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Allo Stato è consentito impugnare le leggi regionali solamente quando sono entrate in vigore. Solo
in Sicilia/ Trentino-Alto Adige vi è un controllo preventivo sulle leggi regionali esercitata dal
Commissario del Governo, scaduto il termine della promulgazione la legge entra in vigore
Prima della riforma del Titolo V le leggi regionali non potevano essere promulgate se prima non
passavano il controllo fovernativo: la delibera legislativa veniva trasmessa al Governo che
autorizzava la promulgazione oppure il rinvio al consiglio regionale che doveva essere motivato.
il Consiglio poteva riapprovare la stessa legge a maggioranza assoluta: il Governo, con delibera del
Consiglio dei ministri poteva impugnare la legge davanti la Corte costituzionale per vizi di
leggittimità. Adesso questo controllo è affidato agli organi interni del Consiglio o in certi casi a organi di “garanzia
statutaria” esterni al Consiglio. Il “nuovo” art. 117 stabilisce: 1) un elenco di materie su cui c’è
potesta legislativa esclusiva dello stato (immigrazione,previdenza sociale,cittadinanza, ecc..) Art.117.2 .
2) un elenco di “materie” su cui le Regioni hanno potesta legislativa concorrente; cioè che lo Stato
determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto compete alle Regioni
3) una clausola residuale per quelle materie non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato ma tutte le leggi che può promulgare una regione devono rispettare gli Obblighi internazionali,
interferenze statali nelle materie regionali, sussidiarietà,
Regolamenti 1) Il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale (organo legisl.), anzicché alla Giunta
regionali (organo esec.) ciò nelle Regioni a statuto ordinario, nelle Regioni a statuto speciale è lo Statuto a
disciplinare l’argomento; adesso spetta agli Statuti regionali la potestà regolamentare
2) la Riforma del Titolo V ha introdotto il principio di “parallelismo” tra funzioni legislative e
funzioni regolamentari limitando la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie
sulle quali lo Stato ha potesta legislativa esclusiva; L’art 117.6 prevede che nelle materie di
competenza esclusiva lo Stato possa delegare le proprie funzioni amministrative alle Regioni.
Fonti degli Sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni fissati dalla Costituzione
Enti locali L’art. 117.6 riconoscono ad essi la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. L’autonomia normativa degli Enti locali si svolge con
atti subordinati alla legge. La Costituzione attribuisce al legislatore statale la disciplina della legilslazione
elettorale degli enti locali, spetta alla legge statale o a quella regionale conferire agli enti locali le altre
funzioni.
Statuti La legge 142/1990 prevede che Comuni e province si dotino di uno Statuto, (approvato dal Consiglio
con voto favorevole di ⅔ dei consiglieri in prima votazione, in seconda votazione a maggioranza
assoluta), che detta le norme sull’organizzazione dell’ente