Diritto pubblico
Le fonti
Il diritto è un insieme ordinato di regole, le regole sono prodotte da certi soggetti, chiamati fonti. La fonte di diritto è qualcosa da cui promanano delle regole, anche le fonti sono prodotte da una regola precedente. Tutto questo sistema è detto: sistema delle fonti. Questo sistema si ferma alla costituzione, unica che non ha fonti alle spalle.
Fonti di produzione
Fonte di produzione: sono quelle che producono le regole. Fonti sulla produzione: fonti su come vengono prodotte le regole. Fonti di cognizione: quelle sulle quali si conoscono le regole.
Diritto pubblico o costituzionale
Riguarda le regole tra ordinamento giuridico e elementi che lo compongono.
Statuto Albertino: costituzione flessibile. Con l’entrata in vigore nel 1948 la costituzione diviene rigida. Prevede un procedimento macchinoso per essere cambiata. La difficoltà nel cambiare le regole è di tipo politico, non giuridico.
Il sistema delle fonti
Il lavoro di scomposizione prevede: studiare il soggetto che produce la fonte e il procedimento che la produce. Il sistema delle fonti è ordinato e con carattere gerarchico. Al vertice c’è la costituzione. Ora dobbiamo studiare una per una le fonti. (Posizione che occupano, procedimento secondo cui è prodotta). Studieremo anche ciò che dice la fonte sulla produzione di una fonte. Per adesso consideriamo solo il criterio gerarchico.
- Ciascuna fonte è gerarchicamente subordinata a un’altra. Tutte le fonti sono gerarchicamente subordinate alla costituzione e la costituzione non è subordinata a nessuna.
- Ogni fonte è sovraordinata gerarchicamente alle altre. La costituzione è gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre.
Nessuna fonte del sistema può contrastare con un’altra fonte che sia ad essa sovraordinata. Studiamo le fonti immediatamente subordinate alla costituzione. Queste fonti sono anche dette fonti primarie. Queste fonti primarie sono la legge, in realtà legge ordinaria.
Produzione delle leggi
Chi produce la legge con quale procedimento? Tutte le fonti vengono citate tramite abbreviazione. l (minuscolo) indica la legge. I parametri che determinano una legge sono il numero (n.) e l’anno. Esempio: l.n. 87/2000.
La legge è una fonte approvata dal parlamento diviso in due camere: camera dei deputati e senato della repubblica. Questo sistema è attualmente in corso di modifica. Dopo 60 anni, oggi, si è ritenuto opportuno provare a introdurre alcune modifiche sul senato della repubblica.
Modifiche al senato
Che cosa dovrebbe cambiare? Questa modifica si fonda su un principio. Nella costituzione del '46 camera e senato hanno stessi poteri. Le decisioni devono essere prese all’unisono (bicameralismo perfetto).
- Parlamento: 2 camere con circa 1000 persone. L’attività del parlamento è rallentata e appesantita. Su questo principio si fonda la modifica in corso.
Il procedimento legislativo
Una legge è approvata dal parlamento, ma deve essere approvata tramite un procedimento di formazione delle leggi: procedimento legislativo. Si può chiamare legge solo una legge prodotta con tale procedimento.
- Iniziativa legislativa: Fase con cui viene proposta una nuova legge. Non tutti hanno potere di iniziativa legislativa. I parlamentari: hanno iniziativa legislativa tutti i deputati e i senatori possono presentare una proposta di legge. Il governo. I cittadini: (almeno 50mila persone). La proposta di legge quando arriva sul tavolo prende il nome di disegno di legge (DDL).
- Discussione: Il fatto che arrivi un disegno di legge non implica che venga discusso il giorno dopo. Potrebbe rimanere lì a vita. È indifferente da quale camera comincia. La discussione avviene in modo limitato e coinvolge le commissioni parlamentari. Queste commissioni si dividono in commissioni più piccole, ad esempio commissione ambiente (si occupa di leggi sull’ambiente). Sono gruppi composti da 15-20 parlamentari. I componenti delle commissioni parlamentari devono essere proporzionali di forze politiche in percentuale. Ogni partito deve essere presente in commissione. Il disegno viene modificato dai commissari. Una volta adeguato il disegno torna in aula.
