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Diritto pubblico

Introduzione al diritto

Regole prescrittive (regole che qualificano come dovuto o come vietato un comportamento). I nostri comportamenti formano l'oggetto di una regola (o norma) che stabilisce che essi possano, non possano, oppure debbano essere tenuti.

  • Generali: valgono per chiunque si trovi in una certa situazione prevista dalla norma.
  • Astratte: tutte le volte che una persona si trovi in quella situazione.

Le conseguenze negative che colpiscono il trasgressore della regola si chiamano sanzioni. Norme giuridiche: regole prescrittive che disciplinano comportamenti umani, prescrivendo quali siano da tenere e quali da evitare.

Fonti del diritto

  • Ogni atto (o fatto) idoneo a produrre norme giuridiche.
  • Norme-precetto: destinate a disciplinare il comportamento delle persone.
  • Norme-sanzione: prevedono le sanzioni da infliggere a coloro che trasgrediscono le norme.
  • Norme di organizzazione dei pubblici poteri: stabilire quali autorità abbiano il compito di giudicare delle trasgressioni e di applicare le sanzioni.

Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale. Vi sono una pluralità di ordinamenti (statale, internazionale, canonico...)

Norme e applicazione

  • Norme scritte: testo normativo-disposizione, contenuto nelle leggi e nei regolamenti.
  • Norme non scritte: di origine consuetudinaria, attraverso eccessive ripetizioni del medesimo comportamento.

Entrata in vigore: per essere esistenti devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (atti statali) o nel Bollettino Ufficiale della regione (atti regionali). La pubblicazione ha lo scopo di consentire la conoscenza della norma a tutti coloro che dovranno rispettarla o applicarla, perciò è previsto che entrino in vigore dopo un decorso di tempo dalla pubblicazione, che è normalmente di 15 giorni. Periodo di tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore viene indicato con l’espressione “vacatio legis”.

Può essere che una nuova legge disponga della retroattività: applicazione della norma anche ai fatti già accaduti sino ad un punto stabilito dalla legge stessa. Irretroattività delle sanzioni penali: la norma incriminante deve già esistere al momento in cui l’azione viene compiuta.

Fattispecie (immagine del fatto): concreta (indicato il fatto nella sua reale esistenza), astratta (immagine del fatto disegnata dalle parole della disposizione).

Interpretazione

Operazione intellettuale con la quale si perviene a chiarire il significato attribuito alle frasi e parole della norma. Criterio interpretativo letterale o logico. Interpretazione sistematica (ricorso ad altre norme per intendere il significato di una norma).

  • Interpretazione dottrinale: offerta dagli specialisti.
  • Interpretazione giurisprudenziale: disposizione dei giudici.
  • Interpretazione estensiva: parola usata nella legge ha un significato troppo ristretto rispetto all’intenzione del legislatore.
  • Interpretazione restrittiva: testo letterale ha un significato più ampio di quello dovuto.
  • Interpretazione autentica: del legislatore.

Analogia: nel caso di mancata disciplina su determinate questioni, il giudice deciderà secondo equità o secondo quello che a lui sembra personalmente giusto (giudice deve sempre trovare nell’ordinamento stesso i criteri della sua decisione). Analogia legis: dalla norma simile si ricava un criterio che permette di disciplinare anche il caso con disciplina mancante.

Rapporti tra norme giuridiche

In generale, ogni nuova norma prodotta sviluppa l’ordinamento aggiungendosi alle precedenti, ma non è sempre così, a volte l’una esclude l’altra.

  • Criterio cronologico: risultato abrogazione della norma precedente (abrogazione= venir meno di una norma ad opera di altra norma successiva ed incompatibile con il permanere della prima).
  • Abrogazione espressa: norma individua con precisione quale delle precedenti venga abrogata.
  • Abrogazione tacita: venir meno si ricava dall’insanabile contrasto con la norma seguente.
  • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia: riordinata e riscritta in un unico atto normativo, testo unico.

Rapporto di parità: hanno uguale forza, nel caso pongano in essere norme contrastanti si applica il criterio cronologico (legge/decreto-legge/decreto legislativo). Rapporto di gerarchia: una prevale sull’altra (regolamento fonte subordinata alla legge). Rapporto di competenza: leggi hanno diversa competenza per materia.

Rapporti di competenza tra ordinamenti

Illegittimità della norma: qualora una fonte, nel produrre norme giuridiche, superi i limiti imposti. Norma giuridica produce i suoi effetti (in via provvisoria) sino a quando non venga eliminata. Autorità competenti ad accertare l’illegittimità delle norme sono i giudici, in Italia è la Corte Costituzionale.

