Indice degli argomenti (Istituzioni di diritto pubblico)
Il diritto
- Premessa
- Diritto penale
- Diritto privato e commerciale
- Diritto pubblico
Diritto pubblico
- Regola giuridica
- Ordinamento (Criterio gerarchico, cronologico, e di competenza)
- Regola di natura
- Regola sociale
- Norme precettive e programmatiche
Fonti
- Fonti atto
- Fonti fatto
- Interpretazione
Lo Stato
Caratteristiche dello stato
- Elementi costitutivi
- Popolo
- Territorio
Evoluzione delle forme di stato
Strutture statali
- Unitario
- Regionale
- Federale
Caratteristiche dello stato moderno
- Costituzionalità
- Stato di diritto
- Rappresentatività
- Democraticità
Poteri
Forme di governo
- Forma costituzionale pura
- Forma parlamentare
- Forma presidenziale
La Costituzione
Storia costituzionale italiana
Caratteristiche della costituzione
- Rigidità
Principi fondamentali
- Principio personalista
- Principio pluralista
- Principio laburista
- Principio democratico
- Principio di laicità
- Principio di eguaglianza
Il Parlamento e le leggi
Sistemi elettorali
Parlamento e parlamentari
Principi di organizzazione delle camere
Limiti al Parlamento
Principio di legalità e leggi
Questione di fiducia
Interrogazioni e interpellanze
Commissioni di inchiesta
Leggi speciali
I mezzi legislativi
Iter legis ordinario
- Iniziativa
- Delibera
- Promulgazione
- Pubblicazione
Iter legis costituzionale
Referendum abrogativo
Il presidente della Repubblica
Presidente della Repubblica
Funzioni ordinarie
Funzioni speciali
Responsabilità
Il governo
Governo
Presidente del Consiglio
Questione di fiducia
Ministri
Responsabilità
Competenza normativa
- Decreti legislativi (delegati)
- Decreti legge
- Regolamenti
La corte costituzionale
Funzioni
Giudici
Sistemi
Incostituzionalità
- Sentenze
Conflitti tra poteri
Giudizio sul presidente della Repubblica
La magistratura
Funzione
Indipendenza
Consiglio superiore della magistratura
Giudici straordinari e speciali
Inamovibilità
Magistratura penale
Carriera
Responsabilità
Concorsi pubblici
Magistratura ordinaria
Magistrature speciali
Principi processuali
Pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione
Strumenti
Atti amministrativi
Illegittimità dell’atto
Tutela dei cittadini
L'ordinamento regionale
Autonomie locali
Regioni
- Autonomia statutaria
- Organizzazione legislativa
- Attività amministrativa
I diritti di libertà
Libertà
Libertà negative
Tutela della libertà
Libertà personale
Libertà di manifestazione del pensiero
- Libertà di stampa
Libertà religiosa
- Rapporti Stato-Chiesa cattolica
Libertà collettive
- Libertà di associazione
- Libertà di riunione
Costituzione economica
Costituzione economica
Sindacati
Contratti collettivi sindacali
Sciopero
Iniziativa economica
- Partecipazioni statali
- Nazionalizzazioni
- Programmazione economica
- Comunità Economica Europea
Il diritto
Premessa: Come premessa si deve dire che l’economia è conseguenza di norme giuridiche tuttavia le stesse norme giuridiche vengono condizionate dall’economia.
Diritto: è una costante di tutti gli ordinamenti sociali ed è un insieme di regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi. Tali regole nel tempo e nello spazio possono essere ricondotte a tre macrocategorie:
- Diritto penale: Regole repressive hanno lo scopo di reprimere comportamenti anti-sociali (diritto penale).
- Diritto privato e commerciale: Regole che disciplinano la distribuzione di beni e servizi.
- Diritto pubblico: Regole che disciplinano la distribuzione dei poteri pubblici.
Diritto pubblico
Riguarda i rapporti col potere ossia la condizione che i cittadini assumono nei confronti delle pubbliche autorità. È un diritto di garanzia che quindi tutela i cittadini e nasce quando vengono frapposte delle regole tra cittadino e autorità.
