Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DA RICORDARE
1. Art. 81, c. 2 Cost. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle
Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
2. Art. 81, c. 3 Cost. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai
mezzi per farvi fronte
Disegno di legge di delegazione europea
• Disegno di legge europea
•
I regolamenti dell’amministrazione (2)
Sono gli atti che risultano dalla potestà parlamentare, atti normativi secondari, subordinati
cioè alla legge ordinaria. Il termine ‘regolamenti’ riscontra un uso molto ampio. Ad esempio
per quanto riguarda i regolamenti parlamentari o quelli dell’UE, che hanno caratteristiche
diverse dai reg. amm. I primi disciplinano l’organizzazione interna delle due Camere e sono
addirittura sottratti al controllo di costituzionalità. I secondi hanno caratteristiche simile alla
legge ordinaria.
La subordinazione gerarchica dipende dal fatto che i regolamenti amm. : 12
Alessandro Artuso
Devono trovare fondamento nella legge (principio di legalità), ossia una determinata
➢ legge che lo prevede. L’amministrazione non può auto-attribuirsi il potere di emanare
regolamenti.
Non possono contrastare la legge (principio gerarchico)
➢
Più la legge è specifica meno il regolamento ha spazio di manovra.
La classificazione dei regolamenti dell’amministrazione
In base al soggetto a cui è attribuita la potestà regolamentare e ad il rapporto che si instaura
tra regolamento e fonte primaria. In base al soggetto si dividono in regolamenti esecutivi, i
reg. degli enti territoriali(Regioni, Province, Comuni) e i reg. di altre autorità amministrative.
I regolamenti dell’esecutivo
Il governo è organo titolare del potere esecutivo, ed è pertanto il principale titolare della
potestà regolamentare. Essi si dividono in:
Regolamenti governativi
→ Imputabili al governo stesso nel suo complesso
o Deliberati dal Consiglio dei ministri previo parere del CdS (Consiglio di
o Stato)(primo controllo)
Emanati dal PdR con DpR
o Sottoposti a visto e registrazione da parte della Corte dei Conti(infatti sono
o regolamenti permettono l’uso delle risorse monetarie)(secondo controllo)
Pubblicati in GU
o
Regolamenti ministeriali (e interministeriali)
→ Adottati con DM(decreto ministeriale) nelle materie di competenza del ministro
➢ quando la legge conferisce espressamente tale potere
Adottati previo parere del CdS (primo controllo)
➢ Sottoposti a visto e registrazione da parte della Corte dei Conti)(secondo
➢ controllo)
Regolamenti di altre autorità
→ Esecutivi→ danno esecuzione a leggi/atti aventi forza di legge, per cui non
• posso innovare o aggiungere alcunché all’atto nel quale trovano fondamento.
Possono solo specificare quanto già potenzialmente compreso nell’atto cui
danno esecuzione. Non sono reg. autonomi.
Attuazione e/o integrazione→ dare attuazione ed integrazione ad atti,
• legislativi o con forza di legge, recanti norme di principio (dettaglio). Non sono
ammissibili in materie coperte da riserva assoluta (si parla di riserva di legge
assoluta quando la Costituzione (o una legge costituzionale) impone
esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le
sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione) ed in quelle
attribuite alla competenza delle regioni.
Indipendenti→ intervengono dove esiste un vuoto legislativo. Non possono
• però intervenire nelle materie oggetto di riserva di legge
Delegificazione→ s’intende il potere del legislatore di affidare una determinata
• materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza normativa del potere
esecutivo. Essi si sostituiscono ad una o più leggi, per una semplificazione 13
Alessandro Artuso
normativa. Però non possono abrogare la legge che sostituiscono perché un
regolamento non ha la stessa forza della legge. Quindi intervengono tre fonti:
La legge X che deve essere sostituita dai regolamenti
▪ La legge Y che permette l’abrogazione di X e autorizza i regolamenti
▪ Regolamenti
▪
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) (2)
È una fonte regolamentare. Essa sfugge ai controlli previsti per i regolamenti dell’esecutivo ed
è un atto adottato da sola persona, il P.C.M. Certamente però questa fonte non è adatta ad
intervenire laddove esiste una riserva di legge, a differenza del decreto legge. Inoltre sui
d.P.C.M. è stata introdotto un controllo preventivo del parlamento e per rimanere una fonte
subordinata alla legge deve rispettare: tipizzazione delle misure di contenimento,
temporaneità, l’obbligo di illustrale alle Camere e quello di pubblicarle su GU.
La riserva di legge (2)
Regola i rapporti tra alcune fonti interne dell’ordinamento:
Legge
➢ Atti con forza di legge
➢ regolamenti dell’amministrazione
➢
Le riserve di legge non sono tutte uguali:
riserva di legge costituzionale (art.137)
→ riserva di legge formale, obbliga al procedimento normale del P. in alcune materie:
→ Materia costituzionale ed elettorale
o Delegazione legislativa
o Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
o Approvazione di bilanci e consuntivi
o
R. di legge assoluta in cui è possibile utilizzare solo regola menti di esecuzione.
→ R. di legge relativa in cui è possibile l’impiego di ogni regolamento, anche di attuazione
→ o integrazione.
