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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Capo dello Stato, rappresenta l’unità nazionale (non comanda nessuno dei tre poteri fondamentali dello Stato ma è il
simbolo dello Stato che lo rappresenta ovunque, esternamente nei rapporti internazionali, internamente nelle occasioni
ufficiali e ufficiose)
Elezione
Eletto per 7 anni dal Parlamento, riunito in seduta comune dei suoi componenti e integrato dai rappresentanti delle
Regioni (3 rappresentanti per Regione eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza della
minoranza).
Può essere eletto qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e sia in possesso dei diritti civili e politici.
Per essere eletti occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 nelle prime tre votazioni, dalla quarta è sufficiente la
maggioranza assoluta (scopo che il Presidente sia di tutti e non di una maggioranza). L’elezione avviene con voto
segreto (garantire che la scelta corrisponda ad una convinzione e non a delle direttive dei partiti rappresentati)
Il Presidente prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla
Costituzione (art. 91 Cost.)
Responsabilità presidenziale
(art. 90 Cost. co.1) “La trasgressione dei doveri enunciati nella Costituzione dà luogo ai reati di alto tradimento e
attentato alla Costituzione”
(art. 90 Cost. co.2) “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni"
Immunità presidenziali: immune da qualsiasi misura restrittiva o coercitiva, comprese le intercettazioni telefoniche.
Supplenza: in caso di impedimento temporaneo le funzione del Presidente sono assunte per supplenza dal Presidente
del Senato (art. 86 Cost.), cessato l’impedimento la funzione è riassunta dal titolare.
In caso di impedimento permanente (morte, dimissioni) si indicono nuove elezioni.
Fina rapporto
Terminati i 7 anni di mandato, 30 giorni prima della scadenza sono indette le elezioni, il Presidente uscente è rieleggibile
senza limiti.
Una volta cessata la carica, l’ex Presidente della Repubblica assume (salvo rinunzia) la qualifica di senatore a vita.
Atti formalmente presidenziali
- Funzione legislativa/normativa: promulga le leggi (entro 1 mese dalla loro approvazione), può chiedere con
messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione (se pensa che la legge contrasti con la Costituzione), se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (veto sospensivo) , emana i decreti aventi
valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi) e i regolamenti, indice i referendum richiesti dal popolo, autorizza il
Governo a presentare i propri disegni di legge, nomina cinque senatori a vita, indice le elezioni del Parlamento e fissa
la prima riunione delle Camere, esercita il potere di scioglimento di una o entrambe le Camere il quale non può
avvenire negli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale (semestre bianco).
- Funzione di governo/PA: nomina il Presidente del Consiglio e su proposta i ministri, ne riceve il giuramento e ne
accetta le dimissioni. Nei rapporti internazionali ratifica i trattati, riceve i rappresentati degli Stati esteri in Italia. Ha il
comando delle forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Provvede con decreto alla nomina dei più alti funzionari civili e militari, di consigli di amministrazione e
amministratori di enti pubblici, conferisce onorificenze, annulla d’ufficio gli atti amministrativi illegittimi di qualsiasi
autorità, scioglie nei casi previsti dalla legge i Consigli regionali, provinciali, comunali.
- Funzione di giustizia: presiede il Consiglio superiore della Magistratura (compito di amministrazione dei magistrati
ordinari: nomina, trasferimenti, disciplina), nomina 1/3 della Corte costituzionale, può in singoli casi, concedere la
grazia o commutare le pene.
In linea di principio il Presidente è fondamentalmente estraneo all’esercizio dei tre poteri massimi dello Stato.
Per molti dei poteri sopra descritti in realtà compete al Governo, il Presidente della Repubblica si limita ad emanare l’atto
(Presidente può formulare dei rilievi di forma ma non può opporsi), la controfirma è necessaria per gli atti presidenziali,
firmati anche dai ministri proponenti, i quali ne assumono l’effettiva responsabilità.
Atti dovuti (necessari e doverosi dalla Costituzione o leggi)
Promulgazione delle leggi (salvo il potere di richiedere una volta sola una nuova deliberazione), indizione delle elezioni e
dei referendum, dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere. 12
DIRITTO PUBBLICO
FONTI COSTITUZIONALI
La Costituzione italiana come atto normativo, le sue disposizioni hanno pienezza d’effetto e producono e modificano alte
regole, vincoli, situazioni giuridiche soggettive e qualifiche giuridiche.
Ha carattere rigido: non può essere modificata attraverso il procedimento legislativo ordinario ma solamente attraverso
un apposito procedimento legislativo “costituzionale”.
E’ la massima delle fonti di diritto italiano.
Legge di revisione costituzionale
In grado di modificare le disposizioni della Costituzione, è una legge del Parlamento approvata con regole procedurali
speciali e gravose.
