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Il diritto, il soggetto, gli atti. I rapporti tra norme giuridiche

Sviluppo e mutamento dell'ordinamento giuridico

Ordinamenti statici: ordinamenti in cui le norme vengono poste in una volta sola e tutte insieme in un momento iniziale (i dieci comandamenti o le dodici tavole); essi sono soggetti tutt’al più a mutamenti nei modi di applicazione.

Ordinamenti dinamici: gli ordinamenti giuridici sono ordinamenti dinamici. Le norme giuridiche possono sorgere in diversi modi (esiste una pluralità di fonti del diritto come ad esempio la legge e il regolamento); ma le fonti sono percepite come capaci di produrre stabilmente e continuamente nuove norme giuridiche.

Successione di norme di una fonte

Quando una fonte produce nuove norme, esse si aggiungono o si sommano l'una all'altra rendendo sempre più ricco l'ordinamento giuridico al quale appartengono, solo se la nuova norma non disciplina in modo diverso una materia già prima disciplinata. Se la norma disciplina in modo diverso la materia, la nuova norma si sostituisce alla vecchia. Il contrasto viene così risolto secondo un criterio cronologico. Il risultato è l'abrogazione della norma precedente.

Abrogazione: venire meno di una norma ad opera di una successiva e incompatibile con il permeare della prima. Le Preleggi disciplinano il fenomeno dell'abrogazione distinguendola in diverse forme:

  • Abrogazione espressa: si ha quando la nuova norma individua esplicitamente e con precisione quali delle norme precedenti vengono abrogate.
  • Abrogazione tacita: si ha in assenza di abrogazione espressa, quando il venir meno della norma precedente si ricava dall'insanabile contrasto con la norma seguente.
  • Abrogazione per nuova disciplina dell'intera materia: si ricorre quando la precedente disciplina di una materia sia venuta in essere disordinatamente e risulta quindi conveniente riordinarla e raccoglierla in un unico atto normativo.

Quando una legge viene abrogata, essa perde la sua efficacia ma soltanto per il futuro (le norme non sono in generale retroattive – art.11 Preleggi).

Retroattività: la norma deve essere applicata non solo ai fatti che si verificheranno in futuro, ma anche a quelli che si sono verificati in passato.

Deroga: se la norma seguente contrasta con la precedente nel senso che disciplina in modo diverso solo alcuni casi che pur rientrerebbero nella previsione della prima.

Rapporti tra fonti. Parità, gerarchia e competenza

Esistono diverse fonti del diritto cioè diversi modi di produzione: legge, decreti legislativi, decreti-legge, leggi regionali e regolamenti. Due o più fonti possono legittimamente porre norme sulla stessa materia.

  • Due fonti – stessa materia – parità (legge, decreto-legge, decreto legislativo): le fonti in questo caso hanno la stessa forza; se esse pongono in essere norme tra loro contrastanti, per risolvere la controversia si adotta il criterio cronologico.
  • Forza di un atto normativo: capacità delle norme da esso prodotte di innovare rispetto alle norme preesistenti, modificandole o abrogandole, o di resistere alle innovazioni che venissero prodotte da norme non dotate della stessa forza.
  • Due fonti – stessa materia – rapporto di gerarchia: una fonte gerarchicamente inferiore non può né modificare né abrogare le norme della fonte superiore. Se una norma di una fonte inferiore si trova a contrastare una norma della fonte superiore, la prima sarà illegittima.

Costituzione e leggi costituzionali – legge ordinaria – regolamenti.

Rapporti di competenza: escludono ogni legittima concorrenza tra le norme poste dalle fonti di cui si tratta. Se i limiti di competenza vengono violati, si cade nell’illegittimità.

Rapporti di competenza tra ordinamenti: un ordinamento rinuncia a determinare con una propria disciplina certe fattispecie, riconoscendo la competenza di un diverso ordinamento (ordinamento comunitario europeo). Se i limiti di competenza vengono violati, non deriva né l’abrogazione della norma nazionale né la sua illegittimità, ma semplicemente la constatazione della sua inefficacia e pertanto la sua disapplicazione.

