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AUTORITÀ INDIPENDENTI: NOMINA, RUOLO E POTERI

Il modello di amministrazione del nostro ordinamento è basato sui ministeri, quali organi

di vertice degli apparati amministrativi. Tale modello nel tempo non è più stato ritenuto

idoneo e si è arrivati a formulare un modello di amministrazioni indipendenti dal potere

politico e dotate di specifiche competenze. Perciò sono state istituite per legge apposite

Autorità amministrative indipendenti, cui sono affidate funzioni normative, di vigilanza e

controllo, oltre che sanzionatorie (ispirandosi alle autorités administartives indépendantes

francesi caratterizzate da un forte legame d’azione col Governo). Nel nostro ordinamento

quest’ultima caratteristica trova parzialmente riscontro, dal momento che queste autorità

sono state istituite proprio per sottrarre al Governo le competenze amministrative in

settori economicamente rilevanti per i quali si riteneva necessaria una specifica

competenza. Queste autorità sono enti di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica.

Inoltre, sono organi collegiali formati da personalità qualificate, selezionate in modo tale

da garantire l’indipendenza dei loro componenti rispetto ai ministeri. Si segnalano:

- CONSOB (Commissione nazionale per la società e la borsa): istituita per tutelare gli

investimenti e per garantire l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato

mobiliare

- IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): ente che opera per garantire la

stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore

- AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): ha funzioni di regolazione del

comparto delle radiotelecomunicazioni, assicurando il pluralismo dell’informazione

- AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato): ente con funzioni di

accertamento, repressione e sanzione degli illeciti anti-concorrenziali (antitrust) e funge

da garante del rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra le

imprese

- Autorità per l’energia elettrica e gas: esegue un controllo sulle aziende di pubblica

utilità al fine di garantire adeguati livelli nei servizi e un sistema tariffario trasparente

- Garante per la protezione dei dati personali: ha il compito di garantire che il trattamento

dei dati personali sia svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali

Le competenze e responsabilità amministrative attribuite a ciascuna Autorità sono

notevolmente differenziate ma, la nomina dei loro vertici è la medesima per tutte ed

avviene mediante selezione tra i candidati nell’ambito di categorie professionali qualificate

(non è affidata al Governo). Proprio per garantire questa indipendenza è previsto anche

che i componenti delle Autorità siano nominati dai Presidenti delle Camere e che durino in

carica per un tempo maggiore. È inoltre opportuno aggiungere che il finanziamento a

queste Autorità avviene mediante attribuzione diretta ex lege di appositi stanziamenti.

Le Autorità svolgono un controllo puntuale sui soggetti alla cui vigilanza sono preposte e

hanno poteri di indagine. Costituiscono inoltre una sorta di tertium genus tra gli organi

amministrativi e gli organi giurisdizionali ed, inoltre, è giusto sottolineare come nel nostro

ordinamento manchi un’espressa garanzia costituzionale di indipendenza di tali organi.

Può essere accostata a queste Autorità anche la già citata Banca d’Italia.

LE AUTONOMIE LOCALI: REGIONI, PROVINCE E COMUNI

L’art. 114 Cost recita “La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città

Regioni a statuto speciale

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Alle (Trentino,

Friuli, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta) sono attribuite forme e condizioni particolari di

autonomia. La “specialità” di tali regioni è confermato dal fatto che i loro statuti sono

adottati con leggi costituzionali (tali statuti hanno efficacia equivalente alla Costituzione).

Regioni a statuto ordinario,

Quanto alle ciascuna Regione con legge regionale uno

statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi

fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto deve essere approvato dal

consiglio regionale a maggioranza assoluta e poi, il Governo dovrà promuovere la

questione di legittimità costituzionali degli statuti regionali difronte alla Corte

Costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Il suddetto statuto può anche

essere sottoposto a referendum popolare entro 3 mesi dalla pubblicazione talora fosse

fatta richiesta da 1/50 degli elettori della Regione o da 1/5 dei componenti del Consiglio

regionale. Consiglio regionale

Gli organi della Regione sono: (titolare del potere legislativo, può fare

Giunta regionale

proposte alle Camere); la (organo esecutivo della regione) e il

Presidente della Giunta (è anche il Presidente della Regione che dirige la politica della

Giunta, promulga leggi, emana regolamenti regionali ed è eletto a suffragio universale e

diretto).