Stato

Comunità di persone fisiche

Collocate su un territorio e organizzata (da un apparato burocratico dominante, il quale possiede le funzioni pubbliche).

Elementi costitutivi

  • Cittadini: composto dal popolo (coloro che godono della cittadinanza ovunque residenti).
  • Altri gruppi di soggetti: popolazione, stranieri, apolidi.

Acquisto cittadinanza:

  • Diritto di sangue: filiazione o adozione.
  • Diritto di suolo: nascita nel territorio.

A titolo originario (automatico) — Elettivo (per scelta) es. matrimonio, residenza continua (tot. anni), prestazioni di servizi alle dipendenze dello Stato: la cittadinanza può essere concessa con decreto presidenziale, sentito il Consiglio di Stato previa domanda dell’interessato e un atto di autorità italiana (naturalizzazione).

Perdita cittadinanza:

  • Rinuncia: acquisizione di un’altra cittadinanza o spostamento della residenza (facoltà).
  • Cittadino che sia pubblico impiego o servizio militare presso uno Stato estero.

Territorio

Ambito spaziale delimitato da confini (artificiali/naturali) o dal mare. Linea di spartiacque (montagne), linea mediana (fiumi non navigabili), linea di massima profondità (fiumi navigabili). Mare territoriale si estende fino ad un massimo di 12 miglia.

Sovranità

Potere di carattere sovrano: supremazia nei confronti di ogni altro soggetto o organizzazione operante nel territorio statale. Art. 1 Cost. “la sovranità appartiene al popolo” che la esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione” nella forma di democrazia costituzionale attraverso le istituzioni rappresentative.

Funzioni

Legislativa (normativa): crea e modifica norme giuridiche destinate a guidare i comportamenti dei soggetti che operano all’interno dello Stato, lo fa tramite le leggi del Parlamento, atti del Governo con forza di legge, ed altre fonti.

Esecutiva (amministrativa): compiti di governo più attività rivolte a soddisfare gli interessi pubblici della collettività.

Giurisdizionale: l'attuazione delle norme giuridiche si ha attraverso organi (organi giurisdizionali, giudici) chiamati a giudicare, risolvono controversi tra soggetti e applicando ad esse sanzioni previste dall’ordinamento giuridico. Il giudice deve essere terzo rispetto alla controversia ed è indipendente di fronte al potere politico.

Principio di legalità: è nella legge che l’amministrazione trova i fini della propria azione e i poteri giuridici che essa può esercitare (non può esercitare poteri al di fuori di quelli che la legge le attribuisce).

Forme di Stato

  • Assoluto
  • Autoritario
  • Liberale
  • Democratico
  • Socialista

Stato italiano: Democratico-pluralista (si riaggancia allo Stato liberale).

Stato liberale

Forma di Stato precedente con lo Statuto Albertino del 1861. Caratteristiche:

  • Stato borghese: non doveva intervenire nel mercato, non doveva regolamentare i diritti del lavoro e sociali.
  • Stato gendarme: svolge funzioni di ordine pubblico (difende lo Stato, i confini e garantisce ordine).

Idea: lieve prelievo fiscale, i soldi rimangono a chi li produce. Organizzazione: organo legislativo bicamerale, separazione dei tre poteri.

Stato unitario: esiste un’unica organizzazione avente le caratteristiche dell’organizzazione statale. Stato federale: Stato composto di Stati, organizzazioni con ampia autonomia nelle funzioni legislative, esecutive, di governo all’interno del territorio (decentramento poteri).

Decentramento amministrativo: ordinamento prevede che gli organi statali lavorino in modo periferico (es. prefetture, questure). Decentramento politico: funzioni statali vengono esercitate anche da altri enti pubblici (regioni, comuni) poiché ogni regione/comune evidenzia il proprio andamento politico.

Forme di governo

  • Monarchia assoluta: poteri al re.
  • Monarchia costituzionale: sovrano regna e governa attraverso i suoi ministri che egli nomina e revoca come meglio crede.
  • Monarchia parlamentare: ministri nominati dal re devono godere della fiducia del Parlamento.

Repubblica parlamentare

Capo dello Stato è rappresentativo del popolo, nomina i componenti del Governo, i quali devono ottenere la fiducia della maggioranza del Parlamento.

