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CASO:
incidente aereo in Turchia, muore cittadina italiana i cui eredi fanno causa alla società e
chiedono risarcimento danni per la perdita. La compagnia aerea solleva la questione della
Convenzione di Varsavia e del Protocollo dell’Aja, mentre la giurisprudenza italiana stabilisce
massimali molto più alti per il caso di specie.
Ci sono due norme interne (la legge di esecuzione del Protocollo e la normativa ordinaria
interna) che disciplinano in modo diverso la stessa fattispecie e sono entrambe agganciate al
diritto internazionale. La Corte Costituzionale fa un ragionamento subito evidente:
La Convenzione di Varsavia del 1929 contempla un servizio che era agli esordi, dove i
massimali erano contenuti proprio per non reprimere questo servizio altrimenti le compagnie
aeree non avrebbero potuto far fronte alle spese frequenti di risarcimento.
La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale l'ART. 1 della legge di esecuzione di Varsavia e
dell'ART 2 della legge di esecuzione del Protocollo dell’Aia NELLA PARTE IN CUI danno
esecuzione all'ART 22 della convenzione di Varsavia sostituita dal Protocollo dell’Aja.
La Corte Costituzionale restituisce al Tribunale di Roma un'autorizzazione ad applicare
massimali maggiori che altrimenti non avrebbe potuto applicare.
- SENTENZA 223/1996—> questa sentenza tratta di un delitto di omicidio avvenuto a Miami da
parte di un cittadino italiano (Sig. Venezia), nei confronti di un funzionario delle poste. Al suo
ritorno in Italia, inizia un procedimento penale nei suoi confronti da parte degli USA che
chiedono l'estradizione all’Italia (infatti tra Italia e USA è in vigore una convenzione di
estradizione ai sensi della quale per certe condotte gravi l'Italia è tenuta a estradare un proprio
cittadino che sia condannato dagli USA, e viceversa).
Tuttavia, l’ART. 27 Cost., dal 2007 in seguito a una riforma costituzionale, vieta la pena di morte
e quindi Venezia non poteva essere assoggettato a pena di morte perché era vietato da un
principio costituzionale fondamentale. I negoziatori italiani e statunitensi (che sono delle autorità
di Governo) si sono quindi accordati per un compromesso: il trattato di estradizione prevede
infatti una clausola che dice che nel caso in cui venga estradato negli USA una persona
assoggettabile a pena di morte, il Governo degli USA si deve adoperare per non prevedere la
pena di morte. Il Trattato quindi non venne applicato nella parte in cui dà esecuzione
all’estradizione, perché doveva essere più specifico nell’obbligare anche l’ordinamento
statunitense e non solo il governo, che non può influire sulla giuria popolare (viene dichiarata
anticostituzionale la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Trattato).
CONTRASTO NORME-PRINCIPIO GENERALI CON L’ORDINAMENTO ITALIANO:
Questo contratto riguarda una norma di diritto internazionale generale che dice che gli Stati sono
immuni dalla giurisdizione straniera: questo vuol dire che quando gli Stati svolgono determinate
attività, se queste si ripercuotono nel territorio di Stati terzi, non possono essere giudicate dagli
Stati terzi.
ESEMPIO: quando gli Stati si facevano la guerra lo facevano per risolvere le controversie
internazionali, mentre oggi abbiamo l'ART. 11 Cost. che ripudia la guerra. Gli Stati, per le vicende
belliche, non avevano responsabilità e non potevano essere sottoposti a giudizio, né sul piano
penale né soprattutto sul piano civile (perché chiaramente non si può chiedere un risarcimento per
una cosa che lo Stato ha fatto nell'esercizio delle proprie funzioni).
Successivamente si è detto che l'immunità rimane, ma è ristretta alle attività che lo Stato svolge
nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, e la norma che disciplina l'immunità dello Stato
dalla giurisdizione altrui è un norma su attività ristretta per attività cosiddetta “iure imperii” (es:
quando lo Stato ha un’ambasciata in Italia).
Invece non c’è immunità quando le attività statali non sono iure imperii ma sono svolte dallo Stato
come privato in un altro territorio (es: quando l'ambasciata di uno Stato compra computer da un
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ente italiano, fa un contratto con un'impresa che assicura la pulizia della struttura ecc. e quindi
svolge queste attività come un qualsiasi privato in uno Stato terzo)—> “iure privatorum”.
SENTENZA 238/2014 Corte Cost.
La sentenza si occupa proprio di un caso di attività dello Stato iure imperii: la guerra. In particolare
fa riferimento a quando l'Italia non è più alleata della Germania, che quindi comincia a mandare
truppe in Italia (quella della Germania nazista è un'attività iure imperii). Nell'ambito di questa
occupazione, la Germania, nel 1944, compie una deportazione di civili italiani e spesso li manda a
lavorare in imprese che producono armamenti tedeschi. —> la deportazione è già un illecito
internazionale: la popolazione civile può al massimo essere spostata all'interno del territorio dello
Stato appartenente!!
