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PROMOZIONE DELL’EGUAGLIANZA
La struttura dell’articolo nel comma 2 ci rende noto che per la repubblica rendere tutti uguali è sia
un compito (spettante alla repubblica nel rimuovere gli ostacoli) che un fine, in quanto consiste nel
pieno sviluppo della persona umana
Il compito affidato alla repubblica diventa pertanto quello di correggere le diseguaglianze di fatto,
non solo per conto dello STATO ma anche per esempio enti locali a livello, di regioni, province e
comuni. Si rimanda infatti a soggetti che hanno difficoltà nel vedersi equiparati agli altri, e
meritevoli di tutela: figli nati fuori dal matrimonio, studenti capaci ma meno abbienti, lavoratori,
donna lavoratrice.
Il legislatore procede quindi a azioni positive che servono a equilibrare le posizioni
• specificando gli interventi. Traduzione del principio di uguaglianza: il trattamento di favore
per:
1) lavoratori subordinati
2) donne e minori, condizioni di lavoro tali da assicurare svolgimento funzione familiare e
madre
3) minore
4) meno abbienti: diritto alla difesa; progressività sistema tributario 37
A. Sestino, UniBA
5) diritto dei capaci e meritevoli di andare avanti negli studi.
Il difficile equilibrio tra uguaglianza e libertà: l’uguaglianza non è il fine della libertà
• ma il suo presupposto.
Capitolo 7
I SISTEMI ELETTORALI: MECCANISMI
Un sistema elettorale (o formula elettorale) è il modo per tramutare i voti raccolti in seggi
disponibili. Eleggendo una sola persona è possibile stabilire che chi ottiene più voti con
maggioranza relativa possa vincere, col meccanismo detto plurality molto usato nei paesi
anglosassoni. Si può pensare oppure di decidere che vinca non solo chi prende più voti, ma chi oltre
a prenderli raggiunge una certa quota minima, e se questa quota è fissato nella metà più uno dei voti
è il sistema majority, che può essere utilizzato per le elezioni del sindaco.
Quando invece si elegge un collegio di persone, si può far votare le liste e quelle che fanno più voti
vincono l’intero organo: ma questo è lesivo quasi della democraticità e rappresentatività della
volontà popolare, quindi si fa accedere ai seggi quasi ‘riproducendo in scala’ le volontà espresse col
sistema proporzionale, o mescolando il suddetto e il proporzionale.
Le formule maggioritarie, sono quelle in base a cui chi prende la maggioranza dei voti, prende gli
interi seggi o l’intero seggio in palio. Presi 100 seggi, si istituiscono 100 collegi uninominali
(ognuno dei quali elegge un candidato). Opera mediante due meccanismi:
- plurality, ovvero il seggio lo vince chi ha più voti in ciascun collegio istituito
-majority, ovvero il seggio lo vince chi raggiunge 50%+1 dei voti, e se nessuno lo raggiunge si
sfidano le ‘prime e due’ o ‘prime tre’ grandi quantità.
Le formule proporzionali, assegnano in maniera proporzionale i seggi da assegnare in maniera
tendenzialmente percentuale rispetto alle preferenze espresse.
Presi 100 seggi e 10 milioni di voti, il partito che riceve 20 milioni di voti, conquista 2 seggi.
Quello che quindi è il meccanismo trainante sono le formule aritmetiche utilizzate. Le formule
matematiche usate sono decine e ognuna di queste da esiti in ciascun modo diversi: una formula può
avvantaggiare o svantaggiare i partiti con meno voti. Inoltre se si vuole ridurre il numero dei partiti
rappresentati per eliminare la ‘eccessiva frammentazione’, si può stabilire per esempio una
percentuale minima comunque da raggiungere per ogni partito.
Questa è detta soglia di sbarramento.
I sostenitori della formula maggioritaria sono coloro i quali sostengono che individuare una certa
‘unità’ nei voti raggiunti possa determinare una forte maggioranza in grado di governare
solidamente. Coloro invece che appoggiano le formule proporzionali, svantaggiando le
maggioritarie, sostengono al contrario che quelle non sono rappresentative della vera e propria
frammentazione di idee sul territorio, e sostengono quindi le assemblee fedelmente rappresentative.
In Italia per esempio sono state introdotte discipline a base proporzionale che però comunque
garantiscano la costruzione a base maggioritaria: per esempio si può stabilire che chi prende più
voti, ha comunque diritto a una parte precedentemente determinata bella cospicua di seggi (50%).
Sono i cosiddetti sistemi elettorali misti.
LE ELEZIONI PARLAMENTARI IN ITALIA 38
A. Sestino, UniBA
Le formule elettorali con cui sono eletti i rappresentati parlamentari in Italia sono su base
proporzionale e sfaccettatura di innescare un ‘premio’ per chi raggiunge più voti, determinati a
priori.
I seggi da assegnare sono divisi su base regionale, i 617 della camera in 26 circoscrizioni regionali o
sub regionali, a seconda della densità di popolazione rilevata nell’ultimo censimento. Per i 309
membri del Senato si divide in base alle 20 regioni cosi come stabilito dalla costituzione.
1. All’elezione sia di Camera che Senato concorrono liste di candidati regionali o
circoscrizionali. Si vota per una lista di camera e una di senato.
