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Estratto del documento

STATUS DI STATO MEMBRO.

Considerazioni finali: Il processo di integrazione europeo è ormai nel pieno della

dimensione costituzionale, in quanto ne tocca il cuore, ossia la tutela dei diritti

fondamentali. Tuttavia, proprio per la delicatezza di tale argomento, il livello di

integrazione previsto dalla Carta è ancora prudente e lacunoso. Ci si sta però

avvicinando lentamente ad un modello di tutela dei diritti fondamentali più simile a

quelli degli Stati membri.

Verso una forma di governo più chiara:

5) Forma di governo>regole relative alla

distribuzione delle funzioni di uno Stato (legislativa, esecutiva, giudiziaria) tra

gli organi di vertice + composizione degli organi di vertice + disciplina dei

rapporti tra di essi. (=PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI). Il sistema

europeo è evidentemente diverso da quello degli Stati membri. Esso è stato

definito come ispirato al principio della confusione dei poteri, con conseguente

deficit democratico(=governo che perde democraticità).Tuttavia, i trattati e, per

ultimo, il Trattato di Lisbona, hanno cercato di chiarire la forma di Governo

dell’Unione: innanzitutto, si stabilisce una direzione comune verso la quale si

svolgono i lavori delle istituzioni, ovvero la promozione dei valori e degli

obiettivi dell’UE. A questa novità generale, se ne sono aggiunte altre riferite agli

specifici organi, sia per quanto riguarda la composizione, sia per quanto

riguarda i poteri attribuiti.

Il parlamento europeo: Ha visto un rafforzamento dei suoi poteri normativi e di

controllo. La sua composizione non può superare i 750 membri, eletti dal popolo

europeo. I suoi poteri, stando al trattato di Lisbona sono:

Funzione legislativa e di bilancio (col Consiglio)

 Funzione di controllo politico e di consultazione

 Elegge il presidente della Commissione

Per quanto riguarda la legislazione dispone:

Della PROCEDURA DI CODECISIONE con il Consiglio, utilizzata quasi come

 una procedura ordinaria, che consente al Parlamento di esaminare per primo

i progetti e di emendarli, lasciando il potere di veto al Consiglio. Rimane però

il limite che il Parlamento NON detiene il POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA,

propria della Commissione, alla quale il Parlamento può chiedere di

presentare proposte. La Commissione può anche non accettare, ma deve

MOTIVARE.

Del PARERE CONFORME, grazie al quale il Parlamento può approvare o no

 alcune importanti decisioni del Consiglio (es: uso clausola di flessibilità,

ammissione stato nell’UE, sanzione Stato, revisione Trattato)

Col Trattato di Lisbona cresce anche il livello di rappresentanza dei cittadini, non solo

attraverso il Parlamento, ma anche attraverso la specificazione di diritti dei cittadini

nel partecipare alla vita politica dell’UE:

Diritto di essere informati e di far conoscere le proprie opinioni

 Obbligo delle istituzioni di mantenere un dialogo con la società civile

 Obbligo della Commissione di procedere in seguito a consultazione delle

 parti interessate

Possibilità di avanzare alla Commissione (da almeno 1M di cittadini dell’UE)

 una richiesta di presentare una proposta su determinate materie. E’ tuttavia

un mero invito.

Il Consiglio Europeo: Solo recentemente inteso come una vera e propria istituzione, è

composto da Capi di Stato o Governo degli stati membri e dal Presidente, eletto a

magg. qualificata dal Consiglio Eu stesso, in carica 2 anni e mandato rinnovabile una

volta. Egli non può ricoprire alcun incarico nazionale. I capi di governo o di stato sono

affiancati dai ministri competenti rispetto alla materia all’ordine del giorno. Il suo

compito è quello di prendere le decisioni politiche più importanti: definisce gli

orientamenti e le politiche generali dell’Unione. Delibera all’unanimità. Non ha potere

legislativo.

Il Consiglio : Il nuovo trattato non ne cambia la composizione. I poteri sono quelli

legislativi e di controllo del bilancio (col Parlamento) e ad esso spetta la funzione di

definizione delle politiche di coordinamento. Non ha più funzione esecutiva, che spetta

alla Commissione, salvo casi specifici. Un passo avanti è il superamento del voto

ponderato per la MAGGIORANZA QUALIFICATA ( o doppia maggioranza)>almeno il 55%

dei membri del consiglio deve essere favorevole e deve rappresentare il 65% della

popolazione EU. L’unanimità è riservata a determinati casi specifici.

La commissione: Mantiene il MONOPOLIO DELL’INIZIATIVA LEGISLATIVA (funzione

esecutiva). Rappresenta gli interessi dell’UE. Fino al 2014 composta da un membro per

Stato (28 rappresentanti), dal 2014 è formata da un numero di membri pari ai 2/3

degli Stati, che sono rappresentati ugualmente a rotazione. La procedura di elezione

dei membri e del presidente rimane la stessa già descritta, la fiducia votata dal

Parlamento permette la nomina della Commissione da parte del Consiglio. La

Commissione ha, verso il Parlamento una RESPONSABILITA’ COLLEGIALE, che prevede

la MOZIONE DI CENSURA da parte del Parlamento sull’operato della Commissione. Se

approvata dai 2/3 dei voti a maggioranza assoluta, comporta le dimissioni della

Commissione.

