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CARATTERISTICHE DEL VOTO
Personalità: divieto del voto per “delega”
- Uguaglianza: i voti devono pesare tutti uguale
- Libertà e sicurezza: per essere libero il voto deve essere segreto, un soggetto deve avere il dirit-
- to di non dire a nessuno come ha votato.
Art. 48 “il diritto di voto è un diritto civico”—> Sia il lavoro che il voto è percepito dai costituenti
come dovere/diritto, il mancato esercizio del dovere di voto non è sanzionabile.
La legge stabilisce requisiti (positivi e negativi) necessari per l’acquisto del diritto di elettorato attivo
(idoneità a esercitare il diritto di voto in maniera diretta in maniera elettorale) e passivo ( situazione
in cui un soggetto si candida per essere votato).
I requisiti di base irrinunciabili sono: Cittadinanza e maggiore età, a questi si possono aggiungere
altri requisiti positivi che un soggetto deve avere o che devono essere assenti (requisiti negativi)
per esercitare elettorato passivo.
La costituzione dice che il legislatore potrebbe limitare l’elettorato attivo e/o passivo, per:
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge potrebbe non essere votato né poter votare.
Casi di insussistenza cause incapacità civile (es. sentenza fallimento) non potevano votare né
essere eletti, mentre oggi il legislatore ha rimosso questa limitazione, cosi anche l’indegnità mo-
rale (negare il diritto di voto alla famiglia Savoia) prevista in costituzione ma non si sta utilizzando,
l’unico che rimane valido è per coloro che sia stato colpito da una sentenza penale irrevocabile,
se il giudice decide che la sanzione sia accompagnata dal non esercizio del diritto di voto.
Ulteriori requisiti in presenza dei quali si potrebbe limitare, revocare il diritto di voto di elettorale
attivo e passivo.
SITUAZIONI CHE COLPISCONO SOLO L’ELETTORATO PASSIVO
Cause di INELEGGIBILITÀ’ E INCOMPATIBILITÀ’ che non colpiscono l’elettorato attivo ma solo
l’elettorato passivo, in parte previsti dalla Costituzione direttamente, alle previsioni della costituzio-
ne, la legge ne ha aggiunte altre.
✦ Si trova in una situazione di ineleggibilità un soggetto che per un incarico pubblico o contrat-
to con soggetti pubblici, si trova in una situazione di potere rispetto agli altri cittadini che po-
trebbero portare ad una distorsione del voto, mancanza di libertà. es: Giudici, Magistrato, ge-
nerale dell’esercito, alto funzionario di polizia, per la funzione che esercitano potrebbero condi-
zionare il voto degli elettori.
✓ un soggetto privato che intrattenesse un rapporto contrattuale di entità significativa con lo sta-
to. (es: appalto concesso dallo stato)
✓ La rimozione della causa di ineleggibilità deve essere fatta precedentemente all’elezione,
mentre se succede dopo l’elezione, l’elezione è nulla, si vuole evitare un’elezion non libera da
parte degli elettori.
✦ Si trova in una situazione di incompatibilità coloro che vogliono candidarsi ad una carica
pubblica, quando si trovano già in possesso di una carica elettiva, che vada in conflitto con l’al-
tra. Es: sindacato che si candida per andare in Parlamento, cosi per le Regioni..
✓ L’ordinamento permette di candidarsi, se si viene eletti, però bisogna sciogliere a posteriori la
causa di incompatibilità, il soggetto dovrà optare per una delle 2 cariche
SISTEMI ELETTORALI Pagina 20 di 48
L’insieme delle regole che consentono di tradurre i voti espressi dal corpo elettorale in seggi (sin-
golo posto in un organo elettivo).
Produce effetti sul piano politico a seconda del piano elettorale che si sceglie, se combinate si ot-
tiene un certo tipo di rappresentanza.
MODELLI PRINCIPALI:
Maggioritaria: sono tipici dei contesti anglosassoni, hanno caratterizzato quei sistemi partitici
- che si sono organizzati sul modello del Bipartitismo (2 forze dominanti, con una terza che è
sempre stata minoritaria). Dove c’è un sistema multipartitico il sistema maggioritario non funzio-
na per niente bene, il sistema maggioritario finisce con il condizionare il sistema dei partiti che si
consoliderà in questa forma di bipartitismo che si sostanzierà in 2 forze politiche.
In tutti i sistemi di elettorato prevedono che l’intero territorio nazionale venga diviso in singole unità
dove vengono calcolati i risultati elettorali, questi singole unità territoriali prendono il nome di col-
legi o circoscrizioni.
Da un collegio o circoscrizione risulteranno coperti più seggi, (da circoscrizioni risulteranno eletti
vari candidati (più di uno) circoscrizioni plurinominali, mentre se da circoscrizioni risultano eletti
solo un candidato, un solo rappresentante per andare in governo collegio uninominale ).
Il sistema maggioritario funziona bene solo nel sistema uninominale, perché quell’unico seggio
viene vinto in quella circoscrizione, o da chi prende la metà dei voti + 1 (quel candidato deve con-
quistare almeno la metà + 1 dei voti) la maggioranza assoluta —> modello majority, se nessuno
supera il 50%+1 si utilizzerà il ballottaggio.
Mentre la plurality, prevede che quell’unico seggio in palio, si acquista solo con la maggio-
ranza semplice dei voti (che potrebbe essere meno del 50%dei voti espressi ).
