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Il modello accentrato austriaco del 1920

Le differenze tra i 2 modelli sono le seguenti:

  • Organo giudicante: negli USA ogni caso è affidato ai giudici, i quali scelgono di applicare o meno la legge, a seconda che essa sia incostituzionale oppure no. In Austria ogni caso è affidato ad un apposito Tribunale costituzionale, il quale ha il compito di giudicare la costituzionalità della legge.
  • Effetti delle pronunce
  • Tecniche di instaurazione del giudizio

Il nostro Costituente ha adottato un modello originale, detto modello "misto":

  • Riprende dal modello europeo austriaco l'esistenza di un organo "ad hoc", il quale ha il potere di adottare sentenze con effetti "erga omnes" (la Corte Costituzionale). Questo determina, però, la diffidenza verso i giudici e la paura del pericolo delle decisioni contrastanti, a causa della mancanza del principio dello "stare decisis".
  • Riprende, invece, dal modello diffuso americano

Il coinvolgimento di giudici comuni, i quali possono sollevare il giudizio nel sindacato di costituzionalità ("giudizio incidentale").

La Corte Costituzionale: composizione

La CC è composta da 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente (Art. 135.1 della Repubblica), per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Voto a maggioranza di 2/3 dei componenti ("qualificati") nei primi 3 scrutini, e di 3/5 dei componenti (cioè circa 570, su circa 950 deputati e senatori totali) dal quarto scrutinio in poi.

I giudici della CC sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa; i professori ordinari di università in materia giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio.

Nei giudici d'accusa contro il P.d.r, intervengono, oltre i giudici ordinari della CC,

Anche 16 membri (16 giudici "non togati") estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante l'elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Durata in carica e incompatibilità in carica della CC: "I giudici della CC sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati" (art.135.3). Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni (art.135.4 Cost). Il Giudice cessato viene sostituito con un nuovo giudice nominato ad opera dello stesso organo che aveva designato il suo predecessore, e dura in carica a sua volta 9 anni.

Divieto di "prorogatio" (il giudice, alla scadenza, cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni, senza dover attendere la nomina di un successore).

  1. La Corte Costituzionale può operare fino a quando rimane composta da almeno 11 giudici.
  2. Divieto di rieleggibilità: alla scadenza, il giudice va a riposo oppure rientra, se ne ha ancora i requisiti, nella precedente posizione professionale (i giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di giudice emerito).
  3. Successivamente la cessazione, il giudice mantiene la posizione economica e i "benefits" (art.135.6 Cost): "L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di un Consiglio regionale; con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge".
  4. Finalità del sistema di nomina: garantire il necessario livello di competenza tecnico-giuridica:
    • Avvocati con 20 anni di esercizio;
    • Magistrati delle giurisdizioni superiori;
    • Professori ordinari di università.

materie giuridiche. Portare alla CC varie competenze ed esperienze, diverse culture e sensibilità, ma non estranee e scollegate rispetto a quelli presenti nelle istituzioni politiche:

Nomina rimessa ad organi diversi;

Assicurare l'imparzialità e l'indipendenza:

  • Meccanismi di nomina;
  • Durata;
  • Incompatibilità;
  • Garanzie economiche.

Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto a maggioranza assoluta dai componenti della Corte Costituzionale;

Rimane in carica per 3 anni; è rieleggibile entro il suo mandato "novennale".

È un "primus inter pares" (primo tra pari), in quanto in caso di parità di voti, il suo voto vale doppio.

Attribuisce le cause di costituzionalità ai relatori:

  • Giudice relatore
  • Discussione collegiale
  • Correzione collegiale e sentenza
  • Firma del Presidente, del relatore e del segretario.

Rappresenta la CC all'esterno;

Sovrintende alla struttura e

All'attività amministrativa della CC;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente della CC è sostituito da 1 o 2 vice-presidenti designati da lui personalmente o dall'organo stesso.

