COMPENDIO
DI DIRITTO
ALLO STUDIO
Ad uso di docenti, impiegati, studenti, rappresentanti e
quanti altri si dedicano all’università italiana.
Compendio di diritto allo studio 2
Sommario
Fonti
...................................................................................................................................................... 3
Evoluzione dell’autonomia universitaria .............................................................................................. 5
Attività di assistenza universitaria ........................................................................................................ 6
Attori del sistema universitario ............................................................................................................ 9
Didattica universitaria ........................................................................................................................ 16
Personale docente ............................................................................................................................... 16
Personale non docente ........................................................................................................................ 19
Servizi di segreteria ............................................................................................................................ 20
Appendice. Formulario ....................................................................................................................... 37
Appendice 2. Il problema del Numero Chiuso
................................................................................... 45
Link per il diritto allo studio: ............................................................................................................. 45
Compendio di diritto allo studio 3
Introduzione
“un diritto quale quello allo studio è attribuito all’uomo nel suo interesse perché lo sviluppo della
cultura appartiene al suo irrinunciabile destino” (Mazziotti)
Il diritto allo studio rappresenta un caso eclatante di intervento pubblico con finalità redistributive.
Il concetto di redistribuzione è infatti strettamente connesso a quello di equità, il criterio valutativo
che ne è alla base si fonda sulle pari opportunità degli individui. Nel 1969 si è verificato il
passaggio dal sistema di università d’elite al sistema di massa, grazie alla legge che bloccava il
limite dell'esame di accesso ai corsi universitari (il limite è stato reinserito successivamente nel
cosiddetto “numero chiuso”). La valutazione della qualità è alla base di un corretto management dei
servizi pubblici, ero ancora di più nella pubblica amministrazione anziché nel privato laddove il
livello di efficacia è assicurato dalla libera concorrenza sul mercato.
Oggetto del diritto allo studio è la libertà di apprendimento, contenuto è la garanzia di poter
accedere a tutti i gradi degli studi, secondo i principi di capacità e merito; la stessa libertà è fondata
sull’eguaglianza giuridica dei cittadini. In questo caso la cittadinanza non deve essere vista come un
privilegio, bensì come una risorsa a disposizione di tutti, si pensi all’art. 3 che tutela anche gli
stranieri sui diritti fondamentali e su quei diritti che rientrano nella pubblica utilità quali non solo lo
studio ma anche il lavoro e le cure mediche. Infatti il principio di eguaglianza è frutto della
concezione cristiana che riconosce per ogni uomo la possibilità di determinarsi liberamente secondo
la legge morale. I diritti inviolabili sono riconosciuti “uti singulis” e “uti socius” che conferma il
fenomeno associativo come strumento di sviluppo sociale, affinché sia l’individuo a scegliere e non
lo Stato per lui. Fonti
Sono fonti del diritto allo studio:
1) Costituzione e leggi costituzionali
Art. 33 “libertà d’insegnamento”
La cultura è libera: non c’è e non deve esistere un’arte o una scienza di Stato, in questo senso
l’autonomia universitaria è garantita in ragione di questa libertà. La manifestazione del pensiero
anche dal punto di vista associativo può essere vista come un’attività sia universitaria, e quindi
scientifica, sia nell’ambito del diritto allo studio, e quindi politica. Fermo restando che se
l’insegnamento è libero, l’accertamento rimane una prerogativa dello Stato. E’ riconosciuto al
docente la libertà di esercitare le sue funzioni senza vincoli di ordine culturale, religioso o
ideologico, con il solo limite del rispetto della libertà di opinione del discente.
