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IL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE
Giudice indipendente proprio perché preventivamente individuato. Art 25 “ Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può esserepunito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Corte costituzionale, sent n 272/98: “ il dettato costituzionale è volto a garantire la certezza del
cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo già preventivamente stabilito
dall’ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, proprio perché istituito sulla base di
criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non già in vista di singole controversie.”
La Costituzione pone alcuni principi fondamentali in tema di giurisdizione. In primo luogo, il
principio della precostituzione del giudice ( detto anche PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE):
“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” (art 25). Si tratta di
una fondamentale garanzia per i cittadini: nessuno può trovarsi ad essere giudicato da un
giudice appositamente costituito dopo la commissione di un determinato fatto; la legge deve
indicare i criteri astratti ( es di competenza territoriale, di valore…) impiegando i quali sia
possibile predeterminare quasi automaticamente quale sia l’organo giudiziario competente a
giudicare di una certa questione.
L’IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE
Art 25 comma 2 “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso”. Solo per la legge penale incriminatrice vale la garanzia
costituzionale della irretroattività. Per le altre leggi il principio dell’art 11 delle disposizioni sulla
legge in generale (“ la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo)
può essere derogato, nei limiti della tutela del principio di uguaglianza e dell’affidamento.
LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA
Art 25 comma 3” Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge”.
Le misure di sicurezza sono sanzioni penali, applicabili solo a seguito di un processo, finalizzate
alla prevenzione della delinquenza, che hanno come presupposti:
- la realizzazione di un reato
- la pericolosità sociale
La durata è determinata solo nel minimo, vengono revocate solo quando cessa la pericolosità
sociale. Ad es: il ricovero presso ospedale psichiatrico giudiziario per chi viene prosciolto per
infermità di mente.
MISURE DI PREVENZIONE, MISURE CAUTELARI, MISURE DI SICUREZZA
Le MISURE DI PREVENZIONE sono provvedimenti adottati non a seguito della commissione di
un reato, ma in base a indizi o sospetti che certi reati possano essere commessi in futuro ( sono
quindi ante delictum). In ciò si distinguono dalle MISURE CAUTELARI ( es arresto domiciliare,
carcerazione preventiva, la sospensione da un pubblico ufficio…) che sono provvedimenti
assunti dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini o del processo, e quindi in conseguenza
di un reato già commesso, e dalle MISURE DI SICUREZZA ( es riformatorio, ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, libertà vigilata), che seguono alla condanna, in considerazione della
pericolosità del reo. Le misure di prevenzione possono avere carattere patrimoniale ( es
sequestro, confisca) o personale (es sorveglianza speciale, obbligo di rimpatrio)
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, adottati
generalmente nel corso delle indagini preliminari, per evitare che il trascorrere del tempo
pregiudichi a) l’accertamento del reato( inquinamento di prove) ; b) l’esecuzione della sentenza
(fuga); o che determini c) l’aggravarsi del reato o la commissione di nuovi. Presuppongono:
- il fumus boni iuris ( parvenza di buon diritto)
- il periculum in mora ( pericolo nel ritardo)
Ad es gli arresti domiciliari.
I DIRITTI DI LIBERTA’
Il tema delle libertà e delle disposizioni che la Costituzione dedica alla loro tutela richiede
alcune puntualizzazioni preliminari.
In primo luogo, va detto che non tutte le situazioni giuridiche soggettive tutelate dalla Carta
costituzionale possono essere ascritte alla categoria delle liberta; così come non tutte le
libertà costituzionalmente tutelate si esauriscono nella categoria delle "libertà
fondamentali".
A proposito del primo aspetto e riprendendo quanto si è già accennato sopra, generalmente si
distinguono tra le posizioni giuridiche attive le libertà e i diritti; le prime vengono normalmente
riferite alla pretesa, tipica del costituzionalismo liberale, di estromettere lo Stato dalle scelte
dell'individuo (libertà negative);
i secondi sono invece usualmente riferiti a quelle pretese nei confronti dello Stato affinché
questi soddisfi esigenze di tipo sociale (diritti positivi).
La disciplina costituzionale delle libertà ha conosciuto una significativa evoluzione nel
passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione
repubblicana vigente .
Infatti, da una prospettiva nella quale i diritti di libertà esprimevano sostanzialmente una
concezione individualistica della persona; la sfera delle libertà era principalmente intesa come
"libertà dallo Stato"; gli strumenti di garanzia erano esclusivamente fondati sulla legge; da
questa prospettiva, si diceva, si passa, con l'avvento della Costituzione repubblicana e con
l’affermarsi dello Stato sociale, ad una concezione delle libertà non solo nella loro accezione
"negativa", ma anche "positiva" quali strumenti per realizzare un'effettiva partecipazione dei
cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni sociali ed economiche, alla «organizzazione
politica, sociale ed economica del Paese» (art 3 c. 2 Cost.).