Art. 138 Cost. distingue le leggi di revisione costituzionale (rivolte a modificare il testo) e altre leggi costituzionali
(non modificano il testo, ma hanno carattere costituzionale e quindi non possono essere modificate da semplice legge
ordinaria), servono ad attribuire ad organi o enti il potere di iniziativa legislativa, fondere più regioni o crearne nuove, per
disciplinare i principali aspetti del giudizio davanti alla Corte Costituzionale.
Procedimento di revisione costituzionale
-Legge di revisione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera (assicurare stabilità della volontà di
modificare la Costituzione)
-Tra le due approvazioni devono trascorrere almeno 3 mesi
-Nella seconda approvazione da parte di ogni Camera bisogna raggiungere la maggioranza assoluta (assicurare che
la volontà di mutamento sia voluta da una vera maggioranza parlamentare)
-Sulla modifica può essere chiesto un referendum (a meno che nella seconda votazione non si raggiunga la
maggioranza dei 2/3).
Referendum sospensivo: sospende la promulgazione e l’entrata in vigore, con la maggioranza dei voti validi.
Può essere chiesto da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/5 dei membri di una Camera, deve essere chiesto entro 3
mesi dalla pubblicazione (non è necessaria la partecipazione di un n. minimo di elettori).
Limiti alla modifica costituzionale
La forma repubblicana non può esser oggetto di revisione costituzionale, in più vi sono limiti impliciti quali principio
dell’unità nazionale, della sovranità popolare, carattere democratico dello Stato, principio di eguaglianza ed altri.
DIRITTI SOVRANAZIONALI
DIRITTO COMUNITARIO
Fonti le quali producono disposizioni o norme direttamente operanti nello Stato.
-Regolamenti: sono generali, obbligatori e acquistano direttamente vigore in Italia senza alcun bisogno di una legge che
li richiami.
Non sono subordinati alla legge italiana e non sono suscettibili di essere né abrogati né modificati.
-Direttive: norme dirette agli Stati membri, questi dovranno poi tradurre in norme statali entro un termine indicato dalla
direttiva. L’attuazione in Italia avviene tramite due strumenti legislativi annuali: legge di delegazione europea (legge
delega) che conferisce al Governo i poteri necessari e legge europea contente le disposizioni di adeguamento del
Parlamento.
DIRITTO INTERNAZIONALE
(Art.10 Cost.) l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Secondo la Costituzione, l’ordinamento italiano si adatta automaticamente alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute – vale a dire le norme consuetudinarie e quelle riconosciute come principi di diritto
internazionale, ad esclusione perciò dei trattati internazionali.
È giurisprudenza costante che tali norme internazionali prevalgano non solo sulle fonti primarie, ma anche sulle norme
della Costituzione, sempre a patto che non vengano derogati i principi fondamentali in essa esposti.
Trattato internazionale: è previsto che esso debba essere prima ratificato, ovvero stipulato dall’Italia con gli altri
contraenti, e poi eseguito con due differenti atti: una legge di ratifica ed un ordine di esecuzione (anche se il più delle
volte un’unico atto include sia la ratifica sia l’esecuzione).
La differenza con il procedimento legislativo ordinario sta però nel fatto che il Parlamento non può presentare
emendamenti al trattato: esso va accettato (o non accettato) così come viene presentato. 13
DIRITTO PUBBLICO
FONTI INTERNE (PRIMARIE)
• Leggi ordinarie
Create dal Parlamento tramite procedimento legislativo ordinario.
Generali (norma che ha un numero di destinatari determinato o indeterminato)
Astratte (ripetibilità di una regola giuridica, norme applicate un numero indeterminabile di volte nel tempo)
Legge provvedimento: legge ha contenuto simile a quello di una legge amministrativa, Parlamento si sostituisce
all’amministrazione (assorbe il contenuto della funzione amministrativa, decidere in concreto a favore dell’interesse
pubblico), caratteristica: concreta: opposto di astratta, utilizzata una sola volta e basta)
Potestà legislativa Stato-Regioni
(Art.117 Cost.) ripartisce i poteri legislativi ordinari tra Stato e Regioni, attribuendo certe materie alla esclusiva
legislazione dello Stato, altre alla legislazione dello Stato e Regioni (concorrente) secondo regole predefinite e le materie
non specificamente nominate affidate alle Regioni.
Materie esclusivamente statali (art.117 co.2): politica estera, difesa militare, materie relative alla giurisprudenza,
norme processuali, ordinamento civile e penale.
Materie di legislazione concorrente (art.117 co.3) “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Altre materie (art.117 co.4): “spetta alle Regioni la potestà in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato”
Principio di sussidiarietà (art.118): consente al legislatore statale di riservare compiti allo Stato anche nelle materie
regionali, disciplinandone l’attuazione secondo un principio di collaborazione Stato-Regioni.
Riserva di legge: potestà legislativa esclusiva di un ente su una determinata materia.
Procedimento legislativo
Serie ordinata di atti e attività necessarie a dare vita ad una legge.
Fasi: Iniziativa (procedimento si apre) Costitutiva/Approvazione (approvazi