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SEPARAZIONE DEI POTERI

Il principio di separazione dei poteri è un prodotto del costituzionalismo liberale (Montesquieu, Lo Spirito delle leggi, 1748). Tradizionalmente si è soliti indicare tre poteri:

  • potere legislativo
  • potere esecutivo
  • potere giudiziario

A ciascun potere è associata una funzione pubblica delineata e distinta dalle funzioni degli altri poteri. La divisione delle funzioni è elemento essenziale per evitare il rischio dell'arbitrio. Tale divisione, inoltre, ha l'effetto positivo di assicurare un reciproco bilanciamento tra poteri dello Stato (checks and balances).

Il principio di separazione può avere un'applicazione più o meno rigida. Negli USA si è affermata una nettissima distinzione tra poteri, mentre in Europa l'applicazione è avvenuta in modo più moderato. Si possono ricordare due esempi:

  • forme di governo parlamentari: in esse, il potere legislativo e il potere esecutivo sono strettamente collegati
  • forme di governo presidenziali: in esse, il potere legislativo e il potere esecutivo sono separati e indipendenti
Governo rimane in carica solo se e finché gode dellafiducia del Parlamento. • casi in cui un potere esercita funzioni tipiche di un altro potere Torna alla primapagina SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 5 SEPARAZIONE DEI POTERI Oltre alle tre tradizionali funzioni, nelle moderne democrazie pluraliste si è affermata una quartafunzione:la funzione di indirizzo politico. Essa consiste nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento, dellapolitica interna ed internazionale dello Stato. Attraverso tale funzione si vuole perseguire l'obiettivodi garantire una guida coerente ed efficace alle altre funzioni. Alla funzione di indirizzo politico è dedicato il primo comma dell'articolo 95 della Costituzioneitaliana: "Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri".

L'indirizzo politico viene assicurato attraverso l'utilizzo di diversi atti formali. Ad esempio:

  • leggi del Parlamento
  • decreti legislativi e regolamenti del Governo
  • atti amministrativi di valenza politica
  • stipulazione di trattati internazionali.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 6

LA REGOLA DI MAGGIORANZA

LA REGOLA DI MAGGIORANZA:

È l'elemento caratterizzante il funzionamento dello Stato liberale e della democrazia pluralista.

Essa assume tre significati differenti:

  • Principio funzionale: il principio di maggioranza è lo strumento per adottare le decisioni. È adottata la decisione che ottiene il maggior numero di consensi (opposto al principio

di unanimità). Si possono distinguere vari tipi di maggioranza:

  • relativa o semplice
  • assoluta
  • qualificata

Principio di rappresentanza: attiene alle modalità con cui si forma il Parlamento e si determina una maggioranza parlamentare e la relativa minoranza.

Principio di organizzazione politica: è connesso con una determinata concezione delle elezioni

  1. 1° concezione: le elezioni sono lo strumento per costituire una maggioranza politica stabile.
  2. 2° concezione: le elezioni sono lo strumento per fotografare il peso di ciascuna forza all'interno del corpo elettorale.

Dalla prevalenza di una delle due concezioni dipende il tipo di sistema elettorale prescelto.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 6

LA REGOLA DI MAGGIORANZA

In base al tipo di rapporti che si instaurano tra soggetti politici, si possono distinguere:

DEMOCRAZIE

MAGGIORITARIE DEMOCRAZIE CONSOCIATIVE

“Esse sono basate sulla contrapposizione tra “Tendono a incentivare l’accordo tra idue partiti o due coalizioni di partiti tra loro principali partiti al fine di condividere ilalternative, ovvero tra due leader politici, tra controllo del potere politico”loro in competizione per ottenere la titolarità- sempre temporanea e reversibile - del potere Alle elezioni, i partiti si presentano senzapolitico” coalizzarsi.

Esempi: USA, GB, Germania, Francia Non si crea la distinzione funzionale tramaggioranza e minoranza politica.

