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Diritto pubblico e fenomeno giuridico

Diritto: complesso di regole che disciplinano i rapporti interpersonali all’interno di una collettività, consentendo di determinare fini comuni da conseguire attraverso l’organizzazione comune (in un dato momento storico). Questo giustifica il rapporto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale. Il fenomeno giuridico nasce dove esiste una qualche forma di aggregazione; lo sviluppo della società si svolge all’interno delle regole (esigenza di regole con la nascita delle prime città-stato, finalità comuni = processo evolutivo per le strutture sociali).

Norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole poste da un soggetto abilitato a farlo, attraverso cui si disciplinano i rapporti tra soggetti della comunità che riconoscono l’idoneità e a cui si adeguano. Esse sono legate agli eventi storici concreti e sono funzionali al raggiungimento di tutti i fini ritenuti di interesse generale (coattività). Possono avere origine dal comportamento perpetuato nel tempo dagli individui della società.

  • Effettività: una norma diventa tale se accompagnata dall’effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali con le relative sanzioni per la sua violazione.
  • Certezza: si raggiunge attraverso strumenti che garantiscano la conoscibilità delle regole mediante strutture e istituti.
  • Relatività: le regole stabilite in una certa materia possono mutare, ma può mutare anche ciò che è considerato giuridicamente rilevante.

Meccanismo delle norme giuridiche

Il meccanismo che disciplina le norme implica una scelta degli eventi cui riconoscere effetti giuridici. Ci si può basare su azioni (atti giuridici, espressione della volontà degli uomini) o su un fatto preso in considerazione di per sé (fatti giuridici, non determinato da una manifestazione della volontà). Di conseguenza, tale meccanismo comporta la scelta degli effetti che conseguono al verificarsi degli atti/fatti giuridici, quali: l’attribuzione della norma dell’obbligo di svolgere una determinata attività (posizione di svantaggio) o il diritto ad esigere da altri un comportamento conforme a quello imposto (posizione di vantaggio).

Diritto soggettivo e interesse legittimo

Diritto soggettivo: ne è titolare colui che riceve una tutela diretta da parte della norma.

  • Diritti assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di chiunque (esempio: diritto di proprietà).
  • Diritti relativi: possono essere fatti valere nei confronti di coloro che sono stati individuati dalla norma (esempio: rapporto creditore-debitore).

Interesse legittimo: ne è titolare colui che ha un interesse affinché l’amministrazione pubblica svolga le sue funzioni legittimamente in conformità alla legge (esempio: appalto).

Soggetti giuridici

Le norme giuridiche sono dirette a soggetti giuridici quali:

  • Persone fisiche: ciascuna persona è dotata di capacità giuridica, cioè idonea ad essere titolare di diritti e doveri fin dalla nascita; ma anche di capacità di agire (espressione propria volontà).
  • Persone giuridiche: private (espressione di fenomeni di aggregazione sociale) e pubbliche (vasta gamma di enti pubblici, tra cui lo Stato, ma anche società e associazioni che però non hanno personalità giuridica ma sono destinatari di norme).
  • Istituzioni pubbliche: lo Stato, ad esempio, è soggetto giuridico sia nei confronti degli altri stati, sia nei confronti dei cittadini. Le attività statuali sono esercitate attraverso organi che agiscono in nome e per conto dello Stato.

Ordinamento giuridico

Le norme, presentandosi con i caratteri di complessità e stabilità dettati dalla società, possono essere considerate come sistema o ordinamento giuridico. Si coglie il significato strutturale dello sviluppo del fenomeno giuridico. La natura dell’ordinamento dipende dal gruppo sociale a cui esso si richiama e si riconosce, includendo l’apparato organizzativo che assicura produzione, applicazione e osservanza.

Ogni ordinamento giuridico (esempio: Stato) ha un proprio modo di intendere il diritto, la sua produzione e applicazione. Un esempio sono gli ordinamenti di common law e civil law. L'elemento differenziale attiene al modo di produzione delle norme con conseguenze sul piano degli equilibri complessivi che si stabiliscono tra i poteri statuali.

