Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto pubblico - fonti delle Autonomie Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Allo Stato è consentito impugnare le leggi regionali solamente quando sono entrate in vigore. Solo

in Sicilia/ Trentino-Alto Adige vi è un controllo preventivo sulle leggi regionali esercitata dal

Commissario del Governo, scaduto il termine della promulgazione la legge entra in vigore

Prima della riforma del Titolo V le leggi regionali non potevano essere promulgate se prima non

passavano il controllo fovernativo: la delibera legislativa veniva trasmessa al Governo che

autorizzava la promulgazione oppure il rinvio al consiglio regionale che doveva essere motivato.

il Consiglio poteva riapprovare la stessa legge a maggioranza assoluta: il Governo, con delibera del

Consiglio dei ministri poteva impugnare la legge davanti la Corte costituzionale per vizi di

leggittimità. Adesso questo controllo è affidato agli organi interni del Consiglio o in certi casi a organi di “garanzia

statutaria” esterni al Consiglio. Il “nuovo” art. 117 stabilisce: 1) un elenco di materie su cui c’è

potesta legislativa esclusiva dello stato (immigrazione,previdenza sociale,cittadinanza, ecc..) Art.117.2 .

2) un elenco di “materie” su cui le Regioni hanno potesta legislativa concorrente; cioè che lo Stato

determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto compete alle Regioni

3) una clausola residuale per quelle materie non espressamente riservata alla legislazione dello

Stato ma tutte le leggi che può promulgare una regione devono rispettare gli Obblighi internazionali,

interferenze statali nelle materie regionali, sussidiarietà,

Regolamenti 1) Il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale (organo legisl.), anzicché alla Giunta

regionali (organo esec.) ciò nelle Regioni a statuto ordinario, nelle Regioni a statuto speciale è lo Statuto a

disciplinare l’argomento; adesso spetta agli Statuti regionali la potestà regolamentare

2) la Riforma del Titolo V ha introdotto il principio di “parallelismo” tra funzioni legislative e

funzioni regolamentari limitando la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie

sulle quali lo Stato ha potesta legislativa esclusiva; L’art 117.6 prevede che nelle materie di

competenza esclusiva lo Stato possa delegare le proprie funzioni amministrative alle Regioni.

Fonti degli Sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni fissati dalla Costituzione

Enti locali L’art. 117.6 riconoscono ad essi la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione

e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. L’autonomia normativa degli Enti locali si svolge con

atti subordinati alla legge. La Costituzione attribuisce al legislatore statale la disciplina della legilslazione

elettorale degli enti locali, spetta alla legge statale o a quella regionale conferire agli enti locali le altre

funzioni.

Statuti La legge 142/1990 prevede che Comuni e province si dotino di uno Statuto, (approvato dal Consiglio

con voto favorevole di ⅔ dei consiglieri in prima votazione, in seconda votazione a maggioranza

assoluta), che detta le norme sull’organizzazione dell’ente

Dettagli
A.A. 2013-2014
3 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntonioRomeo93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Guazzarotti Andrea.