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RINFORZATA

La riserva di legge è detta quando nella stessa disposizione costituzionale che pone la riserva, si indicano: - principi - criteri - finalità o condizioni che devono essere osservati dalla legge nel suo stesso contenuto. RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE: quando il vincolo costituzionalmente predisposto riguarda la FORMA e non il contenuto della legge, quando la Costituzione riserva la disciplina normativa di una determinata materia alla legge di rango costituzionale. RISERVA DI LEGGE PARLAMENTARE: quando le disposizioni costituzionali che si riferiscono alla legge, dunque anche alla riserva di legge, CONSENTONO il ricorso ad ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE provenienti dal GOVERNO. RISERVA DI LEGGE D'ASSEMBLEA: quando il procedimento parlamentare di deliberazione delle leggi sia ORDINARIO. LE FONTI NORMATIVE. PRINCIPI GENERALI L'IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE Nel nostro ordinamento manca un elenco delle fonti di produzione. Ecco che l'interprete ha

Una difficoltà nella ricerca di tali fonti, anche se l'ordinamento italiano prevede il principio di: IURIA NOVIT CURIA: cioè, l'interprete deve conoscere ed interpretare d'ufficio le disposizioni vigenti. Ecco che l'interprete può oscillare tra:

  1. CRITERI DI ORDINE FORMALE:
    1. individuazione della norma di riconoscimento.
  2. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN CONTENUTO
  3. LEGGI PROVVEDIMENTO: cioè, prive dei caratteri di GENERALITÀ ed ASTRATTEZZA, assimilabili ai provvedimenti amministrativi.
  4. LEGE IN PRIVOS LATAS: cioè, leggi rivolte a procurare un danno ad una o più persone secondo decisioni arbitrarie.

LE SINGOLE FONTI NORMATIVE

CAPITOLO SESTO

LE SINGOLE FONTI NORMATIVE

LE FONTI DELL'ORDINAMENTO STATALE:

  1. A. LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

COSTITUZIONE FONTE FONDAMENTALE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

La Costituzione è composta da 139 Articoli, essa viene così suddivisa:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.

1-12 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI [PRIMA PARTE]
ART. 13-54 ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA [SECONDA PARTE]
ART. 55-139
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Essa è una fonte RIGIDA, cioè è difficile da cambiare; questo perché ha un procedimento di modifica totalmente diverso rispetto ad una legge ordinaria.
Il procedimento è dettato dagli artt. 138-139 della Costituzione stessa che prevede:
LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE e LEGGE COSTITUZIONALE- : che sono le leggi che servono per modificare e/o integrare altri articoli della Costituzione.
1. Ogni Camera deve approvare a la Legge di Revisione Costituzionale o Legge Costituzionale con 2 DELIBERAZIONI a distanza non inferiore di 3 mesi.
2. Per essere approvata, alla seconda deliberazione bisogna raggiungere la maggioranza assoluta:
a. Se viene approvata a maggioranza qualificata di 2/3 alla seconda deliberazione, la Legge di Revisione Costituzionale o Legge Costituzionale, entra in vigore dalla data della

Sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.b. Se non viene approvata a maggioranza qualificata di 2/3 alla seconda deliberazione, ma viene approvataa maggioranza assoluta, la Legge di Revisione Costituzionale o Legge Costituzionale, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entro 3 MESI dalla sua Pubblicazione, 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera o 500 000 elettori possono richiederne un REFERENDUM.

3. Si intende RESPINTA la proposta di Legge di Revisione Costituzionale o Legge Costituzionale, se:

  1. a. Il Referendum da parere Negativo.
  2. b. Se alla prima, o alla seconda deliberazione delle Camere, non raggiunge la maggioranza Assoluta.

LE SINGOLE FONTI NORMATIVEDobbiamo fare 3 distinzioni:

COSTITUZIONE SCRITTA

1. La è il testo scritto che è entrato in vigore nel 1948.

COSTITUZIONE MATERIALE

2. La sono gli interessi ideali, valori e fini politici cui le forze dominanti ispiranol'azione statale sino ad IMPORLI COME FONDAMENTALI, da qui nascono i PRINCIPI DI REGIME,

impossibili da modificare. COSTITUZIONE VIGENTE VIVENTE 3. La Costituzione è il complesso delle norme contenute nella Costituzione scritta così come esse risultano dall'attuale APPLICAZIONE ed INTERPRETAZIONE, ad opera della Giurisprudenza Costituzionale. LEGGI DI RANGO COSTITUZIONALE 1. LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE 2. LEGGI COSTITUZIONALI L'unica differenza che intercorre tra la Legge di Revisione Costituzionale e la Legge Costituzionale è la distinzione dell'Atto; esempio: una Legge Costituzionale è lo Statuto di una Regione ad Autonomia Speciale. Entrambe, hanno stesso procedimento di approvazione e stessa forza di legge. Nella Costituzione non vi è una disposizione che vieti al PARLAMENTO di utilizzare la forma delle LEGGI COSTITUZIONALI per altri motivi non indicati dalla stessa. COSTITUZIONE e LEGGI DI RANGO COSTITUZIONALE, hanno la stessa FORZA GIURIDICA ATTIVA. Dunque, una disposizione di legge costituzionale può integrare o modificare.

la Costituzione stessa. Anche se le leggi di rango costituzionale sono supreme rispetto alle leggi primarie, anch'esse presentano dei LIMITI, dunque NON possedendo una FORZA ILLIMITATA.

