Diritto pubblico
Lezione 1
Esercitazioni 8-30-10.30 mercoledì aula 324 s.agnese. Mercoledì 9-16-23 Fonti del diritto: primi di aprile → prova intermedia con il prof sulle fonti del diritto e mercoledì dopo Pasqua prova intermedia con Buzzacchi (no fonti del diritto), 1 domanda aperta e 3 domande brevi.
Lezioni di approfondimento: procedimento amministrativo e giustizia costituzionale (lo studio di come avviene il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi).
Libro per maggio: “La nuova costituzione economica” vedi capitoli nel programma.
Prova frequentanti: solo quello che si fa in classe.
Prova intermedia: 22 aprile → iscrizione via BB (3 settimane prima).
1 appello di giugno, la seconda parte frequentanti.
Cap. I Fenomeno giuridico
Nozione di diritto: sono delle regole di condotta, sono tante le branche del diritto (diritto pubblico e privato, commerciale, fallimentare, tributario, Europeo..) diversificate, l’elemento che le accomuna tutte, è quando in un assetto di comunità è importante darsi delle regole da condividere, una sorta di regola di comportamento condiviso, dei soggetti si sottomettano a regole di comportamento che le persone si impegnano a rispettare. Inscindibile il diritto dal fenomeno sociale, senza il diritto non potremmo regolare i nostri comportamenti. La regola giuridica si distingue dalle altre di tipo religioso, etico, il discrimine sta in un unico aspetto che è quello dell’obbligatorietà. Il diritto è dotato di obbligatorietà, vi è un’applicazione coattiva, non basta che il soggetto scelga spontaneamente di sottomettersi a un diritto, ma se sono regole di diritto dobbiamo conformarci ad esse anche se non le comprendiamo. Qualsiasi regola di altra natura (Etica, religiosa) invece siamo noi a scegliere, adesione spontanea.
Le caratteristiche del fenomeno di natura giuridica
Effettività: si intende il fatto che è già un ottimo risultato se le regole del diritto accolgono un consenso sociale, tante più persone rispettano le regole, tanto più è alta l’effettività del diritto, le persone trovano le regole adeguate. Ci sono regole con alta effettività e altre con bassa effettività, es: evasione fiscale (le regole di diritto tributario per alcuni non è importante rispettarle) e corruzione (si violano le regole, scarsa convinzione sociale che le regole debbano essere rispettate). Il fenomeno sociale funziona se tutti si sottopongano alle medesime regole.
Certezza: intendiamo che debbano essere approntati meccanismi che vanno oltre l’effettività del diritto, e che ognuno di noi si sottometta alla certezza del diritto. La certezza del diritto è garantito attraverso l’apparato preposto a verificare il grado di applicazione delle regole; gli strumenti sono: detenzione, sanzioni…
Relatività: legato a valori del presente, funziona in un certo momento temporale ed è qualcosa di soggetto a continue modifiche, mutazioni. Le regole di diritto costituzionale sono regole che cambiano meno, durature nel tempo, principi generali per la società, pone principi forti nel quale si possono riconoscere più generazioni. Dal 1948 ad oggi ci sono state tante modifiche nel nostro sistema costituzionale, es: unioni civili, evoluzione del corpo sociale che impone a chi produce il diritto di improntare leggi sui bisogni della collettività. Il diritto è uno strumento che deve essere adeguato alle esigenze delle società, se cambiano i fini devono cambiare gli strumenti.
Il contenuto delle norme giuridiche
Norma giuridica: regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.
Contenuto della norma: devono disciplinare una fattispecie astratta e collegarla con gli effetti. La norma giuridica individua in forma astratta la situazione, che si verifica nell’esistenza reale, es: contratto di compravendita. Gli effetti giuridici che si producono sono due: si hanno nel momento in cui cambiano (a favore dei singoli o sfavore) posizione giuridiche di vantaggio e svantaggio.
Posizioni soggettive di vantaggio:
- Diritti soggettivi (assoluti e relativi): l’interesse del singolo è tutelato direttamente imponendo un obbligo ad altri soggetti. Es: le libertà (comportamenti che ciascuno di noi può tenere e sono tutelati a livello costituzionale, non necessitano autorizzazione).