Illegittimità delle norme

  • Se la fonte supera i limiti ad essa imposta nel produrre leggi.
  • Se una norma è illegittima non vuol dire che non esista.
  • L’illegittimità deve essere accertata dalle autorità competenti a farlo.
  • Nel nostro ordinamento le norme di legge possono essere illegittimate e fatte venire meno solo dalla Corte Costituzionale.
  • Le norme dei regolamenti possono essere giudicate illegittime da qualunque giudice, ma solo i giudici amministrativi hanno il potere di annullarle.

I soggetti

Le persone fisiche

I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti del diritto. Le loro posizioni risultano disciplinate come diritti o come obblighi, doveri o poteri (come una delle situazioni giuridiche soggettive). Soggetti: essere capaci di essere titolari di diritti, obblighi ecc. Questa capacità si chiama capacità giuridica (propria di tutti coloro che sono considerate persone, che sono nati e che vivono – art. 1 cc. 1 Codice Civile – implicita nell’art.2 3 e 22 della Costituzione). Per le organizzazioni si parla di Personalità giuridica e di capacità giuridica.

Per ogni persona fisica hanno un rilievo particolare la residenza e il domicilio.

Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, co. 2 C.C.); luogo dove una persona soggiorna non in modo precario; luogo dove una persona fisica si trova quando non ha particolari ragioni di essere altrove. La residenza si determina attraverso l’iscrizione all’anagrafe di un Comune. La residenza non si perde anche se ci si allontana per periodi relativamente lunghi. Effetti giuridici: luogo di esercizio del diritto di voto, luogo di notificazione degli atti giudiziari, appartenenza a un comune.

Domicilio: luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 co. 1 C.C.); il domicilio è necessariamente unico, tuttavia si può eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari. Effetti giuridici: luogo di apertura del testamento, luogo di pagamento dei crediti.

Scomparsa: art. 48 C.C. viene nominato un curatore che amministra i suoi beni. Trascorsi due anni se c’è il testamento, i potenziali eredi possono ottenere l’immissione nel possesso temporaneo dei beni e goderne i frutti (art. 49 C.C.); trascorsi poi dieci anni possono chiedere la dichiarazione di morte presunta (art.58 C.C.). Tale dichiarazione produce effetti equivalenti a quelli della morte.

La capacità delle persone fisiche

Se una persona fisica ha la capacità giuridica ma non ha la capacità di agire, di compiere, cioè, da sé le azioni che sono richieste per ottenere effetti giuridici, viene nominato un tutore.

Minori: inferiori ai 18 anni; situazione di incapacità generale e non assoluta; 16 anni: acquisisce la capacità di riconoscere un figlio naturale, di dare il consenso al proprio riconoscimento da parte di un genitore naturale, di contrarre in matrimonio (con il permesso del Tribunale dei minori e per motivi gravi). Esso è rappresentato da un tutore o da un genitore per gli atti non personali. Con il matrimonio il minore acquisisce l’emancipazione che permette di occuparsi degli atti personali e patrimoniali non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La capacità di agire può essere perduta totalmente attraverso l’interdizione (infermità di mente grave da rendere incapaci di provvedere ai propri interessi), solo parzialmente attraverso l’inabilitazione (infermità meno gravi); esse possono derivare solo da una sentenza di un giudice. Con l’interdizione il soggetto è sostituito completamente da un tutore che lo rappresenta. L’inabilitato si trova in una situazione di limitata capacità come nel caso del minore; negli atti che non può compiere da solo ha bisogno di un curatore.

Incapacità naturale: fa sì che gli atti compiuti risultino viziati e perciò annullabili; chi si trovi in queste condizioni non è responsabile degli eventuali illeciti commessi.

La rappresentanza

Rappresentanza: è il potere che uno ha di agire producendo effetti giuridici per un’altra persona. Questo poter può derivare direttamente dalla legge (rappresentanza legale) o dalla stessa volontà di colui per il quale l’atto viene compiuto (rappresentanza volontaria).

Rappresentanza legale: Il rappresentante dovrà agire per conto dell’incapace, in suo nome, curando i suoi interessi (rappresentanza legale: è la legge che impone che la persona incapace sia rappresentata da una persona capace).