L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Mr. PESC): non è un

organo vero e proprio. Eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio, è una figura che

nasce con il trattato di Lisbona, ma ricopre le cariche affidate al Ministro degli Affari

Esteri e all’Alto Rappresentante: guida la politica estera e di sicurezza dell’Unione. Per

l’esercizio di tale funzione dispone di una STRUTTURA DI SUPPORTO > il SERVIZIO

EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA, nominato e revocato dal Consiglio.

La Corte di Giustizia: Le sue competenze sono state molto espanse dal Trattato di

Nizza a quello di Lisbona. Rappresenta il potere giurisdizionale dell’UE. E’ composta

anche dal Tribunale di primo grado e tribunali specializzati. I membri sono nominati dai

governi statali, carica di 6 anni. Come già detto, sotto di essa ricade anche la tutela

dei diritti fondamentali e il giudizio sul rispetto del principio di sussidiarietà.

Politiche e competenze UE:

6)

All’inizio non chiare. Il progressivo sviluppo dopo è avvenuto a partire dal TUE, che

alludeva a competenze esclusive dell’Unione ed introduceva il PRINCIPIO DI

SUSSIDIARIETA’ (>gli interventi dell’Unione si giustificano in base alla natura dei

problemi da affrontare e all’insufficienza a livello statale) e quello di

PROPORZIONALITA’ (>l’invasività degli interventi dell’UE deve essere proporzionata al

problema e, comunque, non deve spingersi oltre ad esso).

Dopo la Dichiarazione di Laeken e dopo il trattato costituzionale, si sarebbe prevista

per la prima volta la distinzione tra COMPETENZE ESCLUSIVE dell’Unione e

COMPETENZE CONCORRENTI degli Stati membri, nelle quali essi possono legiferare se

l’unione non esercita la propria competenza o ha cessato di esercitare. Erano previste

anche le COMPETENZE PARALLELE, nelle quale l’Unione interveniva a completamento

dell’azione degli Stati, non in sostituzione, e le AZIONI DI SOSTEGNO. Si raggiunge così

maggiore chiarezza nella definizione delle competenze , con la disapprovazione di

molti stati che non vedono di buon occhio gli allargamenti delle competenze previsti.

Col Trattato di Lisbona poco cambia: si rafforza il POTERE DI ATTRIBUZIONE, secondo il

quale, qualsiasi competenza non specificata dai trattati rimane sotto il controllo

statale. Vengono introdotte due modifiche:

Per quanto riguarda i presupposti che legittimano l’intervento sussidiario

 dell’Unione, si fa riferimento anche all’insufficienza degli enti locali, che, di

conseguenza sottostanno alla logica della sussidiarietà.

Viene attribuito al Parlamento il compito di valutare la legittimità dell’uso del

 principio di sussidiarietà.

Per non irrigidire troppo i criteri di spartizione delle competenze> CLAUSOLA DI

FLESSIBILITA’, mantenuta (se l’azione dell’UE viene considerata necessaria per il

perseguimento degli obiettivi prefissati, l’intervento si può realizzare

indifferentemente alla materia). Proposta dalla Commissione, approvata dal

Parlamento e dal Consiglio.

Novità di rilievo è il “Protocollo sull’applicazione dei principi di proporzionalità e

sussidiarietà” e quello “sul ruolo dei parlamenti nazionali”, che legittimano i

Parlamenti degli Stati membri nei processi decisionali dell’Unione. Tale risultato venne

raggiunto con un processo che, inizialmente, vide la nascita di organi comunitari nei

quali partecipavano delegazioni dei parlamenti nazionali e prosegue col Trattato di

Nizza (2000), che punta ad un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali sul

piano europeo. Viene affermato che “i parlamenti nazionali contribuiscono al buon

funzionamento dell’Unione”:

Venendo informati dei progetti di legge dell’UE

 Vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà

 Partecipando alla revisione dei trattati

 Venendo informati delle domande di adesione all’UE

Le novità più significative sono rappresentate dai due protocolli:

a) SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI: ha per oggetto i punti sopracitati

b) SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSS. E DI PROP.: disciplina la procedura di

controllo sull’applicazione dei principi in due modi :

I. Si prevede che prima di proporre una legge, la Commissione esegui

consultazioni estensive

II. LA PROCEDURA DELL’ALLARME PREVENTIVO (o EARLY WARNING): i

progetti legge EU vengono passati ai parlamenti nazionali, accompagnati

dalle motivazioni sull’applicazione dei principi in questione. I parlamenti

possono rivolgersi al Presidente di Parlamento, Consiglio e Commissione e

riportare loro, motivando, se il progetto non è conforme ai due principi.

Inoltre, i parlamenti nazionali possono chiedere di riesaminare il progetto,

che può essere mantenuto, revisionato o ritirato (CARTELLINO GIALLO).

L’ultima parola spetta al Consiglio e al Parlamento europeo, i quali, nel

caso in cui condividano le obbiezioni dei p.n., possono annullare

l’approvazione (CARTELLINO ROSSO). Esso, tuttavia, allunga il processo

di adozione degli atti legislativi europei e gli si contesta anche il fatto che

potrebbe mettere in discussione tra di loro i parlamenti e gli esecutivi

nazionali che operano al livello unitario.

Il Trattato, coinvolge i parlamenti anche nel CONTROLLO SUCCESSIVO (alla messa in

atto della legge): gli Stati membri, i singoli parlamentari e gli enti regionali possono

fare ricorso alla Corte di Giustizia affinch&eacut

Dettagli
A.A. 2017-2018
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrea.desantis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Strazzari Davide.