Le fonti esterne all’ordinamento statale
Sono considerate fonti esterne al nostro ordinamento statale il diritto internazionale (=un
sistema di regole che disciplina i rapporti tra gli Stati, i quali si reggono sul principio di
autonomia e di parità fra essi) e il diritto comunitario (quello dell’Unione europea), queste
fonti però coinvolgono lo Stato italiano come soggetto della comunità internazionale e come
soggetto della comunità sovranazionale dell’U.E. Esistono due modi di formazione e
produzione delle regole del diritto internazionale: i trattati e le consuetudini.
I trattati internazionali
Ogni stato è libero di sottoscrivere o meno un accordo(trattato). Possono essere di due tipi:
bilaterali o multilaterali(se coinvolgono più stati). Gli stati hanno due modi per vincolarsi ad un
tr. Int: trattato istitutivo(trattato che già esiste, ad esempio l’adesione all’U.E.) oppure con
formazione di un nuovo trattato. 14
Alessandro Artuso
La validità di un tr. Int. è data da:
1. Firma del contratto
2. Previa autorizzazione con legge formale del Parlamento, in certe tipologie di trattato
3. Ratifica del contratto, ossia all’adattamento dell’ordinamento interno agli obblighi
derivanti dal diritto internazionale (In Italia spetta al PdR, ma ogni stato è libero di
scegliere a quale organo affidare la ratifica)
4. Ordine di esecuzione, ossia una norma generale di rinvio formulata come segue: “si dà
piena esecuzione al trattato…”. Talvolta inserito nella legge di autorizzazione alla
ratifica
La consuetudine internazionale
Richiamo alla definizione consuetudine. È una fonte più forte dei trattati. A differenza
dell’ambito nazionale in cui la cons. è abbastanza circoscritta, in ambito internazionale è un
importante fonte del diritto. Infatti la CIG (Corte di giustizia internazionale) rileva la cons. int.
come strumento per la risoluzione di controversie tra stati. È anche successo che due stati si
affidino ad un arbitro internazionale che è riconosciuto da entrambi come imparziale. Esempi
di ius cogens internazionale(ossia delle norme cons. di collocazione apicale nel diritto int.) :
divieto di genocidio, di schiavitù e di tortura
→ principio di autodeterminazione dei popoli
→ giuridico italiano si conforma
La Costituzione italiana prevede (art. 10 c.1) che “l’ordinamento
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” però ciò riguarda solo certe
tipologie di trattati.
Il diritto comunitario derivato: regolamenti e direttive
Nel creare l’U.E., gli stati hanno ceduto ad essa parte della loro sovranità. Ovvero di un
ordinamento sovranazionale perché abilitato a produrre regole(direttive e regolamenti) che si
impongono all’interno degli ordinamenti dei singoli stati membri. L’ordinamento dell’U.E. si
compone di due tipologie di fonti:
1. diritto originario→ i trattati istitutivi, su cui si regge l’esistenza dell’U.E.
2. diritto derivato→ prodotto dalle istituzioni europee in forza dei poteri e delle
competenze loro attribuiti dai trattati, ossia ne fanno parte regolamenti, direttive,
decisioni, le raccomandazioni e i pareri(le prime tre sono vincolanti).
L’organo giurisdizionale che fa rispettare queste regole è la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea(C.G.U.E.). Tra il regolamento e la direttiva, i quali hanno portata generale e
obbligatorietà, scorre una fondamentale differenza, la diretta applicabilità. Quindi se un
giudice italiano si trovasse difronte ad un caso che è disciplinato da un regolamento, allora il
giudice deve obbligatoriamente applicarlo. Mentre se c’è una direttiva, allora il giudice deve
tenere conto della rispettiva regola giuridica(che rispecchia la direttiva) all’interno
dell’ordinamento nazionale(si parla in questo caso di recepimento della direttiva U.E.).
Entrambi le fonti lasciano agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi.
Domanda
Può un regolamento avere efficacia territoriale limitata ad una porzione del territorio
➔ UE (es uno o più Stati membri, ma non tutti?) 15
Alessandro Artuso
SI, è il caso, per fare un solo esempio, dei reg. concernenti i soli Länder tedeschi dopo
la riunificazione.
È possibile che un regolamento comunitario necessiti di uno o più atti statali per
➔ essere «concretamente operativo» nell’ordinamento di uno Stato membro? SI, ad
e
esempio con una delega alla Commissione UE di competenze di esecuzione con la
richiesta agli Stati membri di integrare la disciplina (ad esempio prevedendo misure
sanzionatorie).
Il rapporto tra ordinamento U.E. ed ordinamento interno
Per risolvere il conflitto tra ordinamento U.E ed ordinamento interno possiamo servirci di due
criteri: gerarchico e di competenza. Il diritto U.E si impone su quello interno ad esso
contrario, con il risultato però che non si determina annullamento, ma la disapplicaz