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DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO

IL DIRITTO E LA SOCIETA’

complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in

1.Diritto:

un dato momento storico

Caratterista principale del fenomeno giuridico= stretto legame con il FENOMENO SOCIALE (se c’è un

gruppo ci sono regole):

Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di aggregazione

• umana

Un’aggregazione umana si sviluppa con regole che disciplinano i rapporti tra individui (giuridiche,

• religiose, morali…)

L’esigenza di avere regole obbligatorie nasce quando si affermano le prime forme di aggregazione umana

per soddisfare

stabile finalità comuni

Si distinguono ma comunque si condizionano a vicenda:

Regole giuridiche (di diritto) Regole di Comportamento

Utili a raggiungere fini di interesse Disciplinano comportamento dei singoli

• •

generale per raggiungere fini particolari

Regolano in modo STABILE i rapporti tra

• individui Legate a valori trascendenti

Legate a valori immanenti, che

• permettono la convivenza quotidiana Adesione spontanea dei membri del

comune e pacifica gruppo, non c’è una forma di coazione

Caratterizzate dalla COATTIVITA’ (non si necessaria quando manco di rispetto alla

• può violare, posso imporre il rispetto di regola

quelle regole)

2.Caratteristiche del fenomeno giuridico:

= quando c’è CONVINZIONE SOCIALE che una legge sia obbligatoria, se non si rispetta ci

Effettività

sono sanzioni

= grazie all’esistenza di STRUTTURE(ordinamento giudiziario) e di istituti che permettono la

Certezza

conoscibilità di regole e sanzioni e la loro concreta applicazione

elasticità= le regole possono mutare secondo CONTENUTO e ESTENSIONE a seconda delle

Relatività/

diverse esigenze della società in diversi momenti storici

Se le regole hanno queste caratteristiche ci troviamo di fronte ad un fenomeno giuridico

3.Il contenuto delle norme giuridiche:

regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una certa società.

Norma giuridica=

Il meccanismo che forma una norma giuridica prevede:

scelta degli eventi che la norma intende disciplinare->FATTISPECIE ASTRATTA al

• (nascita o morte)

naato corrispondono una serie di effetti cioè diritti e obblighi, Stabilisco che alla nascita una creatura

è portatrice di diritti giuridici.

dopo la nascita ci sono delle conseguenze necessarie-> EFFETTI GIURIDICI che conseguono

• obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie astratta

metto in gioco diritti e obblighi: cioè POSIZIONI GIURIDICHE di vantaggio o svantaggio

→ dal punto di vista di chi le riceve possono essere

Posizioni giuridiche di vantaggio di svantaggio

quelle che mi danno diritti comportamenti dovuti per la

Diritti soggettivi doveri:

l’interesse del singolo è tutelato soddisfazione di un interesse generale

direttamente

imponendo un obbligo ad altri soggetti (es: spese pubbliche)

comportamenti dovuti

• obblighi:

Il diritto è quando il corrispondente

• assoluto: nell’interesse particolare di un altro

obbligo è imposto a una pluralità indistinta di soggetto

soggetti (es: contratto)

(es: diritto di proprietà vale erga omnes nel comportamenti necessari per

• oneri:

senso che tutti sono tenuti a rispettarlo)

Il diritto è quando il corrispondente un interesse proprio

• relativo: (es: onere della

obbligo è imposto a soggetti determinati prova nel corso di un processo con cui

(es: uno citato in causa può provare di essere

diritto di credito si vanta solamente nei confronti di innocente)

chi ha un debito con te)

Interessi legittimi

l’interesse del singolo è tutelato grazie

indirettamente

a una norma che tutela (direttamente) tutta la comunità

es.: la norma che regola un concorso pubblico tutela

l’interesse generale che venga scelto il miglior candidato,

quindi indirettamente tutela anche l’interesse del singolo a far

ricontrollare se la prova è stata corretta bene

4.I soggetti giuridici

capacità giuridica (dalla nascita):

Persone fisiche:

idoneità a essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi, etc.).

capacità di agire (maggiore età, non interdetti o inabilitati):

consente di esercitare concretamente le attività che si riconnettono alle posizioni giuridiche soggettive di

cui si è titolari Entità immateriali espressamente riconosciute dall’ordinamento

Persone giuridiche:

- Enti pubblici (es.: Comune, Regione, Università….)

- Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, società per attività economica ex libro V c.c.)