- Interessi legittimi: l’interesse del singolo è tutelato indirettamente.
Posizioni soggettive di svantaggio:
- Doveri: comportamenti dovuti nell’interesse generale, tipico del diritto pubblico, comportamento in cui un soggetto è tenuto non per soddisfare l’interesse di determinate persone ma per l’interesse generale, ma non si sa chi esattamente ne beneficia. Es: voto, dovere tributario art.53, leva, difesa patria.
- Obbligo: tipica categoria del diritto privato, comportamento che il soggetto deve tenere per andare a soddisfare un interesse di un altro soggetto determinato privato. Es: somma di denaro, obbligo di istruzione.
- Oneri: comportamenti necessari per un interesse proprio.
Il concetto di ordinamento giuridico e pluralità degli ordinamenti
Ordinamento giuridico: costituiti da un’enormità di norme giuridiche che dovrebbero fare sistema con le altre senza difficoltà di applicazione.
Pluralità degli ordinamenti: tutto un insieme di norme mi permettono di raggiungere una certa finalità, aderiscono ad ulteriori ordinamenti giuridici, a seconda dei fini di un certo aggregato sociale, e dai singoli soggetti, che si è posto, si posizionerà su un appropriato ordinamento giuridico, dipende dai fini.
Ordinamenti giuridici possono essere:
- A fini particolari: dato da un insieme di norme che permettono il raggiungimento di fini specifici, di alcuni bisogni ma non qualsiasi. Es: istruzione, società sportiva, sanità.
- A fini generali o politici: perseguono finalità omnicomprensive di tutti i possibili interessi sociali es: Stato (non è l’unico ma sono tanti gli ordinamenti giuridici, ma non valgono tutti uguali, sono tutti subordinati a quelli generali che è lo Stato).
Pluralità degli ordinamenti giuridici
Stato, livello principale: al di sotto dello Stato sono: sindacati, partiti, ordinamenti religiosi.
Ordinamento internazionale: è la comunità degli stati liberi del mondo, un ordinamento europeo oltre che internazionale. Questi stati interagiscono tra loro sulla base di un ordinamento giuridico internazionale, un diritto che è costituito dagli accordi tra stati.
Rapporti tra ordinamenti
Ordinamenti equiordinati (separati)
Caratteri dell’ordinamento giuridico Stato: gli stati nascono sulla base di questa legge “stato superiore, stato sovrano e non riconosce alcun ordinamento superiore di lui, in grado di obbligarlo o gli ponga dei limiti”. Fino al 900’ lo Stato si sottopone spontaneamente ad alcuni obblighi, mentre da quando esiste l’Unione Europea lo stato riconosce alcune limitazioni dei poteri, la moneta è stata trasferita a livello europeo, erosione della sovranità statale.
- Originalità: lo stato si pone da sé, strettamente legata alla sovranità.
- Autoritario: è in una posizione sovra-ordinata.
- Necessario: lo Stato è necessario, fuori dallo Stato saremmo esposti alla violenza, lo Stato protegge la convivenza.
- Territoriale: (“polis” → città stato, esperienza della generalità dei fini, per la prima volta è emersa la sfera pubblica, fini condivisi) riemerge l’ordinamento ai fini generali nell’era moderna.
- Ai fini generali: ciò che caratterizza l’età moderna, lo stato è un ordinamento politico precede è espresso a fini generali.
- Sovrano
Diversi significati di Stato
Stato-ente o organizzazione: si intende il potere dell’apparato istituzionale contrapposto alla collettività. Es: Parlamento, magistratura.
Stato-ordinamento o comunità (Repubblica): l’insieme dei pubblici poteri e della società civile (composto da istituzione governante e i governati, noi privati raccolti insieme).
Lezione 2
Destinatari norme giuridiche
I destinatari sono prevalentemente persone fisiche, le singole persone dotate di fisicità, in realtà è subentrato l’astrazione, cioè accanto alle persone fisiche anche i soggetti che sono costituiti non dalla singola volontà, ma sono costituiti da una soggettività giuridica che chiamano persone giuridiche, si imputa una volontà che è diversa dalla singola volontà del singolo. Es: società.
