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IL PARLAMENTO
Parlamento: organo costituzionale, cioè previsto dalla Costituzione (esistenza e
poteri), con garanzie di indipendenza (es. regolamenti interni, apparato
servente, immunità) e dotato di poteri politici finalizzati a decidere la vita e le
attività dello Stato (diverso da un organo statale, cioè facente parte dello Stato.
Sono molti di più gli organi statali). Detentore del potere legislativo
Eletto e direttamente rappresentativo del popolo (nome proveniente
dall’art.55), bicamerale (composto da Camera dei deputati e Senato della
repubblica), sedute pubbliche salvo eccezioni (art.64), collegiale (quorum
strutturale, 50% + 1 degli aventi diritto al voto, e funzionale, di norma 50% + 1
dei presenti che si esprimono con voto favorevole o contrario, rappresentativo
ed elettivo
Ragioni storiche del bicameralismo: rappresentanza di classi sociali diverse e
una Camera rappresenta gli Stati membri in una Federazione. L’Italia non
rientra in nessuno dei due casi, non si tratta di bicameralismo imperfetto ma
perfetto (le Camere hanno gli stessi poteri)
Corpo elettorale: insieme di coloro che hanno diritto di partecipare ad una certa
elezione (suffragio universale)
Elettorato attivo: i cittadini possono votare la Camera dei deputati e il
Senato dai 18 anni (prima del 2021, il Senato poteva essere votato dai
cittadini con età superiore ai 25 anni)
Elettorato passivo: diritto ad essere candidati, ed eventualmente eletti, in
una certa elezione. Possono sussistere cause di ineleggibilità, cioè
quando manca l’elettorato passivo (meno di 25 anni per la Camera dei
deputati o di 40 per il Senato) o cause di incompatibilità, cioè una stessa
persona non può ricoprire contemporaneamente due cariche (es.
deputato e senatore)
Voto: art.48 comma 2
Personale: spetta ad ogni cittadino e non è delegabile
Eguale: ogni voto conta per uno
Libero: ogni cittadino deve decidere senza coercizioni, ogni promessa di
votare in un certo modo è giuridicamente nulla
Segreto: l’elettore ha diritto di votare in segreto, la segretezza però
riguarda la materiale manifestazione del voto
Dovere civico: al tempo l’assemblea costituente era divisa in chi voleva
che il voto fosse solo un dovere e chi voleva fosse solo un diritto. Si è
trovato un compromesso, cioè un dovere che non provoca delle sanzioni
se non esercitato ma consigliabile da esercitare per essere un buon
cittadino. Fino al 1993, poi abrogati, c’erano delle minime sanzioni e un
elenco degli astenuti dal voto
Collegi elettorali: suddivisione del corpo elettorale nazionale in collegi minori
per garantire al meglio le minoranze territoriali e per rappresentare gli interessi
locali
Uninominali: un solo eleggibile. Danno vita a sistemi elettorali
maggioritari, cioè vince l’unico seggio in palio il candidato che ha
ottenuto la maggioranza dei voti nel collegio. Può avvenire che a livello
nazionale una lista ottenga meno voti ma più seggi
Plurinominali: più eleggibili. Danno vita a sistemi elettorali proporzionali,
cioè i seggi vengono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti dalle singole
liste. Esiste il sistema elettorale proporzionale puro e quello corretto,
quest’ultimo prevede una clausola di sbarramento (in Italia 3% o 10% per
le coalizioni)
Maggiore governabilità (sistemi maggioritari) vs maggiore rappresentatività
(sistemi proporzionali)
In Italia 8 dei 400 deputati e 4 dei 200 senatori vengono eletti dai cittadini
residenti all’estero. Per i seggi rimanenti si elegge attraverso sistema misto
proporzionale e maggioritario. Il 37,5% dei deputati (147 su 392) e dei senatori
(74 su 196) viene eletto in collegi uninominali con sistema maggioritario a
turno unico e maggioranza relativa. Il restante 62,5% viene eletto con un
sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento, a livello
nazionale, del 3% per la singola lista e del 10% per le coalizioni
Immunità dei parlamentari: particolari garanzie previste dalla Costituzione a
tutela della libertà del parlamentare e delle sue funzioni (non essendo del
singolo ma della funzione della persona, è irrinunciabile da parte dello stesso)
Sostanziale: art.68, per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle
loro funzioni. Questi atti non possono configurare reato
Procedurale: art.68, autorizzazione della Camera di appartenenza per
limitazioni della libertà personale (arresto), domiciliare (perquisizioni), di
comunicazione e di corrispondenza (intercettazioni telefoniche, sequestro
di corrispondenza, cioè cartaceo o email). È procedurale perché prevede
una procedura speciale da seguire per i parlamentari e vale solo durante
il mandato. Prima del 1993 era necessaria l’autorizzazione per processare
penalmente un parlamentare (tangentopoli: nome in codice dato dai
giornalisti di una crisi italiana avvenuta dalla nascita della Costituzione.