Rappresentanza volontaria: persona che ha il potere ed il compito di agire in nome e per conto di colui che è impossibilitato, o semplicemente non vuole agire personalmente. Sarà l’interessato però a potersi ed a doversi preoccupare di indicare chi vuole che agisca in suo nome.

Procura: atto con il quale una persona volontariamente conferisce ad un’altra persona la rappresentanza. Essa può riguardare singoli affari (p. speciale) o tutti in genere gli affari di una persona (p. generale). Non è ammesso il testamento e il voto per procura.

Rappresentanza organica: non è un vero e proprio rapporto di rappresentanza tra due soggetti, dato che il rappresentante opera come parte dell’organizzazione - persona giuridica. Essa si realizza infatti solo nel caso delle persone giuridiche, cioè dei soggetti che sono organizzazioni come le società o gli enti pubblici. Ad una delle persone fisiche che agiscono per l’organizzazione viene di solito assegnato il compito di rappresentare la persona giuridica nel suo insieme (essa normalmente il presidente dell’organizzazione).

Le persone giuridiche

Organizzazioni: esse sono composte da individui; in esse le singole persone vi entrano come componenti; (Stato, Regioni, Comuni; molte istituzioni pubbliche, associazioni, fondazioni, società commerciali, sindacati, partiti politici, ecc.). Possiamo definire una vera e propria organizzazione come un insieme di persone fisiche unificato da:

  • Regole che determinano gli scopi comuni.
  • Regole sull’appartenenza dei soggetti all’organizzazione.
  • Regole sulle risorse da acquistare ed utilizzare per il conseguimento degli scopi.
  • Regole per determinare quali dei soggetti appartenenti all’organizzazione possano o debbano agire per essa.

Le persone giuridiche sono organizzazioni, mentre non tutte le organizzazioni sono persone giuridiche (sindacati, partiti, famiglie). Vantaggio della persona giuridica è la limitazione della responsabilità. Le persone giuridiche non hanno né residenza né domicilio, hanno invece una sede.

Associazioni e fondazioni

Le organizzazioni possono essere del tipo dell'associazione o del tipo della fondazione.

Associazione: abbiamo più persone che stringono tra loro un accordo di collaborazione per perseguire insieme, attraverso particolari mezzi, uno scopo da esse stesse deciso. Per questo motivo l’elemento patrimoniale ha il suo peso. Alle associazioni appartengono anche le società commerciali che hanno per oggetto l’esercizio di attività imprenditoriali a scopo di lucro; le società hanno una loro disciplina (Titolo V Libro V C.C.). Qui i soci dispongono liberamente dell’associazione stessa.

Fondazione: istituzione per fini di generale utilità, da un atto iniziale di un solo soggetto che è diverso da coloro che saranno chiamati ad amministrare l’ente. Nelle fondazioni non ci sono soci, gli amministratori possono solo operare per raggiungere nel modo migliore gli scopi assegnati dall’ente.

Persone giuridiche private: nel diritto privato, sia le associazioni che le fondazioni diventano persone giuridiche non con il perfezionamento dell’atto costitutivo, che deve essere un atto pubblico, ma con un atto di riconoscimento da parte della pubblica autorità.

Associazioni non riconosciute: non ottengono il riconoscimento come persona giuridica; in esse sono sempre responsabili non solo l’associazione stessa ma anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; hanno capacità giuridica molto ampia: possono essere titolari di obblighi e diritti di ogni genere; dal 1985 hanno diritto di proprietà di beni immobili.

Comitati: più persone che decidono di agire insieme e di raccogliere mezzi tra i sottoscrittori per il raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità che danno vita ad una sorta di provvisoria associazione; esaurita l’iniziativa per la quale è stata costituita, si scioglie. Anch’esso può chiedere il riconoscimento come persona giuridica, se ciò non avviene i componenti del comitato sono responsabili della destinazione e conservazione dei fondi raccolti.

Le associazioni, le fondazioni e le società sono disciplinate dal codice civile, e sono persone giuridiche; esse sono strumenti offerti all’autonomia privata delle persone fisiche per meglio perseguire i propri fini leciti. Una volta costituite operano secondo le regole del diritto privato. Hanno la stessa capacità delle persone giuridiche.