Ordinamenti di civil law e common law

Gli ordinamenti di civil law (diritto scritto) si fondano su norme che sono cristallizzate e che rimangono valide e certe proprio perché scritte su codificazioni. L'Italia è un esempio formale di civil law, in quanto il nostro diritto è un diritto scritto che fa fede ad un insieme di fonti capeggiate dalla Costituzione. L'ordinamento civil law risponde quindi al requisito importantissimo della certezza del diritto, ma d'altra parte si potrebbe dire che è meno democratico perché più lentamente si adatta ai cambiamenti della società.

Gli ordinamenti di common law (diritto giurisprudenziale), invece, sono ordinamenti dove ci si basa sul cosiddetto precedente vincolante. Questo vuol dire che nel momento in cui vi è da decidere una controversia, i giudici non fanno fede a norme di tipo scritto, bensì alle sentenze che sono state pronunciate per casi simili in passato. Quindi, nel common law è la sentenza ad essere fonte stessa del diritto, ma stare decis del giudice (deve attenersi alle regole per casi simili).

Principi che regolano i rapporti giuridici

Fonti vincolate da regole definite sulla capacità di incidere sul sistema giuridico:

  • Principio gerarchico: serve ad ordinare le varie fonti amministrative lungo un’immaginaria scala gerarchica a seconda della forza normativa. Una regola di diritto non può mai derogare alla regola di diritto posta da una fonte situata su un gradino superiore.
  • Principio di competenza: si fa riferimento all’organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all’oggetto che esse possono investire.

Entrambi i principi servono ad attribuire ad ogni fonte normativa una sua specifica forza giuridica nei confronti di altre. Inoltre, le regole giuridiche considerano anche il fattore tempo e spazio: la regola successiva prevale sempre sulla norma precedente, di pari grado gerarchico (fonti interne ed esterne come l'UE).

Interpretazioni delle norme

  • Interpretazione letterale: condotta sul dettato testuale, sulla base del significato lessicale.
  • Interpretazione logica: per individuare la coerenza interna della legge, facendo ricorso ai lavori preparatori della legge.
  • Interpretazione analogica: se si hanno dubbi, si ricerca la norma in disposizioni che disciplinano materie analoghe.
  • Interpretazione sistematica: si ricerca la norma da applicare ricavandola dai principi vigenti nel sistema.

Settori delle regole giuridiche

Le regole giuridiche investono tre settori:

  • Organizzazione dell’apparato statuale
  • Rapporti tra apparato statuale e società
  • Rapporti che si formano tra i singoli membri di quella comunità

Forme di stato e governo

Forma di stato: si fa riferimento al rapporto tra autorità e libertà, da cui nasce l’esperienza statuale. Si intendono l’insieme delle finalità che lo stato si propone di raggiungere ed i valori cui ispira la propria azione e che determinano le caratteristiche di fondo del rapporto tra la struttura del potere statuale e la collettività che in essa si riconosce.

Forma di governo: essa è descritta dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità. Concetti distinti, strettamente connessi in quanto insieme servono a descrivere le caratteristiche delle varie organizzazioni statuali. Ogni forma di governo va valutata alla luce della forma di stato in cui essa opera.

Tipologie di stato

  • Stato assoluto: [16°-18° secolo] coincide con l’accrescersi dei compiti assunti dallo Stato rispetto ad una società che pone esigenze sempre più complesse. Lo Stato si cura di arricchirsi dei compiti e intervenire direttamente nei vari settori. Concentramento del potere nelle mani del sovrano, rivendicando l’origine divina + differenziazione organi e atti che essi compiono.
  • Stato liberale: [fine 18° secolo] (non interventista) svolgendo azioni indirette attribuisce ai pubblici poteri il compito di perseguire come finalità generale il soddisfacimento degli interessi della collettività. Volontà popolare come nuovo principio di legittimazione (elemento portante) + introduzione destinata a disciplinare l’azione degli organi di vertice dell’apparato statuale limitando l’azione dei soggetti politici (stato di diritto = funzionamento e organizzazione dello stato devono essere disciplinati dalla legge).
  • Stato sociale: diventa stato interventista in quanto interviene attivamente nei diversi settori economici, adoperandosi per la soluzione dei conflitti sociali. Esso si propone di assicurare agli organi politici, rappresentativi di tutti i cittadini, una partecipazione diretta, garantendo a tutti un’uguale possibilità di esercitare i diritti civili e politici (fine = uguaglianza sostanziale) + crescita apparati amministrativi.
  • Stato federale: basato sulla regola per cui i membri della federazione hanno competenza generale. (Stato regionale = sono gli organi centrali dello stato ad avere una competenza generale.)

