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IL CRITERIO GERARCHICO.
Quando si verifica un’antinomia tra fonti appartenenti a diverso grado si utilizza io criterio
gerarchico. Ovvero si preferisce la fonte gerarchicamente sovraordinata. (preferenza di legge).
Cosa succede alla fonte subordinata? La fonte subordinata, in un contrasto con la sovraordinata,
viene dichiarata illegittima. Tutte le volte che applichiamo il criterio gerarchico per risolvere
l’antinomia, il processo culmina con la dichiarazione di illegittimità della norma.
Questa illegittimità pero, NON si produce automaticamente. La fonte è illegittima SOLO quando
un giudice la dichiara tale.
Esempio. Sto facendo un lavoro e mi trovo due norme, una legge che dice che l’età per il
pensionamento è 62 anni, un regolamento che dice che l’età è 60. Cosa faccio? Applico la legge
perché è gerarchicamente sovraordinata, ma non posso dichiarare illegittimo il regolamento. Devo
andare da un giudice. Fino al giorno in cui non viene dichiarata illegittima, le fonti esistono
entrambe.
Teoricamente l’illegittimità nasce quando c’è un contrasto fra leggi. In realtà esiste solo nel
momento in cui viene dichiarata illegittima da un giudice.
Nel momento in cui viene dichiarata illegittima dal giudice, la fonte viene annullata. Ovvero quella
fonte cessa di esistere, viene espunta dall’ordinamento.
Da un punto di vista giuridico l’annullamento è tale nel momento in cui viene dichiarato.
L’annullamento opera retroattivamente, ovvero la fonte viene annullata dal giorno in cui era
entrata in vigore.
Esempio: Un dPR n. 104/2001 viene dichiarato illegittimo e successivamente annullato l’8/3/2010.
L’annullamento opera “ex tunc” ovvero dalla data in cui era entrato in vigore nel 2001.
QUANDO IL CONTRASTO E’ DI PARI GRADO.
In questi casi non posso applicare il criterio gerarchico perché le fonti coinvolte nell’antinomia sono
pari ordinate ovvero sono dello stesso grado. Per esempio(l—>dlg; l1—>l2; R1—>R2; dl—>dlg).
In questi casi si utilizza il CRITERIO CRONOLOGICO. Se le fonti sono pari ordinate, devo
preferire la fonte più recente nel tempo.
(Può succedere però che la legge, anche se porta una certa data, sia entrata in vigore
successivamente rispetto ad una legge che porta una data posteriore. Apparentemente, la prima
legge, è entrata in vigore prima, ma se si fa una ricerca si nota che la prima legge iniziava a
produrre effetti sei mesi dopo la data per esempio).
Lo scopo del criterio cronologico è consentire l’evoluzione del diritto. I tempi cambiano, le
norme devono cambiare.
L’effetto dell’attivazione del criterio cronologico non porta più a illegittimità, ma porta
all’abrogazione.
Diversamente dall’illegittimità e dall’annullamento, l’abrogazione opera istantaneamente e
automaticamente.
La norma risalente (più vecchia) viene abrogata immediatamente e automaticamente.
Come opera l’abrogazione? Quando una norma viene abrogata perde i suoi effetti dal
momento dell’abrogazione in poi. L’abrogazione opera solo pro futuro. NON vengono privati i
suoi effetti per tutto il periodo antecedente l’abrogazione stessa, bensì la norma abrogata continua
a regolare gli eventi che si sono verificati PRIMA della data di abrogazione.
C’è un caso particolare che potrebbe generare alcuni problemi. Il criterio cronologico regola le
l dlg.
leggi dello stesso grado, tra cui ad esempio antinomie tra e Però il procedimento del dlg
è: ld (legge delega)—> dlg ovvero una legge delega precede il dlg. Se il decreto legislativo non
rispetta la legge delega cosa succede? Si ha un contrasto. Se seguo il criterio cronologico prevale
il dlg. E’ una presa in giro perchè il decreto legislativo deve seguire tutte le regole della legge
delega. Però il fatto che il decreto legislativo debba rispettare la legge delega è sancito dalla
costituzione (art. 75). Quindi in realtà il conflitto è tra decreto lg e costituzione. Non si tratta quindi
di un conflitto tra norme di pari grado, ma tra norme di grado differente, va quindi risolto con criterio
gerarchico. (questo fenomeno prende il nome di teoria della norma interposta).
Un’altra cosa da dire è che nel nostro ordinamento esiste uno strumento in grado di portare
all’abrogazione una fonte anche se non c’è antinomia. Questo avviene quando l’abrogazione è
decisa direttamente dal popolo attraverso il referendum abrogativo. E’ una consultazione
elettorale, il cui oggetto è se si vuole o no abrogare una certa fonte. Gli effetti sono gli stessi
dell’abrogazione normale. (art. 75 della costituzione).
Si possono abrogare solo le leggi o gli atti aventi forza di legge. Lo devono richiedere almeno 500
mila elettori o 5 consigli regionali. I 500 mila possono chiedere il referendum, poi c’è un percorso di
filtro, per vedere se sono autentiche le firme, poi c’è un procedimento sostanziale, ovvero verificare
se la legge per cui viene chiesta l’abrogazione, può effettivamente essere abrogata con un
referendum.
Una volta che ci sono le firme, si va a votare per il si o no. Per esserci abrogazione, devono
esserci la metà più uno della totalità elettori italiani (cittadini aventi diritto al voto). QUORUM
MINIMO DI PARTECIPAZIONE.