Nelle democrazie maggioritarie esiste unadistinzione funzionale tra Le decisioni sono frutto di negoziazioni emaggioranza politica compromessi politici.(che sostiene il Governo)e minoranza politica(che assume funzione d’opposizione)

Principio dell’alternanza Torna alla primapagina

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore,

Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 6

LA REGOLA DI MAGGIORANZA

Le minoranze permanenti:

Accanto alle minoranze politiche (temporanee), possono esistere, all'interno delle moderne democrazie pluraliste, le cosiddette minoranze permanenti. Esse si creano sulla base di differenze stabili presenti nella società e dovute a fattori etnici, religiosi, linguistici, ecc.

Di solito, le Costituzioni degli Stati democratici si premurano di tutelare espressamente i diritti, le tradizioni e l'identità di queste minoranze.

Ad esempio, leggendo la Costituzione italiana si possono osservare le seguenti norme:

  • divieto di discriminazione razziale: l'articolo 3 comma 1 recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
  • divieto di discriminazione linguistica: oltre a quanto stabilito dall'art.3,
L'articolo 6 recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Il divieto di discriminazione religiosa, oltre a quanto stabilito dall'art. 3, è sancito anche dall'articolo 8, comma 1 che recita: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge".
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 7
STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE STATI UNITARI E STATI COMPOSTI: La separazione dei poteri, principio base degli Stati liberali e delle democrazie pluraliste, può avvenire su due livelli:
- a livello orizzontale: nel rapporto tra i poteri dello Stato - a livello verticale: riguarda, in questo caso, la distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri enti territoriali. In questo caso si distingue tra:
- Stato composto - Stato unitario

Il potere è distribuito tra lo Stato centrale e gli enti territoriali da esso distinti, titolari di potere politico e funzione legislativa indipendenti (decentramento amministrativo). Torna alla prima pagina

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STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE

All'interno dei cosiddetti Stati composti, si possono individuare due tipi di Stati: lo Stato federale e lo Stato regionale.

STATO FEDERALE:

  • Esiste un ordinamento statale federale basato su una Costituzione scritta e rigida
  • La Costituzione statale garantisce l'esistenza di enti territoriali con un certo grado di potere

STATO REGIONALE:

  • Non esiste un ordinamento statale federale
  • La Costituzione statale garantisce l'esistenza di enti territoriali con un certo grado di potere in determinate materie

A loro volta, su proprie autonomia politica e propri Statuti (non Costituzioni Costituzioni)

La Costituzione federale ripartisce le competenze tra lo Stato centrale e gli Stati membri

La Costituzione attribuisce alle Regioni competenze legislative e amministrative

Non esiste una Camera rappresentativa delle Regioni

Il Parlamento ha struttura bicamerale: la prima Camera è composta da rappresentanti dei cittadini, eletti direttamente, a suffragio universale; la seconda Camera è composta dai rappresentanti degli Stati membri

Gli Stati membri partecipano al processo di revisione costituzionale

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 7

STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE

Per comprendere a fondo il funzionamento di uno Stato composto

È necessario delineare un'altra differenza: quella fra federalismo duale e federalismo cooperativo. Federalismo duale: È il tipo di federalismo tipico delle democrazie pluraliste, nelle quali sono presenti una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri. Non ci sono interferenze tra le due sfere e ognuno opera nell'ambito delle sue attribuzioni. Federalismo cooperativo: È caratterizzato dalla presenza di interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie tra lo Stato centrale e gli Stati membri (o Regioni). Aumentano i compiti e i settori di intervento dei poteri pubblici. Torna alla prima pagina SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap. 2 - Par. 8 L'UNIONE EUROPEA L'Unione europea è nata con il Trattato di Maastricht.del 1992. Essa rappresenta una struttura istituzionale complessa, finora basata su 3 pilastri (la situazione è destinata ad essere modificata se verrà confermato il progetto di Costituzione europea elaborato dalla Convenzione):
  • CECA (Comunità europea Carbone e Acciaio)
  • CEEA (Comunità europea Energia Atomica)
  • CEE (Comunità economica europea)
Il buon livello di integrazione politica raggiunto consente di prendere decisioni che non necessitano del consenso di tutti (maggioranza qualificata).
  1. Politica di sicurezza comune (PESC)
  2. Cooperazione nei settori della giustizia
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A.A. 2012-2013
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Stella Giuliana.