Le competenze della CC:

  • Rappresenta il sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e di Regioni;
  • Dirime i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni;
  • Esprime il giudizio sulla messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune del P.d.r;
  • Secondo la legge costituzionale 1/1953, esprime il giudizio di ammissibilità del referendum "abrogativo".

Controllo sulle leggi ed atti equiparati:

Le questioni di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e di Regioni possono essere sottoposte alla CC:

  • In via incidentale: da parte di un giudice che, nel corso di un processo, dubita della costituzionalità di una norma di

legge o con forza di legge dello Stato o di una Regione che deve essere applicata per la definizione del giudizio.

In via principale o "in via d'azione": da parte dello Stato nei confronti di una legge regionale o da parte della Regione nei confronti di una legge dello Stato.

Presupposti della questione di costituzionalità (art. 23 della legge n°87/1953) corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale (in via incidentale), una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare la questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

  • le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
  • le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, può sospendere il giudizio e sollevare la questione alla Corte costituzionale.

legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emettel’ordinanza con la quale dispone l’immediata trasmissione degli atti alla CC e sospende il giudizio in corso.

Uno degli aspetti procedurali sui quali la CC ha dovuto intervenire con numerose pronunce ha riguardato l’esatta definizione della nozione di giudice “a quo”, del soggetto cioè abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale.

Al riguardo, la legge costituzionale 1/1948 ha stabilito in via generale che “le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate da un giudice nel corso del giudizio”; successivamente la legge 87/1953, ha specificato che per giudice s’intende “qualsiasi autorità giurisdizionale” (estensione ad altri soggetti che non sono organi giurisdizionali, ma che esercitano un’attività analoga a

quellagiurisdizionale e si pongono rispetto alle parti in una posizione di terzietà analogaa quella del giudice. Nella nozione di giudice "a quo" si comprende oltre alla Corte Costituzionale anche: Corte dei Conti in sede di controllo; Commissione disciplinare del CSM; giudice di sorveglianza in sede di esecuzione della pena). Può essere giudice "a quo" ogni autorità che: - eserciti funzioni giudicanti; - e si trovi in posizione di terzietà e di imparzialità rispetto alle parti giudicate (il giudice "terzo" è quello che si pone in una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti). Giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza Rilevanza: - il giudice deve convincersi, e motivare di conseguenza, che la decisione del processo richiede necessariamente l'utilizzazione della disposizione legislativa impugnata e che la soluzione della questione di

legittimitàdiviene pregiudiziale rispetto alla decisione finale del processo in corso (ilgiudice deve rispondere alla domanda: è necessaria l’applicazione delladisposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire ilgiudizio “a quo”?).

Non manifesta infondatezza:

  • il giudice “a quo” deve dimostrare l’esistenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione in oggetto (il giudice deve rispondere alla domanda: sussiste un dubbio reale di costituzionalità sulla norma che si vuole applicare?).

L’interpretazione conforme

I giudici sono tenuti ad interpretare le leggi in maniera conforme alla Costituzione.

Il giudizio di legittimità costituzionale può scattare soltanto quando non sia possibile dare alla legge un’interpretazione conforme alla Costituzione;21 “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è

possibiledarne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), maperché è impossibile darne interpretazione costituzionali” (sentenza della CC356/1996).

L'ordinanza di rimessione deve contenere:

  • sospensione del giudizio “a quo” (di rinvio il giudizio alla CC);
  • determinazione del “thema decidendum”: individua la norma sulla quale ha un dubbio di costituzionalità e specifica il parametro costituzionale che ne determina l'incostituzionalità;
  • giudizio di rilevanza;
  • giudizio di non manifesta infondatezza.

Adempimenti collegati all'ordinanza di rinvio:

  • notificazione dell'ordinanza alle parti in causa, al P.c.m (se è una legge statale) o al Presidente della Giunta regionale (se è una legge regionale);
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarina830 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.