Gli enti pubblici

Stato (Regioni, Province, Comuni): organizzazione costituita affinché la convivenza di tutti, e la vita sociale in generale, possa svolgersi in un modo sufficientemente ordinato e sicuro. Organizzazioni di questo tipo vengono considerate persone giuridiche, ma poiché hanno come ragione della propria esistenza il soddisfacimento degli interessi della comunità, o interessi pubblici, esse si dicono enti pubblici.

Ente pubblico: organizzazione costituita dalla comunità per il raggiungimento dei propri fini, riconosciuta come persona giuridica. Ha anch’esso capacità giuridica, come tutti gli altri soggetti. A loro devono però essere riconosciuti particolari poteri detti podestà (imporre atti normativi o provvedimenti). Esso deve perseguire i fini che la comunità stessa si pone e pone loro; questo fa sì che la loro opera sia in parte regolata dal diritto privato e in parte dal diritto pubblico (ramo che disciplina l’organizzazione pubblica ed i rapporti tra l’organizzazione pubblica ed i soggetti privati).

Enti pubblici economici: agivano in generale nell’ambito del diritto privato ma essendo enti pubblici facevano da cerniera tra l’elemento pubblico e quello privato. Dagli anni novanta si ha una tendenza a rendere questi enti pubblici società per azioni e quindi una tendenza alla privatizzazione.

Le situazioni giuridiche soggettive. I beni

Varietà di relazioni tra soggetti

Situazioni giuridiche soggettive: ogni possibile relazione giuridica dei soggettiva loro in relazione ai beni; diritto e obbligo sono situazioni giuridiche soggettive; le situazioni giuridiche possono essere vantaggiose o svantaggiose per colui che ne è portatore. Possiamo affermare che le posizioni di obbligo sono svantaggiose, mentre quelle di diritto sono vantaggiose.

I diritti soggettivi

Si ha un diritto soggettivo quando ci è garantito il godimento di un bene della vita. I beni soggettivi si differenziano per l’oggetto e per il contenuto di ciò che è garantito. Sono le norme di un ordinamento a decidere quali beni della vita possono essere garantiti. La garanzia del godimento di ciò che forma oggetto di un diritto soggettivo è sempre offerta dalla possibilità di ottenere il riconoscimento o la riparazione ad opera di un giudice, la cui decisione (sentenza) venga poi fatta eseguire anche coattivamente dallo Stato.

Diritti assoluti: si hanno in relazione ad ogni altro soggetto; essi però non sono tenuti a fare alcunché per soddisfare il nostro diritto, ma solo a non fare niente che sia lesivo del diritto stesso (proprietà, diritto alla vita, all’immagine, al nome). I diritti assoluti non sono sempre soggetti a prescrizione.

Diritti relativi: si hanno in relazione a soggetti determinati e solo in relazione ad essi; tali soggetti si trovano di fronte al titolare in situazione di obbligo. Diritto da una parte e obbligo dall’altra formano i termini del classico rapporto giuridico.

Prescrizione: fenomeno che prevede il venir meno dei diritti relativi se essi non vengono esercitati per molto tempo; ci sono alcuni diritti assoluti soggetti a prescrizione.

Diritti reali: sono diritti assoluti aventi ad oggetto le cose; essi coinvolgono sempre in relazione alla cosa i comportamenti delle persone, ma sono disciplinati in modo tale che spesso li si concepisce come se avessero ad oggetto direttamente la cosa stessa. Questi diritti, riconosciuti nell’ordinamento italiano sono sette: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto (diritto di uso concepito direttamente sulla cosa), uso, abitazione, servitù. Pegno ed ipoteca sono diritti reali che fanno del bene strumento di credito.

Facoltà: ciò che il proprietario può fare rispetto al bene il cui godimento gli è garantito. Caratteristico delle facoltà è che il loro esercizio non muta la situazione giuridica del bene o dei soggetti.

Poteri giuridici

Potere giuridico o facoltà di disporre: possibilità data ad un soggetto di produrre effetti giuridici con propri atti a ciò rivolti. (la capacità di agire non è altro che la capacità di esercitare poteri giuridici di cui un soggetto si trovi ad essere titolare). I poteri giuridici si realizzano attraverso atti volontari, ma non derivano dalla volontà. Bensì dalle norme del diritto.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Guiglia Giovanni.
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