Negli anni 80 c’è un sistema di tangenti preso da dei politici di malaffari,
indagine di Antonio di Pietro e Mani Pulite di Milano, nel 1994 scende in
campo Berlusconi. Malaffare coperto da questo tipo di immunità che era
molto più ampia)
Indennità dei parlamentari: stabilita dalla legge, art.69, stipendio dei
parlamentari (stipendio vero e proprio + rimborso spese). Precedentemente,
con lo statuto albertino, non esisteva nessun tipo di indennità per i
parlamentari, i quali erano persone che facevano parte di ceti abbienti e che
potevano permettersi di non lavorare per 5 anni
Legislatura: durata delle Camere è di 5 anni (all’inizio, anche se non ha
funzionato ed è stato modificato, il Senato durava 6 anni). Questi 5 anni
possono essere prorogati, con legge, solo in caso di guerra. È il mandato dei
parlamentari che dura 5 anni, i due organi sono permanenti.
L’art.61 ci dice che le elezioni devono avvenire entro 70 giorni e la prima
riunione delle Camere deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni. In questi 90
giorni, o meno, il potere è prorogato alle vecchie Camere ma in modo limitato.
Le Camere possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica (competenza
formale) e può avvenire alla scadenza della legislatura (atto dovuto e del
PdR/Costituzione) o anticipatamente, cioè prima della scadenza (atto politico di
grande rilievo perché manda a casa 600 parlamentari e provoca anche la crisi
di Governo, discrezionale)
Chi decide lo scioglimento anticipato delle Camere?
Art.88 prevede che il PdR deve avere un parere obbligatorio ma non vincolante
dei Presidenti delle due camere e che non possa sciogliere le Camere
anticipatamente negli ultimi 6 mesi del mandato, chiamato semestre bianco.
L’art.88, in connessione con l’art.89, ci fa interpretare che l’atto va
controfirmato dal Presidente del Consiglio e che il PdR scioglie solo se non
esiste una maggioranza parlamentare e quindi bisogna andare a nuove elezioni
Presidenti: ogni Camera ha un Presidente eletto dai e tra i componenti della
stessa (elettorato attivo tra gli stessi parlamentari, indipendenza), il quale
rappresenta la rispettiva Camera, ne dirige i lavori, ne sovraintende
l’organizzazione ma non decide l’ordine del giorno perché è un atto
estremamente delicato e complesso. Il Presidente del Senato supplisce il
Presidente della Repubblica in casi di necessità e il Presidente della Camera
presiede il Parlamento in seduta comune
Giunte parlamentari: hanno funzioni che servono a garantire l’indipendenza di
ciascuna Camera e sono formate in proporzione alla forza dei gruppi
parlamentari. Sono 3 e hanno 3 funzioni. La prima si occupa del regolamento
(organizzazione e funzionamento di ciascuna Camera, si occupa di
modificazioni del regolamento). La seconda si occupa per le autorizzazioni a
procedere (esamina le prove, le richieste del giudice per processare un
parlamentare e da o meno l’autorizzazione). La terza si occupa delle elezioni
(contesta o meno l’elezione dei parlamentari esaminando i documenti e
verificando le schede contestate). Hanno funzione istruttoria, cioè esaminano e
danno un loro parere ma sono solo rappresentative, la decisione viene presa
dall’Assemblea (nel 90% dei casi la giunta ha la stessa idea dei parlamentari)
Commissioni parlamentari: sono formate in proporzione alla forza dei gruppi
parlamentari. Possono essere permanenti (costituite una volta per tutte con
competenza su una determinata materia ma i componenti scadono ogni
biennio e possono essere rieletti, hanno funzione referente e deliberante in
sede legislativa e adottano risoluzioni in sede politica, cioè non si riunisce per
adottare una legge ma per discutere di casi politici come la difesa dell’Italia a
fronte di un evento di politica estera e ne da le proprie soluzioni nella
risoluzione che è un atto di natura politica ma non obbligatorio) o speciali (si
sciolgono dopo aver svolto il compito loro assegnato, hanno funzioni in sede
legislativa o come commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse,
come la mafia, la sanità, l’occupazione, possono essere istituite solo da una
camera, monocamerale, o da entrambe, bicamerale, hanno gli stessi poteri
dell’autorità giudiziaria, in particolare penale, non hanno poteri decisionali,
possono solo suggerire dei provvedimenti)
Gruppi parlamentari: insieme dei parlamentari appartenenti ad un certo partito,
di norma ci sono due gruppi per ogni partito (uno alla Camera e uno al Senato).
Il numero minimo per gruppo parlamentare è di 20 deputati e 6 senatori, i
partiti che non raggiungono questi numeri vengono inseriti in gruppi misti
anche d’ufficio, senza decisioni di volontà propria. Ogni gruppo ha un
Presidente e la decisione dell’ordine del giorno spetta alla Conferenza dei
Presidenti dei gruppi parlamentari composto dai vari Presidenti/capigruppo e
dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato
Apparato amministrativo: funzionari, questori e dipendenti. Ogni camera ha un
istituto chiamato autodichia, cioè, la cui legittimità è stata confermata dalla
Corte costituzionale con sentenza n.262 del 2017. Le camere hanno autonomia
gestionale e contabile (hanno un budget e gestiscono in autonomia il tutto), se
c’è un conflitto tra un dipendente della Camera e la Camera, la Camera decide
chi è nel giusto
Quando si riunisce il Parlamento in seduta comune?
5 casi previsti dalla Costituzione:
Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale (art.135)
Elezione di 8 membri del Consiglio superiore della Magistratura/CSM
(art.104)
Elezione del Presidente della Repubblica (art.83)
Giuramento del Presidente della Repubblica (art.91)
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