Private o pubbliche (stato)

Fenomeni associativi che non hanno personalità giuridica:

Associazioni “di fatto”:

sono comunque destinatari di alcune norme giuridiche(es. gran parte dei sindacati, dei partiti politici, delle

associazioni culturali, degli organismi di volontariato, etc.). Esistono ma non sono enti pubblici di fatto →

da dinamismo alla società

5.Ordinamento giuridico e Pluralità degli ordinamenti giuridici

è l’insieme delle regole di diritto dotate dei caratteri della complessità e della

Ordinamento giuridico

stabilità di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo

Gruppo di soggetti

→ dotati di un’organizzazione e

• «Qualunque organizzazione sociale costituisce un

regolati da norme

• ordinamento giuridico. Una organizzazione per essere

tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di

Gli elementi indispensabili: regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Tali regole

pluralità di soggetti (ubi societas)

• costituiscono il diritto di una determinata

organizzazione; e considerate nel loro insieme, formano

sistema di norme

• un ordinamento giuridico.»

organizzazione

• che esiste se un gruppo di individui ha un fine comune→ allora ci possono essere TANTI

→dato

ordinamenti giuridici e possono nascere dei problemi sulle relazioni reciproche che si stabiliscono

Ordinamenti giuridici statuali a loro volta possono essere distinti:

di Civil law di Common law

il diritto è prevalentemente NON scritto

dove le regole sono scritte

• il giudice è fonte del diritto e decide sulla

il diritto è prevalentemente scritto quindi il

• base di esperienza e consuetudini

giudice è interprete e non creatore del stare decisis

c’è il principio dello cioè un

diritto →

giudice non può discostarsi dai principi

Questo modello c’è nell’Europa continentale affermati da un precedente giudice nei

confronti di un caso analogo

Questo modello è in Inghilterra e USA

di tipo socialista

non sono classificabili secondo queste 2 distinzioni, o sono in fase di trasformazione o sono superati

L’ordinamento giuridico STATO

è un ordinamento giuridico perchè è che la comunità si dà per vivere insieme

STATO l’insieme di regole

->è l’ordinamento giuridico che assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali

Lo stato italiano non riconosce dei superiori, ci sono: ORDINAMENTO GIURIDICO

ordinamenti equiordinati (separati)

o (insieme di regole)

ordinamenti subordinati (collegati)

o -> STATO (se ha delle

Lo STATO è l’unico ordinamento giuridico che ha queste caratteristiche: caratteristiche)

• originario, autoritario

• necessario, territoriale -> SOVRANO

a fini generali, vuol dire che persegue gli interessi della collettività

• politico: uno stato con queste caratteristiche si chiama SOVRANO

→solo

I significati del termine stato:

Stato-ente o organizzazione:

il potere dell’apparato pubblico contrapposto alla collettività

Stato-ordinamento o comunità (Repubblica):

l’insieme dei pubblici poteri e della società civile

Ogni stato essendo originario crea i suoi soggetti: ogni ordinamento crea i propri soggetti (cittadini, atleti,

lavoratori, stati) e questi soggetti, all’interno dell’ordinamento, vivranno in ragione dei loro (diritti

rapporti

e doveri)

Al momento della nascita potenzialmente divento portatore di diritti e obblighi (collego alla fatispecie

astratta capacità giuridiche, quindi questa assumerà posizioni giuridiche di vantaggio e svantaggio)

6.Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti

Le fonti normative:

sono leggi create o modificate da organi del potere

• Fonti-atto: (legge del Parlamento; regolamento del

e sono contenute in atti

Governo) sono regole che nascono da fatti o comportamenti umani a cui il giudice decide di dare

• Fonti-fatto:

obbligatorietà CONSUETUDINE/ PRASSI AMMINISTRATIVA: il ripetersi di certi comportamenti alla

fine gli fa avere obbligatorietà (anche se la consuetudine non è scritta)

--> se le sono tante ci posso essere ANTINOMIE (contrasti) quindi vanno in base

fonti del diritto ordinate

alla loro forza normativa (intensità):

invalidità annullamento

Principio e la Costituzione è al vertice perché ha maggiore

• gerarchico: ->

forza normativa invalidità annullamento

Principio di e stato ha competenza a fare leggi in materie

• competenza: ->lo

e condizioni che gli sono affidate dalla costituzione

abrogazione

Principio dà vita al fenomeno dell’ cioè la legge successiva abroga

• cronologico: ->

quella precedente se le due leggi emanate in tempi diversi trattano la stessa materia (vale la regola

piu recente)

Principio della del diritto: la regione/stato può fare leggi che riguardano solo il suo