Diritti inviolabili: la valenza "aperta" dell'art. 2 della Costituzione:
L'art 2 della Costituzione proclama solennemente che «la Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità».
Al centro della disposizione costituzionale sta la persona umana; ad essa, e solo ad essa,
sono ritenti i diritti inviolabili che - si osservi bene -la Repubblica «riconosce» e garantisce.
Quanto al carattere "inviolabile" dei diritti dell'uomo, dall'angolo di visuale dei titolari degli
stessi, esso si traduce sul piano strettamente giuridico nella :
- imprescrittibilità (il mancato esercizio da parte del titolare anche per lungo tempo non ne
comporta la perdita),
- nella inalienabilità (che vale ad escludere i alienazione per atto di volontà del titolare)
- e nella indisponibilità (irrinunciabili, dunque, con atti di diritto privato) dei diritti stessi. Nei
riguardi, invece, dei soggetti diversi dai titolari l'inviolabilità determina la loro intangibilità sia
ad opera dei pubblici poteri, sia nella sfera dei rapporti tra privati.
La Costituzione attribuisce alle comunità intermedie un ruolo determinante nello sviluppo
della personalità dei singoli; è per il tramite di esse che il sistema dei diritti e delle libertà
costituzionalmente garantite si connette ai «doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale» che proprio l’appartenenza alla comunità comporta (art. 2 Cost.).
Diritti inviolabili e condizione giuridica dello straniero:
Il tema dei diritti inviolabili garantiti all'interno del nostro ordinamento costituzionale e chiama
inevitabilmente in causa la condizione giuridica dello straniero.
Questi, in quanto persona ed in quanto all'interno del territorio italiano, sarà titolare di diritti
(inviolabili) e doveri; ma il diverso legame esistente tra l'individuo e lo Stato fa sì che cittadino
e straniero non abbiano una posizione del tutto paritaria.
Infatti in taluni casi i diritti sono riferiti espressamente ai <cittadini> : articoli 3 , 16 , 17 , 48 ,
49 , 4 , 52-54 Cost.Mentre in altri casi a tutti : 19 ,21 , 53 Cost.
La lettura del testo costituzionale offre in primo luogo un riferimento esplicito nell'art. 10, c.2,
ove - prevedendosi una riserva di legge rinforzata (nel senso che il contenuto della disciplina
legislativa non potrà prescindere dalle norme del diritto internazionale) - si legge che «la
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali».
Tale disposizione costituisce la base di riferimento per un'estensione dei diritti fondamentali
agli stranieri.
Un primo criterio proposto dalla dottrina e accolto dalla Corte costituzionale fa perno sull'art.2
Cost, il quale, come si è visto, riconosce e garantisce i «diritti inviolabili dell'uomo».
Secondo un'interpretazione diffusamente accolta, in quanto riferibili all'uomo come essere
libero sono garantiti a tutti senza discriminazioni verso gli stranieri.
Un secondo criterio, anch'esso accolto dalla Corte costituzionale (sent. n. 219/1995), muove da
una previa individuazione degli interessi generali che solo lo status di cittadino è in grado di
soddisfare; al di fuori della sfera di questi interessi la posizione degli stranieri è parificata a
quella dei cittadini, sì che a questi verrebbero estese le garanzie costituzionali relative ai diritti
civili fondamentali.
Quanto alla legislazione ordinaria, va subito fatto rilevare che l'art, 16 delle disp. prel.
ce. pone una clausola di reciprocità per cui «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità».
Poiché nessuna menzione di tale clausola è fatta in Costituzione, è opinione comune che
l'efficacia della condizione di reciprocità sia limitata ai diritti civili diversi da quelli
fondamentali.
Lo straniero che soggiorni regolarmente nel territorio dello Stato gode di una sfera più ampia
di diritti: in linea generale, gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo
diverse disposizioni.
La libertà da ingiustificate discriminazioni: il principio di eguaglianza:
L'eguaglianza di fronte alla legge costituisce un rilevante strumento di tutela dei diritti
inviolabili. Naturalmente tale principio non esaurisce la propria "forza" nella sfera delle libertà
fondamentali; esso, infatti, pervade l'intero ordinamento e rappresenta un limite generale
all'esercizio della funzione legislativa.
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