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Assegnazione dei seggi
In totale ci sono 6 seggi da assegnare, ma ne dobbiamo assegnare 8. I 2 seggi mancanti vengono affidati ai partiti che hanno ottenuto i resti più alti.
Il resto più alto è del partito "D" con 9000 voti (1 seggio ai resti). Il secondo resto più alto è del partito "B" con 8500 voti (1 seggio ai resti).
Quindi assegneremo: 3 seggi al partito A, 3 seggi al partito B, 1 seggio al partito C, 1 seggio al partito D.
132. Il metodo d'Hondt (è un metodo meno proporzionale rispetto al precedente poiché va a rafforzare il partito che raggiunge più voti, escludendo i partiti "minoritari" - richiamo del sistema "maggioritario"):
Si prende il numero di voti ottenuti e si dividono per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, per 8.
Partito A: 49000 voti (1 seggio), 24500 voti (2 seggi), 16333 voti (3 seggi), 12250 voti (4 seggi), 9800 voti (5 seggi) - Totale: 4 seggi
Partito B: 38000 voti (1 seggio), 19000 voti (2 seggi), 12666 voti (3 seggi), 9500 voti (4 seggi), 7600 voti (5 seggi) - Totale: 3 seggi
Partito C: 22000 voti (1 seggio), 11000 voti (2 seggi), 7333 voti (3 seggi), 5500 voti (4 seggi)
4400 (/5) 1 SEGGIO. D 9000 (/1), 4500 (/2), 3000 (/3), 2250 (/4), 1800 (/5) 0 SEGGI (in questo caso possiamo osservare che il partito D viene escluso poiché si tratta del partito "minoritario e più piccolo" e quindi, con questo metodo, si va a favorire i partiti che hanno ottenuto più voti e ai quali sarà assegnato un numero maggiore di seggi). 4+3+1=8 SEGGI. TOTALE: Divido il numero dei voti fino a quando non individuo il numero dei seggi da assegnare (in questo caso ho diviso fino a 5 poiché avevo già assegnato 8 seggi; in caso contrario, avrei potuto dividere fino a 8). Una volta effettuata la divisione, ricerco gli 8 valori più alti e, in base a quanti valori individuo in ogni partito, assegno i seggi: - 4900038000245002200019000163331266612250. Questi rappresentano gli 8 valori più grandi, di cui 4 appartengono al partito A (4 SEGGI), 3 al partito B (3 SEGGI), 1 al partito C (1 SEGGIO) e 0 al partito D.partito D (0 SEGGI). Costituzione italiana e i sistemi elettorali
La Costituzione non cita al suo interno i sistemi elettorali poiché i costituenti decisero di lasciare l'interpretazione ai singoli legislatori di ogni momento storico. Tuttavia, ci fu una tesi secondo cui la Costituzione italiana imporrebbe:
Nonostante l'adozione di un sistema elettorale proporzionale (Carlo Lavagna):
- principio di eguaglianza del voto (art.3 e art.48 cost.): tale principio si applica non solo nel momento di espressione del voto da parte dell'elettore, ma anche nel momento successivo di trasformazione dei voti in seggi.
- Questo principio non viene applicato nei sistemi maggioritari; in tali sistemi, il voto dell'elettore del partito perdente conterebbe meno rispetto a quello dell'elettore del partito vittorioso e vincente.
Corte Costituzionale, sentenza n.429 del 1995
La Corte costituzionale si esprime riguardo all'art. 48 affermando che:
- non si ammettono forme di voto
multiplo o plurimo (il voto, oltre che personale esegreto, deve essere eguale, cioè deve assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui essi danno concreto contenuto alla sovranità popolo, mediante l'espressione di voto. Non sono, dunque, ammesse forme di voto plurimo o multiplo, dovendo assicurare la pari capacità elettorale e l'eguale valore numerico di ciascun voto. TUTTI I VOTI HANNO LO STESSO "PESO".);-ma la Corte costituzione afferma anche che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore (l'eguaglianza del voto non si applica nel momento successivo di trasformazione dei voti in seggi, cioè non si estende tale principio al risultato concreto dato dalla conversione dei voti in seggi da assegnare la Corte contrasta quanto detto dalla tesi di "Lavagna"). Tale risultato dipende, invece, esclusivamente dal
Sistema elettorale che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative.
