DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO
IL DIRITTO E LA SOCIETA’
complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in
1.Diritto:
un dato momento storico
Caratterista principale del fenomeno giuridico= stretto legame con il FENOMENO SOCIALE (se c’è un
gruppo ci sono regole):
Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di aggregazione
• umana
Un’aggregazione umana si sviluppa con regole che disciplinano i rapporti tra individui (giuridiche,
• religiose, morali…)
L’esigenza di avere regole obbligatorie nasce quando si affermano le prime forme di aggregazione umana
per soddisfare
stabile finalità comuni
Si distinguono ma comunque si condizionano a vicenda:
Regole giuridiche (di diritto) Regole di Comportamento
Utili a raggiungere fini di interesse Disciplinano comportamento dei singoli
• •
generale per raggiungere fini particolari
Regolano in modo STABILE i rapporti tra
• individui Legate a valori trascendenti
•
Legate a valori immanenti, che
• permettono la convivenza quotidiana Adesione spontanea dei membri del
•
comune e pacifica gruppo, non c’è una forma di coazione
Caratterizzate dalla COATTIVITA’ (non si necessaria quando manco di rispetto alla
• può violare, posso imporre il rispetto di regola
quelle regole)
2.Caratteristiche del fenomeno giuridico:
= quando c’è CONVINZIONE SOCIALE che una legge sia obbligatoria, se non si rispetta ci
Effettività
sono sanzioni
= grazie all’esistenza di STRUTTURE(ordinamento giudiziario) e di istituti che permettono la
Certezza
conoscibilità di regole e sanzioni e la loro concreta applicazione
elasticità= le regole possono mutare secondo CONTENUTO e ESTENSIONE a seconda delle
Relatività/
diverse esigenze della società in diversi momenti storici
Se le regole hanno queste caratteristiche ci troviamo di fronte ad un fenomeno giuridico
3.Il contenuto delle norme giuridiche:
regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una certa società.
Norma giuridica=
Il meccanismo che forma una norma giuridica prevede:
scelta degli eventi che la norma intende disciplinare->FATTISPECIE ASTRATTA al
• (nascita o morte)
naato corrispondono una serie di effetti cioè diritti e obblighi, Stabilisco che alla nascita una creatura
è portatrice di diritti giuridici.
dopo la nascita ci sono delle conseguenze necessarie-> EFFETTI GIURIDICI che conseguono
• obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie astratta
metto in gioco diritti e obblighi: cioè POSIZIONI GIURIDICHE di vantaggio o svantaggio
→ dal punto di vista di chi le riceve possono essere
Posizioni giuridiche di vantaggio di svantaggio
quelle che mi danno diritti comportamenti dovuti per la
•
Diritti soggettivi doveri:
l’interesse del singolo è tutelato soddisfazione di un interesse generale
direttamente
imponendo un obbligo ad altri soggetti (es: spese pubbliche)
comportamenti dovuti
• obblighi:
Il diritto è quando il corrispondente
• assoluto: nell’interesse particolare di un altro
obbligo è imposto a una pluralità indistinta di soggetto
soggetti (es: contratto)
(es: diritto di proprietà vale erga omnes nel comportamenti necessari per
• oneri:
senso che tutti sono tenuti a rispettarlo)
Il diritto è quando il corrispondente un interesse proprio
• relativo: (es: onere della
obbligo è imposto a soggetti determinati prova nel corso di un processo con cui
(es: uno citato in causa può provare di essere
diritto di credito si vanta solamente nei confronti di innocente)
chi ha un debito con te)
Interessi legittimi
l’interesse del singolo è tutelato grazie
indirettamente
a una norma che tutela (direttamente) tutta la comunità
es.: la norma che regola un concorso pubblico tutela
l’interesse generale che venga scelto il miglior candidato,
quindi indirettamente tutela anche l’interesse del singolo a far
ricontrollare se la prova è stata corretta bene
4.I soggetti giuridici
capacità giuridica (dalla nascita):
Persone fisiche:
idoneità a essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, etc.).
capacità di agire (maggiore età, non interdetti o inabilitati):
consente di esercitare concretamente le attività che si riconnettono alle posizioni giuridiche soggettive di
cui si è titolari Entità immateriali espressamente riconosciute dall’ordinamento
Persone giuridiche:
- Enti pubblici (es.: Comune, Regione, Università….)
- Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, società per attività economica ex libro V c.c.)