Repubblica presidenziale

Potere di governo (esecutivo) spetta al Presidente della Repubblica (eletto direttamente dal popolo), al Parlamento spetta la funzione legislativa (che non può incidere sulla vita del governo).

Repubblica semipresidenziale

Presidente della Repubblica (eletto direttamente dal popolo) è parte del potere esecutivo (poteri di indirizzo politico), il governo vero e proprio spetta al Primo ministro che deve ottenere la fiducia delle camere (Parlamentare a tendenza presidenziale).

Partiti politici

Composti da persone che si riconoscono in determinati interessi, valori, ideali e che si organizzano per stilare programmi operativi, operano per portare i membri e i dirigenti del partito alla guida degli organi statali. Pluripartitismo (presenza di più partiti) - Monopartitismo (sistemi bipartitici).

Formazione e vicende Stato italiano

Il Regno d’Italia fu proclamato con legge il 17 marzo 1861, conservò come propria Costituzione lo Statuto che Carlo Alberto aveva concesso al Regno di Sardegna nel 1848 (Statuto albertino).

Originariamente lo Statuto albertino trasformava il Regno di Sardegna da monarchia assoluta a monarchia costituzionale, affermava che al solo Re appartiene il potere esecutivo ed il potere legislativo era esercitato oltre che dal Parlamento anche dal Sovrano il quale poteva respingere le leggi rifiutando ad esse la sanzione (atto di necessario consenso), il governo era composto solo da ministri, nominati e revocati dal Re (come i senatori).

Progressivamente ci furono il Consiglio dei ministri ed il Presidente del consiglio, l’Italia rimaneva uno Stato liberale, il popolo era rappresentato in Parlamento in maniera parziale causa delle limitazioni al diritto di voto.

Nell’età giolittiana fu introdotto con legge 30 giugno 1912 il suffragio universale maschile. Lo sviluppo della democrazia portò all’era del partito popolare e socialista, vi fu anche una profonda crisi sociale ed economia che ebbe come conseguenza il passaggio al movimento fascista.

Mussolini stravolse la legge elettorale, promulgò le leggi fascistissime nel 1925 con le quali veniva meno la necessità della fiducia del Parlamento al Governo. Nel 1926 ci fu la soppressione di tutti i partiti (partito unico).

A deliberazione con decreto legislativo nel 1946 fu stabilito che la scelta tra monarchia e repubblica sarebbe stata fatta direttamente dal popolo tramite referendum. Il referendum svoltosi il 2 giugno 1946 fu a favore della Repubblica.

Il compito di redigere la nuova Costituzione fu affidato all’Assemblea costituente, la quale mise a votazione finale il testo nel dicembre 1947, con votazione a scrutinio segreto, con esito positivo venne promulgata il 27 dicembre dal Capo dello Stato provvisorio ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Comprendeva 139 articoli, più 18 disposizioni finali.

Si divide in Principi fondamentali (art.1-12), Parte prima (diritti e doveri dei cittadini art.13-54), Parte seconda (Ordinamento della Repubblica art. 55-139): costituzione lunga e rigida. Si ebbe con la nuova Costituzione la piena realizzazione della democrazia, l’affermazione del principio di sovranità popolare e la completa attuazione del suffragio universale maschile e femminile.

Principi fondamentali dell’organizzazione pubblica

Uffici: sono organi, parti dell’organizzazione di un ente a cui è affidato il compito di esercitare i poteri giuridici dell’ente (lavoro necessario affinché l’ente raggiunga i suoi fini).

Rapporto fra organi

  • Competenza: l’attribuzione all’ente dei compiti e dei poteri giuridici viene ripartito dalle norme che lo riguardano tra i diversi organi (parte di attribuzione affidata).
  • Rapporti di sovraordinazione: due organi aventi la stessa competenza per materia uno si riteneva sovraordinato rispetto al secondo (subordinato).
  • Rapporto di direzione: ad ogni organo è tendenzialmente assegnata una specifica ed esclusiva materia, esiste il potere di dare direttive (atti che indicano i fini da raggiungere e i mezzi da impiegare, lasciando agli organi il compito di decisione).

