra Nazioni.

La cittadinanza

La cittadinanza può essere attribuita a titolo originario (criterio tradizionale) per discendenza naturale da chi è già cittadino (diritto di sangue), oppure per nascita nel territorio dello Stato; ma anche a titolo derivato per effetto di matrimonio, acquisto di status di figlio, per concessione da parte dello Stato. Acquisisce la cittadinanza anche per chi è stato adottato da un paese straniero da genitori italiani.

Ius soli è quando si acquisisce la cittadinanza italiana da colui che è nato all'interno dello Stato da genitori stranieri. L'art. 17 del Trattato dell'Unione Europea assicura ai cittadini italiani la cittadinanza europea.

La comunità internazionale

La comunità internazionale è una comunità originaria che opera su un piano diverso da quelli dei singoli Stati e che vanta una vera e propria autonomia da ogni altra istituzione.

L'ONU

L'ONU organizzazione nazione unite, istituita del 1945, l'Italia ne fa parte dal 1955, ha struttura aperta in quanto può accederne qualsiasi Stato che ne accetti i principi istitutivi. Impegna ogni Stato membro a risolvere in modo pacifico le controversie internazionali. Ha come fini e competenze quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli improntate al reciproco rispetto fra gli Stati e fondate sul ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie, attività dirette al riconoscimento ed al rispetto dei diritti dell'uomo e promozione della cooperazione internazionale.

L'ONU è composto da vari organi:

  • Assemblea generale: è composta da tutti gli Stati membri.
  • Consiglio di sicurezza: composto da 15 membri di cui 5 permanenti (USA, Russia, Francia, Regno Unito e Francia) e 10 eletti a rotazione. Sono attribuiti al consiglio tutti i poteri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  • Corte internazionale di giustizia: è composta da 15 giudici eletti dall'Assemblea per 9 anni. Provvede alla risoluzione delle controversie sottoposte dagli Stati membri.
  • Segretario generale: è il principale funzionario dell'organizzazione, ha il compito di sottoporre al Consiglio di Sicurezza le questioni di immediata rilevanza per la pace e la sicurezza internazionale.
  • Consiglio economico e sociale: svolge compiti di cooperazione e promozione delle azioni comuni in materia economico e sociale.

L'Unione Europea

L'Unione Europea è un'organizzazione nel quale fanno parte gli Stati membri (28 Stati). I principi fondamentali dell'Unione Europea:

  1. Rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, diritti umani e delle minoranze.
  2. Raggiungimento della pace e benessere tra i popoli.
  3. Rispetto del principio di uguaglianza fra i popoli e di leale collaborazione fra gli Stati membri.
  4. Uguaglianza dei cittadini e cittadinanza comune.
  5. Partecipazione globale dei cittadini, partiti e Parlamenti nazionali per assicurare il buon andamento dell'
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesca2809 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Bellomia Salvatore.
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