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Estratto del documento

CONSUETUDINI

In fondo alla scala gerarchica delle fonti di produzione del diritto si trovano la consuetudine e gli usi. In quanto fonte non

scritta né prodotta da organi atti a legiferare, ma derivante dalla reiterazione costante nel tempo di determinati

comportamenti che vengono comunemente considerati conformi al diritto vigente, la consuetudine assume una posizione di

totale subordinazione rispetto alle altre fonti di produzione del diritto.

La rilevanza giuridica della qualificazione di un atto come fonte del diritto

Inderogabilità

Esatta ed uniforme interpretazione (Cassazione

Presunzione di conoscenza:

nel giudice (iura novit curia=conoscenza del diritto)

nel cittadino (ignorantia legis non excusat)

pubblicità, proprio perché devono essere note vengono pubblicate (gazzetta ufficiale, decreti legge…)

La pubblicazione delle fonti

Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana

serie generale (leggi ealtri atti normativi, atti degli organi costituzionali; decreti preeesidenziali; decreti, delibere e

ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)

Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)

Comunità europee 8regolamenti e direttive)

Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi e altri atti normativi (decreti- legge, decreti legislativi, regolamenti)

la presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello stato, sarà inserità nella raccolta ufficiale degli

atti normativi della repubblica Italiana. E’ un fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come

legge dello Stato. Costituzione

Leggi di revisione costituzionale, legge costituzionale

(fonte sulle fonti)

Fonti primaria a carattere “chiuso”

(forza di legge: legge, atti normativi del Governo, referendum- previsti solo in costituzione)

Fonti secondarie a carattere “aperto”

(principio di legalità-fonti fatto)

COSTITUZIONE

La Costituzione italiana racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano. Entrata

in vigore nel 1948, dopo la caduta del fascismo e la proclamazione della repubblica, fu approvata da un'assemblea

costituente eletta dal popolo italiano. Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua rigidità: le

sue disposizioni, infatti, non possono essere modificate con le leggi ordinarie.

Costituzione Costituzione

Leggi Costituzionali (art. 138) Regolamenti parlamentari

Leggi ordinarie ed atti aventi forza di (compito di disciplinare le camere)

legge (artt. 70 ss. e 117 Cost.) (art. 64 Cost.)

Regolamenti governativi

(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regioni speciali Regioni ordinarie

Costituzione Costituzione

Statuti speciali Statuti ordinari

adottati con legge (art. 123 cost.)

costituzionale

(art. 116 Cost.)

Leggi regionali Leggi regionali

(artt. 117 e 121 Cost.)

Regolamenti regionali Regolamenti regionali

------------------------------------------------------------ (artt. 117.6 e 121 Cost.)

Le fonti nell’ordinamento locale

Costituzione

Testo unico ordinamento degli enti locali (art. 117.2 Cost)

Statuti comunali e provinciali

Regolamenti comunali e provinciali (subordinati alle leggi statali e regionali relative alla materia oggetto di

disciplina regolamentare)

Come risolvere le antinomie normative

Il criterio gerarchico: la sovraordinazione o sott’ordinazione delle fonti

La norma gerarchicamente superiore prevale su quella inferiore (lex superior derogat legi inferiori)

Effetto: annullamento della norma invalida ex tunc -da ora- (sui c.d. rapporti pendenti)

>della legge illegittima rispetto alla Costituzione

>del regolamento rispetto alla legge

Specialità delle fonti

Criterio di competenza> invalidità e annullamento della norma incompetente

Come risolvere le antinomie normative

Il criterio cronologico: la successione delle fonti nel tempo

La legge successiva abroga quella precedente (lex posterior derogat priori)

Effetto: abrogazione ex nuc dell’efficacia della norma predente che permane per il passato

Il criterio cronologico:

Opera tra fonti di pari grado (legge/legge)

Non opera tra fonti distinte per competenza (legge/reg. parl.)

Tra fonti gerarchicamente distinte la norma superiore prevale sempre su quella inferiore, tranne che questa ultima

sia di dettaglio rispetto alla prima di principio (ad es. riforma sanitaria non abroga reg. sanitari, eventualmente

annullati dal giudice)

Il principio di retroattività, costituzionalizzato solo per le norme penali di sfavore (art. 25.2 Cost.) e non favore

(Es.: “per chi bestemmia vi è il carcere, legge del 2000” “la legge per la bestemmia viene annullata nel 2005”. Se si ha

bestemmiato nel 98 si va in carcere. Dopo il 2005 si viene scarcerati. NO AL CONTRARIO)