Private o pubbliche (stato)
Fenomeni associativi che non hanno personalità giuridica:
Associazioni “di fatto”:
sono comunque destinatari di alcune norme giuridiche(es. gran parte dei sindacati, dei partiti politici, delle
associazioni culturali, degli organismi di volontariato, etc.). Esistono ma non sono enti pubblici di fatto →
da dinamismo alla società
5.Ordinamento giuridico e Pluralità degli ordinamenti giuridici
è l’insieme delle regole di diritto dotate dei caratteri della complessità e della
Ordinamento giuridico
stabilità di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo
Gruppo di soggetti
→ dotati di un’organizzazione e
• «Qualunque organizzazione sociale costituisce un
regolati da norme
• ordinamento giuridico. Una organizzazione per essere
tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di
Gli elementi indispensabili: regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Tali regole
pluralità di soggetti (ubi societas)
• costituiscono il diritto di una determinata
organizzazione; e considerate nel loro insieme, formano
sistema di norme
• un ordinamento giuridico.»
organizzazione
• che esiste se un gruppo di individui ha un fine comune→ allora ci possono essere TANTI
→dato
ordinamenti giuridici e possono nascere dei problemi sulle relazioni reciproche che si stabiliscono
Ordinamenti giuridici statuali a loro volta possono essere distinti:
di Civil law di Common law
il diritto è prevalentemente NON scritto
•
dove le regole sono scritte
• il giudice è fonte del diritto e decide sulla
•
il diritto è prevalentemente scritto quindi il
• base di esperienza e consuetudini
giudice è interprete e non creatore del stare decisis
c’è il principio dello cioè un
•
diritto →
giudice non può discostarsi dai principi
Questo modello c’è nell’Europa continentale affermati da un precedente giudice nei
confronti di un caso analogo
Questo modello è in Inghilterra e USA
di tipo socialista
non sono classificabili secondo queste 2 distinzioni, o sono in fase di trasformazione o sono superati
L’ordinamento giuridico STATO
è un ordinamento giuridico perchè è che la comunità si dà per vivere insieme
STATO l’insieme di regole
->è l’ordinamento giuridico che assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali
Lo stato italiano non riconosce dei superiori, ci sono: ORDINAMENTO GIURIDICO
ordinamenti equiordinati (separati)
o (insieme di regole)
ordinamenti subordinati (collegati)
o -> STATO (se ha delle
Lo STATO è l’unico ordinamento giuridico che ha queste caratteristiche: caratteristiche)
• originario, autoritario
• necessario, territoriale -> SOVRANO
a fini generali, vuol dire che persegue gli interessi della collettività
• politico: uno stato con queste caratteristiche si chiama SOVRANO
→solo
I significati del termine stato:
Stato-ente o organizzazione:
•
il potere dell’apparato pubblico contrapposto alla collettività
Stato-ordinamento o comunità (Repubblica):
•
l’insieme dei pubblici poteri e della società civile
Ogni stato essendo originario crea i suoi soggetti: ogni ordinamento crea i propri soggetti (cittadini, atleti,
lavoratori, stati) e questi soggetti, all’interno dell’ordinamento, vivranno in ragione dei loro (diritti
rapporti
e doveri)
Al momento della nascita potenzialmente divento portatore di diritti e obblighi (collego alla fatispecie
astratta capacità giuridiche, quindi questa assumerà posizioni giuridiche di vantaggio e svantaggio)
6.Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti
Le fonti normative:
sono leggi create o modificate da organi del potere
• Fonti-atto: (legge del Parlamento; regolamento del
e sono contenute in atti
Governo) sono regole che nascono da fatti o comportamenti umani a cui il giudice decide di dare
• Fonti-fatto:
obbligatorietà CONSUETUDINE/ PRASSI AMMINISTRATIVA: il ripetersi di certi comportamenti alla
→
fine gli fa avere obbligatorietà (anche se la consuetudine non è scritta)
--> se le sono tante ci posso essere ANTINOMIE (contrasti) quindi vanno in base
fonti del diritto ordinate
alla loro forza normativa (intensità):
invalidità annullamento
Principio e la Costituzione è al vertice perché ha maggiore
• gerarchico: ->
forza normativa invalidità annullamento
Principio di e stato ha competenza a fare leggi in materie
• competenza: ->lo
e condizioni che gli sono affidate dalla costituzione
abrogazione
Principio dà vita al fenomeno dell’ cioè la legge successiva abroga
• cronologico: ->
quella precedente se le due leggi emanate in tempi diversi trattano la stessa materia (vale la regola
piu recente)
Principio della del diritto: la regione/stato può fare leggi che riguardano solo il suo
• territorialità
territorio
7.L’interpretazione come metodo e come fonte
Il giudice deve applicare la norma ad un singolo caso e per
(nella sua funzione giurisdizionale) (fattispecie)
