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VIZIO DI INCOMPETENZA:
✓
Il vizio di incompetenza è anche lui un vizio di legge. In caso di incompetenza relativa, vi è annullamento dell’atto. Incompetenza
relativa: caso in cui non viene rispettata la distribuzione delle competenze tra gli organi di una stessa amministrazione e l’atto viene
.
posto da un organo non competente, ma nell’ambito di un potere attribuito alla stessa p a. Non è un’autorità amministrativa che
pone in essere l’atto di un’altra autorità amministrativa.
Altro aspetto da tenere in considerazione è se il vizio riguarda o meno l’esistenza dell’organo. Es. un organo collegale deve avere
una determinata composizione per legge; se non la ha, l’organo non può esercitare il potere perché non esiste come organo, perciò
gli atti posti in essere da lui non possono essere configurati come atti viziati da incompetenza relativa, ma piuttosto come atti
inesistenti (atti nulli). Se ci sono difetti legati al funzionamento dell’organo -es. rispetto dei quorum, delle maggioranze-, questi vanno
ad incidere sull’annullabilità del provvedimento.
VIOLAZIONE DI ECCESSO DI POTERE:
✓
L’eccesso di potere è un vizio collegato all’esercizio mentre il vizio di incompetenza e di violazione di
potere discrezionale;
del
legge li possiamo avere anche nell’ambito dell’attività vincolata, quello di eccesso di potere si può avere solo per un’attività
discrezionale. Questo perché il vizio di eccesso di potere è chiamato anche ossia collegato proprio all’esercizio del
funzionale,
potere discrezionale. L’eccesso di potere si configura quando il potere c’è, ma è esercitato male, ossia non sono stati rispettati i
principi che regolano l’attività amministrativa discrezionale. Nell’ipotesi di attività vincolata non può esserci un eccesso di potere,
poiché essendo tutto predeterminato dal legislatore, se esistono i presupposti si deve dare il provvedimento favorevole, in caso
contrario quello negativo: se non ci sono i requisiti e si dà il provvedimento favorevole, vi è una violazione di legge.
Hp di una situazione in cui il potere è attribuito alla p.a. e viene esercitato male. Vizio collegato alle modalità di esercizio. Hp di
eccesso di potere:
Letizia Benedetta Lavecchia, SGIPA, matricola n. 166977
• La figura più eclatante dell’eccesso del potere è lo si esercita un potere per realizzare un interesse
sviamento di potere:
diverso da quello attribuito a quel potere (potere B, interesse A). supporre
La giurisprudenza ha poi pensato che vi siano che fanno un eccesso di potere. Anche se l’interesse pubblico
altri elementi
è quello realizzato dalla legge, vi possono essere degli elementi che fanno supporre che ci sia un eccesso di potere. Questi elementi
sono spesso collegati alla violazione di un principio individuato dal legislatore; la discrezionalità è delimitata non solo dal principio
di legalità, ma da tutti i principi della p.a. Le figure sintomatiche di eccesso di potere sono individuate dalla giurisprudenza, ma
non sono a numero chiuso e si evolvono all’evolversi della normativa.
• L’imparzialità di configura come la ponderazione di tutti gli interessi in gioco, dando ad ogni interesse un valore specifico in
base all’interesse da realizzare. Interessi diversi hanno un peso diverso, interessi uguali devono avere lo stesso peso. La
di questi interessi dà luogo ad un eccesso di potere. Figura sintomatica dell’eccesso
violazione della parità di trattamento
di potere: disparità che è sintomo/fa supporre che ci sia un eccesso di potere.
• predeterminazione dei criteri è espressione del principio di imparzialità. La dà luogo alla
violazione dei criteri predeterminati
violazione del principio di imparzialità che è un eccesso di potere.
• Il principio di completezza dell’istruttoria se viene violato e l’istruttoria non è completa, ci fa supporre che il potere non è stato
esercitato bene. La è una figura sintomatica dell’eccesso di potere.
violazione del principio di completezza dell’istruttoria
• Un può avvenire solo in presenza di se non vi sono queste
aggravamento dell’istruttoria motivate esigenze esplicitate;
regioni, si è di fronte ad una figura sintomatica dell’eccesso di potere.
• Il procedimento si deve svolgere secondo il principio di logica e ragionevolezza che consente di bilanciare tutti gli interessi; nel
momento in cui si è dinnanzi ad una si può avere una figura sintomatica dell’eccesso di potere.
illogicità o contraddittorietà,
Se è talmente palese, si ha una manifesta illogicità (manifesta ingiustizia nel caso di disparità).
- Se la fase decisoria e la fase istruttoria sono contradditorie, vi è eccesso di potere.
- L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle
Se non
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
dà adeguata motivazione rischia di porre in essere una contraddittorietà, quindi un eccesso di potere.
- Motivazione che deve essere adeguata in ogni caso, altrimenti contraddittorietà. O vi è contraddittorietà tra fase decisoria e
fase istruttoria o istruttoria non completa. Es. discostarsi da un parare con adeguata motivazione.