Come risolvere le antinomie normative

Il criterio cronologico: la successione delle fonti nel tempo

L’abrogazione:

ad opera del legislatore valida era omnes

ad opera del giudice valida inter partes:

implicita (di singolo norme) per incompatibilità

tacita (di legge) per nuova disciplina dell’intera materia

la clausola di abrogazione espressa come eccezione al criterio cronologico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGGI

Le leggi ordinarie dello stato vengono approvate dal Parlamento e promulgate dal presidente della Repubblica

secondo una procedura piuttosto complessa prevista dalla Costituzione. Una legge ordinaria dello stato non può

in nessun caso derogare una norma costituzionale, né tanto meno contenere delle disposizioni che siano in

qualche modo contrarie o comunque non in armonia con la Costituzione. A garanzia di questo è stato istituito un

organo, la Corte Costituzionale, finalizzato al controllo della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello

stato e degli atti aventi forza di legge. Qualora la Corte Costituzionale rilevi l'illegittimità costituzionale di una

disposizione, quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La

legge ordinaria ha la facoltà di modificare o eventualmente abrogare qualsiasi atto non avente forza di legge, e

può essere abrogata da una legge successiva che espressamente preveda la sua abrogazione, oppure che

disciplini compiutamente l'intera materia.

DECRETI

Stesso valore della legge dello stato hanno i decreti legge e i decreti legislativi: i primi sono provvedimenti a

carattere provvisorio aventi forza di legge emessi in casi straordinari di necessità e d'urgenza dal governo, il

quale deve presentarli alle camere il giorno stesso della loro emissione per la loro conversione, pena la

decadenza qualora entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non vengano convertiti

in legge dalle camere. I decreti legislativi sono provvedimenti emessi dal governo in base a una delega

concessagli dal Parlamento e hanno efficacia e forza di legge (come se fossero emanati dal Parlamento) purché

nel legiferare il governo rispetti i limiti posti nella delega.

REGOLAMENTI

In posizione subordinata rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge ci sono i regolamenti del governo o di

qualche altra autorità. Un regolamento può immettere nuove norme nell'ordinamento nella misura in cui esse

non siano in contrasto con le leggi ordinarie e con gli atti aventi forza di legge. Il sistema gerarchico delle fonti di

produzione del diritto non esclude però che, in casi particolari, volti soprattutto a risolvere questioni pratiche, si

possa derogare a tale principio.

6 I diritti fondamentali

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino Manifesto rivoluzionario adottato il 26 agosto del 1789

dall'Assemblea nazionale francese e posto come preambolo alla nuova Costituzione del 1791. La Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen elencava i diritti di cui "tutti gli uomini" erano da considerare dotati in modo

inalienabile, negando il diritto divino dei re che era alla base dell'assolutismo.

I diritti inalienabili comprendevano la partecipazione, tramite rappresentanti, alla produzione delle leggi,

l'uguaglianza di fronte alla legge, un regime fiscale equo, la difesa della proprietà privata da atti arbitrari dello

stato, la libertà di religione, di parola e di stampa, la tutela da arresti e condanne arbitrarie.

Alcuni storici scorgono nel documento l'influenza della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America

e delle carte di diritti inclusi nelle costituzioni di alcuni stati americani, altri lo fanno risalire invece ai principi

giuridici democratici inglesi. Altri ancora vedono nell'enfasi sui diritti individuali l'influsso della dottrina

calvinista sulla libertà di coscienza. Ampiamente diffusa è poi la tesi che la dichiarazione sia anche un frutto delle

idee dell'età dell'Illuminismo.

La Dichiarazione ebbe una grande influenza sul pensiero politico e sulle istituzioni. Fu definita dallo storico Jules

Michelet "il credo della nuova età" e divenne un modello per le dichiarazioni dei diritti politici e civili degli stati

europei del XIX secolo e per la carta dei diritti della Costituzione della Repubblica di Weimar in Germania

(1919-1933).

Le generazioni dei diritti

Diritto di prima generazione (diritti civili), libertà negative. Il cittadino rivendica libertà nei confronti dello Stato

Diritti di seconda generazione (diritti politici)

Diritti di terza generazione (diritti sociali)

Diritti quarta generazione (diritti della persona)

I soggetti giuridici

Capacità giuridica come idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri acquisita autonomamente a

momento della nascita.(art. 1c.c.)

“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

Reazione al fascismo che privò della cittadinanza gli ebrei e gli oppositori ed impose l’italianizzazione dei

cognomi.

Tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si contrasti.

Capacità di agire come capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquistata con il compimento della maggiore

età.

Le situazioni giuridiche soggettive

Situazione giuridiche soggettive intese come complesso dei diritti, poteri,obblighi di cui un soggetto può essere

titolare.

Situazioni giuridiche attive o favorevoli tutelate (Potere = possibilità)

in astratto: potere (di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione d’ugua

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hj988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.