Le fonti delle autonomie
Statuti
Sono fonti dell’ordinamento regionale: lo statuto, la legge regionale e il regolamento regionale.
Regionali
Vi sono due tipi di statuti: quelli delle regioni speciali e quelli delle regioni ordinarie.
Statuto delle regioni speciali
Esso garantisce una particolare forma di autonomia, che consente di trattenere una percentuale dei tributi riscossi nel territorio regionale. Inoltre, dispongono di poteri legislativi e amministrativi nei settori scuola, sanità, infrastrutture; e di conseguenza devono finanziare con proprie risorse. Gli statuti delle regioni speciali sono adottati con legge costituzionale (perché derogano alla “disciplina” ordinaria della Costituzione). La legge cost. 2/2001 ha modificato lo statuto delle regioni speciali prevedendo che possano dotarsi di propria “legge statutaria” che ridisegni la forma di governo e il sistema elettorale; essa è una legge regionale “rinforzata” perché è approvata a maggioranza assoluta e può essere sottoposta a referendum approvativo se lo richiede parte del corpo elettorale o dell’assemblea regionale.
Statuto delle regioni ordinarie
Le forme e condizioni di autonomia sono già definite in Costituzione, lo statuto viene deliberato dal Consiglio Regionale ed approvato con legge regionale statutaria dal Parlamento.
Procedimento
Nello statuto delle regioni speciali: parte delle disposizioni sono derogabili attraverso legge rinforzata. La disciplina che in essa è dettata può essere modificata con legge regionale, subendo un declassamento dal livello della Costituzione a quello della legislazione ordinaria. La legge cost. 2/2001 prevede che le modifiche degli statuti speciali non siano sottoposte a referendum costituzionale.
Nello statuto delle regioni ordinarie: prima della riforma, lo statuto regionale era approvato con legge ordinaria rinforzata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, veniva trasmessa al Governo che la trasformava in un’iniziativa legislativa, le Camere approvavano la legge senza apportare modifiche, infine veniva promulgata dal P.D.R. e pubblicata su Gazzetta Ufficiale. L’articolo 123 Cost. dispone che lo statuto sia approvato/modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, 1/500 degli elettori regionali o dei componenti del Consiglio regionale può proporre un referendum. Lo statuto non è sottoposto a referendum, non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. La promulgazione avviene da parte del Presidente della Regione e viene pubblicata sul B.U.R.