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Estratto del documento

CASO:

incidente aereo in Turchia, muore cittadina italiana i cui eredi fanno causa alla società e

chiedono risarcimento danni per la perdita. La compagnia aerea solleva la questione della

Convenzione di Varsavia e del Protocollo dell’Aja, mentre la giurisprudenza italiana stabilisce

massimali molto più alti per il caso di specie.

Ci sono due norme interne (la legge di esecuzione del Protocollo e la normativa ordinaria

interna) che disciplinano in modo diverso la stessa fattispecie e sono entrambe agganciate al

diritto internazionale. La Corte Costituzionale fa un ragionamento subito evidente:

La Convenzione di Varsavia del 1929 contempla un servizio che era agli esordi, dove i

massimali erano contenuti proprio per non reprimere questo servizio altrimenti le compagnie

aeree non avrebbero potuto far fronte alle spese frequenti di risarcimento.

La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale l'ART. 1 della legge di esecuzione di Varsavia e

dell'ART 2 della legge di esecuzione del Protocollo dell’Aia NELLA PARTE IN CUI danno

esecuzione all'ART 22 della convenzione di Varsavia sostituita dal Protocollo dell’Aja.

La Corte Costituzionale restituisce al Tribunale di Roma un'autorizzazione ad applicare

massimali maggiori che altrimenti non avrebbe potuto applicare.

- SENTENZA 223/1996—> questa sentenza tratta di un delitto di omicidio avvenuto a Miami da

parte di un cittadino italiano (Sig. Venezia), nei confronti di un funzionario delle poste. Al suo

ritorno in Italia, inizia un procedimento penale nei suoi confronti da parte degli USA che

chiedono l'estradizione all’Italia (infatti tra Italia e USA è in vigore una convenzione di

estradizione ai sensi della quale per certe condotte gravi l'Italia è tenuta a estradare un proprio

cittadino che sia condannato dagli USA, e viceversa).

Tuttavia, l’ART. 27 Cost., dal 2007 in seguito a una riforma costituzionale, vieta la pena di morte

e quindi Venezia non poteva essere assoggettato a pena di morte perché era vietato da un

principio costituzionale fondamentale. I negoziatori italiani e statunitensi (che sono delle autorità

di Governo) si sono quindi accordati per un compromesso: il trattato di estradizione prevede

infatti una clausola che dice che nel caso in cui venga estradato negli USA una persona

assoggettabile a pena di morte, il Governo degli USA si deve adoperare per non prevedere la

pena di morte. Il Trattato quindi non venne applicato nella parte in cui dà esecuzione

all’estradizione, perché doveva essere più specifico nell’obbligare anche l’ordinamento

statunitense e non solo il governo, che non può influire sulla giuria popolare (viene dichiarata

anticostituzionale la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Trattato).

CONTRASTO NORME-PRINCIPIO GENERALI CON L’ORDINAMENTO ITALIANO:

Questo contratto riguarda una norma di diritto internazionale generale che dice che gli Stati sono

immuni dalla giurisdizione straniera: questo vuol dire che quando gli Stati svolgono determinate

attività, se queste si ripercuotono nel territorio di Stati terzi, non possono essere giudicate dagli

Stati terzi.

ESEMPIO: quando gli Stati si facevano la guerra lo facevano per risolvere le controversie

internazionali, mentre oggi abbiamo l'ART. 11 Cost. che ripudia la guerra. Gli Stati, per le vicende

belliche, non avevano responsabilità e non potevano essere sottoposti a giudizio, né sul piano

penale né soprattutto sul piano civile (perché chiaramente non si può chiedere un risarcimento per

una cosa che lo Stato ha fatto nell'esercizio delle proprie funzioni).

Successivamente si è detto che l'immunità rimane, ma è ristretta alle attività che lo Stato svolge

nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, e la norma che disciplina l'immunità dello Stato

dalla giurisdizione altrui è un norma su attività ristretta per attività cosiddetta “iure imperii” (es:

quando lo Stato ha un’ambasciata in Italia).

Invece non c’è immunità quando le attività statali non sono iure imperii ma sono svolte dallo Stato

come privato in un altro territorio (es: quando l'ambasciata di uno Stato compra computer da un

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ente italiano, fa un contratto con un'impresa che assicura la pulizia della struttura ecc. e quindi

svolge queste attività come un qualsiasi privato in uno Stato terzo)—> “iure privatorum”.

SENTENZA 238/2014 Corte Cost.

La sentenza si occupa proprio di un caso di attività dello Stato iure imperii: la guerra. In particolare

fa riferimento a quando l'Italia non è più alleata della Germania, che quindi comincia a mandare

truppe in Italia (quella della Germania nazista è un'attività iure imperii). Nell'ambito di questa

occupazione, la Germania, nel 1944, compie una deportazione di civili italiani e spesso li manda a

lavorare in imprese che producono armamenti tedeschi. —> la deportazione è già un illecito

internazionale: la popolazione civile può al massimo essere spostata all'interno del territorio dello

Stato appartenente!!

