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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

- Capitolo 3

Parte II

LE FONTI DELL’ORDINAMENTO

ITALIANO: STATO Torna alla prima

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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 3 - Par. 1

COSTITUZIONE E LEGGI

COSTITUZIONALI

Costituzione e leggi costituzionali

La Costituzione del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti

(fons fontium).

Leggi costituzionali: procedimento

La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la

revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):

due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento

nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa,

nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera,

e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere

chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da:

500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera

Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 3 - Par. 1

COSTITUZIONE E LEGGI

COSTITUZIONALI

Limiti della revisione costituzionale:

Vi è un limite esplicito posto dalla Costituzione (art.139):

“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale”.

La dottrina ha inteso per “forma repubblicana” anche il carattere

democratico dell’ordinamento.

Sono, perciò, al riparo da modificazioni anche tutti quei principi su cui

esso si fonda: carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni,

libertà ed eguaglianza del voto, libertà di espressione, associazione,

riunione, ecc. Torna alla 3

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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LEGGE FORMALE

ORDINARIA E ATTI CON

Legge formale ordinaria ed atti con forza di legge: FORZA DI LEGGE

La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e

promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o

costituzionale).

• Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della

legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle

Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:

• Decreti legislativi

• Decreti legge

• Decreti in caso di guerra

• Decreti di attuazione dello Statuto

• Referendum abrogativi

Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le

FONTI PRIMARIE

dell’ordinamento italiano Torna alla 4

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

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PROCEDIMENTO

LEGISLATIVO

L’iter legislativo ordinario:

Le fasi di cui si compone l’iter legis sono:

A- L’iniziativa legislativa

B- La deliberazione delle Camere

C- La promulgazione della legge

A- L’iniziativa legislativa: • Il Governo (disegni di legge)

Hanno diritto di iniziativa legislativa: • Ogni parlamentare

• 50.000 elettori

• Ogni Consiglio regionale

• Il CNEL Torna alla 5

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par. 3

PROCEDIMENTO

B- La deliberazione delle Camere: LEGISLATIVO

Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da

una Commissione parlamentare (composta in modo da rappresentare proporzionalmente

i gruppi parlamentari), scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre

tipi di procedura

:

1- In sede referente 2- In sede redigente 3- In sede deliberante

(ordinaria) (legislativa)

Tale procedura punta a

sgravare l’Aula dalla

La commissione dà il proprio Alla commissione viene

discussione e

parere alla proposta di legge, demandata l’intera funzione

dall’approvazione di

a ciascun articolo e ad legislativa:

articoli ed emendamenti,

eventuali emendamenti. il ddl e gli eventuali

riservandole il solo voto di

Trasmette, poi, il testo finale emendamenti sono discussi e

approvazione finale.

all’Aula, che dovrà votare il approvati soltanto dalla

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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