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DECRETO LEGGE:

L’articolo 77 della costituzione, secondo comma, prevede la possibilità per il governo di adottare decreti legge solo in casi

straordinari di necessità e di urgenza. Quindi il governo senza la delegazione delle camere, può emanare decreti che

abbiano valore di legge ordinaria se non in casi eccezionali. Viene pubblicato nelle gazzetta ufficiale subito dopo

l’emanazione e deve contenere la clausola della presentazione del parlamento per la conversione in legge. I decreti legge,

dunque, sono immediatamente esplicativi di effetti, in quanto entrano in vigore subito dopo la pubblicazione sulla

gazzetta. In un secondo momento al decreto legge deve fare seguito una legge di concessione da parte del parlamento

che deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Se la conversione in legge si rifiuta o non avvenga (perché decorso il termine), il decreto perde efficacia retroattivamente.

Un decreto-legge è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di

necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti

prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte

in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Talvolta viene definito anche come "decreto catenaccio".

Eventuale decadenza e casi di sanatoria:

I decreti legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del decreto-

legge è chiamata "decadenza". Infatti, la decadenza travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge. Quando il decreto

entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è

come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una

volta persa la base legale, degli illeciti. 33

L'art. 77 della Costituzione appresta due strumenti attraverso i quali è possibile trovare una soluzione:

1. La legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto (art. 77 ultimo comma). Si tratta di una legge

riservata alle Camere con cui si possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Ovviamente, attraverso questo strumento è il Parlamento a risolvere il problema. Vanno considerati due aspetti:

 Innanzitutto il Parlamento, quando decida di non convertire il decreto-legge, non è affatto tenuto ad

approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica, come tale libera e non affatto indipendente

della scelta, di coprire o meno la responsabilità del Governo;

 In secondo luogo non è una soluzione tecnicamente praticabile sempre e comunque. Il Parlamento può

appunto regolare i rapporti giuridici sorti, ma nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del

principio di eguaglianza, cioè del divieto di trattare situazioni eguali in maniera diversa e situazioni diverse in

maniera eguale.

2. L'altro strumento è quello della responsabilità giuridica del Governo (art. 77 secondo comma), nei suoi vari tipi:

 Responsabilità penale, poiché i ministri rispondono singolarmente degli eventuali reati commessi con

l'emanazione del decreto-legge;

 Responsabilità civile, perché i ministri rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti ai terzi ex

articolo 2043 del cod. civ.: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno";

 Responsabilità amministrativo-contabile: i ministri che hanno espresso voto favorevole al decreto-legge

rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti allo Stato, il cosiddetto "danno erariale"; se lo Stato

ha dovuto risarcire il danno subito dal terzo, per la responsabilità civile solidale appena accennata, si deve

rivalere sui ministri.

Prassi e incostituzionalità della reintegrazione dei decreti legge:

Se il decreto-legge è adottato per varare una disciplina complessa, per la quale il procedimento legislativo ordinario

sarebbe stato troppo dispersivo, è assai improbabile che 60 giorni bastino all'esame parlamentare. Così è invalsa la prassi,

dubbiamente costituzionale, della reiterazione del decreto-legge: alla scadenza dei 60 giorni il Governo emana un nuovo

decreto-legge, che riproduce senza o con minime variazioni quello precedente, ormai scaduto, e ne sana gli effetti

attraverso meccanismi diversi, il più comune dei quali è la retroazione degli effetti del decreto-legge reiterante, all'entrata

in vigore del decreto reiterato.

Né il sistema politico, né le istituzioni parlamentari sono riuscite a bloccare il circolo vizioso e invertirne il corso: alcuni

decreti legge sono stati reiterati per ben 23 volte. Alla fine è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n° 360

del 1996 che ha posto un argine definitivo alla prassi della reiterazione: le Camere ne presero atto il 30 ottobre 1996,

assicurando per legge gli effetti prodotti dal decreto caducato per l'intervento della Corte costituzionale.

Giudicata assolutamente incompatibile con la disciplina costituzionale del decreto-legge, la reiterazione è ammissibile

soltanto quando il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza, motivi, che in ogni caso, non

potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto.

