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La Corte Costituzionale
Composizione della Corte costituzionale:
La Corte, per i suoi obiettivi e funzioni, deve affermarsi come organo "neutrale".
Per raggiungere tale neutralità i "poteri" dello Stato tendono a ripartirsi la nomina dei 15 giudici costituzionali (secondo un severo regime di incompatibilità) nel modo che segue:
- 5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 (dopo il terzo scrutinio si passa ai 3/5)
- 5 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica
- 5 giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (3 dai magistrati di Cassazione, uno da quelli del Consiglio di Stato ed uno da quelli della Corte dei conti)
I giudici della Corte durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI
OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 9
- Par. 2LA CORTE COSTITUZIONALE:
Status del giudice costituzionale
- Immunità ed improcedibilità: "I giudici non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (art.5 legge cost. 1953)
- Inamovibilità: i giudici della Corte possono essere rimossi solo per mezzo di votazione della stessa Corte, presa a maggioranza dei 2/3 dei membri.
- Convalida delle nomine: spetta alla Corte una sorta di verifica dei poteri.
- Trattamento economico: i giudici hanno un trattamento economico non inferiore a quello dei magistrati ordinari.
- Autonomia finanziaria e normativa: la Corte amministra il proprio bilancio, che è fissato dallo Stato.
- Autodichia: la Corte gode di competenza esclusiva in materia di impiego dei propri dipendenti.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico
Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 9 - Par. 2
LA CORTE COSTITUZIONALE
Funzionamento della Corte:
I giudici della Corte non scadono tutti insieme, ma uno alla volta: ciò può creare la possibilità di vacanza di alcuni membri per un breve periodo di tempo (il regime di prorogatio è previsto solo per i giudizi d'accusa).
Nelle sedute, comunque, è richiesto un quorum di undici giudici.
Il Presidente della Corte costituzionale:
È un giudice della Corte, eletto dalla Corte stessa con mandato triennale e rinnovabile. Egli, nell'esercizio delle sue funzioni:
- fissa il calendario delle udienze e convoca la Corte
- designa il giudice istruttore e relatore della causa di fronte alla Corte
- designa il giudice incaricato di redigere il progetto di motivazione della sentenza
- presiede il collegio giudicante e ne dirige i lavori
- vota per ultimo ed esprime voto decisivo in caso di parità
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paginaSINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par. 3
Il controllo di costituzionalità delle leggi: IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
"la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni". (art.134 c. 1 Cost.)
- Cosa si intende per "legge"? Il giudizio di legittimità costituzionale non riguarda solo gli atti che hanno la "forma" della legge e il grado delle "fonti primarie", ma comprende anche le leggi di revisione costituzionale.
- Il giudizio della Corte può riguardare sia i vizi formali sia i vizi materiali.
- Sono impugnabili solo le leggi successive all'entrata in vigore della Costituzione? No, anche le leggi "anteriori" alla Costituzione, ma solo per vizi
materiali.
- Il controllo riguarda solo le fonti-atto? Sì. Sono escluse le fonti fatto: le consuetudini e le norme provenienti da altri ordinamenti (es. le norme comunitarie).
- La Corte controlla solo gli "atti con forza di legge"? Sì: DL e Dlgs. Non può giudicare regolamenti governativi e amministrativi, che sono di competenza del giudice amministrativo.
- Quali atti delle Regioni possono essere giudicati dalla Consulta? Le leggi regionali e, a seguito della Riforma dell'art.123, le leggi che approvano gli Statuti delle Regioni ordinarie. Torna alla 7 prima pagina
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par. 3
Il Giudizio in via incidentale: IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
Si ha quando la questione di legittimità costituzionale viene sollevata nel corso di un procedimento giudiziario (c.d. giudizio a quo).
La questione può essere sollevata da una delle parti o d'ufficio, cioè dal giudice stesso. L'atto introduttivo del giudizio incidentale coinvolge il giudice del processo (c.d. giudice a quo): egli deve valutare la sussistenza delle condizioni di proponibilità della questione di legittimità. Il giudice a quo deve verificare che:
- La questione sia rilevante per risolvere il giudizio in corso;
- La questione non sia manifestamente infondata: il giudice, cioè, non può proseguire se la questione si risolve senza un minimo di fondamento giuridico.
