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AUTORITÀ INDIPENDENTI: NOMINA, RUOLO E POTERI
Il modello di amministrazione del nostro ordinamento è basato sui ministeri, quali organi
di vertice degli apparati amministrativi. Tale modello nel tempo non è più stato ritenuto
idoneo e si è arrivati a formulare un modello di amministrazioni indipendenti dal potere
politico e dotate di specifiche competenze. Perciò sono state istituite per legge apposite
Autorità amministrative indipendenti, cui sono affidate funzioni normative, di vigilanza e
controllo, oltre che sanzionatorie (ispirandosi alle autorités administartives indépendantes
francesi caratterizzate da un forte legame d’azione col Governo). Nel nostro ordinamento
quest’ultima caratteristica trova parzialmente riscontro, dal momento che queste autorità
sono state istituite proprio per sottrarre al Governo le competenze amministrative in
settori economicamente rilevanti per i quali si riteneva necessaria una specifica
competenza. Queste autorità sono enti di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica.
Inoltre, sono organi collegiali formati da personalità qualificate, selezionate in modo tale
da garantire l’indipendenza dei loro componenti rispetto ai ministeri. Si segnalano:
- CONSOB (Commissione nazionale per la società e la borsa): istituita per tutelare gli
investimenti e per garantire l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato
mobiliare
- IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): ente che opera per garantire la
stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore
- AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): ha funzioni di regolazione del
comparto delle radiotelecomunicazioni, assicurando il pluralismo dell’informazione
- AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato): ente con funzioni di
accertamento, repressione e sanzione degli illeciti anti-concorrenziali (antitrust) e funge
da garante del rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra le
imprese
- Autorità per l’energia elettrica e gas: esegue un controllo sulle aziende di pubblica
utilità al fine di garantire adeguati livelli nei servizi e un sistema tariffario trasparente
- Garante per la protezione dei dati personali: ha il compito di garantire che il trattamento
dei dati personali sia svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
Le competenze e responsabilità amministrative attribuite a ciascuna Autorità sono
notevolmente differenziate ma, la nomina dei loro vertici è la medesima per tutte ed
avviene mediante selezione tra i candidati nell’ambito di categorie professionali qualificate
(non è affidata al Governo). Proprio per garantire questa indipendenza è previsto anche
che i componenti delle Autorità siano nominati dai Presidenti delle Camere e che durino in
carica per un tempo maggiore. È inoltre opportuno aggiungere che il finanziamento a
queste Autorità avviene mediante attribuzione diretta ex lege di appositi stanziamenti.
Le Autorità svolgono un controllo puntuale sui soggetti alla cui vigilanza sono preposte e
hanno poteri di indagine. Costituiscono inoltre una sorta di tertium genus tra gli organi
amministrativi e gli organi giurisdizionali ed, inoltre, è giusto sottolineare come nel nostro
ordinamento manchi un’espressa garanzia costituzionale di indipendenza di tali organi.
Può essere accostata a queste Autorità anche la già citata Banca d’Italia.
LE AUTONOMIE LOCALI: REGIONI, PROVINCE E COMUNI
L’art. 114 Cost recita “La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città
Regioni a statuto speciale
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Alle (Trentino,
Friuli, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta) sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia. La “specialità” di tali regioni è confermato dal fatto che i loro statuti sono
adottati con leggi costituzionali (tali statuti hanno efficacia equivalente alla Costituzione).
Regioni a statuto ordinario,
Quanto alle ciascuna Regione con legge regionale uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto deve essere approvato dal
consiglio regionale a maggioranza assoluta e poi, il Governo dovrà promuovere la
questione di legittimità costituzionali degli statuti regionali difronte alla Corte
Costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Il suddetto statuto può anche
essere sottoposto a referendum popolare entro 3 mesi dalla pubblicazione talora fosse
fatta richiesta da 1/50 degli elettori della Regione o da 1/5 dei componenti del Consiglio
regionale. Consiglio regionale
Gli organi della Regione sono: (titolare del potere legislativo, può fare
Giunta regionale
proposte alle Camere); la (organo esecutivo della regione) e il
Presidente della Giunta (è anche il Presidente della Regione che dirige la politica della
Giunta, promulga leggi, emana regolamenti regionali ed è eletto a suffragio universale e
diretto).