Peraltro in passato, in caso di reiterazione di un decreto-legge su cui era in corso un giudizio di legittimità

costituzionale presso la Corte costituzionale, la stessa Corte ha ritenuto possibile "trasferire" il giudizio sul testo identico

del decreto reiterato.

Il potere giudiziario

Cosa si intende per funzione giurisdizionale? 34

È la funzione diretta all’applicazione della legge attivata su impulso delle parti per risolvere una controversia ed esercitata

da un soggetto terzo, vincolato solo alla legge.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento

giurisdizionale in materia civile e penale.

Gli organi giudicanti civili sono il giudice di pace e il tribunale e la Corte d’appello. Le decisioni del giudice di pace possono

essere impugnate in appello dinnanzi al tribunale, mentre le decisioni del tribunale possono essere impugnate dinnanzi

alla Corte d’appello.

I giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi

legittimi e dei diritti soggettivi.

Si tratta dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), giudici collegiali competenti in primo grado le cui sentenze sono

appellabili presso il Consiglio di Stato: essi hanno la possibilità di annullare atti della pubblica amministrazione.

La Corte dei Conti si articola in sezioni giurisdizionali regionali in ogni regione, competenti in primo grado. La Corte dei

Conti esercita la giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano arrecato un danno

economico ai soggetti pubblici dai quali dipendono.

Quali sono i principi sanciti dalla Costituzione in tema di giurisdizione?

I principi sanciti dalla Costituzione in tema di giurisdizione sono:

 Il principio della precostituzione del giudice;

 Il principio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura;

 Il principio di legalità;

 Il principio di inamovibilità;

 Il diritto di difesa.

L’art. 104 Cost. sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere:

l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario fa sì che ciascun magistrato possa giungere alle sue conclusioni senza

condizionamenti di sorta, né provenienti da altri magistrati, né provenienti da altri poteri.

Gli artt. 101 e 108 Cost. sono esplicativi del principio di legalità che è il principio in virtù del quale ogni esplicazione di un

pubblico potere deve trovare il proprio fondamento in una previa norma di legge.

L’art.24 Cost. stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e garantisce

ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (gratuito patrocinio).

La magistratura

La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all’applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle

controversie tra cittadini o tra cittadini e stato. L'organo giudicante è la magistratura.

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è la pena. Essa può essere pecuniaria (tipo multa DENARO) o detentiva

(reclusione in carcere)

Il pubblico ministero è un giudice che veglia sull’osservazione delle leggi e sulla tutela dei diritti dello Stato, agendo per la

repressione dei reati; in quanto titolare dell’accusa, esercita azione penale e svolge indagini preliminari.

LA MAGISTRATURA è l’organo che detiene il potere giudiziario. 35

È l’insieme degli organi della giustizia penale, civile, amministrativa.

Importante per questo organo è la Giurisdizione: potestà pubblica e autonoma di dare applicazione concreta alle norme

giuridiche.

Tale Giurisdizione può essere:

 Speciale: si occupa di particolari controversie;

 Ordinaria: esercitata dai magistrati regolari dell’ordinamento giudiziario e soggetti alla magistratura. Può essere

penale o civile.

Alla carica di Magistrato accede per concorso pubblico, non può essere nominato da nessuna autorità per non avere

vincoli; inamovibilità. È soggetto a responsabilità, penale, disciplinare, civile.

L’articolo 111 enuncia i Principi di giusto processo che sono serietà e imparzialità del giudice (deve garantire la correttezza

del giudice), rispetto della parità, accusa e difesa quella del contraddittorio (deve garantire la parità del trattamento),

ragionevole durata della legge (garantire la legge).

Articolo 112 costituzione:

 Obbligatorietà dell’esercizio penale

 Indipendenza pubblico ministero

 Uguaglianza dei cittadini di fronte la legge.

La magistratura è governata dal Consiglio superiore della magistratura: diventa un organo autonomo per la qualifica del

potere dello stato; vertice della magistratura: controlla la camera e le funzioni dei magistrati; viene sciolta in caso di

impossibilità di funzionamento dell’Organo, viene sciolto dal Presidente della Repubb

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher berta12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Gabriele Francesco.