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RIACQUISTO:
- prestare di servizio militare o impiego alle dipendenze dello Stato italiano + richiesta
- richiesta + stabilire la residenza in Italia entro 1 anno dalla richiesta;
- risiedere da oltre un anno;
- abbandono della funzione di dipendenza da Stato estero che gli aveva fatto perdere la
cittadinanza + risiedere da due anni;
- richiesta per ex cittadini residenti in territori ceduti alla Repubblica Jugoslava e per i
discendenti.
Cittadinanza europea: per possesso di cittadinanza in Stati membri e riconoscimento di diritti
(circolazione e soggiorno) + elettorato attivo e passivo negli Stati membri per elezioni
comunali ed Parlamento europeo.
2. La funzione del corpo elettorale
Le fuzioni del corpo elettorale, in un sistema costituzionale basato sul principio
rappresentativo, consistono nell'esercizio della funzione elettorale: elezione dei
rappresentanti parlamentari nazionali ed europei, nei Consigli regionali, provinciali, comunali,
ecc.
Altre funzioni: istituto della petizione, dell'iniziativa popolare e del referendum.
3. La funzione elettorale funzione elettorale,
Art.48 fissa in principi in materia della oltre a determinare le
dovere civico,
caratteristiche del voto e a definirne l'esercizio indica i requisiti positivi
capacita elettorale.
(cittadinanza e 18 anni) e negativi (incapacità, indegnità morale) della
4. Le caratteristiche del voto
Personalità: divieto di introdurre regole che consentano all'elettore la funzione elettorale
attraverso un altro soggetto (voto per delega), salvo in casi in cui è necessario.
Uguaglianza: divieto di introdurre regole che abbiano come conseguenza l'attribuzione ad
alcuni soggetti di 'peso' elettorale maggiore rispetto a quello degli altri.
Libertà e segretezza: obbligo di predisporre modalità di esercizio del diritto di voto che
garantiscano la possibilità di esprimere la propria volontà elettorale senza condizionamenti.
dovere civico
Esercizio del voto come
5. La capacità elettorale
La disciplina elettorale tratta anche della capacità elettorale, che riassume i requisiti
necessari per l'acquisizione del diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (essere eletto).
requisiti positivi: cittadinanza maggiore età.
I la e la Scompaiono limitazioni riguardo al censo,
al livello di alfabetizzazione e al sesso di appartenenza.
Necessità di assicurare una parità di accesso alle cariche elettive tra gli appartenenti ai due
sessi attraverso una modifica dell'art.51 a cui e' stato aggiunto che "La Repubbica promuove
pari opportunità
con appositi provvedimenti le tra donne e uomini".
Questioni dovute al collegamento cittadinanza-diritto di voto: in primo luogo, l'idea di
collegare il diritto di voto alla residenza, per i cittadini comunitari e si pensa di estenderlo agli
immigrati. In secondo luogo, il problema di rendere effettivo il diritto di voto degli italiani
all'estero, ossia soggetti con cittadinanza ma non residenti; a questo riguardo è stata istituita
una 'circoscrizione estero' per le elezioni del Parlamento nazionale.
Eta voto: 18. Eta voto Senato + voto passivo (deputati): 25. Voto passivo (senatori): 40. Voto
passivo (PdR): 50.
requisiti negativi
I sono: incapacità civile:
- inesistenza di cause di ammessi all'esercizio di voti gli interdetti e gli inabili
per infermità mentale;
- perdita del diritto di voto: condanna ad una pena che prevede l'interdizione dei pubblici
uffici; indegnità morale.
- presenza di cause di ineleggibilità
Per elettorato passivo ci sono altri requisiti negativi: presenza di cause di o di
incompatibilità .
(per evitare influenze a causa del ruolo professionale svolto dal candidato)
Cause di ineleggibilità a livello parlamentare per cariche (Presidente provincia, Sindaco,
dirigenti di polizia, prefetti, magistrati,ecc.) o per coloro che hanno rapporti di ordine
economico con lo Stato. Cause di incompatibilità: esercizio di due cariche incompatibili; per i
parlamentari è obbligatorio per chi riveste contemporaneamente carica di deputato e
senatore; parlamentare e PdR; parlamentare e membro della Corte costit.; parlamentare e
membro del Consiglio naz.; deputato/senatore e membro del Parlam.eu.; parlamentare e
determinate cariche o funzioni.
Livello regionale: Ineleggibilità per attività o funzioni che possano condizionare la liberta di
voto; Incompatibilità per conflitto tra funzioni, che possono mettere a rischio l'imparzialità.
non candidabilità:
Istituto della per elezioni regionali, provinciali, comunali: per coloro che
sono stati condannati per alcuni gravi delitti; per elezioni parlamentari: per chi ha subito
condanna con pena superiore ai due anni di reclusione per reati di associazione a delinquere o
contro la pubblica amministrazione.