Le regioni a statuto speciale sono titolari di potestà legislativa su un numero di materie
che può variare a seconda della regione e, inoltre, godono di un’ampia autonomia
finanziaria ed impositiva. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario va detto che
“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato o e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione”. I soli limiti comune a tutti gli statuti sono quelli derivanti dagli obblighi
internazionali, dagli interessi nazionali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Ci sono poi 17 materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva tra cui,
importanti dal punto di visto economico, ci sono: politica estera, immigrazione, moneta,
organi dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, previdenza
sociale, dogane, tutela dell’ambiente ecc..
Vi è poi un’altro elenco che riguarda le materie riservate alla legislazione concorrente, tra
cui vi è: rapporti delle Regioni di natura internazionale e con l’Unione europea, commercio
con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto
ecc.. Un elenco di competenza concorrente così ampio porta al rischio di mancanza un
centro decisionale unitario che può frammentare i processi decisionali inerenti.
Inoltre “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, in questo modo, si ampia
ulteriormente l’insieme delle competenze legislative regionali.
La Costituzione prevede anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane come enti
territoriali autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalle
Comuni Province
stesse norme costituzionali. I e le hanno autonomia finanziaria di
entrata e spesa, sempre in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario in generale. L’organizzazione dei Comuni e delle Province è
sostanzialmente identica, fatta eccezione per il fatto che gli organi provinciali sono
designati in secondo grado dagli organi comunali.
Gli organi degli enti locali territoriali sono il Consiglio comunale/provinciale (titolare dei
poteri regolamentari, dura 5 anni e organo di controllo politico-amministrativo);la Giunta
che coadiuva il Sindaco/Presidente della Provincia (il Sindaco è eletto dal corpo
elettorale) nel Governo del Comune/Provincia compiendo gli atti amministrativi di
competenza. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, rappresenta l’ente.
Le Province hanno una lunga tradizione storica e sono enti sovracomunali. Per molto
tempo si è parlato della necessità di ente intermedio di tale tipo e perciò le province sono
state spesso oggetto di importanti riforme, come la “Legge Del Rio” che ha ridisegnato
confini e competenze dell’amministrazione locale. I costi e i ruoli per tali enti sono stati
ridimensionati. Esistono le Province Autonome di Trento e Bolzano, poiché enti
rappresentativi di minoranze linguistiche.
città metropolitana
La è uno degli enti locali territoriali previsti nella Costituzione Italiana
che si trova nelle seguenti città: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Napoli e Reggio Calabria. Oggi i territori delle città metropolitane coincidono con quelle
delle precedenti province, che sono contestualmente soppresse. Gli organi della città
metropolitana sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana. Il sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio e la
conferenza, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti. Il coniglio è invece l’organo di indirizzo e controllo che propone alla conferenza lo
statuto e le sue modifiche. La conferenza ha poteri consultivi e propostivi, secondo
quanto disposto dallo statuto.
PARTE IV - LIBERTÀ E COSTITUZIONE ECONOMICA
I PRINCIPI COSTITUZIONALI (ARTT. 1 - 12) artt. 1-12
I principi costituzionali fondamentali sono contenti negli della Costituzione e
danno sostanza alla forma di Stato democratico disegnata dalla Costituzione.
1 Cost. è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
Secondo l’art. “l’Italia
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limite previsti dalla
Costituzione”. Il nostro ordinamento si basa su un sistema di democrazia rappresentativa:
il corpo elettorale esercita parte del potere sovrano eleggendo sia componenti del
Parlamento che rappresentati all’interno di organi rappresentativi di Regioni, Province e
Comuni. Può poi anche ricorrere ad un referendum.
2 Cost Repubblica riconosce e
Nell’art. sono poi garantiti i diritti inviolabili dell’uomo: “La
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale”. La Costituzione perciò afferma sia un principio
personalista, che dice che i diritti personali del singolo non possono essere violati da
nessuno; e un principio pluralista, che riconosce una tutela pari a quella per gli individui
per le formazioni sociali in cui si articola la società (famiglia, religioni..). Poi, caratteristiche
fondamentali dei diritti inviolabili sono: assolutezza (fatti valere verso tutti); inalienabilità
(non trasferibili a terzi) e irrinunciabilità. Invece, i dovere inderogabili di solidarietà sono
quei doveri di n