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Diritto pubblico La sovranità popolare
ordinamento conosce alcune norme di carattere generale che disciplinano l’essenziale forma
Il nostro
di esercizio della sovranità che è il voto (art. 48).
a. Sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età
Si ha l’identificazione tra cittadinanza ed elettorato. C’è chi sostiene una tesi minoritaria che l’art. 48
si limiterebbe a garantire con norma costituzionale il diritto di voto ai cittadini, senza che ciò ne
impedisca l’estensione, con legge ordinaria, a coloro che cittadini non sono. Già ora, per le elezioni
comunali, in attuazione del diritto Ue, la legge estende l’elettorato attivo e l’elettorato passivo a tutti
i cittadini non italiani dell’Unione europea
b. Specifiche limitazioni al diritto di voto possono essere previste, ma solo dalla legge, per chi
non ha la capacità di agire, o come pena accessoria in caso di sentenza penale definitiva
Non godono di elettorato attivo (e di conseguenza passivo) coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione; coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive
e non; coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
Il voto è circondato da una serie di garanzie ed è definito “dovere civico”
c.
La Costituzione vuole che il voto sia personale (espresso da ciascun cittadino di persona); uguale
(non è legittimo il voto plurio o multiplo, cioè l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più
voti); libero (esente da qualsiasi forma di costrizione, perciò protetto dalla legge, anche nel senso che
deve essere garantita la libera formazione delle opinioni degli elettori); segreto. L’esercizio del voto
come dovere civico è il frutto del compromesso che permise di superare una delle contese più aspre
che caratterizzarono il dibattito sulla legislazione elettorale in periodo costituente. Il contrasto tra chi
concepiva il voto come un diritto dell’individuo; chi come una funzione, quindi un potere che si deve
dunque un dovere. La formula “dovere civico” fu
esercitare in quanto membri della collettività,
introdotta quale invito al legislatore ordinario a provvedere, senza che ciò però costituisse un vincolo
giuridico.
L’esercizio del diritto di voto di chi riesede all’estero è disciplinato in forme
d. speciali
L’unica soluzione è apparsa il voto per corrispondenza, anche se con tutte le possibili garanzie non
può assicurare interamente la personalità del suffragio.
Per quanto l’ordinamento costituzioanle italiano preveda forme di decisione popolare diretta, la nostra
resta una democrazia prevalentemente rappresentativa. Il fatto che sovrano sia considerato il popolo
comporta che, a tutti i livelli di governo in cui le scelte di natura politica devono essere compiute, la
parte del popolo cui l’ordinamento riconosce la capacità di partecipare alle decisioni collettive (corpo
elettorale) lo può fare, oltre che in forma diretta, anche e soprattutto attraverso la selezione di propri
rappresentanti, che eserciteranno, legittimati dall’investitura popolare che hanno ricevuto, le funzioni
che l’ordinamento attribuisce all’organo di cui sono chiamati a essere componenti. Si notri che
dall’elezione.
potrebbero esistere modalità di scelta diversa
Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge: i membri del Parlamento europeo; i deputati e i
senatori; i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali; i sindaci e i consiglieri comunali; i
consiglieri circoscrizionali nei comuni in cui siano previste le circoscrizioni.
Il fenomeno referendario segna letteralmente la storia costituzionale e politica italiana per tre decenni.
Dal 1995 però molti falliscono, non raggiungendo il quorum. Ecco alcuni degli aspetti più
propriamente giuridici emersi attraverso una prassi così ricca:
disputa ricorrente intorno all’ammissibilità delle richieste referendarie che ha inevitabilmente
-)la
trascinato la Corte costituzionale al centro di accese polemiche politiche