Regola
Una regola è un giudizio su un comportamento e può essere negativo (la regola individua meccanismi per disincentivarlo) o positivo (la regola individua meccanismi per promuoverlo). Tendono a condizionare il comportamento all'interno del gruppo. Le regole che disciplinano il comportamento non sono tutte giuridiche, ma alcune di natura.
Regole giuridiche
Il carattere della giuridicità della regola viene applicato alla regola stessa quando comporta una punizione ma la punizione deve essere tale da superare una certa soglia. Tale soglia è costituita dal fatto se la punizione riguarda l’aspetto penale o amministrativo. Si parla di regole giuridiche quando sono assistite dalla forza e dal potere pubblico ed è quindi coercibile (l’autorità è in grado di imporre la norma). Le caratteristiche della regola giuridica sono l’effettività (vi è un’autorità che è effettivamente in grado di imporre la regola), l’esteriorità (regola dei comportamenti esteriore ossia guarda il fatto in sé e non le motivazioni del comportamento), la certezza (sapere che è quella), la relatività (le regole giuridiche non esprimono e non tutelano valori assoluti ma valori e interessi condivisi da un certo gruppo sociale in un determinato contesto storico) e la coattività (la norma sarà in grado di essere portata a esecuzione).
Ordinamento
Una regola giuridica è tale se si inquadra in un sistema di regole o ordinamento (non è isolata). Un ordinamento è dunque un insieme di regole caratterizzate da coerenza interna e quindi non vi possono essere due regole contraddittorie. Per garantire la coerenza interna esistono dei criteri di carattere generale. Il criterio gerarchico indica che le norme non sono tutte uguali ma vengono collocate a diversi livelli di importanza e quindi di forza, tale costruzione consente di valutare nel confronto tra due norme in contrasto quale sia quella più forte. La piramide che espone i legami gerarchici impone per prima la costituzione, leggi ordinarie e poi i regolamenti. La corte costituzionale controlla che siano rispettati tali legami e l’ordine gerarchico. Se il contrasto avviene tra due norme che si trovano nella stessa posizione di importanza deve essere applicato il criterio cronologico ossia prevale la norma più recente. In tale caso la norma più vecchia viene abrogata o espressamente (viene comunicata pubblicamente l’abrogazione della legge) o tacitamente (non viene comunicata pubblicamente la sua abrogazione). Vi è poi il criterio di competenza che indica che il contrasto tra due norme verrà risolto dalle scelte dell’autorità competente in quel campo. Tali criteri vengono applicati per risolvere le antinomie tra le fonti (contrasti) e sono strumenti attraverso i quali l’ordinamento garantisce a se stesso la coerenza interna. Un ordinamento può essere giuridico (stato) o non giuridico.
Regola di natura
Trova sempre applicazione e descrive fenomeni che si svolgono sempre con regolarità (non si ammette violazione) spiegati da rapporti causa effetto (legge di gravità).
Regola sociale
È una regola che si impone per far sì che i consociati si attengano a certi comportamenti e non è una regola necessaria (possibilità di essere violata). Non tutte le regole sociali sono giuridiche. Possono comportare conseguenze negative nei confronti di chi le viola.
Norme precettive e programmatiche
Le norme possono a loro volta essere distinte in precettive e programmatiche. Le norme precettive sono quelle che impongono ordini. Quelle programmatiche si pongono obiettivi da raggiungere per la collettività.
Fonti
Le fonti di produzione del diritto sono meccanismi che un ordinamento utilizza per creare regole. Vi sono due tipi di fonti di produzione:
Fonti atto
Sono quei meccanismi istituzionalizzati attraverso cui un ordinamento produce in un determinato momento storico una norma. Si tratta di procedimenti svolti da organi (Parlamento) e autorità che sono concretizzati in atti scritti (costituzioni, regolamenti, leggi…).
Fonti fatto
Sono norme che nascono dalla prassi, dai comportamenti, dalla convinzione, dagli usi comuni e dalle consuetudini. La consuetudine è costituita dal fatto che talora un gruppo tiene costantemente un certo tipo di comportamento che viene confermato nel tempo e vi si aggiunge la convinzione che tale comportamento sia doveroso. La norma in questione non è scritta. Si ha quindi una fonte di fatto quando il comportamento in questione si ritiene non solo opportuno ma doveroso tuttavia non è scritto da nessuna parte ma viene imposta la norma, tale norma nasce da un fatto e non da un atto.
