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LO SVILUPPO DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

1. LA FORMAZIONE DELLO STATO MODERNO

Stati moderni: si frammentano e si spezzano i poteri universali; le sovranità territorialmente delimitate si affermano con l'esercizio del potere diretto e immediato. Fondamentale strumento del concentrarsi dell'autorità furono la costruzione di eserciti permanenti e di corpi funzionali civili.

2. LE FORME DI STATO

Per riuscire a classificare le forme di Stato bisogna tenere presenti:

  • Rapporti tra le autorità sovrane e i sottoposti all'autorità statale;
  • La funzione e i fini che le autorità sovrane attribuiscono a se stesse, in relazione alla collettività e al territorio sui quali la sovranità si volge.

Rapporti stato e cittadino e finalità dell'organizzazione statale:

Stato assoluto:

  • Storicamente realizzato in Francia dal re Sole;
  • Forte concentrazione dell'autorità statale nel sovrano;
  • Assenza di garanzie giuridiche di
  1. Fronte al potere statale:
    • Non esiste divisione dei poteri, essi fanno tutti egualmente capo al sovrano.
  2. Stato di polizia:
    • Polizia viene inteso in questo caso come cura della polis, della città e quindi della collettività.
    • I sovrani avvertono e proclamano come proprio il compito promuovere e sviluppare il benessere e la felicità dei sudditi.
  3. Stato liberale:
    • Stato legale e di diritto
    • Stato legale: stato fondato sulla supremazia della legge di fronte a tutti gli altri atti statali, ad espressione della volontà generale.
    • Stato di diritto: potere legislativo è un potere autonomo; potere giudiziario acquista autonomia; emerge la tendenza alla spartizione dei poteri.
    • Vengono istituite istanze e tribunali per ottenere il riconoscimento dei diritto nel casi essi fossero stati violati dalle autorità statali.
    • Penetrano i principi rappresentativi.
    • Declina in stato gendarme: il cui compito si limitava a stabilire e far rispettare le regole del gioco.

Garantendo in particolare l'ordine pubblico.

Stato democratico:

  • Diritti politici vengono riconosciuti a tutti i cittadini (suffragio universale);
  • Stato pluriclasse espandono i compiti assegnati allo Stato;
  • Stato interventista sociale e nella direzione dell'economia.

Stato socialista:

  • Mira alla liberazione della società dalla divisione in classi e dallo sfruttamento del lavoro generati dalla proprietà privata dei mezzi di produzione e dallo sviluppo in senso capitalista dell'economia;
  • Nazionalizzazione o socializzazione dei mezzi di produzione;
  • Organizzazione statale come strumento di dominio della borghesia sulle classi più povere e emarginate;
  • Scomparsa dello Stato.

Struttura dell'organizzazione statale:

Stato federale:

  • Stato composto di Stati;
  • Stati membri sono organizzazioni con ampia autonomia (f. legislative, di governo ed esecutive, giudiziarie);
  • Gli Stati membri non

Sono pienamente sovrani;_ Uno dei due rami del parlamento non rappresenta i cittadini ma i singoli Stati.

Stato unitario:_ Al suo interno esiste un’unica organizzazione avente le caratteristiche dell’organizzazione statale.

  1. LE FORME DI GOVERNO

La distinzione delle forme di governo si basa sul modo in cui i massimi poteri statali (in particolare il potere esecutivo e il potere legislativo) sono distribuiti tra gli organi di vertice dello stato.

  1. Repubblica: l’organo di vertice (il Capo dello Stato) ha, direttamente o indirettamente, carattere rappresentativo del popolo; la sua carica è temporaneamente definita.
  2. Repubblica parlamentare: il Capo dello Stato ha il compito di individuare e nominare quali componenti del governo potranno garantire ad esso la fiducia del Parlamento; il capo dello Stato è rappresentativo del popolo, eletto dal Parlamento per un periodo determinato. Hanno raggiunto sempre maggiore importanza in questa forma di governo i partiti politici.
Formattazione del testo

Le forze chiamate a formare il governo esprimono la stabilità politica. La stabilità politica è maggiore nei sistemi bipartitici che in quelli caratterizzati dal multipartitismo.

Repubblica presidenziale: il potere di governo ed esecutivo spetta al Presidente della Repubblica; al Parlamento spetta la funzione legislativa, ma esso non può incidere sulla vita del Governo; carattere rappresentativo del presidente, viene eletto direttamente dal popolo o consistemi di secondo grado.

Repubblica semipresidenziale: il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo ed è parte integrante del potere esecutivo con ampi poteri di indirizzo politico, ma il governo vero e proprio deve ottenere la fiducia delle camere.

Monarchia: il capo dello Stato, comunque individuato, non ha carattere rappresentativo; la sua carica è a vita. Ora i principi rappresentativi sono entrati anche nelle forme monarchiche. Quindi non è così importante la differenza tra monarchia e repubblica.

repubblica. Monarchia costituzionale: limitazione dei poteri del sovrano, che perde in tutto o in parte il potere legislativo, pur conservando ogni potere di governo o di amministrazione; il sovrano regna attraverso i suoi ministri che nomina e revoca come vuole. Monarchia parlamentare: i ministri nominati dal re debbono godere anche della fiducia del Parlamento; il sovrano si limita ad assegnare gli incarichi di governo a coloro che hanno la concreta possibilità di ottenere la fiducia del Parlamento. Annalisa Bergamo – Istituzioni di Diritto Pubblico -

STATO E COSTITUZIONE

La forma di Stato e la forma di Governo individuano la Costituzione di ogni singolo Stato.