Le regioni a statuto speciale sono titolari di potestà legislativa su un numero di materie

che può variare a seconda della regione e, inoltre, godono di un’ampia autonomia

finanziaria ed impositiva. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario va detto che

“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato o e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione”. I soli limiti comune a tutti gli statuti sono quelli derivanti dagli obblighi

internazionali, dagli interessi nazionali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ci sono poi 17 materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva tra cui,

importanti dal punto di visto economico, ci sono: politica estera, immigrazione, moneta,

organi dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, previdenza

sociale, dogane, tutela dell’ambiente ecc..

Vi è poi un’altro elenco che riguarda le materie riservate alla legislazione concorrente, tra

cui vi è: rapporti delle Regioni di natura internazionale e con l’Unione europea, commercio

con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto

ecc.. Un elenco di competenza concorrente così ampio porta al rischio di mancanza un

centro decisionale unitario che può frammentare i processi decisionali inerenti.

Inoltre “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, in questo modo, si ampia

ulteriormente l’insieme delle competenze legislative regionali.

La Costituzione prevede anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane come enti

territoriali autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalle

Comuni Province

stesse norme costituzionali. I e le hanno autonomia finanziaria di

entrata e spesa, sempre in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario in generale. L’organizzazione dei Comuni e delle Province è

sostanzialmente identica, fatta eccezione per il fatto che gli organi provinciali sono

designati in secondo grado dagli organi comunali.

Gli organi degli enti locali territoriali sono il Consiglio comunale/provinciale (titolare dei

poteri regolamentari, dura 5 anni e organo di controllo politico-amministrativo);la Giunta

che coadiuva il Sindaco/Presidente della Provincia (il Sindaco è eletto dal corpo

elettorale) nel Governo del Comune/Provincia compiendo gli atti amministrativi di

competenza. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, rappresenta l’ente.

Le Province hanno una lunga tradizione storica e sono enti sovracomunali. Per molto

tempo si è parlato della necessità di ente intermedio di tale tipo e perciò le province sono

state spesso oggetto di importanti riforme, come la “Legge Del Rio” che ha ridisegnato

confini e competenze dell’amministrazione locale. I costi e i ruoli per tali enti sono stati

ridimensionati. Esistono le Province Autonome di Trento e Bolzano, poiché enti

rappresentativi di minoranze linguistiche.

città metropolitana

La è uno degli enti locali territoriali previsti nella Costituzione Italiana

che si trova nelle seguenti città: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,

Napoli e Reggio Calabria. Oggi i territori delle città metropolitane coincidono con quelle

delle precedenti province, che sono contestualmente soppresse. Gli organi della città

metropolitana sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza

metropolitana. Il sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio e la

conferenza, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli

atti. Il coniglio è invece l’organo di indirizzo e controllo che propone alla conferenza lo

statuto e le sue modifiche. La conferenza ha poteri consultivi e propostivi, secondo

quanto disposto dallo statuto.

PARTE IV - LIBERTÀ E COSTITUZIONE ECONOMICA

I PRINCIPI COSTITUZIONALI (ARTT. 1 - 12) artt. 1-12

I principi costituzionali fondamentali sono contenti negli della Costituzione e

danno sostanza alla forma di Stato democratico disegnata dalla Costituzione.

1 Cost. è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La

Secondo l’art. “l’Italia

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limite previsti dalla

Costituzione”. Il nostro ordinamento si basa su un sistema di democrazia rappresentativa:

il corpo elettorale esercita parte del potere sovrano eleggendo sia componenti del

Parlamento che rappresentati all’interno di organi rappresentativi di Regioni, Province e

Comuni. Può poi anche ricorrere ad un referendum.

2 Cost Repubblica riconosce e

Nell’art. sono poi garantiti i diritti inviolabili dell’uomo: “La

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

politica, economica e sociale”. La Costituzione perciò afferma sia un principio

personalista, che dice che i diritti personali del singolo non possono essere violati da

nessuno; e un principio pluralista, che riconosce una tutela pari a quella per gli individui

per le formazioni sociali in cui si articola la società (famiglia, religioni..). Poi, caratteristiche

fondamentali dei diritti inviolabili sono: assolutezza (fatti valere verso tutti); inalienabilità

(non trasferibili a terzi) e irrinunciabilità. Invece, i dovere inderogabili di solidarietà sono

quei doveri di n

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteop97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lotito Pierfrancesco.