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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

- Capitolo 9

Parte II

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 9 - Par. 1

COS’E’ LA GIUSTIZIA

Definizione di “giustizia costituzionale”: COSTITUZIONALE

E’ un sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione.

Ogni Stato basato su una Costituzione rigida ha sviluppato un controllo di

legittimità costituzionale delle leggi, affidando alla giustizia costituzionale il

compito di sindacare il rispetto della Costituzione da parte del legislatore ordinario.

Se non ci fosse un modo per denunciare una legge che contrasta con la Costituzione,

la Costituzione perderebbe la sua prevalenza gerarchica rispetto alle altre fonti.

I vari Stati hanno adottato metodi diversi di giustizia costituzionale.

Il modello italiano è:

• in prevalenza orientato verso un giudizio successivo: investe leggi già in vigore

• accentrato: è svolto da un unico organo (la Corte costituzionale)

• indiretto: i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte. Essa può essere

investita solo da un giudice. Il giudizio in via diretta è uno strumento riservato solo

allo Stato, quando impugna una legge regionale e alle Regioni, che impugnano una

legge statale o di un’altra Regione. Torna alla 2

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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COS’E’ LA GIUSTIZIA

COSTITUZIONALE

Competenze della Corte costituzionale:

L’articolo 134 Cost. elenca le funzioni riservate alla Consulta, la quale è competente

a giudicare:

• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti

aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

• sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni

• sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della

Costituzione (altro tradimento e attentato alla Costituzione)

• sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Torna alla 3

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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LA CORTE COSTITUZIONALE

Composizione della Corte costituzionale:

La Corte, per i suoi obiettivi e funzioni, deve affermarsi come organo “neutrale”.

Per raggiungere tale neutralità i “poteri” dello Stato tendono a ripartirsi la nomina

dei 15 giudici costituzionali (secondo un severo regime di incompatibilità) nel modo

che segue:

• 5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con

maggioranza dei 2/3 (dopo il terzo scrutinio si passa ai 3/5)

• 5 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica

• 5 giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (3

dai magistrati di Cassazione, uno da quelli del Consiglio di Stato ed uno da quelli

della Corte dei conti)

I giudici della Corte durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. Torna alla 4

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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LA CORTE COSTITUZIONALE

:

Status del giudice costituzionale

• Immunità ed improcedibilità: “I giudici non sono sindacabili, né possono essere

perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”

(art.5 legge cost. 1953)

• Inamovibilità: i giudici della Corte possono essere rimossi solo per mezzo di

votazione della stessa Corte, presa a maggioranza dei 2/3 dei membri .

• Convalida delle nomine: spetta alla Corte una sorta di verifica dei poteri.

• Trattamento economico: i giudici hanno un trattamento economico non inferiore

a quello dei magistrati ordinari.

• Autonomia finanziaria e normativa: la Corte amministra il proprio bilancio, che

è fissato dallo Stato.

• Autodichìa: la Corte gode di competenza esclusiva in materia di impiego dei

propri dipendenti. Torna alla 5

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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LA CORTE COSTITUZIONALE

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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