Costituzione: Insieme delle fondamentali regole di funzionamento dello Stato. Atto scritto e solenne nel quale sono stabilite le regole fondamentali della vita statale sia quanto all'individuazione degli organi al vertice ed ai loro reciproci rapporti sia quanto ai diritti ed doveri dei cittadini, ed ai

rapporti tra i cittadini e lo Stato. Registra l'equilibrio tra le forze politiche fondamentali. Costituzione scritta: si pone come il principale degli atti normativi dello Stato; essa ha un'effettiva superiorità gerarchica sulle altre fonti del diritto, e in particolare sulla legge ordinaria del Parlamento. La Costituzione può essere rigida o flessibile. Costituzione rigida: la legge ordinaria non può né abrogarla né modificarla né contraddirvi. La rigidità di una Costituzione è garantita dalla possibilità che le norme contrastanti con la Costituzione siano eliminate; il compito di giudicare gli eventuali contrasti tra leggi e Costituzione è affidato, in Italia, alla Corte Costituzionale. Costituzione flessibile: la legge del Parlamento è idonea a modificare o abrogare norme Costituzionali. Una Costituzione non scritta è sempre flessibile. Costituzione materiale: effettivo modo di essere della rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Costituzione.

Costituzione formale: insieme dei testi normativi di un rango.

1. STATO E PARTITI

Partiti politici: persone che si uniscono riconoscendosi in determinati interessi, valori o ideali che si organizzano per tradurre la propria aspirazione in programmi operativi. Sono il tramite tra la società e lo Stato.

Pluripartitismo: esiste in democrazia politica; si manifesta nella libertà di aderire ad un partito prescelto o di unirsi e fondarne uno nuovo. I metodi elettorali maggioritari favoriscono il bipartitismo.

Monopartitismo: esiste un solo partito (partito socialista ha vietato la formazione di altri partiti avversi).

LE ISTITUZIONI EUROPEE

1. LE COMUNITÀ EUROPEE E L'UNIONE EUROPEA

U.S.A.

- Gli Stati membri non godono di una vera sovranità, né dal punto di vista internazionale né dal punto di vista nazionale;

- Veramente sovrano è il loro insieme (Congresso e Presidenza) dalle quali dipende l'uso della forza militare;

- La ripartizione

La divisione dei compiti e dei poteri tra l'Unione e i singoli Stati è stabilita dalla Costituzione degli Stati Uniti.

COMUNITÀ EUROPEA:

  • I singoli membri della comunità sono titolari della sovranità interna e internazionale;
  • Sono padroni dell'esercizio della forza nel proprio ambito e verso l'esterno;
  • La ripartizione dei compiti e dei poteri tra i singoli Stati e l'Unione è stata stabilita da accordi tra i singoli Stati;

Annalisa Bergamo - Istituzioni di Diritto Pubblico -19

Attraverso i trattati internazionali, i singoli Stati hanno assegnato alle istituzioni comunitarie funzioni relative ai rapporti economici. Nel proprio ambito di attività, la Comunità europea ha personalità giuridica sia nei rapporti internazionali che all'interno degli Stati membri.

ORIGINI STORICHE:

I. CECA: Comunità europea dell'acciaio e del carbone; 18 Aprile 1951. Si tratta di un ente sovranazionale governato da un Alta

Autorità (organo collegiale formato da nove membri designati dagli Stati) attorno alla quale furono posti una Corte di Giustizia ed un Assemblea Comune (composta dai rappresentanti dei popoli europei, in origine designati dai Parlamenti nazionali). Inoltre un Consiglio speciale dei Ministri composto da membri dei Governi nazionali. II. CEE: Comunità economica europea. Che estendeva a tutti i settori economici gli scopi della CECA. III. Euratom: Comunità relativa al settore dell'energia nucleare. L'assemblea e la Corte di Giustizia sono sempre state uniche per le tre comunità, mentre è solo dal 1985 che si sono uniti anche gli esecutivi. TRATTATO Di MAASTRICHT 17 FEBBRAIO 1992: segna un ampliamento delle materie e delle politiche comunitarie e istituisce una Unione Europea fondata sulle comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione. L'unione si prefigge di promuovere il progresso economico e sociale degli Stati e dei.

popoli, la creazione di uno spazio senza frontiere interne, l'instaurazione di una unione economica e monetaria. Cittadinanza nell'unione: chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce la cittadinanza dell'unione; ad essa si collegano il diritto di circolare liberamente negli Stati membri; il diritto di votare e di essere votato nelle elezioni comunali del Comune di residenza di qualunque Stato membro; il diritto di avvalersi della tutele diplomatica di qualsiasi Stato membro.

1. AMBITI D'AZIONE, POTERI E ATTI DELLE COMUNITÀ E DELL'UNIONE

Gli ambiti originari sono quelli collegati alla creazione del mercato comune attraverso la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, la definizione della politica dell'agricoltura, dei trasporti e del commercio; più recentemente la Comunità ha sviluppato la politica della politica

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A.A. 2003-2004
95 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Guiglia Giovanni.