Nell’ambito del diritto pubblico i destinatari delle norme sono: i cittadini, soggetti in forma collettiva, es. associazione, partito (persona giuridica), gli organi quali: il governo (formato da più membri es: Parlamento, La Regione).
Distinzione tra 2 tipologie di ordinamenti
Ordinamenti di Civil Law
Caratteristiche:
- L’idea forte che la sede di produzione del diritto sia quella Parlamentale, cioè ci sia un organo preposto a produrre norme giuridiche, organo di natura amministrativa, la principale attribuzione è quella della produzione di norme giuridiche, c’è un organo preposto per produrre norme, comandi, es: (Il Parlamento, o a livello regionale le Regioni).
- La vigilanza sul diritto spetta ad un organo: autorità giudiziaria, il giudice che deve vigilare su il fatto che il diritto posto dal legislatore sia rispettato dai destinatari. Vigilanza svolta caso per caso da parte dell’autorità giudiziaria, tutte le volte che avvengono controversie tra soggetti privati o apparati pubblici, controversie dall’errata applicazione della norma, il giudice applica una sentenza per accertare la corretta applicazione del diritto. Un caso anche identico potrà essere deciso da un altro giudice in maniera differente, non vincola la magistratura, sentenza caso per caso.
Ordinamenti di Common Law
Caratteristiche:
- Il diritto ha un origine giurisprudenziale, il diritto veniva prodotto nelle aule dei tribunali, “precedente giurisprudenziale” il principio dello “stare decisis”, quando il giudice deprime una controversia, quella sentenza diventa vincolante per casi similari, diventa una norma giuridica, vincolo giurisprudenziale, i giudici sono vincolati ad allinearsi al precedente giurisprudenziale già sentenziato.
- Fenomeno simile al common law: la magistratura cerca di adottare indirizzi uniformi anche se non vi è obbligata, Es: in Italia anche se non sono tenuti ad allinearsi al precedente giurisprudenziale, vanno a vedere cosa hanno fatto altri giudici in un caso analogo, se in quella materia si fosse espresso l’ultimo giudice Corte di cassazione, allora c’è la tendenza dei giudici a conformarsi con la decisione della corte di cassazione.
Fonti del diritto
Ordinamenti giuridici, costituiti da norme di varia natura, bisogna cercare di stabilire criteri e classificazione delle norme.
Fonti = norma giuridica, si usa per far capire che da un certo tipo di atto scaturisce un comportamento che va tenuto, l’obbligo scaturisce da questa fonte normativa.
Fonti fatto e fonti atto
Fonti fatto: eventi della vita reale, che hanno la capacità di produrre un comando, di produrre un comportamento. Es: se si verifica un certo evento nella realtà, per me scaturisce un obbligo di un certo comportamento. (consuetudini, prassi amministrative)
Fonti atto: Ci sono atti precisi con forma specifica, forma scritta, desumibile da un obbligo che va rispettato.
Le fonti atto si distinguono in 2 famiglie:
- Fonti di produzione: significa che ci sono delle norme, che stabiliscono come si producono altre norme. Individuano una procedura che ci permettono di adottare altre fonti di cognizione. Es: norma costituzionale che dice come funziona la legge parlamentare.
- Fonti di cognizione: atti che contengono il comando che i destinatari a cui si devono conformare.
La costituzione regola tutto il sistema delle fonti. Le fonti primarie sono quelle che ci indica la costituzione, non è possibile crearne di nuove salvo farne una revisione costituzionale.
Fonti secondarie
Le fonti del diritto si caratterizzano da:
Nella teoria classica
- Fonte generale e astratta: devono individuare un caso di astrattezza, in via generale così che siano applicabili a diversi casi. Es: leggi provvedimento, che sono ritagliati su singoli casi.
- Innovativa: introducono una disciplina che prima nell’ordinamento giuridico non c’era.
Non si può parlare di fonti di diritto senza parlare di un regime di pubblicità, non basta che il diritto venga prodotto, ma deve essere anche pubblicato, specifici canali di pubblicità legale delle norme, cioè garantire che qualunque soggetto dell’ordinamento ne sia a conoscenza. Pubblicità legale, garantita attraverso la raccolta della Gazzetta ufficiale, è una pubblicazione curata da Ministero della giustizia, con tutte le fonti interne, esterne, atti delle regioni, sentenze dei giudici, tutto deve trovare pubblicità legale della G.U, allora dalla norma deve essere preteso rispetto dai destinatari. Canale utilizzato come portata generale, producono effetti a tutti i destinatari dell’ordinamento.
