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Il sistema elettorale
Un sistema elettorale è un meccanismo che consente di trasformare i voti dei cittadini in seggi. Esistono due tipi di sistemi elettorali, che garantiscono finalità opposte:
- Proporzionale: attribuisce i seggi alle liste in proporzione ai voti ottenuti. Garantisce la rappresentatività, ma non garantisce la governabilità, vista la difficoltà ad arrivare ad una maggioranza coesa nelle decisioni.
- Maggioritario: dà una maggioranza di seggi a chi ottiene il maggior numero di voti. Garantisce la governabilità e meno la rappresentatività.
La Costituzione non stabilisce il sistema elettorale da mettere in atto, ma esso viene esplicitamente scelto dal legislatore stesso. In Italia i sistemi elettorali sono stati proporzionali e nel 1993 è stato introdotto un sistema misto, ovvero il "Mattarellum" con il 75% di maggioritario e il 25% di proporzionale. Nel 2005, con il "porcellum", si è tornati al proporzionale, ma con un premio di maggioranza e una soglia di sbarramento. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il "porcellum" e si è tornati ad un sistema proporzionale con un premio di maggioranza ridotto.
Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza, perché falsa la rappresentatività.
Nel 2015 si ha avuto una nuova modifica: premio di maggioranza e clausola di sbarramento hanno subito delle variazioni.
Regolamento parlamentare:
Disciplinano l'organizzazione interna delle Camere, le modalità di assemblea e tutto ciò che non è già disciplinato dalla Costituzione. Ciascuna camera ha il proprio. Sono preparati dalle giunte per il regolamento e adottati a maggioranza assoluta dei componenti. Sono atti interni alle camere, e la Corte Costituzionale ha stabilito che non possano essere oggetto del sindacato di costituzionalità, poiché considerati espressione dell'autonomia delle camere. Hanno come limite la Costituzione, la quale stabilisce una riserva di legge parlamentare, cioè attribuisce in via esclusiva ad essi la disciplina dell'organizzazione interna delle camere. La legge non
può disciplinarla perché è bicamerale. Sono una fonte di grado primario, in posizione separata rispetto alla legge. Art. 60: la durata delle Camere (legislatura) è di 5 anni. In realtà, le Camere possono essere sciolte anticipatamente per mano del Presidente della Repubblica. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE: - Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri eletti, dagli ex presidenti della Repubblica e 5 membri nominati per particolari meriti. - La Camera dei Deputati è composta da 630 membri eletti. Le due camere sono organizzate con: - Presidente: eletto a maggioranza qualificata, imparziale, rappresenta all'esterno la camera e assicura il corretto e ordinato svolgimento delle sue funzioni. - Ufficio di presidenza: organo con compiti amministrativi di disciplina interna e di natura politico-organizzativa. - Gruppi parlamentari: proiezione dei partiti alle Camere, ciascuno di essi persegue il proprio interesse. Ogni parlamentare deveAppartenere obbligatoriamente ad un gruppo, infatti coloro che non esprimono una preferenza sono costretti ad iscriversi al gruppo misto.
Commissioni: raggruppamenti di parlamentari che hanno una competenza specifica per materie riferite alla vita della comunità nazionale (esteri, difesa, istruzione, economia...)
Giunte: articolazioni interne che si occupano del corretto funzionamento delle camere e dello status dei parlamentari. Le giunte più importanti sono quelle per il regolamento, quelle delle elezioni e quelle delle autorizzazioni a procedere.
Le sedute sono pubbliche. Il voto può essere segreto o palese e richiede un quorum:
- quorum strutturale: il numero minimo di parlamentari presenti perché la deliberazione sia considerata valida (la metà più uno dei componenti)
- quorum funzionale: il numero minimo di voti favorevoli per approvare una legge: è la maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), salvo occorra una maggioranza speciale
- La legge ordinaria statale è una fonte di grado primario e come tale deve rispettare le fonti di grado superiore, la Costituzione e le leggi costituzionali.
- È una fonte a competenza generale, cioè può disciplinare qualsiasi argomento, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
- È bicamerale, nel senso che prima di essere promulgata dal Presidente della Repubblica deve essere approvata nello stesso testo da entrambe le camere.
- Le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non hanno effetto retroattivo.
- Può essere abrogata da una legge successiva (per dichiarazione espressa o tacita) o da un referendum abrogativo.
- Può essere soggetta a dichiarazione di illegittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale.