6. I sistemi elettorali: in generale
Sistema elettorale: le regole che disciplinano l'esercizio del diritto di voto e le regole utilizzate
per l'assegnazione dei seggi. Sistemi elettorali divisi in maggioritari e proporzionali.
maggioritario:
Sistema i seggi vengono assegnati a partiti o coalizione che ottiene la
(plurality) (majority; Ballottaggio
maggioranza semplice o maggioranza assoluta 50% +1).
adoperato se non si arriva ai numeri di voti necessari per la maggioranza. I partiti deboli sono
svantaggiati in quanto non conquistano neanche un seggio. Funzionale ad un sistema politico
composto da pochi partiti.
proporzionale:
Sistema i seggi vengono assegnati tra tutti i partiti che partecipano alla
competizione elettorale, in proporzione ai numeri di voti che ciascuno ha ottenuto. Vi e'
sempre rappresentanza delle minoranze. Funzionale ad un sistema politico composto da molti
partiti.
Dipendenza sistema elettorale e sistema politico. Sistema maggioritario: meno
rappresentanza, molta stabilità. Sistema proporzionale: molta rappresentanza, poca stabilità.
Collegi elettorali: Nei sistemi maggioritari il corpo elettorale è diviso in tanti collegi quanti
sono i seggi da assegnare. Nei sistemi proporzionali le circoscrizioni varia: circoscrizioni ampie
accentuano l'effetto proporzionalistico, ma non garantiscono rappresentanza di tutte le aree;
circoscrizioni piccole attenuano l'effetto proporzionalistico, favorendo i partiti maggiori.
Sistemi misti quando si cercano di far convivere sistema maggioritario e proporzionalistico,
premi di maggioranza
oppure l'introduzione di (che causano una sovrarappresentazione dei
soglie di sbarramento
partiti piu votati) e di (che causano l'esclusione dai seggi di piccoli
partiti).
7. Gli sviluppi del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato
I sistemi elettorali per elezione di Camera e Senato sono proporzionali.
1953 legge che prevedeva l'assegnazione del premio di maggioranza al partito o coalizione
che avesse ottenuto la maggioranza assoluta - mai attuata;
1991 con referendum si ottiene l'abolizione delle preferenze;
1993 si corregge in senso maggioritario il sistema misto - si ottiene così l'approvazione di una
nuova legislazione elettorale che ha modificato profondamente il sistema precedente;
2005 si passa ad un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto con premio di
sistema proporzionale scrutinio di lista
maggioranza: a (no preferenze) in collegi plurinominali,
premio di maggioranza
con assegnazione di un forte alla coalizione col maggior numero di
voti, che però non supera il 55%.
8. Verso una nuova legge elettorale per la Camera
Critiche alla legge elettorale del 2005: la prima riguardo all'assegnazione del premio di
maggioranza alla coalizione vincente, senza aver determinato una soglia minima di voti da
raggiungere e la seconda riguardo la presentazione di liste bloccate di candidati scelti dalle
segreterie dei partiti. La Corte costituzionale ha emesso una sentenza dichiarando
incostituzionalela legge per la mancanza di una soglia minima di voti da raggiungere per
ottenere il premio di maggioranza e per la presentazione di liste bloccate, in quanto negano
all'elettore la libertà di scegliere i propri rappresentanti.
Nel 2015 il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale, valida solo per la Camera dei
deputati. Il nuovo sistema elettorale è un sistema misto, in parte proporzionale e in parte
maggioritario, prevedendo un premio di maggioranza. Aspetti principali:
collegi elettorali:
- I il territorio italiano è diviso in 20 circoscrizioni, a loro volta divise in 100
collegi plurinominali. A ciascun collegio vengono assegnati dai 3 ai 9 seggi, in relazione alla
popolazione residente;
premio di maggioranza:
- Il assegnazione di 340 seggi (su 630) al partito che ottiene almeno il
40% dei voti. In caso si procede al ballottagio tra i due partiti piu votati.
L'assegnazione dei seggi:
- si procede prima alla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni in
proporzione ai numero di voti ottenuti da ciascuna lista; poi si fa lo stesso nei collegi
plurinominali. All'assegnazione dei seggi procedono solo le liste che hanno ottenuto almeno il
3% dei voti;
preferenze:
- Le l'elettore può esprimere una o due preferenze, se due i candidati scelti
devono essere di sesso opposto;
rappresentanza di genere:
- La nella predisposizione delle liste si prevede che i candidati di
diverso sesso siano presentati in ordine alternato;
L'entrata in vigore:
- la legge entrerà in vigore il 1°Aprile 2016.
9. Il sistema elettorale per l'elezione dei Consigli regionali
Sitema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Comunale ha previsto:
l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di maggioranze stabili e
assicuri la rappresentanza di minoranze; la contestualità dell'elezione del Presidente e del
Consiglio; la fissazione di termini tassativi per la nomina del Presidente e dei membri della
Giunta, da parte del Consiglio; il divieto di mandato imperativo.
Problema relativo alla disciplina del procedimento elettorale relativo alla presentazione delle
liste.
Nelle regioni che non si sono ancora date una propria legge elettorale viene applicato il
sistema disciplinato dalle leggi dello Stato; quindi un sistema proporzionale con premio di
maggioranza e con soglia di sbarramento provinciale al 3% e regionale al 5%. 80% dei seggi
assegnato a liste a livello provinciale e il restante 20% assegnato alla lista piu votata a livello
regionale.
10. Il sistema elettorale per l'elezione dei Consigli comunali, provinciali e metropolitani
Il Parlamento ha varato una nuova legge che modifica i meccanismi elettorali per l'elezione
delle assemblee comunali e provinciali e l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della
Provincia - oggi funziona solo pe