Tipi di organi

  • Organi costituzionali: organi fondamentali senza i quali lo Stato sarebbe sostanzialmente diverso nella sua forma di governo (es. Parlamento, Governo, Pres. Rep., Corte costituzionale).
  • Organi centrali: competenza estesa all’intero territorio (es. Ministri, uffici dirigenziali dei Ministeri).
  • Organi periferici: competenza più limitata, relativa a specifici ambiti territoriali (es. Prefetti, Questori).
  • Organi attivi: hanno il compito di decidere per l’ente quale sono parte.
  • Organi consultivi: chiamati a dare consigli (pareri) agli organi che devono decidere (es. Consiglio di Stato).
  • Organi di controllo: compito di verificare la legittimità degli atti compiuti da altri organi (es. Corte dei conti).
  • Organi monocratici: titolare dell’organo è una sola persona (es. Pres. Rep., Ministri, Sindaco, giudici).
  • Organi collegiali: titolari dell’organo sono una pluralità di persone fisiche.

Convocazione: componenti del collegio si riuniscono sotto il controllo del Presidente del collegio ed è fissato l’ordine del giorno (oggetti sulla quale sono chiamati a deliberare). Riunione: collegio perfetto (non possono deliberare se non è presente la totalità dei componenti previsti dalla legge) (es. giudici), in altri casi è sufficiente il raggiungimento del numero legale (numero di componenti la cui presenza è necessaria affinché il collegio possa funzionare).

Deliberazione: maggioranza semplice (numero superiore alla metà dei presenti) - maggioranza assoluta (voto positivo di un numero superiore alla metà dei componenti) - maggioranza qualificata (voto favorevole di un numero ancora più alto) - maggioranza relativa (nel caso si possa scegliere tra più di due scelte, per indicare che una persona ha ottenuto più voti degli altri).

Organi elettivi

Titolare/i scelti mediante votazione da parte di una pluralità di persone (corpo elettorale).

Sistemi elettorali

Tradurre i voti ottenuti, in seggi da assegnare nell’organo da eleggere.

Maggioritario (uninominale)

Il corpo elettorale viene scomposto in tanti collegi (porzioni di territorio) quanti i seggi da assegnare (al candidato che ottiene la maggioranza viene assegnato il seggio, ai candidati in minoranza non tocca nulla) (squilibrio tra percentuale voti complessivamente ottenuti dal partito e seggi assegnati).

  • A turno unico: assegnare il seggio al candidato che abbia ottenuto più voti degli altri.
  • A doppio turno: per l’assegnazione del seggio il candidato deve ottenere una maggioranza commisurata ai voti dati dagli elettori, se nessun candidato la ottiene bisogna ricorrere ad un secondo turno elettorale, limitando la partecipazione ai candidati più votati nel primo (ballottaggio).

Proporzionali (plurinominali)

Il corpo elettorale viene ripartito in collegi ai quali sono assegnati più seggi, alle elezioni partecipano liste di candidati (non singoli) così attribuendo i posti disponibili in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. (assicurare a ciascun partito una rappresentanza pari al peso elettorale e favorisce la frammentazione delle forze politiche e rende inevitabili governi di coalizione tra più partiti).

Sono corretti: assicura alle forze che dispongono di un sostegno maggiore una rappresentanza superiore, ovvero, la maggioranza dei seggi nel complesso disponibili.

Soglie di sbarramento e premi di maggioranza

  • Soglie di sbarramento: livelli minimi di voti per poter partecipare alla spartizione dei seggi.
  • Premi di maggioranza: numero di seggi attribuiti in più alla formazione politica vincente, in modo tale da consentirle di ottenere la maggioranza (340 deputati/seggi), sottratti alle formazioni perdenti.

In Italia dal 1948 il sistema elettorale è stato complessivamente caratterizzato in senso proporzionale. Nel 1993, seguito a referendum concernente il sistema elettorale del Senato, il Parlamento ha introdotto sia per la Camera che per il Senato un sistema elettorale che prevede l’assegnazione dei 3/4 dei seggi con sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico, il rimanente quarto con sistema proporzionale. Questo sistema è stato travolto dalla legge n. 270 del 2005 che ha introdotto un sistema basato su liste concorrenti e (per la Camera) un premio di maggioranza estremamente ampio, assegnato a prescindere dal raggiungimento di una soglia minima di voti.

Legge elettorale del 1993

Con le leggi 276 e 277 il Parlamento, nel 1993, ha creato per entrambe le Camere un sistema misto, con prevalenza dell’elemento uninominale maggioritario. I tre quarti dei seggi venivano assegnati con il metodo del collegio uninominale a turno unico, per il quale in ogni collegio risultava eletto il candidato che avesse ottenuto più voti tra i concorrenti. Il rimanente quarto veniva assegnato secondo un criterio proporzionale, sulla base di liste preconcorrenti.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher faina2015 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Monego Davide.
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