Forme di governo

  • Forma di governo parlamentare: inizio rapporto dialettico tra Governo (esce dai poteri sovrani) e Parlamento. Istituzione della fiducia (elemento distintivo a cui si lega la concezione di capo dello Stato/presidente della Repubblica). Lo Stato: il governo, una volta formatosi, si presenta di fronte al parlamento per ottenere la fiducia sul programma che intende svolgere. Di conseguenza si salda alle forze politiche maggioritarie e ne diviene espressione (fase dualista-› monista).
  • Forma di governo presidenziale: [1787] si pone al centro del sistema costituzionale l’organo presidenziale che riunisce in sé i poteri e le funzioni proprie del capo dello stato e del capo del governo. Spetta al presidente il potere di nomina e revoca dei funzionari statali e dei ministri. (rapporto di fiducia tra presidente della repubblica e governo). Il parlamento non può essere sciolto dal presidente.
  • Regime semipresidenziale: 1919 costituzione Weimar (tedesca, primo stato democratico della storia). Si ritrovano alcune caratteristiche del governo presidenziale, ma che convivono con alcune caratteristiche del governo parlamentare. Regime doppia fiducia tra parlamento e presidente della Repubblica (che viene eletto direttamente dal popolo, è anche capo di stato ma ha funzioni esecutive limitate).
  • Governo direttoriale: obiettivo di garantire la stabilità dell’esecutivo, che opera al riparo dal rischio che altri organi costituzionali ne provochino la caduta. Forma di governo che postula l’assenza dello scioglimento anticipato del parlamento e la formazione di ampie coalizioni governative.

Dal Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana

Lo Statuto Albertino fu concesso nel 1848 da Carlo Alberto, Re di Sardegna, e divenne nel 1861 Costituzione del Regno d’Italia fino all’avvento della Repubblica nel 1948. (versione moderata dei principi della rivoluzione francese).

  • Costituzione ottriata (dall’alto verso il basso);
  • Monarchia costituzionale pura di tipo dualista basata sul sovrano e il parlamento, tutto è sottoposto a vaglia del re;
  • Costituzione flessibile (modificata con un semplice procedimento di revisione) = debolezza -› avvio progressiva erosione dei poteri regi a favore del binomio Governo-Parlamento -› verso monarchia parlamentare (supremazia Re che nomina e revoca il governo);
  • Crescita ruolo e poteri del governo -› espansione dei poteri normativi con l’uso frequente di decreti-legge (ratifica da parte delle camere) e decreti legislativi (previa legge di delegazione del parlamento);
  • Sistema bicamerale: parlamento composto dalle camere dei deputati e dal senato del regno (di nomina regia);
  • Svolte sul piano legislativo:
    • 1877: diritto di voto ai cittadini maschi con maggiore età + scuola dell’obbligo
    • 1912: diritto di voto ai maschi con più di 30 anni + servizio militare o non analfabeti
    • 1919: diritto di voto a tutti i cittadini maschi con la maggiore età
    • 1945: suffragio universale
  • Rapporto stato e chiesa: essi furono conflittuali in quanto si puntava a ridurre le diversità giuridiche nelle diverse confessioni religiose. Ci si limitò all’enunciazione dei diritti, lasciando al legislatore ordinario la disciplina dei limiti.

