R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
- Capitolo 3
Parte II
LE FONTI DELL’ORDINAMENTO
ITALIANO: STATO Torna alla prima
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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002. Cap.II- 3 - Par. 1
COSTITUZIONE E LEGGI
COSTITUZIONALI
Costituzione e leggi costituzionali
La Costituzione del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti
(fons fontium).
Leggi costituzionali: procedimento
La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la
revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):
due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento
nella prima l’approvazione è a maggioranza relativa,
nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera,
e almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere
chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da:
500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera
Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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COSTITUZIONE E LEGGI
COSTITUZIONALI
Limiti della revisione costituzionale:
Vi è un limite esplicito posto dalla Costituzione (art.139):
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”.
La dottrina ha inteso per “forma repubblicana” anche il carattere
democratico dell’ordinamento.
Sono, perciò, al riparo da modificazioni anche tutti quei principi su cui
esso si fonda: carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni,
libertà ed eguaglianza del voto, libertà di espressione, associazione,
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SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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LEGGE FORMALE
ORDINARIA E ATTI CON
Legge formale ordinaria ed atti con forza di legge: FORZA DI LEGGE
La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e
promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o
costituzionale).
• Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della
legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle
Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:
• Decreti legislativi
• Decreti legge
• Decreti in caso di guerra
• Decreti di attuazione dello Statuto
• Referendum abrogativi
Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le
FONTI PRIMARIE
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PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO
L’iter legislativo ordinario:
Le fasi di cui si compone l’iter legis sono:
A- L’iniziativa legislativa
B- La deliberazione delle Camere
C- La promulgazione della legge
A- L’iniziativa legislativa: • Il Governo (disegni di legge)
Hanno diritto di iniziativa legislativa: • Ogni parlamentare
• 50.000 elettori
• Ogni Consiglio regionale
• Il CNEL Torna alla 5
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PROCEDIMENTO
B- La deliberazione delle Camere: LEGISLATIVO
Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da
una Commissione parlamentare (composta in modo da rappresentare proporzionalmente
i gruppi parlamentari), scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre
tipi di procedura
:
1- In sede referente 2- In sede redigente 3- In sede deliberante
(ordinaria) (legislativa)
Tale procedura punta a
sgravare l’Aula dalla
La commissione dà il proprio Alla commissione viene
discussione e
parere alla proposta di legge, demandata l’intera funzione
dall’approvazione di
a ciascun articolo e ad legislativa:
articoli ed emendamenti,
eventuali emendamenti. il ddl e gli eventuali
riservandole il solo voto di
Trasmette, poi, il testo finale emendamenti sono discussi e
approvazione finale.
all’Aula, che dovrà votare il approvati soltanto dalla
DDL artic