Sistema per l'elezione del Parlamento (1948-2006) al 1993 sistema proporzionale: si utilizza il metodo "Hare".
Si usa questo sistema a causa della frammentazione del sistema politico e delle forti contrapposizioni ideologiche. Sorge, infatti, l'esigenza di garantire la reciproca sopravvivenza delle diverse forze politiche e favorire l'accordo anziché la contrapposizione tra loro.
Verso l'introduzione di una democrazia maggioritaria: si assiste al superamento delle contrapposizioni ideologiche, alla crisi dei partiti (tangentopoli) e a numerose difficoltà di funzionamento del sistema (incapacità di avere governi stabili ed efficienti).
1993 al 2005: si ricorre ad un sistema elettorale di tipo misto, per un 75% maggioritario ed un 25% proporzionale (la così detta
legge “Mattarellum”).Si attua questa legge poiché si intuisce che i Parlamenti così frammentati davanovita ad esecutivi deboli; il Governo era instabile poiché si trovava in balia deicambiamenti frammentari del Parlamento.2005 si adottò la legge n.270 del 2005 (la così detta legge “Porcellum”):
Nelcon questa legge si optò per un sistema di assegnazione dei seggi quasicompletamente proporzionale, a coalizione, con premio di maggioranza edelezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senzapossibilità di indicare preferenze.
Questa legge, successivamente, fu dichiarata “incostituzionale” nel 2014 consentenza emanata dalla Corte costituzionale poiché, non essendosi la possibilità diesprimere le preferenze, si richiamò il sistema elettorale maggioritario che sicontrappone a quello proporzionale (situazione di assoluta “incoerenza” e
quindiincostituzionalità).15 Punti fondamentali e salienti della legge "Porcellum":- abolizione dei collegi uninominali (Il collegio uninominale è una circoscrizione elettorale che elegge un unico rappresentante in un'assemblea legislativa, proprio del sistema elettorale "maggioritario").
- premio di maggioranza (tale premio moltiplicava l'effetto della vittoria elettorale e quindi richiamava il sistema elettorale maggioritario; il partito più grande otteneva il 55% dei seggi, senza dover raggiungere una soglia minima di voti).
- soglie di sbarramento (i partiti più piccoli e "minoritari" venivano esclusi dall'assegnazione dei seggi);
- eliminazione della preferenza (si poteva solamente votare per il partito senza poter esprimere una preferenza, "liste bloccate").
- possibilità di coalizione delle forze politiche (i partiti potevano presentarsi "coalizzate" alle elezioni).
- obbligo per
efficace in relazione al contesto storico;
la Corte costituzionale deve verificare anche che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale;
il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo incostituzionale quando risulti manifestamente irragionevole.
Corte costituzionale deve verificare:
La-il premio di maggioranza: la Corte costituzionale lamenta il fatto che venga attribuito un premio di maggioranza senza prevedere il raggiungimento di una soglia minima per ottenerlo. Secondo la Corte costituzionale vi è una compressione illimitata della rappresentatività del Parlamento; tale compressione è incompatibile con i principi costituzionali.
-le liste bloccate: il corpo
Il sistema elettorale prevedeva che i cittadini potessero votare solo per il partito senza avere alcun margine di scelta e quindi non potevano esprimere una preferenza. Erano i partiti stessi a stabilire l'ordine della lista e decidere chi dei candidati veniva eletto e chi non veniva eletto. I cittadini dovevano scegliere in blocco tutti i candidati della lista senza poter esprimere un consenso individuale su qualcuno di essi. Questo meccanismo altera il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti.
Seggi esteri (Camera dei deputati e Senato della Repubblica)48, comma 3: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alle quali sono assegnati seggi nel numero stabilito dalla legge."