Nel momento in cui la fonte viene abrogata, il presidente della repubblica con un proprio atto, la
dichiara abrogata.
Questo atto poi è un dPR. IMPORTANTE—> è dPR, non nel senso che è un regolamento
dell’esecutivo. Quando sono stati trattati i dPR abbiamo detto che la sigla dPR può essere
utilizzata per indicare diversi provvedimenti, non solo i regolamenti dell’esecutivo, ma anche ad
esempio la nomina di cavaliere oppure in questo caso l’abrogazione tramite referendum.
Il terzo criterio è il criterio DELLA COMPETENZA. Delimita delle sfere. Dice che devo seguire la
legge competente. La legge va corretta parzialmente. Da un punto di vista teorico il criterio di
competenza non è altro che l’applicazione del criterio gerarchico. Vi sono molte analogie tra
criterio gerarchico e di competenza.
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.
Il procedimento di revisione costituzionale è più complesso del procedimento legislativo ordinario,
tuttavia presenta alcune analogie rispetto a quest’ultimo.
1- per quanto riguarda l’INIZIATIVA è analogo al procedimento legislativo ordinario.(valgono le
medesime regole per entrambi).
2- La DISCUSSIONE: anche qui non ci sono grandi differenze (prende il nome di legge di revisione
costituzionale). Le commissioni saranno di più perché la revisione coinvolge più materie, ma
sostanzialmente le due fasi sono uguali per entrambe.
3- APPROVAZIONE: le cose cominciano a cambiare perché nella revisione, dopo la discussione,
camera e senato devono approvare un testo identico, però una volta che il testo viene approvato
da entrambe le camere nella stessa identica versione, nel caso del procedimento di revisione
costituzionale, il procedimento deve essere sospeso. Si deve fare una pausa di almeno 3 mesi
(ovvero minimo tre mesi, ma la pausa può durare anche di più). La costituzione richiede questa
pausa per stimolare una riflessione supplementare. Per capire se davvero si intende eseguire la
modifica prospettata.
Terminata questa pausa è necessario che camera e senato, che già hanno approvato il medesimo
testo entrambe, riapprovino una seconda volta lo stesso testo: 2 camera, 2 senato, per un totale
di 4 approvazioni. In questa caso significa che se il testo viene cambiato anche solo di una virgola
il procedimento ricomincia da capo (4 approvazioni per ogni modifica).
Nella legge ordinaria le camere, salvo specificazioni, decidono a maggioranza semplice. Nella
revisione costituzionale invece, nella prima delle due approvazioni non dice nulla in merito, quindi
si usa la maggioranza relativa. La seconda approvazione invece deve essere a maggioranza
assoluta.
A questo punto il consenso è ampio. Però non troppo, perché se hanno votato si il 50 % +1 vuol
dire che il restante 50%-1 ha votato no, o non ha votato. Risulta comunque una parte significativa
del parlamento.
Per assicurarsi che effettivamente il consenso sia ampio, la costituzione fa si che si apra un
ulteriore periodo, questa volta di 3 mesi definiti, che consenta a chi non sia stato d’accordo, di
opporsi.
Quindi approvato il testo si apre una finestra di tre mesi in cui: un quinto della camera o un quinto
del senato, oppure 5 consigli regionali, oppure 500 mila elettori, si oppongano alla proposta di
modifica della costituzione. Una di queste categorie si può opporre chiedendo che la proposta si
modifica della costituzione venga rimessa al popolo. Attraverso un referendum.
Così il popolo decide se approvare o meno. Questo referendum, a differenza dell’abrogativo, NON
HA QUORUM. Possono andare a votare anche 10 elettori, sui quali verranno contati i si e i no.
vince la maggioranza.
Quindi ricapitolando, passati i tre mesi o viene approvato, o nessuno approva. Entra in vigore e la
costituzione viene modificata.
Se entro i tre mesi chiedono il referendum, se prevalgono i no, non viene modificata, se
prevalgono i si , viene modificata.
C’è ancora una possibilità ulteriore. Può darsi che alla seconda approvazione, in realtà, già in
parlamento si ottenga un consenso talmente ampio che sia più ampia dell’assoluta.
Se la maggioranza raggiunge i 2/3 e li supera (in entrambe le camere). Allora il consenso ampio
che la costituzione cerca c’è già in parlamento e NON ci si può opporre. Il procedimento si chiude
senza i tre mesi.
m<M<2/3
Nel procedimento in corso nei giorni di oggi ci troviamo ancora nella fare 3. ART: 138
NON TUTTA LA COSTITUZIONE Può ESSERE MODIFICATA. art. 139. Non si può modificare la
forma repubblicana. Il termine costituzione repubblicana ci suggerisce di riprendere a leggere la
costituzione dall’articolo 1. Ritorna il termine repubblica. I primi 54 articoli non si possono
modificare, non sono invalidabili.
LE FONTI DELLE REGIONI.
C’è l’idea che ci sia un unico filone del diritto. In realtà il centro di formazione normativa (il soggetto
che produce il diritto) non è uno solo. Legge è prodotta dal parlamento, i regolamenti dal governo.
Tutte le finti di cui abbiamo parlato fino ad ora sono prodotti dallo stato centrale (governo,
parlamento). Esistono fonti che sono prodotte non dal governo centrale, ma dalle regioni.
POLICENTRISMO NORMATIVO. —> Mentre in alcuni periodi storici gli