sceglierla usa dei CRITERI INTERPRETATIVI->che consentono il corretto esercizio dell’attività giurisdizionale
significato lessicale delle parole della norma
• Letterale:
cercare la coerenza della legge
• Logico: cercare norme che hanno risolto casi simili
• Analogico: cercare nella complessità la particolare norma da applicare
• Sistematico:
N.B.: in presenza di specifiche circostanze, l’attività interpretativa può tradursi in una attività simile a quella
di creazione di nuove norme LA COSTITUZIONE ITALIANA
ART.1 Il principio democratico: cittadini manifestano le loro scelte tramite ciò che fanno. Potere in mano al
popolo ma nei limiti della costituzione
12^ Disposizione Transitoria e Finale: divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista
ART.2 I principi Personalista e Pluralista: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale
ART.3 Principio di Uguaglianza: Comma 1 Formale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, condizioni personali e sociali
(si sta discutendo se togliere il termine razza)
Comma 2 Sostanziale
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese
Devo consentire pari opportunità per tutti (borse di studio)
ART.4 Diritto al Lavoro: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Obbligo di creare condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e non tutti possono lavorare
(bambini) o mettere le giuste condizioni per far lavorare i disabili
ART.5 La rep e le Autonomie: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento
ART.6 Minoranze Linguistiche: tutela con apposite norme delle minoranze linguistiche
Lo Stato e la Chiesa cattolica ART.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono
procedimento di revisione costituzionale
Sotto Mussolini si scrivono i Patti Lateranensi 1929, riscritti nel Concordato 1984, ma
non è stato necessario cambiare l’articolo 7
ART.8 Le confessioni religiose: Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano. (si rapportano tramite intese)
I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze
ART.9 Paesaggio e patrimonio artistico
ART.10 Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
-> sono poste al rango delle leggi costituzionali, non c’è bisogno che la Camera si riunisca per
trasformarle in norme di diritto interno perché vanno semplicem rispettate così
Comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute
Condizione giuridica dello straniero
Comma 2 : La condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità delle norme e dei
trattati internazionali
Comma 3 : Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge
La parte sull’ottenere il diritto di asilo non è cancellabile dal nostro ordinamento
Comma 4: non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
ART.11 Il ripudio della Guerra : L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
Non è la guerra di aggressione che la nostra costituzione accetta. Non è usabile la guerra per risolvere
controversie internazionali.
Dato che si volevano fare le nazioni unite l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per
consentire ad un altro ordinamento (ONU) di assicurare la pace tra le nazioni.
ART.12 Il tricolore: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni
Trattato sull’Unione Europea (di Lisbona)
ART.1 Comma 1 : Con il presente Trattato, le Alte Parti contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea
alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni
Stati creano UE per poter più efficacemente realizzarsi -> l’EU non ci impone, NOI abbiamo dato
competente all’EU
es. unione stati federali
Comma 2: Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre
più stretta tra i popoli d’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente
possibile e più vicino ai cittadini
ART.2 L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
.
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini
I PARLAMENTARI
ART 65-66 La Carica di Parlamentare: stabiliscono le regole di assunzione e cessazione della Camera
Assunzione: -giudizio sui titoli Cessazione :-per causa naturale (dopo 5 anni)
-convalida -dimissioni
-proclamazione -decadenza
Status di membro del Parlamento
Quando si entra in Parlamento si assume lo
ART 67 Rappresentanza della Nazione di
senza vincolo mandato: quando vengo eletto rappresento (all’interno del mio
partito di appartenenza) i miei elettori-> se rappresento un partito sono sottoposto al vincolo di mandato
In Italia NON c’è il vincolo di mandato
➔
ART 68 Comma 1 insindacabilità
Il Parlamentare gode dell’ delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni
Commi 2-3 (dopo la riforma dell’art 68 del 2003) immunità
Parlamentari hanno rispetto a ogni forma di
limitazione della libertà personale.
- Solo la Camera di appartenenza può decidere di applicare l’imm
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