Se sussistono i due requisiti, il giudice emette un'ordinanza di remissione, motivata: tale rinvio sospende il giudizio principale fino al pronunciamento della Consulta.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI
OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par.
3Il CONTROLLO DI IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (O D'AZIONE): COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI può essere proposto dallo Stato contro leggi regionali, da una Regione contro leggi statali o di altre Regioni. In questo caso, la questione di legittimità costituzionale viene proposta direttamente, con una procedura ad hoc e non nel corso di un "giudizio". Per richiedere l'intervento della Consulta, il Governo non deve dimostrare alcun interesse a ricorrere. Al contrario, il ricorso della Regione contro una legge statale può avvenire solo se c'è invasione della propria sfera di competenza: deve, perciò, dimostrare di avere un interesse motivato. L'atto introduttivo del giudizio in via principale è il ricorso: deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri o dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto con forza di legge che si vuole impugnare. Torna alla 9prima pagina SINTESI ACURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par. 3
IL CONTROLLO DI
Tipologia delle decisioni della Consulta: COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
Le decisioni della Corte costituzionale possono essere suddivise in:
- Decisioni di inammissibilità: sono pronunciate se mancano i presupposti per procedere ad un giudizio di merito. Ciò accade quando:
- mancano i requisiti soggettivi e oggettivi per la legittimazione a sollevare la questione
- è carente l'oggetto del giudizio
- manca il requisito della rilevanza
- la questione sottoposta alla Corte comporta una "valutazione di natura politica" o un sindacato "sull'uso del potere discrezionale del Parlamento".
- Sentenze di rigetto: Con questo strumento, la Corte dichiara "non fondata" la questione prospettata nell'ordinanza di remissione. Rigettando la questione, la Corte non dice nulla
circala legittimità della legge in astratto, ma si pronuncia sul caso concreto. Per questo, la sentenza di rigetto non ha effetti erga omnes. Torna alla prima pagina
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par. 3
IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
Sentenze di accoglimento:
Con la sentenza di accoglimento, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. In questo caso, la decisione ha effetti erga omnes (e non solo inter partes, come nel caso della sentenza di rigetto).
La sentenza ha valore costitutivo: benché il contrasto tra la norma invalidata e le norme costituzionali sia sorto sicuramente in precedenza, è solo con la sentenza che esso viene accertato. Si dice spesso che gli effetti della sentenza di accoglimento operino ex tunc (retroattivamente), ma, in realtà, ciò è vero solo per
Quei rapporti, sorti nel passato, che non siano già esauriti.
- Sentenze "interpretative" di rigetto:
- Sentenze "manipolative" di accoglimento:
Nel caso delle sentenze interpretative di rigetto, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, non perché il dubbio del giudice a quo sia infondato, ma perché esso si basa su una "cattiva" interpretazione della disposizione impugnata.
La Corte, con questo tipo di sentenza, trae dal testo legislativo una norma in tutto o in parte diversa da quella tratta dalle parti o dal giudice a quo e dichiara che, rispetto a questa norma, non sussistono vizi di legittimità costituzionale, salvando, in tal modo, la disposizione legislativa.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI
OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-9 - Par. 3
Sentenze di accoglimento sono dette "manipolative", "interpretative" o "normative" quando il loro dispositivo non si limita alla semplice dichiarazione di illegittimità della legge o delle singole sue disposizioni, ma la illegittimità è dichiarata "nella parte in cui" la disposizione significa o non significa qualcosa. Questo tipo di sentenze possono essere ulteriormente suddivise. Ricordiamo, ad es:
- Sentenze di accoglimento parziale: la Corte dichiara illegittima la disposizione solo per una parte del suo testo, lasciando in piedi le parti della disposizione che non risultano illegittime.
- Sentenze additive: la Corte dichiara illegittima la disposizione "nella parte in cui non" prevede ciò che invece sarebbe costituzionalmente necessario.