Interpretazione
Nel momento in cui la regola deve essere applicata si pone il problema della sua interpretazione. Applicare la legge significa che la norma deve essere resa operativa in riferimento ad un caso concreto seguendo un determinato strumento logico che viene indicato come sillogismo. Il sillogismo è una figura logica attraverso la quale partendo da due premesse si arriva ad una conclusione. Vi è una premessa maggiore e generale, una premessa minore e specifica e la conclusione (es. chi ruba va in galera, il sig. Rossi ha rubato, il sig. Rossi va in galera). L’interpretazione della norma è riservata a coloro che attuano la norma. L’interpretazione autentica è quella data dallo stesso organo che crea la norma. L’art. 12 delle preleggi del codice civile fa riferimento all’interpretazione delle leggi. La legge va applicata secondo il senso proprio del testo della legge stessa, ciò irrigidisce il ruolo dell’interprete in quanto deve essere un’interpretazione letterale. Se il testo della legge in sé non è chiaro, per capire se si può applicare ad un determinato caso in un determinato ambito si può ricorrere all’interpretazione finalistica ossia quella basata sullo scopo che il legislatore voleva raggiungere (intenzioni del legislatore). L’interpretazione logica riguarda la logicità della norma in un contesto specifico. L’interpretazione sistematica riguarda la norma posta all’interno di un sistema di norme che prende senso in base ad esso. La costituzione detta dei principi utilizzabili al fine di leggere e interpretare altre norme in coerenza con essi. Il criterio analogico entra in gioco quando non c’è una regola che non regolamenta il caso specifico ma vi sono leggi che regolano casi simili e che quindi vengono applicate sul caso in questione per analogia. Se il caso rimane ancora dubbio si deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato. Il giudice applicando la legge contribuisce a dare un senso alla legge stessa e un’interpretazione.
Lo Stato
Lo stato
Lo stato è sicuramente un ordinamento giuridico (internazionale) in quanto presenta il carattere della sovranità (non è soggetto ad altri ordinamenti, è sovrano esternamente perché non ha altro al di sopra di sé e internamente in quanto è titolare del potere, non ha limiti di competenza in quanto è originario). Lo stato è un ente ossia ha personalità giuridica, è un soggetto. Lo stato per operare deve essere titolare di rapporti giuridici nonostante sia un’entità astratta è però in grado di interagire con terzi. Un ente per operare con i terzi deve agire attraverso organi.
Elementi costitutivi
Popolo
È costituito dalle persone che fanno parte di uno stato ed il requisito è avere la cittadinanza che conferisce una serie di diritti come la partecipazione politica.
Territorio
È il luogo dove lo stato esercita il potere ed è la base di riferimento. Vige un principio secondo cui chi nasce nel territorio di uno stato diventa automaticamente cittadino di quello stato. Lo stato gestisce aree di competenza che possono essere aeree, marine e territoriali.
