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Principi Fondamentali
Uno dei principi fondamentali che riguardano la magistratura è quello dell'indipendenza dei giudici, senza il quale verrebbe meno la garanzia di imparzialità degli stessi. Il giudice infatti è libero da qualsiasi vincolo gerarchico o potere superiore.
Un altro principio di grande importanza è quello della garanzia del giudice naturale, secondo il quale nessuno può essere giudicato da un organo giudiziario diverso da quello competente per legge; in altre parole, le competenze del giudice sono fissate a priori e non in ragione del sorgere delle singole controversie.
Altro principio fondamentale che riguarda la magistratura, ma è posto dalla Costituzione a tutela di tutti i cittadini, è quello secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"; questo significa che il diritto di agire in giudizio è riconosciuto a tutti in modo indistinto dalla Costituzione.
Un altro principio molto importante, che influisce sulla struttura stessa del processo, è quello secondo cui il giudice non può decidere un giudizio senza prima avere ascoltato le ragioni di tutte le parti. Questa è sicuramente da considerarsi una garanzia a un giudizio imparziale e fondato. Il giudizio si deve svolgere in modo equo, cioè garantendo a tutte le parti la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in modo adeguato. I processi, inoltre, devono essere resi pubblici; tale requisito è fondamentale in uno stato democratico fondato sulla sovranità popolare.
UFFICI COLLEGATI
Il giudice, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si avvale della collaborazione di alcuni uffici che assolvono determinate funzioni. Il cancelliere svolge come attività principale quella di occuparsi della documentazione dell'attività giurisdizionale, per cui redige i verbali dei procedimenti, aiuta il giudice a stendere
L'ufficiale giudiziario svolge funzioni di grande importanza soprattutto nel processo esecutivo. Si occupa di notificare gli atti giudiziari, eseguire gli atti di pignoramento, consegnare le sentenze e gli atti di precetto, eseguire gli sfratti, eseguire le citazioni e le intimazioni, eseguire i sequestri, eseguire le perquisizioni, eseguire gli arresti domiciliari, eseguire le misure di protezione, eseguire le misure cautelari, eseguire le misure di allontanamento, eseguire le misure di espulsione, eseguire le misure di allontanamento dal territorio nazionale, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza nazionale, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di salute pubblica, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di 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interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di 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interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno, eseguire le misure di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine e sicurezza pubblica internazionale e di ordine pubblico internazionale e di salute pubblica internazionale e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine pubblico interno e di ordine 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I principali organi della magistratura sono:
- Il Giudice di pace (organo monocratico che decide in primo grado)
- Il Tribunale (organo che giudica in primo grado in composizione monocratica o in composizione collegiale a seconda del tipo di causa; in secondo grado nei confronti delle decisioni del giudice di pace)
- La Corte di appello (organo collegiale con competenze nel processo di secondo grado)
- La Corte di cassazione (organo collegiale con competenze nel processo di riesame, cosiddetto terzo grado) penale
Altri organi della magistratura sono:
- Il Pubblico ministero (promuove l'azione penale e rappresenta la pubblica accusa)
- Il Giudice per le indagini preliminari (decide sul rinvio a giudizio o sull'archiviazione e autorizza le misure limitative della libertà personale)
- Il Giudice di pace (dal 1 gennaio 2002 decide nel processo in primo grado)
- Il Tribunale (organo collegiale con competenze nel processo di primo grado)
- La Corte d'Assise (organo collegiale con competenze nel processo di primo grado per i reati più gravi)
collegiale con competenze nei reati di particolare gravità nel processo di primo grado)
La corte di appello e di Assise d'appello (organi collegiali con competenze nel processo di secondo grado)
La corte di cassazione (organo collegiale con competenze di riesame o di cosiddetto terzo grado)
Il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale, con competenze sia civili sia penali, nel processo di primo grado a carico di minori dei 18 anni. È composto da un giudice di tribunale e da due consulenti, un uomo e una donna, in genere psicologi, psichiatrici e assistenti sociali.
Magistratura speciale
La Magistratura speciale è destinata a risolvere specifiche controversie indicate tassativamente dalla legge; si distingue in amministrativa, che accerta e giudica i rapporti in cui è parte la Pubblica Amministrazione, e non amministrativa, che accerta e giudica i rapporti in particolari ambiti.
amministrativa
Organi della Magistratura speciale
Sono:
- Il Tribunale amministrativo regionale (organi collegiali competenti nel processo di primo grado)
- Il Consiglio di Stato (organo collegiale competente nel processo di secondo grado)
- La Corte dei Conti (organo collegiale cui spettano diverse funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali) non amministrativa
Organi della Magistratura speciale sono:
- Il Tribunale Militare (competente in tempo di pace per i reati minori commesse dagli appartenenti alle forze armate)
- Il tribunale delle acque pubbliche (organo competente per le controversie relative al patrimonio idrico dello Stato)
CSM o Consiglio superiore della magistratura
Organo che, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana (artt. 104-107), ha il compito di tutelare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici nei confronti dei superiori per gerarchia e degli altri poteri dello stato (il potere esecutivo e il potere legislativo). Il CSM è presieduto dal presidente della Repubblica.
