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Procedimento legislativo

L'iter legislativo ordinario si compone delle seguenti fasi:

A- L'iniziativa legislativa

  • Il Governo (disegni di legge)
  • Hanno diritto di iniziativa legislativa:
    • Ogni parlamentare
    • 50.000 elettori
    • Ogni Consiglio regionale
    • Il CNEL

B- La deliberazione delle Camere

Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una Commissione parlamentare (composta in modo da rappresentare proporzionalmente i gruppi parlamentari), scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura:

  1. In sede referente
  2. In sede redigente
  3. In sede deliberante (ordinaria)

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par. 3

(legislativa)Tale procedura punta a sgravare l'Aula dalla discussione e approvazione di ciascun articolo e degli eventuali emendamenti, riservandole il solo voto finale.

La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, demandata l'intera funzione legislativa: articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto finale.

Trasmette, poi, il testo finale all'Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti.

La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge. Non c'è dibattito e voto in Aula.

Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell'altra Camera (navette).

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore

Torino, 2002. Cap.II-3 - Par. 3PROCEDIMENTOLEGISLATIVO

Ad eccezione del procedimento "per commissione deliberante" (olegislativa), le proposte di legge vagliate dalle commissioni vengono poi inviate alle Camere.

Ad esse spettano la discussione e l'approvazione della legge articolo per articolo: in caso di emendamenti approvati da una Camera, la legge deve essere sottoposta di nuova al voto dell'altra (navette), finché i due rami del Parlamento non approvano un testo identico.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par. 3PROCEDIMENTOLEGISLATIVO

C- La promulgazione della legge:

Conclusa la fase di approvazione, la legge non è ancora efficace. Per esserlo le mancano tre ulteriori passaggi:

  1. La promulgazione del Presidente della Repubblica
  2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
  3. L'attesa di 15 giorni da tale pubblicazione

Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l'obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato. Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla. Torna alla pagina precedente

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par. 4

LEGGI A PROCEDURA

Leggi a procedura rinforzata: RINFORZATA

La Costituzione prevede anche che, per disciplinare alcune materie, siano necessarie delle procedure particolari, più complesse: si tratta delle c.d. leggi rinforzate. Ciò che viene rafforzato è il procedimento di formazione del progetto di legge: il Governo deve svolgere una fase di acquisizione del consenso degli interessati

Prima di formalizzare il DDL. I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati, seguiti per produrre leggi anche esse specializzate (solo con il procedimento ex art. 79 Cost, per esempio, si può produrre una legge di amnistia o indulto).

Fonti atipiche: Alcuni atti legislativi, pur avendo la stessa "forma" della legge, non hanno la stessa "forza": si tratta delle c.d. fonti atipiche. Ne esistono di due tipi:

  • le leggi che l'articolo 75 Cost. esclude dal referendum abrogativo perché dotate di una forza passiva potenziata
  • le c.d. leggi meramente formali: le leggi di approvazione del bilancio e la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par.5

LEGGI DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO

Leggi delega e decreti legislativi: DELEGA La legge di

Delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative. Il decreto legislativo è quell'atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.

Caratteristiche della legge-delega:

  • può essere conferita esclusivamente con legge formale
  • può essere conferita soltanto all'intero Governo e non ai singoli ministri
  • deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti necessari)
  • deve delimitare l'ambito tematico della funzione delegata, indicando un oggetto definito
  • deve restringere l'ambito temporale della funzione delegata
  • deve indicare i principi e i criteri direttivi che guideranno l'esercizio del potere delegato

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

OR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par.5

LEGGI DI

DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO

Procedimento cronologico del decreto legislativo:

  • proposta del ministro competente
  • delibera del Consiglio dei ministri
  • eventuali adempimenti ulteriori, prescritti dalla legge-delega
  • eventuale ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri
  • emanazione del Presidente della Repubblica

Deleghe accessorie:

Sono considerati una delega legislativa anche i casi in cui il Parlamento, una volta approvata una legge, ne delega le disposizioni di attuazione al Governo: sono le c.d. deleghe accessorie.

Un particolare caso di delega accessoria si ha quando al Governo viene chiesto di coordinare le leggi riguardanti una materia in un Testo Unico.

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par.6

DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

Il decreto legge (D.L.):

Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile

“in casi straordinari dinecessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazionesulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte inlegge entro 60 giorni.

Il DL è disciplinato dall’articolo 77 Cost.

Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva diassemblea (art.72 Cost), ad esempio le leggi elettorali.

Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dalPresidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.

Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che,“anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”(art.77 Cost).

Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in leggeil decreto.

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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIOR. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino,

2002. Cap.II-3 - Par.6

DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

I decreti legge non convertiti:

In caso di mancata conversione in legge entro 60 giorni del D.L. quest'ultimo decade e perde efficacia fin dall'inizio. I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono risolti in due modi:

  • attraverso la c.d. legge di sanatoria: si tratta di una legge riservata alle Camere. Tuttavia, il Parlamento non è obbligato ad approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica.
  • Il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (art.77 Cost). La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l'emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale).

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 1996,

CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

È stata dichiarata illegittima la pratica della reiterazione dei decreti legge, cioè la ripresentazione degli stessi qualora non convertiti in legge entro 60 giorni.

SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONI

R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II-3 - Par.7

ALTRI DECRETI CON FORZA

Altri decreti con forza di legge:

  • decreti emanati dal Governo in caso di guerra
  • decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali

Cap.II-3 - Par.8

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Il Regolamento parlamentare è l’atto cui l’articolo 64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il procedimento legislativo. E’ approvato a maggioranza assoluta e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

I Regolamenti parlamentari sono considerati fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione.

tivo: per l'abrogazione di una legge o di una parte di essa. Il referendum abrogativo è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica. Consiste nella possibilità di chiedere ai cittadini di esprimersi direttamente sulla cancellazione di una legge o di una parte di essa. La procedura per l'attivazione del referendum abrogativo è regolata dalla Costituzione. Per poter essere avviato, è necessario che venga presentata una proposta di abrogazione da parte di almeno 500.000 cittadini elettori. La proposta deve essere sottoscritta in forma autografa e presentata al Presidente della Repubblica. Una volta presentata la proposta, il Presidente della Repubblica la trasmette alla Corte costituzionale per verificarne la legittimità. Se la Corte costituzionale dichiara la proposta legittima, viene indetto il referendum abrogativo. Durante il referendum, i cittadini sono chiamati a esprimersi con un voto favorevole o contrario all'abrogazione della legge o della parte di essa oggetto della proposta. Perché l'abrogazione sia approvata, è necessario che la maggioranza dei votanti si esprima a favore. Il risultato del referendum abrogativo è vincolante per il Parlamento. Se la maggioranza dei votanti si esprime a favore dell'abrogazione, la legge o la parte di essa viene cancellata. In caso contrario, la legge rimane in vigore. Il referendum abrogativo rappresenta quindi una fonte di legittimazione diretta delle decisioni politiche. Consente ai cittadini di esprimere la propria volontà in modo diretto e di influenzare il processo legislativo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Stella Giuliana.