Evoluzione storica delle forme di stato
Anticamente il rapporto tra stato e cittadino era di tipo patrimoniale ossia si basa su uno scambio di beni (feudalesimo). Lo stato assoluto nasce dalle affermazioni delle grandi monarchie che accentrano i poteri ponendo fine al frazionamento messo in atto dal feudalesimo. In tale periodo si formano ordinamenti statali simili a quelli odierni (fisco, pubblica amministrazione). Con la rivoluzione francese il potere statale passa dalla monarchia assoluta alla borghesia impegnata economicamente. Nel corso del 1800 lo stato moderno si afferma secondo criteri coerenti secondo gli interessi borghesi e si evolve. L’assetto di interessi borghesi trova espressione nell’organo parlamentare. In quel periodo il Parlamento era monoclasse ossia era costituito solo dalla borghesia che dominava in campo economico (il bene della collettività era la somma dei beni dei singoli) e influiva sul rapporto cittadini-elettori in cui mancava la diversificazione ideologica in quanto i candidati appartenevano solo alla borghesia, quindi la scelta era dettata dal gradimento personale ma non basato su diversificazioni politiche. Con il modificarsi dei ceti sociali si modificano anche i sistemi elettorali. Nel corso degli anni il diritto di voto viene riconosciuto a più cittadini fino all’avvento del suffragio universale e il parlamento diventa pluriclasse. Mentre lo stato liberale è basato solo sul ceto borghese e non interveniva nell’economia (che era in mano ai privati), nel 1900 cambiano i fini statali e deve soddisfare i bisogni di tutti i cittadini e non solo della borghesia, quindi si ha uno stato sociale (fornitura di servizi ai cittadini). Il modificarsi delle forme statale è stato determinato dall’ampliamento del diritto di voto. Essendoci uno stato pluriclasse si assiste alla nascita dei partiti politici a seconda dei vari interessi e il rapporto di rappresentanza diventa politico. Nel periodo del fascismo sparisce la separazione dei poteri e i diritti di libertà. Dopo la caduta del fascismo si riprendono le caratteristiche dello stato sociale fino ad arrivare alla Costituzione del 1948. L’apice dello stato sociale si ha nel secondo dopoguerra con tutte quelle riforme per la sanità e per l’istruzione. Lo stato sociale astensionista applica la legge ugualmente per tutti, nello stato sociale interventista lo stato si pone il compito di eliminare gli ostacoli per i cittadini svantaggiati e quindi cercare di porre tutti sullo stesso piano.
Strutture statali
Gli stati possono distinguersi sulla base della struttura interna che può essere:
- Unitaria: Nasce come stato unitario e ha la sovranità assoluta.
- Regionale: Alle regioni viene attribuita una quota di competenza. Lo stato italiano nasce inizialmente come stato regionale che si basava sulle autonomie locali dando parte del potere alle regioni in base a vari criteri. Lo stato rimane sovrano ma attribuisce delle competenze alle regioni.
- Federale: È il frutto di un accorpamento di stati nato da un accordo tra stati sovrani che decidono di rinunciare interamente o parzialmente alla loro sovranità per darla ad un “super” stato che li raccoglie tutti. Vi sono quindi stati federati e stato federale. L’UE non è uno stato federale ma un ordinamento giuridico che vincola gli stati membri e può sanzionarli limitatamente a se stessa tuttavia ha un peso rilevante sugli ordinamenti dei singoli stati, l’UE non dispone di autorità governativa.
Caratteristiche dello stato moderno
Tali caratteristiche costituiscono lo stato moderno in forma liberale in quanto sono conseguenza della presa di posizione del ceto economico borghese e corrispondono all’interesse di fondo della borghesia.
- Costituzionalità: Lo stato dispone di una Costituzione ossia di una norma di fondo dell’ordinamento che disciplina l’attribuzione del potere, le libertà e l’organizzazione statale. Riguarda il criterio di organizzazione dello stato basato sulla separazione dei poteri ripartendolo tra diverse autorità affinché il potere di ciascuna di esse venga limitato e bilanciato dal potere delle altre. Il cittadino in tal modo viene tutelato.
- Stato di diritto: Significa che lo stato si assoggetta al diritto e quindi deve rispettarlo e applicare la legge. Lo stato deve applicare comunque le leggi che verranno create dai suoi rappresentanti (Parlamento). Nel concreto ogni cittadino deve disporre di tutela nei confronti dello stato stesso e dei suoi cittadini. Prima il cittadino era suddito dello stato. Lo stato ora mette a disposizione dei cittadini degli strumenti di tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Ciò si è reso possibile con l’avvento dello stato liberale. A inizio 1800 vigeva il contenzioso amministrativo che descriveva all’interno della pubblica amministrazione degli organi (interni) a cui il cittadino poteva rivolgersi (ricorsi) se si riteneva danneggiato da atti compiuti da quest’ultima. Principio base per attuare la tutela del cittadino è quello della separazione dei poteri. Nel 1865 viene fatta una riforma in senso liberale affermando che la pubblica amministrazione non è
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