- Approvazione: Mediante voti. Qualche volta il presidente consente la dichiarazione di voto. Il voto è informatizzato. Avviene a maggioranza dei presenti, non dei componenti della camera.
- Maggioranza assoluta: Maggioranza dei componenti.
- Maggioranza relativa: Relativa a chi in quel momento vota.
Se la camera approva siamo in un sistema di bicameralismo perfetto. Una volta approvata in una delle due camere, a seconda di dove si è iniziato il processo, la stessa operazione va fatta anche nell’altra camera. L’obiettivo è arrivare a un testo approvato nella stessa identica forma, sia alla camera che al senato. Quindi, quand’anche il procedimento giunga alla fine, si ripeterà di nuovo tutto da capo nell’altra camera. Quando si arriva ad un testo approvato da entrambe le camere, il processo non è ancora terminato.
- Promulgazione: Il presidente della repubblica promulga le leggi. Ovvero l’atto con cui si dichiara che il procedimento legislativo si è svolto e il testo può entrare nel nuovo ordinamento. (Se notasse qualcosa di macroscopico potrebbe farlo notare alle camere e rispedire tutto indietro, quindi non è detto che la promulghi, potrebbe riscontrare qualche problema e quindi potrebbe rinviare con delle osservazioni aggiuntive).
- Rinvio alle camere: Le camere possono decidere di agire e modificare oppure lasciare stare, quindi disinteressarsi e riapprovare il testo vecchio oppure di effettuare modifiche. In genere si dà rilievo alle modifiche del presidente, quantomeno per rispetto.
- Pubblicazione: Sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana (GURI), che è una fonte di cognizione, sulla quale ci sono scritte le fonti appena approvate e promulgate. Questo è l’unico testo che fa fede. La pubblicazione determina l’entrata in vigore della legge, che inizierà a produrre i suoi effetti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (normalmente. In quanto la legge stessa può disporre anche diversamente). Solo con l’entrata in vigore diviene a tutti gli effetti una fonte di diritto.
Le fonti primarie non approvate dal parlamento
(Leggere articolo 70) Il parlamento è un organo rappresentativo. Rappresenta il popolo in quanto eletto da quest’ultimo. Le fonti primarie devono essere approvate dal parlamento in quanto organo rappresentativo. Esistono però parziali eccezioni. Esistono fonti primarie non approvate dal parlamento.
Decreto legislativo
Le regole del decreto legislativo non devono essere in contrasto con la costituzione. I decreti legislativi sono approvati dal governo.
In parlamento sono rappresentati tutti i partiti. Nel governo no. Questo infatti rappresenta una certa maggioranza politica.
Il procedimento per la formazione del decreto legislativo:
Il parlamento decide di avviare il procedimento per l’approvazione del decreto legislativo. Fa una delega (atto con il quale un soggetto attribuisce a un altro soggetto l’esercizio di un proprio potere). Con la delega si attribuisce la facoltà di esercizio di un potere, non la titolarità del potere. Per esempio la delega condominiale.
Il parlamento delega il governo ad esercitare la funzione legislativa (il potere resta al parlamento, ma l’esercizio dell’attività viene delegato al governo). Questa delega è a sua volta una legge ordinaria. L’atto di delega è una legge a tutti gli effetti, quindi deve affrontare l’intero procedimento legislativo. È più veloce perché la delega normalmente ha un articolo solo. (Art. 76)
La legge delega deve contenere:
- Oggetto: su cosa è la delega, quale tipo di potere riguarda.
- Tempo: la delega ha un periodo di tempo limitato.
- Principi e criteri direttivi: criteri guida a cui il governo si deve uniformare.
Il governo può anche non esercitare la delega. Se intende non portarla avanti la disciplina finisce qui. Se sceglie di utilizzarla deve approvare il decreto finale. Una volta approvato dal governo, viene trasmesso al presidente della repubblica. (Differenza rispetto all’approvazione di leggi ordinarie). Il decreto non può essere rinviato (in teoria).