Una norma ancora più significativa inoltre dice che uno Stato occupante non può costringere la
popolazione civile dell’altro Stato a fare attività che minacciano l'incolumità dello Stato di loro
provenienza.
La Germania nazista scompare nel Maggio 1945, a cui succede la Germania federale.
Bisogna far presente però che se cambia il Governo, c’è una responsabilità del nuovo Governo per
gli atti compiuti dal vecchio Governo! Quindi se si devono risarcire i danni di guerra, il Governo
nuovo deve risarcirli! C’è quindi una continuità dello Stato anche se non c’è una continuità del
Governo, ma soprattutto per attività svolte iure imperii.
È vero che secondo la norma dell’immunità, per attività svolte iure imperii, lo Stato tedesco
dovrebbe essere esentato dal risarcire i danni ai civili perché la guerra è certamente un’attività iure
imperii TUTTAVIA si è detto che sì, la Germania ha svolto attività iure imperii, ma nel compiere
queste attività ha violato delle importanti norme di diritto internazionale!
La Corte di Cassazione infatti dice che l’immunità non sussiste per quelle attività iure imperii che
comportano la violazione di norme internazionali generalmente riconosciute (perché abbiamo detto
che la deportazione è già un illecito internazionale)!
QUINDI la Germania viene condannata con sentenza civile della Corte di Cassazione
MA fa ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia che valuta quale sia la norma a di diritto
internazionale generale vigente, cioè se copra solo alcune attività iure imperii o meno. E nel 2012
la Corte internazionale dice che lo Stato straniero non può essere sottoposto a giurisdizione altrui
per attività svolte iure imperii, qualunque esse siano!
NB: c’è quindi una discordanza interpretativa tra la Corte internazionale di giustizia e la Corte di
Cassazione—> la Corte Costituzionale viene quindi chiamata a decidere:
- se bisogna dare attuazione alla sentenza della Corte internazionale
- quale sia la norma di diritto internazionale generale corretta (se quella della Corte Internazionale
o della Corte di Cass.)
NB: la Corte Costituzionale dice che ha torto la Corte Internazionale perché la norma di diritto
internazionale generale, secondo la Costituzione, è una norma sull’immunità per attività iure
imperii che però non siano violazione di norme generali internazionali—> di conseguenza il giudice
italiano può procedere!
NBB: siamo di fronte a quel grave contrasto tra norma internazionale norma interna—> sia la Corte
di Cassazione che la Corte Costituzionale dicono che quella norma si deve interpretare in altro
modo rispetto al Tribunale dell’Aia. Il problema diventa quindi respingere la sentenza della Corte
Internazionale che deve essere applicata secondo lo statuto dell’ONU.
La questione è simile a quella dei Patti Lateranensi, ma stavolta si tratta di una norma-principio.
Si può dichiarare la non applicazione in Italia della norma di diritto nella parte in cui crea un
contrasto con un diritto fondamentale?
Bisogna diciamo “disattivare” momentaneamente l’ART 10 che impedisce di far entrare quella
norma che va contro i principi fondamentali (perché l’ART 10 non funziona quando la norma di
diritto internazionale generale va contro i principi fondamentali italiani). Si tratta di incostituzionalità
dell'immunità.
ln conclusione, lo Statuto delle Nazioni Unite non viene applicato nella parte in cui prevede
l’obbligo di eseguire le sentenze della Corte Internazionale, limitatamente nella parte in cui obbliga
il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale del febbraio 2012, che gli
impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano
in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
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5) L’INDIVIDUO
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il diritto internazionale inizia a prendere in considerazione la
tutela dell’individuo in quanto tale con norme internazionali a tutela dei diritti umani, che
attribuiscono all’individuo situazioni giuridiche attive.
In ambito europeo si segnala la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)
I principali organi del Consiglio d’Europa sono:
- Comitato dei Ministri—> formato dai ministri degli esteri ed è l’organo che detiene il potere
decisionale
- Assemblea Parlamentare—> rappresenta gli interessi dei popoli degli Stati Membri e ha ruolo
essenzialmente politico
- Segretario—> assiste l’operato degli altri due organi
Per far parte del Consiglio d’Europa bisogna essere parte della CEDU, e ciò comporta che gli Stati
Membri debbano assumersi questi diritti che riguardano l’uomo.
La convenzione può essere divisa in 3 parti:
- ART 1 (definisce l’ambito di applicazione della convenzione)= pone un obbligo giuridico in capo
agli Stati Membri di riconoscere i diritti sanciti dalla convenzione stessa a ogni persona
sottoposta alla loro giurisdizione, cioè sottoposta alla loro autorità.
- ART da 2 a 18 (forniscono un catalogo dei diritti fondamentali)= che sono… diritto alla vita (che
ha modificato la pena di morte), proibizione della tortura (ART 3) e della schiavitù, diritto a un
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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