Eventi storici rilevanti

  • 1922: marcia su Roma
  • 1926: leggi fascistissime + stato totalitario
  • 1929: Patti Lateranensi
  • 1938: leggi razziali -› nessun diritto di libertà
  • 1945: referendum a favore della Repubblica
  • 1945: nascita ONU
  • 1951: CECA: trattato per carbone e acciaio (fondamentali per l’industria) -› EURATOM (energia atomica)
  • 1957: CEE: comunità economica europea (Francia, Germania, Belgio; Lussemburgo, Olanda, Italia)
  • 1992: trattato di Maastricht: nascita UE, obiettivo pace duratura + rapporti economici e unione politica -› cambio prospettiva
  • 1979: primo parlamento consultivo europeo
  • 1997: dichiarazione trattato Amsterdam: patto di stabilità e crescita (coordinazione delle finanze e politiche di bilancio) -› unione monetaria
  • 2007: Trattato di Lisbona:
    • TUE: trattato unione europea, fissa i principi dell’UE
    • TFUE: trattato funzionamento UE -› disciplina settori economici

Unione Europea (UE)

L'UE acquisisce personalità giuridica e si sostituisce definitivamente alla CE. Essa è caratterizzata da legittimazione popolare + intergovernativa (i componenti sono tali per la carica che ricoprono negli altri stati membri) + sovranazionale.

  • Consiglio UE: rispecchia l'indirizzo politico della Comunità ed è formato da capi di stato e governo degli altri stati membri UE, spetta ad esso definire gli orientamenti generali e stimolare il processo di costruzione dell’UE (fa riferimento al Parlamento europeo).
  • Consiglio dei Ministri UE: composto dai diversi ministri degli stati membri UE competenti per materia di volta in volta oggetto di discussione che delibera a maggioranza qualificata. (intergovernativa) Detiene il potere decisionale in materia di normazione -› ECOFIN: consiglio ministri dell’economia e finanza.
  • Parlamento Europeo: 750 parlamentari europei eletti dai cittadini degli stati membri UE (carica 5 anni, 6/96 numero massimo per ogni stato in rapporto alla popolazione) (popolare) -› controlla commissione europea + bilancio dell’UE.
  • Commissione: organo esecutivo (esecutivo, controllo, sanzionatore); è composta da 28 membri nominati dai Governi degli stati membri che operano in assoluta indipendenza dagli stati di appartenenza (carica 5 anni). Il presidente viene proposto al Parlamento che lo elegge a maggioranza assoluta. Gli altri commissari vengono proposti dagli stati membri e vengono scelti unanimemente tra il Presidente della commissione e il Consiglio europeo sotto approvazione del Parlamento. (sovranazionale) -› rapporto Commissione-Consiglio simile a quello che lega Governo-Parlamento attraverso l’istituto della fiducia.
  • Corte dei conti: 28 membri (6 anni, uno per ciascun stato membro) cui spetta il compito di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità redigendo una relazione annuale.
  • Corte di giustizia: 28 membri (6 anni, nominati dai governi degli stati membri) a cui spetta il compito di assicurare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’UE ed il rispetto del diritto comunitario da parte dei privati e dalle autorità statuali.

Riserva di legge e giurisdizione

Riserva di legge: si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria. Ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.

  • Assoluta: se viene imposto al Parlamento (o al Governo nel caso di decreto-legge e decreto legislativo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie.
  • Relativa: se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali che disciplinano una determinata materia, mentre l'attuazione della stessa può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie, all'interno, tuttavia, dei principî e dei criteri individuati con legge.

Riserva di giurisdizione: è un principio giuridico che prevede che per la disciplina di particolari materie, soprattutto per decisioni che attengono alla restrizione della libertà dell'uomo, possa intervenire solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria e non, per esempio, l'autorità amministrativa, che dovrà invece agire solo dopo il mandato del giudice.

La costituzione

Si cerca di tradurre in concreto le esigenze di pluralismo, partecipazione, garanzia ed efficienza. L’assetto complessivo scelto rappresenta il tentativo di ricostruire un sistema capace di superare i limiti di una democrazia fondata solo sulla presenza e centralità di alcuni organi rappresentativi (› diventa un modello organizzativo complesso).

  • Costituzione concessa: frutto di una decisione unilaterale del sovrano (dal basso verso l’alto).
  • Costituzione scritta: riunisce in un unico testo scritto i principi e le regole fondamentali del sistema di relazioni istituzionali e sociali che intende regolare.
  • Costituzione lunga: contenente una disciplina più articolata ed analitica, nella quale i principi generali trovano già un luogo per il loro sviluppo.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescomonti0797 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Porta Salvatore.
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