Il sistema funziona bene con due forze in campo, perché 2 candidati, uno dei 2 per forza riesce a
vincere anche con il majority, uno dei 2 prenderà più della metà e l’altro meno.
Se prendono uno 50% e l’altro 50%, si prevede la tecnica del ballottaggio, una seconda votazione
su cui gli elettori si esprimono.
Mentre dove è previsto nei collegi uni-nominali la maggioranza semplice (il maggior numero dei
voti in modo semplice) in cui abbiamo 3 candidati es: uno prende il 30%, l’altro 42 e l’altro il restan-
te, vince chi ha preso il maggior numero dei voti che però avrà una soglia al di sotto della maggio-
ranza + 1 dei voti.
Pregi del sistema maggioritario: forte stabilità, ciò che garantisce la governabilità, c’è una durata
dei Parlamenti e Governi che dovrebbe essere coincidenti per tuta la durata del mandato.
Il grande pregio è quello di assicurare la governabilità, spinge il sistema partitico a configurar-
si in pochi partiti, l’ottimo è il bipartitismo, 2 formazioni partitiche (la presenza di un terzo
partito fa funzionare meno bene rispetto ad un sistema maggioritario).
Il difetto è quello che altera la rappresentatività, molto distorsivo, il risultato elettorale non fotogra-
fa fedelmente la distribuzione del consenso diversa dalla situazione reale.
Proporzionali: rispettare l’esatta proporzione della distribuzione del consenso, attribuire i
- seggi rispettando fedelmente le proporzione di distribuzione dei voti ottenuti, es: se una forza
politica ha avuto il 30% dei voti allora con un sistema proporzionale avrò ottenuto il 30% dei
seggi (il numero dei seggi rispettare fedelmente il numero dei voti ottenuti ) è un sistema eletto-
rale che funziona bene ma facilita la proliferazione dei partiti, anche molto piccoli.
Siamo in presenza di un multi-partitismo, può essere soddisfatta l’aspettativa di riuscire a conqui-
stare un numero piccolo di seggi, ma per quanto minima si può avere potere rappresentativo, dun-
que la rappresentatività è totalmente garantita, mentre danno un livello di stabilità, Governabi-
lità bassa, infatti non venivano mai utilizzati in presenza di collegi uni-nominali, ma sempre in pre-
senza di sottoscrizioni plurinominali, risulteranno coperti più seggi.
Sistema che dà poca stabilità perché non dà mai indicazioni di maggioranza, che siano sufficien-
ti a formare governi, proprio perché facilita il pluripartitismo, è facile che nessuna forma giu-
ridica vada mai oltre il 50% dei voti e di conseguenza non conquisti il 50% dei seggi e non
può governare, dunque richiedono necessariamente che il governo sia costituito da più for-
ze politiche. Pagina 21 di 48
Misti: incrociano i 2 elementi maggioritari e proporzionali.
-
Correttivi sono: soglie di sbarramento e premi di maggioranza
Soglie di sbarramento si intende, che si applica ad un sistema proporzionale, (tipico correttivo di
un sistema proporzionale) si intende il fatto che si va ad individuare una soglia di voti ricevuti, dati
dall’elettorato, al di sotto della quale al di sotto una forza politica non consegue neanche un seggio
se non supera quella soglia non avrà rappresentanza.
Correttivo per evitare che vadano a proliferare in un sistema proporzionale dei “seggi pol-
vere”, partiti minuscoli, si possono fissare delle soglie di sbarramento pari al 5% per ottene-
re almeno un seggio, è un metodo per non eliminare il multi-partitismo ma per evitare delle forze
politiche troppo piccole.
I Premi di maggioranza: significa Attribuire ad una forza politica, seggi che non ha conquistato in
termini di voti, cosi da permettere alla forza politica che ha preso tanti voti, ma non quelli che le
bastano per formare un governo, di avere un supplemento di seggi regalati, che gli permettono di
raggiungere quella consistenza di seggi nell’organo rappresentativo, che gli permettono di poter
formare il governo.
I sistemi Misti, Nascono da una correzione da applicare a sistemi proporzionali che non
sono più puri, perché il momento in cui applichi una soglia di sbarramento o un premio di
maggioranza, un po’ di distorsione di rappresentatività l’effettui, vanno persi i voti che han-
no votato per formazioni politiche che non hanno superato le soglie di parlamento, quindi
sono voti persi, un’altra Grande distorsione è che viene sovra-rappresentata una forza poli-
tica che nel paese ha un livello di consenso decisamente più basso con premio di maggio-
ranza. I SISTEMI ELETTORALI IN ITALIA
1919-23 Legge elettorale proporzionale pura plurinominale, Il senato nomina regia, quindi si
votava solo per la Camera.
Nel 1923 Mussolini cambia la legge elettorale con la legge Acerbo, la lista che ottiene il 25% dei
voti guadagna 2/3 dei seggi.
Veniva fissata una soglia, del 25%.
Il premio di maggioranza può essere un ottimo correttivo del sistema proporzionale, ma il problema
è quanti seggi regali, quale soglia è prevista per il conseguimento del premio di maggioranza.
Nel 1939 la Camera viene soppressa per via della dittatura, non ci si pone più il problema, spari-
sce la democrazia.
1946 la camera torna, grazie all’assemblea costituzionale e referendum costituzionale, siamo in
presenza di un suffragio universale riconosciuto anche alle don