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Estratto del documento

IL PARLAMENTO

Parlamento: organo costituzionale, cioè previsto dalla Costituzione (esistenza e

poteri), con garanzie di indipendenza (es. regolamenti interni, apparato

servente, immunità) e dotato di poteri politici finalizzati a decidere la vita e le

attività dello Stato (diverso da un organo statale, cioè facente parte dello Stato.

Sono molti di più gli organi statali). Detentore del potere legislativo

Eletto e direttamente rappresentativo del popolo (nome proveniente

dall’art.55), bicamerale (composto da Camera dei deputati e Senato della

repubblica), sedute pubbliche salvo eccezioni (art.64), collegiale (quorum

strutturale, 50% + 1 degli aventi diritto al voto, e funzionale, di norma 50% + 1

dei presenti che si esprimono con voto favorevole o contrario, rappresentativo

ed elettivo

Ragioni storiche del bicameralismo: rappresentanza di classi sociali diverse e

una Camera rappresenta gli Stati membri in una Federazione. L’Italia non

rientra in nessuno dei due casi, non si tratta di bicameralismo imperfetto ma

perfetto (le Camere hanno gli stessi poteri)

Corpo elettorale: insieme di coloro che hanno diritto di partecipare ad una certa

elezione (suffragio universale)

 Elettorato attivo: i cittadini possono votare la Camera dei deputati e il

Senato dai 18 anni (prima del 2021, il Senato poteva essere votato dai

cittadini con età superiore ai 25 anni)

 Elettorato passivo: diritto ad essere candidati, ed eventualmente eletti, in

una certa elezione. Possono sussistere cause di ineleggibilità, cioè

quando manca l’elettorato passivo (meno di 25 anni per la Camera dei

deputati o di 40 per il Senato) o cause di incompatibilità, cioè una stessa

persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche (es.

deputato e senatore)

Voto: art.48 comma 2

 Personale: spetta ad ogni cittadino e non è delegabile

 Eguale: ogni voto conta per uno

 Libero: ogni cittadino deve decidere senza coercizioni, ogni promessa di

votare in un certo modo è giuridicamente nulla

 Segreto: l’elettore ha diritto di votare in segreto, la segretezza però

riguarda la materiale manifestazione del voto

 Dovere civico: al tempo l’assemblea costituente era divisa in chi voleva

che il voto fosse solo un dovere e chi voleva fosse solo un diritto. Si è

trovato un compromesso, cioè un dovere che non provoca delle sanzioni

se non esercitato ma consigliabile da esercitare per essere un buon

cittadino. Fino al 1993, poi abrogati, c’erano delle minime sanzioni e un

elenco degli astenuti dal voto

Collegi elettorali: suddivisione del corpo elettorale nazionale in collegi minori

per garantire al meglio le minoranze territoriali e per rappresentare gli interessi

locali

 Uninominali: un solo eleggibile. Danno vita a sistemi elettorali

maggioritari, cioè vince l’unico seggio in palio il candidato che ha

ottenuto la maggioranza dei voti nel collegio. Può avvenire che a livello

nazionale una lista ottenga meno voti ma più seggi

 Plurinominali: più eleggibili. Danno vita a sistemi elettorali proporzionali,

cioè i seggi vengono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti dalle singole

liste. Esiste il sistema elettorale proporzionale puro e quello corretto,

quest’ultimo prevede una clausola di sbarramento (in Italia 3% o 10% per

le coalizioni)

Maggiore governabilità (sistemi maggioritari) vs maggiore rappresentatività

(sistemi proporzionali)

In Italia 8 dei 400 deputati e 4 dei 200 senatori vengono eletti dai cittadini

residenti all’estero. Per i seggi rimanenti si elegge attraverso sistema misto

proporzionale e maggioritario. Il 37,5% dei deputati (147 su 392) e dei senatori

(74 su 196) viene eletto in collegi uninominali con sistema maggioritario a

turno unico e maggioranza relativa. Il restante 62,5% viene eletto con un

sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento, a livello

nazionale, del 3% per la singola lista e del 10% per le coalizioni

Immunità dei parlamentari: particolari garanzie previste dalla Costituzione a

tutela della libertà del parlamentare e delle sue funzioni (non essendo del

singolo ma della funzione della persona, è irrinunciabile da parte dello stesso)

 Sostanziale: art.68, per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle

loro funzioni. Questi atti non possono configurare reato

 Procedurale: art.68, autorizzazione della Camera di appartenenza per

limitazioni della libertà personale (arresto), domiciliare (perquisizioni), di

comunicazione e di corrispondenza (intercettazioni telefoniche, sequestro

di corrispondenza, cioè cartaceo o email). È procedurale perché prevede

una procedura speciale da seguire per i parlamentari e vale solo durante

il mandato. Prima del 1993 era necessaria l’autorizzazione per processare

penalmente un parlamentare (tangentopoli: nome in codice dato dai

giornalisti di una crisi italiana avvenuta dalla nascita della Costituzione.