La Costituzione affida alla legge la disciplina di importanti materie mediante le riserve di legge.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO:
Il procedimento legislativo prevede le seguenti fasi:
- Presentazione del disegno di legge
- Esame e approvazione in entrambe le camere
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- Entrata in vigore
Il procedimento legislativo si articola in 4 fasi:
- Iniziativa: il progetto di legge può essere proposto dal Governo, da ciascun membro delle camere, da 50.000 elettori, dal CNEL (consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), da ciascun consiglio regionale e dai Comuni (per limiti territoriali). I Pdl sono presentati come se fossero leggi, con articoli e commi, insieme alla motivazione.
- Istruttoria: il progetto di legge viene affidato alla commissione competente, che può operare in sede:
- Deliberante: la commissione esamina il progetto di legge e può modificarlo.
- Referente: la commissione esamina il pdl, può modificarlo e presenta all'assemblea una relazione in cui propone di accoglierlo o respingerlo.
- Redigente: la commissione esamina il pdl ed effettua la formulazione definitiva.
- Costitutiva: il progetto di legge viene discusso e approvato. In sede deliberante l'assemblea approva il pdl salvo si applichi l'art. 72 della costituzione.
Che, ad esempio, esclude da questo tipo di procedimento le leggi elettorali, di approvazione di bilanci. In sede referente l'assemblea discute il pdl, può emendarlo e lo approva articolo per articolo. In sede redigente l'assemblea approva il pdl senza poterlo modificare. In ogni caso il disegno di legge deve essere approvato nello stesso identico testo da entrambe le Camere.
4) Integrativa dell'efficacia:
- Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (salvo rinvio alle camere).
- Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
- Vacatio legis ed entrata in vigore: la legge entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione.
REFERENDUM ABROGATIVO: (art.75)
È uno strumento di democrazia diretta, con lo scopo di rendere inefficace una legge o parte di essa (atto di legislazione negativa). È possibile solo dal 1970.
Il procedimento referendario consiste in 5 fasi:
- Presentazione dei quesiti referendari da parte di 500 000 cittadini o 51 consigli regionali, tra l'1/01 e il 30/09. Controllo di legittimità effettuato dall'Ufficio centrale per il referendum (articolazione interna della Corte di Cassazione): verifica che ci siano il giusto numero di firme, che siano valide, che il quesito sia formulato in maniera tecnico-giuridica corretta. Controllo di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale: verifica che il quesito non riguardi materie per cui la Costituzione non ammette il referendum (tributaria, bilancio, amnistia e indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali), il controllo riguarda anche aspetti formali (chiarezza, univocità e omogeneità del quesito). Entro il 10/02 dell'anno successivo decide, con sentenza, se la richiesta sia ammessa o respinta. Il Presidente della Repubblica indica il referendum in una domenica compresa tra il 15/04 e il 15/06. Votazione dei cittadini: sì (abrogare) o no (mantenere). Occorre un quorum strutturale (metà più uno).
degli aventi diritto) perché sia valido e un quorum funzionale (i "sì" devono essere metà più uno dei voti validi) perché avvenga l'abrogazione (che ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Se si è raggiunto il quorum strutturale ma prevalgono i "no" devono passare almeno 5 anni prima di poterlo nuovamente richiedere.
FUNZIONE DI INDIRIZZO DELLE CAMERE :
Il Parlamento esercita la funzione di indirizzo nei confronti del Governo, caratteristica della forma di governo parlamentare.
I regolamenti parlamentari prevedono 3 tipi di atti di indirizzo:
- La mozione: documento che concerne tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La discussione sulla mozione si conclude con un voto che, se positivo impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. La mozione è un atto che potrebbe essere esercizio sia
della funzione d'indirizzo (mozione di fiducia) sia della funzione di controllo (mozione di sfiducia). - La risoluzione: atto di indirizzo con il quale le commissioni e l'assemblea possono esprimere il loro punto di vista e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. - L'ordine del giorno: documento a carattere accessorio rispetto ad un altro testo (disegno di legge o mozione) su cui l'assemblea o una commissione è chiamata a deliberare. Tra gli atti di indirizzo hanno un carattere particolare gli atti di indirizzo politico-economico. Sono una serie di provvedimenti che provengono sia dal Parlamento che dal Governo e hanno come principale obiettivo quello di assicurare il corretto funzionamento dei mercati e di disciplinare l'intervento nell'economia. All'indirizzo politico-economico si possono ricondurre i principali provvedimenti della manovra di bilancio che sono: - La legge di stabilità contiene scelte e previsioni ditati i programmi di stabilità e di convergenza (PSC) e a ottobre viene pubblicato il rapporto annuale sulla crescita. La legge di bilancio, quindi, rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione delle risorse pubbliche e per il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti a livello nazionale e europeo.