Interpretazione delle norme
Bisogna capire che comando ci impongono, le norme giuridiche. Le regole giuridiche si presentano come disposizione dalla quale noi dobbiamo desumere dalla norma. Disposizione, indica il “testo letterale”.
Per passare dalla formulazione letterale (disposizione) al comportamento da tenere, avviene un’operazione di natura logica che permette di capire da un testo il comportamento che va tenuto attraverso l’interpretazione.
Chi fa l’interpretazione?
Dipendenti pubblici, privati, commercialisti, la magistratura ci dice che comportamenti deve tenere.
Criteri di interpretazione: Prima si andava a vedere le volontà delle origini → ART.12 C.C: Il criterio dominante oggi è di natura logico-sistematica: logico coerente con le altre norme, e trovare una collocazione adeguata. Implica una continua operazione di interpretazione, in più tutti i nostri legislatori producono norme poco chiare che sole non sono sufficienti a capire i comportamenti da tenere, l’interpretazione è un’operazione molto importante, perché rispetto a testi normativi pessimi aiuta ad uscire dal problema. Leggi di interpretazione autentica, il Parlamenti si rendono conto che non era comprensibile la norma precedente e si va ad aggiungere una norma che spieghi la norma precedente, con il rischio che vada ad introdurre nuovi programmi, comandi che la legge precedente non disponeva.
Come risolvere le antinomie normative
Criterio della successione delle norme nel tempo: Il tempo è un elemento rilevante per rilevare i rapporti tra le norme giuridiche, la regola è che le norme più recenti prevalgono su quelle più antiche. A parità di norma la più giovane prevale su quella più risalente.
Effetto: abrogazione, la norma più recente abroga quella più risalente.
Criterio della gerarchia: se siamo davanti ad un grado diverso, usiamo il criterio della gerarchia, diamo per presupposto che nell’ordinamento convivano norme di grado diverso, alcune valgono di più, alcune meno, si applica la gerarchia → la norma sovra-ordinata prevale sulla norma sotto-ordinata.
Effetti: abrogazione o annullamento/invalidità.
Criterio della competenza: una norma è l’unica deputata a normare una certa materia, competenza riservata, per cui se un’altra norma che è estranea a quella competenza ed entra in quella materia si crea un conflitto tra le due norme. La norma competente invalida o annulla la norma incompetente.
Effetti: invalidità e annullamento.
Le norme del nostro ordinamento giuridico italiano, se fino all’800 i sistemi giuridici erano un po’ più semplificati, mancavano le norme di rilevanza costituzionale perché avevamo uno statuto flessibile, che era equivalente alle leggi primarie, mentre da quando abbiamo la Costituzione Rigida, è entrato nel nostro ordinamento il livello costituzionale delle norme giuridiche. Da quando abbiamo la Costituzione Rigida, al vertice ci sono le fonti costituzionali, sopra di essa non c’è niente.
Le fonti costituzionali sono
- La costituzione composta dalla costituzione (139 disposizioni).
- Tante leggi costituzionali (es: corte costituzionale) che non sono entrate in costituzione.
- Tante leggi che hanno revisionato la costituzionale, che hanno modificato gli articoli del testo costituzionale.
- I 5 statuti delle regioni speciali, sono fonti costituzionali.
- Le sentenze della corte costituzionale.
- Le norme internazionali generalmente riconosciute (norme nate per consuetudini cui gli Stati si sottomettono pienamente, non è un diritto scritto, norme che vigono tra Stati da secoli, derivano da consuetudini internazionali sedimentati, da fonti-atto e valgono come la nostra costituzione per tutti gli Stati), mentre le norme pattizie derivanti da trattati internazionali li collochiamo sotto la costituzione, un livello primario, quindi queste generalmente riconosciute valgono di più, diritto di asilo, nella nostra costituzione sono espresse dall’Art. 10 “richiamo di norme generalmente riconosciute tra gli stati, e per noi sono norme di rango.
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