Art. 34 “diritto allo studio”
Il diritto allo studio è inteso come libertà di acquisire competenze, e che si concilia con l’art. 3
co.2 che consente a tutti il pieno sviluppo della personalità. Non diversamente dal diritto al lavoro
(art. 1), il diritto allo studio nasce e si sviluppa come diritto civico e sociale. Nel sviluppare gli
articoli dedicati al diritto allo studio, il Costituente ha privilegiato l’istanza egualitaria e cioè
l’impegno di creare una libertà culturale che diventi concretamente e universalmente esercitabile,
demandando alle istituzioni statali tale compito; in questo senso l’università può definirsi come un
ente autarchico in senso stretto in quanto opera in regime giuridico amministrativo e allo steso
tempo esercita potestà pubbliche. Compendio di diritto allo studio 4
2) Leggi ordinarie: l. 341/90, l. 390/91, l. 590/82, l.p. 9/91, 168 / 89, decreto
ministeriale 509 / 99 cosiddetta riforma Zecchino, decreto ministeriale 270 / 04
riformò atti, regolamento degli studenti del mio 138. Il decreto ministeriale del 170 /
04 entra in vigore a partire dall'anno accademico 07/08 prevedeva un nuovo modello
didattico cosiddetto a Y. cioè un anno base di 60 crediti e due opzioni di due anni: la
prima rivolta a chi intende conseguire la laurea triennale tramite il percorso
professionale professionalizzante, la seconda consente di acquisire la specialistica
parlando per un percorso metodologico. Scopo di formare di separare nettamente io
iter formativi pur consentendo fasce tacito dall'uno sull'altro.
3) Atti aventi forza di legge: DPCM 09-4-01, DPCM 09-04-07
4) Atti di provenienza comunitaria: Tr.CEE art.2, Cost. Europea. artt. I-1 e I-10
5) Regolamenti, si distinguono in:
Statuti: dettano disposizioni circa:
-elettività delle cariche accademiche
-corsi di orientamento e aggiornamento
-attività formative autogestite
-la composizione degli organi collegiali
-determinare i corsi di laurea, specialistiche e dottorati
Regolamento didattico di Ateneo (RDA): previsti dalla legge 341/90, disciplinano
l'organizzazione didattica di corsi di studio con particolare riferimento a:
-ai criteri di accesso ai corsi di laurea
-alla programmazione, coordinazione verifica delle attività formative
-alle attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato
-alle procedure di svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto
-alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
-introduzione di attività formative per studenti part-time
-individuazione per ogni struttura di singole responsabilità
-valutazione della qualità
Regolamento didattico dei corsi di studio (RDC): regola specifici aspetti organizzativi
del corso di studio (per es. corso di laurea, corso di specialistica, dottorato, etc.) e
determina:
- l'elenco degli insegnamenti
Compendio di diritto allo studio 5
-gli obblighi formativi, crediti e propedeucità
-regole per i piani di studio individuali
-forme didattiche e verifiche del profitto
6) Usi e consuetudini: per es. prenotazioni degli esami in forma cartacea
Evoluzione dell’autonomia universitaria
L’università è cambiata nel corso dei secoli, in epoca medioevale era una corporazione di arti e e
mestieri (universitas = corporazione), nel XVII sec. si fa carico di un’istanza garantista volta a
preservare la libertà d’insegnamento, nel XX sec. si afferma in molti paesi come istituzione di
massa finalizzata alla più ampia diffusione dell’istruzione intesa non solo come tradizione di saperi
bensì come diritto materialmente esercitato dal popolo per garantire la qualità della democrazia.
Tuttavia il Costituente ha disatteso le istanze egualitarie dell’art. 3 co.2 focalizzandosi troppo
sull’autonomia delle strutture e sui contenuti dell’insegnamento, anziché concentrare l’azione
sull’omogeneizzazione delle opportunità culturali (per es. tramite lo sviluppo di politiche sociali per
tutelare le fasce deboli).
Per più di 40 anni l’art. 34 della Costituzione è rimasto disatteso fino alla legge 390/91 che ha
introdotto il decentramento universitario suddividendo le responsabilità su tre livelli:
1. Stato: si occupa di indirizzo e programmazione (per es. i criteri di determinazione del
merito, le procedure di selezione)
2. Regione o Provincia autonoma: attivazione servizi indiretti tramite delega con le
università oppure tramite appositi organi di gestione (per es. EDIsU, Opera, etc.)