2. Ogni forza politica può decidere di coalizzarsi con altre forze politiche: in tal caso si deve
individuare un programma unico per la coalizione ed un capo di coalizione, ovvero al
persona che plausibilmente sarà incaricata Presidente del Consiglio in caso di vittoria
3. Le liste si formano sulla base di non superare i numeri dei seggi garantiti ad ogni
circoscrizione e non inferiore a 1/3 di essi.
4. Sulla scheda per Camera e Senato individuiamo solo il ‘logo’ della coalizione, che talvolta
può indicare il nome del capo della coalizione
5. È possibile essere candidati alternativamente sia alla camera che al senato
6. La proclamazione avviene sulla base delle liste bloccate, significa che vengono assegnati i
numeri di seggi spettanti in relazione a come sono stati inseriti i candidati nella lista (si ha
diritto a tre seggi, prendo i primi tre)
Per la Camera:
a) Si determinano i voti che ciascuna lista o coalizione di lista consegue sull’intero territorio
nazionale. Si sommano i voti ottenuti in tutte le circoscrizioni da ogni lista coalizzata o lista
singola. Si sommano, alla lista coalizzata i voti delle liste ad essa collegata. Qui si tiene
conto della soglia di sbarramento che non potrebbe permettere l’accesso.
b) Si procede a una prima ripartizione proporzionale dei seggi con le liste che hanno superato
la soglia di sbarramento. Se una coalizione o una singola lista ha avuto almeno 340 seggi, gli
sono assegnati e i seggi si ripartiscono internamente anche tra la coalzione
c) Se invece tale processo non ha esisto positivo si fanno due ripartizioni: alla coalizione o lista
che ha avuto più voti si attribuiscono ugualmente 340 seggi, mentre i 277 rimanenti sono
ripartiti tra le liste perdenti
d) Con delle formule aritmetiche specifiche si stabilisce in quale circoscrizione a ciascuna lista
spettano i seggi
Per il senato:
a) si applica la formula uguale per la camera, ma non su base unica nazionale ma regione per
regione
b) in ogni regione si controlla se qualche lista ha raggiunto il 55% dei voti. Se sono raggiunti si
opera il riparto proporzionale, altrimenti si assegnano a ciascuna regione il 55% dei seggi a
chi riceve un numero di voti più alto
c) in molise in cui ci sono solo 2 seggi ci si ferma al riparto proporzionale
d) criteri specifici sono assegnati al trentino alto adige, e alla val d’aosta c’è un solo seggio
per quanto riguarda la circoscrizione estero, si eleggono 12 deputati e 6 senatori a criterio
proporzionale. 39
A. Sestino, UniBA
LE ELEZIONI REGIONALI
Sono stabiliti i criteri sulla base dei limiti imposti dalla costituzione, affidando alle regioni la legge
elettorale da applicare. Vige però la norma transitoria che prevede l’elezione diretta del presidente
della regione unita all’elezione del consiglio, anche se questa legge è stata altrettanto sostituita da
una serie di leggi elettorali. In prospettiva anche le altre regioni si stanno attrezzando per
individuare una legge elettorale.
La vigente normativa transitoria si basa sull’elezione diretta del presidente della regione. Ad
essa per legge corrisponde la maggioranza dei consiglieri di regione che si sono presentate con il
presidente eletto. Esistono tante liste provinciali con una lista regionale il cui capo è il designato
presidente di regione
a) Si vota su una scheda sola per il presidente e per il consiglio
b) I candidati a presidente sono collegati a una o più liste provinciali, oltre a capeggiare una
propria lista regionale (che in genere raccoglie tutti gli esponenti delle diverse forze
politiche che lo sostengno)
c) L’elettore può votare il solo presidente, il candidato presidente e una lista ad esso collegata,
candidato presidente e una lista ad esso non collegata (voto disgiunto). È possibile
all’interno della lista provinciale indicare una preferenza per un consigliere scrivendo il
nome del candidato
d) Il candidato presidente con più voti vince ed accanto a lui non meno del 55% dei consiglieri
delle liste a lui collegate attingendo alla lista regionale, e se necessario anche assegnango
seggi aggiuntivi. Nel caso in cui le liste collegate abbiano ottenuto meno della metà dei
seggi, l’intera lista regionale viene eletta. se hanno avuto la metà dei seggi il 50% dei
candidati è eletto.
ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI
La legislazione elettorale degli enti come province e comuni è materia di competenza esclusiva
statale. Si caratterizza per l’elezione diretta dei vertici monocratici del governo locale (sindaco e
presidente di provincia),. In raeltà ci sono tre formule diverse: comuni con più di 15.000 elettori,
comuni con meno di 15.000 elettori, province.
Per i comuni maggiori, vigono le regole:
a) Scheda unica per eleggere sindaco e consiglio. Divisa in due parti: a sinistra i candidati a
sindaco, a destra le liste cui il sindaco è collegato 40
A. Sestino, UniBA
b) L’elettore vota un solo candidato sindaco; vota sindaco e una delle liste collegate; vota solo
la lista (il voto ricade sul suo sindaco collegato); vota sindaco e lista non collegata (voto
disgiunto); votando al lista può anche aggiungere la prefererenza del consigliere
c) Raggiunta la maggioranza assoluta dei voti si eletti sindaco, altrimenti è indetto il
ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.
d) Il candidato eletto garantisce alle liste collegate il 60 % dei seggi, mentre il resto va alle
minoranze
Nei comuni minori invece:
a) Si vota per ciascun sindaco collegato ad una sola lista. Si vota in un solo turno. Il candidato
che prende pi&ugra