Una norma ancora più significativa inoltre dice che uno Stato occupante non può costringere la

popolazione civile dell’altro Stato a fare attività che minacciano l'incolumità dello Stato di loro

provenienza.

La Germania nazista scompare nel Maggio 1945, a cui succede la Germania federale.

Bisogna far presente però che se cambia il Governo, c’è una responsabilità del nuovo Governo per

gli atti compiuti dal vecchio Governo! Quindi se si devono risarcire i danni di guerra, il Governo

nuovo deve risarcirli! C’è quindi una continuità dello Stato anche se non c’è una continuità del

Governo, ma soprattutto per attività svolte iure imperii.

È vero che secondo la norma dell’immunità, per attività svolte iure imperii, lo Stato tedesco

dovrebbe essere esentato dal risarcire i danni ai civili perché la guerra è certamente un’attività iure

imperii TUTTAVIA si è detto che sì, la Germania ha svolto attività iure imperii, ma nel compiere

queste attività ha violato delle importanti norme di diritto internazionale!

La Corte di Cassazione infatti dice che l’immunità non sussiste per quelle attività iure imperii che

comportano la violazione di norme internazionali generalmente riconosciute (perché abbiamo detto

che la deportazione è già un illecito internazionale)!

QUINDI la Germania viene condannata con sentenza civile della Corte di Cassazione

MA fa ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia che valuta quale sia la norma a di diritto

internazionale generale vigente, cioè se copra solo alcune attività iure imperii o meno. E nel 2012

la Corte internazionale dice che lo Stato straniero non può essere sottoposto a giurisdizione altrui

per attività svolte iure imperii, qualunque esse siano!

NB: c’è quindi una discordanza interpretativa tra la Corte internazionale di giustizia e la Corte di

Cassazione—> la Corte Costituzionale viene quindi chiamata a decidere:

- se bisogna dare attuazione alla sentenza della Corte internazionale

- quale sia la norma di diritto internazionale generale corretta (se quella della Corte Internazionale

o della Corte di Cass.)

NB: la Corte Costituzionale dice che ha torto la Corte Internazionale perché la norma di diritto

internazionale generale, secondo la Costituzione, è una norma sull’immunità per attività iure

imperii che però non siano violazione di norme generali internazionali—> di conseguenza il giudice

italiano può procedere!

NBB: siamo di fronte a quel grave contrasto tra norma internazionale norma interna—> sia la Corte

di Cassazione che la Corte Costituzionale dicono che quella norma si deve interpretare in altro

modo rispetto al Tribunale dell’Aia. Il problema diventa quindi respingere la sentenza della Corte

Internazionale che deve essere applicata secondo lo statuto dell’ONU.

La questione è simile a quella dei Patti Lateranensi, ma stavolta si tratta di una norma-principio.

Si può dichiarare la non applicazione in Italia della norma di diritto nella parte in cui crea un

contrasto con un diritto fondamentale?

Bisogna diciamo “disattivare” momentaneamente l’ART 10 che impedisce di far entrare quella

norma che va contro i principi fondamentali (perché l’ART 10 non funziona quando la norma di

diritto internazionale generale va contro i principi fondamentali italiani). Si tratta di incostituzionalità

dell'immunità.

ln conclusione, lo Statuto delle Nazioni Unite non viene applicato nella parte in cui prevede

l’obbligo di eseguire le sentenze della Corte Internazionale, limitatamente nella parte in cui obbliga

il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale del febbraio 2012, che gli

impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano

in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

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5) L’INDIVIDUO

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il diritto internazionale inizia a prendere in considerazione la

tutela dell’individuo in quanto tale con norme internazionali a tutela dei diritti umani, che

attribuiscono all’individuo situazioni giuridiche attive.

In ambito europeo si segnala la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950.

CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)

I principali organi del Consiglio d’Europa sono:

- Comitato dei Ministri—> formato dai ministri degli esteri ed è l’organo che detiene il potere

decisionale

- Assemblea Parlamentare—> rappresenta gli interessi dei popoli degli Stati Membri e ha ruolo

essenzialmente politico

- Segretario—> assiste l’operato degli altri due organi

Per far parte del Consiglio d’Europa bisogna essere parte della CEDU, e ciò comporta che gli Stati

Membri debbano assumersi questi diritti che riguardano l’uomo.

La convenzione può essere divisa in 3 parti:

- ART 1 (definisce l’ambito di applicazione della convenzione)= pone un obbligo giuridico in capo

agli Stati Membri di riconoscere i diritti sanciti dalla convenzione stessa a ogni persona

sottoposta alla loro giurisdizione, cioè sottoposta alla loro autorità.

- ART da 2 a 18 (forniscono un catalogo dei diritti fondamentali)= che sono… diritto alla vita (che

ha modificato la pena di morte), proibizione della tortura (ART 3) e della schiavitù, diritto a un

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beba1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Rinoldi Dino Guido.