- Presupposti di fatto e di diritto coerenti con la decisione, altrimenti contraddittorietà.
- Contraddittorietà nell’ipotesi in cui la p.a. pone in essere due attività opposte tra loro senza motivazione: es. oggi decide di
ridurre la pianta organica e domani decide di aumentarla.
• Il passaggio dal potere previsto in astratto alla concreta espressione del potere mediante l’emanazione del provvedimento si
basa su una situazione concreta di fatto. È determiniate che l’azione della p.a. sia connessa con la situazione di fatto: se si sono
ignorati degli elementi di fatto esistenti o non sono stati presi in considerazione, o si sono considerati elementi che non c’erano
si parla di travisamento di fatto. Il è una figura sintomatica dell’eccesso di potere.
travisamento di fatto
• La circolare è una norma che ha valore interno anche interpretativo di altre norme e deve essere rispettata dalle persone della
p.a. La non è una violazione di legge, poiché è una norma interna, ma rientra nell’eccesso di potere,
violazione della circolare
perché il soggetto che non ha applicato una circolare senza darne adeguata motivazione fa supporre che il potere è stato
esercitato male.
• La prassi amministrativa è una modalità che la p.a. pone in essere con continuità per realizzare una certa attività. Se un
dipendente, senza adeguata motivazione, non segue la prassi e compie una si può supporre un eccesso di
violazione di prassi,
potere.
In passato rientrava nell’eccesso di potere anche la violazione ed elusione del giudicato, che invece oggi è nelle figure di nullità del
provvedimento (ex lege).
Letizia Benedetta Lavecchia, SGIPA, matricola n. 166977
Focus sul discorso della motivazione:
La motivazione, che non rientra tra gli elementi essenziali, se non è come la legge la prevede, crea l’annullabilità del provvedimento.
È una figura particolare perché a seconda di come si configura può essere o una violazione di legge o un eccesso del potere.
La mancanza assoluta di motivazione dà luogo ad una violazione art. 3. Prima della legge 241, non
➢ →
violazione di legge
essendoci una revisione normativa, la mancanza di motivazione rientrava nell’eccesso di potere.
Se la motivazione c’è, ma è difettosa e cioè mancano gli elementi previsti dall’art. 3 perché la non
è un po' discusso,
➢ completezza degli elementi per alcuni rientra nella violazione di legge, per altri nell’eccesso di potere. In ogni caso comporta
l’annullabilità.
In caso di contraddittorietà della motivazione (con la fase istruttoria o contraddittoria al suo interno -tra presupposti giuridici
➢ e decisione finale) vi è un eccesso di potere.
Le successive modifiche della legge 241 introducono una limitazione all’annullabilità dei provvedimenti amministrativi; si è voluto
dare risalto di più all’ottenimento del risultato da parte della p.a. piuttosto dell’adempimento formale. Il legislatore non vuole
aggravare la p.a. di adempimenti che possono poi rivelarsi inutili (es. non si fa comunicazione, ma il soggetto partecipa comunque
l’annullabilità sarebbe un aggravamento). Si è pensato, quindi, che che
certi adempimenti formali in attività di carattere vincolato
→
avrebbero avuto comunque ugual esito, Es. documento che dimentica di presentare un
non rilevano ai fini dell’annullabilità.
documento irrilevante. Diversa è l’hp di comunicazione di avvio di procediemnto che potrebbe esserci anche per attività
Non è mai irrilevante la comunicazione ex art. 10
discrezionale -bisogna dimostrare se la partecipazione avrebbe cambiato risultato-.
bis. Vizi di merito dell’attività amministrativa
Quando la p.a. ha possibilità di scelta e pone in essere un’attività rispetto all’altra scelta,
che è meno adeguata e meno opportuna
qui siamo nel merito dell’azione amministrativa e quindi nei vizi di merito. I vizi di merito non rientrano nel normale sindacato del
giudice amministrativo, il quale normalmente decide sulla legittimità -non conformità alle norme- e non in riferimento all’essenza
dell’esercizio di un altro potere separazione dei poteri. In passato rientravano nel merito anche l’efficienza e l’efficacia, mentre
→
oggi no poiché vi è una revisione legislativa. Per andare a sindacare l’adeguatezza dell’agire amministrativo lo si fa o attraverso il
qualora sia un atto che non sia ancora definitivo e che quindi può essere disposto all’interno della stessa
ricorso gerarchico,
amministrazione ad altra autorità amministrativa che ha la stessa competenza, ma di grado sovraordinato.
L’altra possibilità si ha in solo in casi molto limitati individuati dal legislatore e che sono indicati dall’art. 134 c.
sede giurisdizionale
processo amministrativo e sono i casi della giurisdizione di merito: il giudice amministrativo, in casi limitati, ha la possibilità di fare
un accertamento di fatti p