ed è composto da magistrati ed esperti di diritto eletti dal Parlamento tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di servizio. Tra le funzioni principali del CSM vi è quella di decidere sulle assunzioni, le promozioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
L'idea di una giustizia costituzionale nasce essenzialmente in collegamento con quella di estendere le garanzie del principio di legalità alla legge medesima. Infatti, rendere sindacabile la conformità della legge alla Costituzione, e tanto più conferire ad apposito organo, la Corte costituzionale, il potere di eliminarle dal sistema nel caso di loro riconosciuta incostituzionalità, vuol dire estendere il principio di legalità agli organi parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa e quindi alla legge formale, rafforzando al tempo stesso le garanzie dei diritti individuali.
In quanto riconosciuti dalla Costituzione, ma ulteriormente disciplinati dalla legge. Naturalmente una tale premessa può essere accolta in un sistema come quello italiano, dove vige il principio della rigidità del testo costituzionale che permette di garantirne il contenuto da abrogazioni e modifiche che si volessero disporre con semplice legge del Parlamento. Ma una siffatta "garanzia" sarebbe rimasta astratta, se non fosse stato creato un congegno diretto a renderla operante, e tale congegno consiste, da noi, nella Corte costituzionale, come appare chiaro dal disposto dell'art. 134 Cost. che ad essa attribuisce, in primo luogo, e quale competenza primaria, quella di giudicare "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni". Con la previsione di questo organo creato s'intendeva operare una netta innovazione rispetto ad hoc all'ordinamento precedente,
fondato su una carta fondamentale, lo Statuto Albertino del 1948, sprovvista di un chiaro regime di prevalenza rispetto alla legislazione ordinaria e pertanto liberamente derogabile da questa. Il carattere flessibile dello Statuto era, del resto, testimoniato dal fatto di essersi prestato a fare da sfondo, senza modificazioni formali, ai diversi regimi politici succedutesi dal 1848 (Monarchia costituzionale sabauda, il sistema parlamentare liberale, il regime fascista). Dalla lettura dell'art. 134 Cost., emerge, implicitamente, la scelta operata dal costituente di offrire all'ordinamento italiano un sistema di giudicato di costituzionalità dove un organo soltanto è accentrato: competente a giudicare della conformità o meno delle leggi alla Costituzione. A tale sindacato si contrappone l'altro tipo di controllo possibile in uno Stato a costituzione rigida, il sindacato che si ha quando è diffuso: riconosciuto a qualsiasi giudice, chiamato a fare.Applicazione di una determinata legge in un caso concreto, il potere di accertarne preliminarmente la conformità a Costituzione, disapplicandola nel caso la ritenga incostituzionale. Il tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale, oltre a configurarsi come un sindacato accentato, si atteggia come poiché si è considerata la legge non in modo astratto (la legge per quel che potenzialmente dispone), ma in modo concreto (la legge per quel che effettivamente dispone, attraverso l'attività degli organi giudiziari). Il controllo di costituzionalità è così agganciato all'applicazione del diritto, è, quindi, attivabile in qualunque momento, dopo l'entrata in vigore della legge, ed è un controllo concreto, anche ripetutamente. In questo modo, il controllo di costituzionalità si lega strettamente all'evoluzione dell'ordinamento giuridico di cui spesso è uno dei più
Potenti fattori di trasformazione. La possibilità di chiedere e richiedere in ogni momento l'intervento della Corte consente di provocare continui aggiustamenti della legge alla Costituzione, sottoposta anch'essa a letture che progrediscono nel tempo.
Nella nostra Costituzione, ad eccezione dell'art.127 Cost. che, esplicitamente, prevede l'impugnazione diretta delle leggi regionali da parte dello Stato, non è possibile rintracciare altra disposizione che disciplina, direttamente, il processo costituzionale; unica norma di rinvio è l'art. 137 Cost. che demanda ad una legge costituzionale, la competenza a regolare "le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte".
Fu la stessa Assemblea Costituente, in regime di a adottare, in applicazione dell'art. 137 Cost., la prorogatio, legge cost. n° 1 del 9 febbraio
articolo 113 della Costituzione italiana. Le due nuove forme di impugnazione introdotte furono il referendum abrogativo e il referendum costituzionale. Il referendum abrogativo permette ai cittadini di esprimere il proprio voto per abrogare una legge o una parte di essa. Perché un referendum abrogativo possa essere indetto, è necessario che venga raccolta una determinata quantità di firme da parte dei cittadini che ne richiedono l'attuazione. Il referendum costituzionale, invece, riguarda le modifiche alla Costituzione italiana. Prima del 1948, le modifiche costituzionali venivano approvate solo dal Parlamento. Con l'introduzione del referendum costituzionale, i cittadini hanno la possibilità di esprimere il proprio voto su eventuali modifiche alla Costituzione proposte dal Parlamento. Entrambe queste forme di impugnazione diretta della legge hanno l'obiettivo di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese e di limitare il potere del Parlamento nel prendere decisioni unilaterali.