Ci sono i LIMITI DI FORMA previsti dalla COSTITUZIONE, come ad esempio: La forma Repubblicana non può essere oggetto di Revisione (ART.139 della Costituzione).

FORMA REPUBBLICANA:

  1. TRATTI DISTINTIVI che caratterizzano una Repubblica da una Monarchia (elettività e carica temporanea del Capo dello Stato).
  2. PRINCIPIO DI UNITÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLA REPUBBLICA.
  3. PRINCIPI SUPREMI cioè appartenenti all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana.

Alcune tipologie di DISPOSIZIONI DI RANGO PRIMARIO possono parzialmente DEROGARE alla Costituzione. Questi sono i:

  1. DIRITTI INALIENABILI DELLA PERSONA
  2. PRINCIPI FONDAMENTALI DI LEGGE

La fonte primaria per eccellenza è LA LEGGE ORDINARIA dello Stato, approvata da

Ambo le camere, promulgata dal PdR e pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore 15 gg dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa non preveda un diverso termine.

LE SINGOLE FONTI NORMATIVI

Distinguiamo la legge ordinaria in:

Legge in SENSO SOLTANTO FORMALE

  1. (non produce innovamento delle norme legislative)
    • Legge di Bilancio
    • Ratifica dei Trattati Internazionali

Legge in SENSO SOLTANTO MATERIALE

  1. (produce innovamento delle norme legislative)
    • Decreti Legge
    • Decreti Legislativi

Leggi ATIPICHE (leggi che si allontanano dal modello generale)

  1. Leggi RINFORZATE dove vi sono presenti certi termini da rispettare in senso procedurale e composizionale.
  2. Leggi ATIPICHE DI SENSO STRETTO caratterizzate da una peculiare idoneità attiva o passiva che è diversa da quella attribuita normalmente dalle fonti primarie.

GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE

Gli atti con forza di legge sono atti equiparati alla Legge. Essi sono dettati dalla Costituzione e sono:

  1. DECRETI

Il Decreto Legislativo è approvato nel Consiglio dei Ministri e successivamente promulgato dal Presidente della Repubblica. Il Decreto Legislativo dev'essere presentato al PdR 20 giorni prima del TERMINE della DELEGA LEGISLATIVA.

Dopo essere promulgato, il Decreto Legislativo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventa legge dello Stato dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Va aggiunto che la legge 400/88 ha disincentivato il CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ, che prima veniva controllato dalla Corte dei Conti.

Ecco che vengono introdotti i c.d. DECRETI CORRETTIVI e DECRETI INTEGRATIVI, che servono ad integrare e correggere i Decreti Legislativi. Ecco che viene creata l'incertezza del Diritto.

Se viene richiesto l'intervento della Corte Costituzionale, per verificare:

  • La presenza all'interno della Legge di Delegazione dei LIMITI costituzionalmente necessari;
  • Rispetto dei LIMITI posti nella Legge di Delegazione da parte dei Decreti.

Legislativi. Questi LIMITI vengono detti NORME INTERPOSTE: cioè norme che, pur poste mediante una legge, pongono criteri di validità cui sono subordinate altre fonti di rango Legislativo.

TESTI UNICI

Uno dei principali Decreti Legislativi sono i c.d. (le fonti che raccolgono in un unico documento normativo la legislazione vigente su un certo argomento) suddivisi in:

a. TESTI UNICI INNOVATIVI

Possono anche comportare abrogazioni e modifiche della legislazione preesistente. Il Governo ha bisogno della autorizzazione delle Camere, che viene espressa con legge di delegazione.

b. TESTI UNICI DI MERA COMPILAZIONE

Possono servire solo a ordinarla e renderla meglio consultabile. Non sono considerati fonti-atto, poiché non innovano ma riordinano le norme e disposizioni già vigenti.

I Testi Unici, oltre ad essere delegati dal Parlamento, devono essere deliberati nel Consiglio dei Ministri, previo parere del CONSIGLIO DI STATO, e promulgati dal Presidente della Repubblica.

1) LEGGI

Sono leggi approvate dal Parlamento, composte da una o più norme giuridiche. Vengono promulgate dal Presidente della Repubblica e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

2) DECRETI LEGGE

Sono decreti varati dal Governo, qualora si verifichino casi straordinari di necessità ed urgenza. Sono varati in Consiglio dei Ministri, promulgati dal Presidente della Repubblica e pubblicati in Gazzetta Ufficiale (aventi effetti giuridici immediati).

Il giorno stesso della pubblicazione, il presente Decreto dev'essere presentato alle Camere per convertirlo in legge. Entro 60 giorni, le Camere devono convertire in legge il suddetto Decreto.

- Se non viene convertito in legge entro 60 giorni, il Decreto Legge cessa i suoi effetti normativi sia per il futuro, sia per il passato, dunque vi sono effetti di annullamento retroattivi.

- Durante i 60 giorni vi possono essere effetti normativi che è impossibile annullare: ecco che si ricorre alla sanatoria, regolata dal Parlamento.

I Decreti L

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A.A. 2018-2019
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher denispittalis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Niccolai Silvia.