3. Ateneo: si occupano dell’attivazione dei servizi diretti oltre a:
- disciplinare l’orario delle strutture didattiche anche oltre il tempo diurno
- promuovere corsi serali per studenti-lavoratori
- promuovere l’interscambio con studenti stranieri
- sostenere le attività di associazione studentesca
I servizi di assistenza si distinguono in :
dirette (trasferimenti): consistono in aiuti economici a studenti per motivi di
reddito e di merito (per es borse di studio, prestito d’onore, esonero dalle tasse)
indirette (servizi): sono attività destinate alla generalità degli studenti (per es.
alloggio, mensa, sport, cultura, trasporti, orientamento, assistenza sanitaria, etc.)
Attualmente nell'ordinamento italiano vige il principio del pluralismo della pubblica
amministrazione in base al quale coesistono accanto allo Stato altri soggetti che dotati di capacità
giuridica pubblica perseguono finalità degli interessi generali. Questi soggetti godono di tre
caratteristiche:
1. Autarchia: capacità di amministrare i propri interessi con la stessa efficienza della
pubblica amministrazione
2. Autonomia: è l'indipendenza dell'ente della pubblica amministrazione
3. Autogoverno: cioè la capacità di scegliere da sé i propri organi di governo
Inoltre gli enti pubblici si distinguono in:
Compendio di diritto allo studio 6
1. Territoriali, laddove il territorio rappresenta l'elemento costitutivo
2. Istituzionali, che esistono a prescindere e dell'allocazione territoriale
3. Ausiliari, che svolgono funzioni necessarie e non
Per autonomia universitaria, quindi, si intende:
- Autonomia normativa: si concretizza il potere di emanare ha il 20 valore
vincolante
- Autonomia finanziaria: capacità di contenere su risorse provenienti da fonti
diverse che possono essere gestiti in modo indipendente; un ruolo permanente riveste
finanziamento dello Stato assieme contributiva obbligatoria degli studenti i cui
proventi sono: delle tasse di laurea valutazione legge 168/ 89 il re della volontà del
legislatore di reperire finanziamenti da fonti non necessariamente statale. Le università
possono inoltre contrarre mutui squisitamente prestazioni
- Autonomia didattica: cioè la determinazione e la disciplina dei corsi di laurea
corsi di specializzazione degli studi sulla metodi, individuale
- Autonomia organizzativa: della ricerca didattiche intesa di ricerche di servizio
anche degli aspetti amministrativi
Novità della riforma Moratti
L'organizzazione didattica si caratterizza per una configurazione 1+2+2:
-il primo anno è comune per tutti i percorsi con l'attività didattica a carattere unitario nel quale
si maturano 60 crediti, dopo di che la scelta è tra:
-un biennio professionalizzante in funzione di un più immediato e facile accesso al mercato
del lavoro tramite stage e attività di tirocinio nel quale si maturano 120 crediti
-un biennio metodologico-formativo il cui scopo è di consolidare le conoscenze di tipo
metodologico
-un quarto anno magistrale che sostituisce l'obsoleto titolo specialistico con il quale si
acquisiscono 120 crediti
Attività di assistenza universitaria
Attività dirette
Prestiti d’onore: le Regioni possono stipulare con aziende o istituti di credito le convenzioni per
l’erogazione rateale dei prestiti in relazione alla frequenza dei corsi e ai livelli di profitto. Le somme
prestate dovranno poi essere restituite a rate, senza interessi, una volta completati gli studi e
comunque non prima di aver iniziato un’attività professionale. In ogni caso trascorsi 5 anni dal
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completamento (o dall’interruzione) degli studi rimane l’obbligo di restituire il prestito maggiorato
degli interessi.