Negli anni 80 c’è un sistema di tangenti preso da dei politici di malaffari,

indagine di Antonio di Pietro e Mani Pulite di Milano, nel 1994 scende in

campo Berlusconi. Malaffare coperto da questo tipo di immunità che era

molto più ampia)

Indennità dei parlamentari: stabilita dalla legge, art.69, stipendio dei

parlamentari (stipendio vero e proprio + rimborso spese). Precedentemente,

con lo statuto albertino, non esisteva nessun tipo di indennità per i

parlamentari, i quali erano persone che facevano parte di ceti abbienti e che

potevano permettersi di non lavorare per 5 anni

Legislatura: durata delle Camere è di 5 anni (all’inizio, anche se non ha

funzionato ed è stato modificato, il Senato durava 6 anni). Questi 5 anni

possono essere prorogati, con legge, solo in caso di guerra. È il mandato dei

parlamentari che dura 5 anni, i due organi sono permanenti.

L’art.61 ci dice che le elezioni devono avvenire entro 70 giorni e la prima

riunione delle Camere deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni. In questi 90

giorni, o meno, il potere è prorogato alle vecchie Camere ma in modo limitato.

Le Camere possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica (competenza

formale) e può avvenire alla scadenza della legislatura (atto dovuto e del

PdR/Costituzione) o anticipatamente, cioè prima della scadenza (atto politico di

grande rilievo perché manda a casa 600 parlamentari e provoca anche la crisi

di Governo, discrezionale)

Chi decide lo scioglimento anticipato delle Camere?

Art.88 prevede che il PdR deve avere un parere obbligatorio ma non vincolante

dei Presidenti delle due camere e che non possa sciogliere le Camere

anticipatamente negli ultimi 6 mesi del mandato, chiamato semestre bianco.

L’art.88, in connessione con l’art.89, ci fa interpretare che l’atto va

controfirmato dal Presidente del Consiglio e che il PdR scioglie solo se non

esiste una maggioranza parlamentare e quindi bisogna andare a nuove elezioni

Presidenti: ogni Camera ha un Presidente eletto dai e tra i componenti della

stessa (elettorato attivo tra gli stessi parlamentari, indipendenza), il quale

rappresenta la rispettiva Camera, ne dirige i lavori, ne sovraintende

l’organizzazione ma non decide l’ordine del giorno perché è un atto

estremamente delicato e complesso. Il Presidente del Senato supplisce il

Presidente della Repubblica in casi di necessità e il Presidente della Camera

presiede il Parlamento in seduta comune

Giunte parlamentari: hanno funzioni che servono a garantire l’indipendenza di

ciascuna Camera e sono formate in proporzione alla forza dei gruppi

parlamentari. Sono 3 e hanno 3 funzioni. La prima si occupa del regolamento

(organizzazione e funzionamento di ciascuna Camera, si occupa di

modificazioni del regolamento). La seconda si occupa per le autorizzazioni a

procedere (esamina le prove, le richieste del giudice per processare un

parlamentare e da o meno l’autorizzazione). La terza si occupa delle elezioni

(contesta o meno l’elezione dei parlamentari esaminando i documenti e

verificando le schede contestate). Hanno funzione istruttoria, cioè esaminano e

danno un loro parere ma sono solo rappresentative, la decisione viene presa

dall’Assemblea (nel 90% dei casi la giunta ha la stessa idea dei parlamentari)

Commissioni parlamentari: sono formate in proporzione alla forza dei gruppi

parlamentari. Possono essere permanenti (costituite una volta per tutte con

competenza su una determinata materia ma i componenti scadono ogni

biennio e possono essere rieletti, hanno funzione referente e deliberante in

sede legislativa e adottano risoluzioni in sede politica, cioè non si riunisce per

adottare una legge ma per discutere di casi politici come la difesa dell’Italia a

fronte di un evento di politica estera e ne da le proprie soluzioni nella

risoluzione che è un atto di natura politica ma non obbligatorio) o speciali (si

sciolgono dopo aver svolto il compito loro assegnato, hanno funzioni in sede

legislativa o come commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse,

come la mafia, la sanità, l’occupazione, possono essere istituite solo da una

camera, monocamerale, o da entrambe, bicamerale, hanno gli stessi poteri

dell’autorità giudiziaria, in particolare penale, non hanno poteri decisionali,

possono solo suggerire dei provvedimenti)

Gruppi parlamentari: insieme dei parlamentari appartenenti ad un certo partito,

di norma ci sono due gruppi per ogni partito (uno alla Camera e uno al Senato).

Il numero minimo per gruppo parlamentare è di 20 deputati e 6 senatori, i

partiti che non raggiungono questi numeri vengono inseriti in gruppi misti

anche d’ufficio, senza decisioni di volontà propria. Ogni gruppo ha un

Presidente e la decisione dell’ordine del giorno spetta alla Conferenza dei

Presidenti dei gruppi parlamentari composto dai vari Presidenti/capigruppo e

dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato

Apparato amministrativo: funzionari, questori e dipendenti. Ogni camera ha un

istituto chiamato autodichia, cioè, la cui legittimità è stata confermata dalla

Corte costituzionale con sentenza n.262 del 2017. Le camere hanno autonomia

gestionale e contabile (hanno un budget e gestiscono in autonomia il tutto), se

c’è un conflitto tra un dipendente della Camera e la Camera, la Camera decide

chi è nel giusto

Quando si riunisce il Parlamento in seduta comune?

5 casi previsti dalla Costituzione:

 Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale (art.135)

 Elezione di 8 membri del Consiglio superiore della Magistratura/CSM

(art.104)

 Elezione del Presidente della Repubblica (art.83)

 Giuramento del Presidente della Repubblica (art.91)

 M

Dettagli
A.A. 2023-2024
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescodelferro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pinardi Roberto.