• territorialità

territorio

7.L’interpretazione come metodo e come fonte

Il giudice deve applicare la norma ad un singolo caso e per

(nella sua funzione giurisdizionale) (fattispecie)

sceglierla usa dei CRITERI INTERPRETATIVI->che consentono il corretto esercizio dell’attività giurisdizionale

significato lessicale delle parole della norma

• Letterale:

cercare la coerenza della legge

• Logico: cercare norme che hanno risolto casi simili

• Analogico: cercare nella complessità la particolare norma da applicare

• Sistematico:

N.B.: in presenza di specifiche circostanze, l’attività interpretativa può tradursi in una attività simile a quella

di creazione di nuove norme LA COSTITUZIONE ITALIANA

ART.1 Il principio democratico: cittadini manifestano le loro scelte tramite ciò che fanno. Potere in mano al

popolo ma nei limiti della costituzione

12^ Disposizione Transitoria e Finale: divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista

ART.2 I principi Personalista e Pluralista: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale

ART.3 Principio di Uguaglianza: Comma 1 Formale

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, condizioni personali e sociali

(si sta discutendo se togliere il termine razza)

Comma 2 Sostanziale

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e

sociale del Paese

Devo consentire pari opportunità per tutti (borse di studio)

ART.4 Diritto al Lavoro: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria

scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale

della società.

Obbligo di creare condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e non tutti possono lavorare

(bambini) o mettere le giuste condizioni per far lavorare i disabili

ART.5 La rep e le Autonomie: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle

esigenze dell’autonomia e del decentramento

ART.6 Minoranze Linguistiche: tutela con apposite norme delle minoranze linguistiche

Lo Stato e la Chiesa cattolica ART.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi. Le

modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale

Sotto Mussolini si scrivono i Patti Lateranensi 1929, riscritti nel Concordato 1984, ma

non è stato necessario cambiare l’articolo 7

ART.8 Le confessioni religiose: Tutte le confessioni religiose sono

egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di

organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con

l’ordinamento giuridico italiano. (si rapportano tramite intese)

I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le

relative rappresentanze

ART.9 Paesaggio e patrimonio artistico

ART.10 Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

-> sono poste al rango delle leggi costituzionali, non c’è bisogno che la Camera si riunisca per

trasformarle in norme di diritto interno perché vanno semplicem rispettate così

Comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute

Condizione giuridica dello straniero

Comma 2 : La condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità delle norme e dei

trattati internazionali

Comma 3 : Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della

Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge

La parte sull’ottenere il diritto di asilo non è cancellabile dal nostro ordinamento

Comma 4: non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

ART.11 Il ripudio della Guerra : L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

Non è la guerra di aggressione che la nostra costituzione accetta. Non è usabile la guerra per risolvere

controversie internazionali.

Dato che si volevano fare le nazioni unite l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per

consentire ad un altro ordinamento (ONU) di assicurare la pace tra le nazioni.

ART.12 Il tricolore: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande

verticali di eguali dimensioni

Trattato sull’Unione Europea (di Lisbona)

ART.1 Comma 1 : Con il presente Trattato, le Alte Parti contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea

alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni

Stati creano UE per poter più efficacemente realizzarsi -> l’EU non ci impone, NOI abbiamo dato

competente all’EU

es. unione stati federali

Comma 2: Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre

più stretta tra i popoli d’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente

possibile e più vicino ai cittadini

ART.2 L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a minoranze

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non

.

discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini

I PARLAMENTARI

ART 65-66 La Carica di Parlamentare: stabiliscono le regole di assunzione e cessazione della Camera

Assunzione: -giudizio sui titoli Cessazione :-per causa naturale (dopo 5 anni)

-convalida -dimissioni

-proclamazione -decadenza

Status di membro del Parlamento

Quando si entra in Parlamento si assume lo

ART 67 Rappresentanza della Nazione di

senza vincolo mandato: quando vengo eletto rappresento (all’interno del mio

partito di appartenenza) i miei elettori-> se rappresento un partito sono sottoposto al vincolo di mandato

In Italia NON c’è il vincolo di mandato

ART 68 Comma 1 insindacabilità

Il Parlamentare gode dell’ delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni

Commi 2-3 (dopo la riforma dell’art 68 del 2003) immunità

Parlamentari hanno rispetto a ogni forma di

limitazione della libertà personale.

- Solo la Camera di appartenenza può decidere di applicare l’imm

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fiorelladellavalle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonini Monica.
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