Borse di studio: servono a coprire i costi di mantenimento degli studenti delle diverse sedi. Gli
importi sono decisi dalle Regioni in base ai criteri stabiliti ogni anno dal MIUR sulla base degli
indici ISTAT del costo della vita. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito secondo l’ordine definito da una graduatoria. La durata dell’erogazione delle borse di
studio è pari all’intera durata del corso di studi e può essere sempre rinnovato. La cadenza di
pagamento non può essere superiore al bimestre. Il DPCM 09-04-01 prevede quali requisiti di base
l’appartenenza alla fascia di reddito compresa tra 12.000 e 16.000 euro considerando un nucleo
familiare minimo di tre persone. Per valori superiori la borse di studio subisce una riduzione via via
proporzionale ad eccezione per gli studenti fuori sede che godono di speciali agevolazioni. La Borse
di studio può essere integrata con programmi per la mobilità internazionale. Gli oneri finanziari
provengono in parte dalla tassazione regionale e in parte da un apposito fondo nazionale
perequativo. Il DPCM 09-04-07 stabilisce i requisiti minimi per il godimento delle Borse:
- per il 1° anno il conseguimento di un massimo di 20 CFU per i corsi
organizzati in molteplici moduli didattici e 10 CFU per gli altri purché
conseguiti entro il 10 agosto
- per il 2° anno il conseguimento di 25 CFU nonché l’ottemperamento degli
obblighi formativi
- per il 3° anno 80 CFU
Attività indirette
Alloggi: si tratta di interventi di competenza regionale per quanto concerne la costruzione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli alloggi per studenti universitari. Il
servizio prevede la rilevazione della domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede. I Comuni
possono definire tipologie di contratto agevolato per studenti che decidono di affittare una camera
privatamente.
Mensa: le Regioni o gli atenei possono appaltare il servizio mensa ad aziende o cooperative di
ristorazione che forniscono il servizio a prezzo agevolato (oppure tramite buoni pasto presso
ristoranti o tavole calde convenzionate) a cui possono partecipare anche utenti non necessariamente
iscritti all’università. Secondo la l.390/91 gli studenti idonei alle Borse di studio che sono stati
esclusi dal beneficio per mancanza di fondi possono godere del servizio mensa per un anno gratis.
Orientamento:si occupa di fornire sostengo sui servizi per il diritto allo studio; si distingue dallo
sportello di segreteria che invece raccoglie solo le domande di accesso ai servizi. Il tutorato è invece
un servizio per guidare e sostenere lo studente nel corso degli studi, è garantito da un docente a
tempo pieno.
Lavoro part-time: all’interno dell’università è previsto che gli studenti stessi possano collaborare a
tempo parziale ad attività connesse al buon funzionamento dell’ateneo, con esclusione, però,
dell’attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all’assunzione di responsabilità
amministrative. Per il resto possono fornire la propria collaborazione in molti settori riguardanti, ad
esempio, i laboratori didattici, i servizi di portineria o segreteria, l’assistenza presso le biblioteche o
l’aule studio, l’aiuto ai portatori di handicap, supporti informativi, etc. Le prestazioni fornite non
possono superare il numero massimo di 150 ore per ogni anno accademico.
Compendio di diritto allo studio 8
Assistenza sanitaria: il diritto allo studio è riconosciuto anche a familiari dello studente straniero
purché questi dichiari di esserne responsabile del suo mantenimento. Resta da aggiungere che
mentre gli studenti comunitari possono usufruire dello stesso trattamento goduto nel paese
d’origine, gli extracomunitari e gli apolidi devono attenersi alla disciplina sull’immigrazione, in
particolare godono di assistenza:
- medico-generica, pediatrica e ostetrico-generica
- farmaceutica
- ospedaliera di breve e lungo degenza in P.O. pubblici o convenzionati
- specialistica
- assistenza integrata dalle casse di mutua assistenza
- consultorio psicologico
Agli stranieri irregolari sono comunque garantiti:
- la tutela della gravidanza e della maternità
- la salute del minore
- la vaccinazione e la profilassi
- la diagnosi e la cura delle malattie infettive
Studenti stranieri: usufruiscono degli stessi servizi dedicati agli studenti italiani. Agli studenti
stranieri non lavoratori è riconosciuto il permesso di soggiorno solo qualora dimostrino di possedere
i requisiti di merito. Entro la fine dell’anno accademico il Ministero degli esteri comunica alle
regioni o alle province autonome quali studenti abbiano diritto agli aiuti diretti; le università a loro
volta comunicano ogni 3 mesi alla questura l’elenco degli studenti immatricolati. In base alla
disponib
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