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STATO DI DIRITTO / STATO LIBERALE STATO LIBERALE DEMOCRATICO / STATO COSTITUZIONALE DI DIRITTO
a
(fine 1700 - 1800) SOCIALE (dopo la 2 Guerra Mondiale)
(1900, Italia 1912 → suffragio universale
maschile)
Conflitto tra borghesia e aristocrazia Introduzione del suffragio universale maschile Principio democratico procedurale non è
(in Italia nel 1912) → sconvolgimento nelle sufficiente a garantire la democrazia →
istituzioni: dallo Stato monoclasse allo Stato problema di introdurre delle istanze anti-
pluriclasse → lo Stato deve mediare tra diversi maggioritarie = elementi che pongano dei limiti
interessi (anche quelli del proletariato), anche alla maggioranza parlamentare data in un
riconoscendo e garantendo la la pluralità di certo momento storico → limite alle legislature
gruppi/interessi/idee/valori che possono → non più principio della “legge può tutto”, ma
confrontarsi nella società ed esprimere la loro bisogna tutelare anche le minoranze non
voce nel Parlamento rappresentate nella maggioranza) → anche alla
funzione legislativa si pongono dei limiti (non
vige più l’equazione legge = diritto)
Introduzione del principio rappresentativo = la Ampliamento quantitativo della base elettorale Al vertice si pone la Costituzione → garanzie
legge è formata dai rappresentanti della Nazione → trasformazione qualitativa: affermazione dei costituzionali (istanze anti-maggioritarie)
•
ai cui membri essa si applica, e quindi proviene partiti di massa (partecipazione politica di rigidità della costituzione ( è sì
da soggetti che condividono la finalità di tutela milioni di elettori), organi elettivi come modificabile, ma la procedura non deve
delle libertà e del diritto di proprietà (ma limitato confronto/scontro di interessi eterogenei, essere nella piena e sola possibilità della
dalla questione del censo) → Stato monoclasse riconoscimenti di diritti sociali di integrazione maggioranza parlamentare → legge di
→ in Parlamento siedono persone con un unico nello Stato dei gruppi sociali più svantaggiati revisione costituzionale, ma approvata
interesse, ovvero quello della classe borghese (oltre ai diritti di libertà) con una maggioranza ulteriore rispetto a
quella che serve per approvare una legge
ordinaria)
• non più svalutazione della giurisdizione
→ giustizia costituzionale (giudice
particolare che invalida/annulla le leggi )
legata agli eventi che un singolo Paese ha
conosciuto (ad esempio: i regimi
dittatoriali si Germania, Italia,
Portogallo e Spagna)
!!Ma!! in UK/Paesi Bassi prevale ancora l’idea
che il Parlamento prevalga (non c’è giustizia
costituzionale)
• Presidente della Repubblica → no
espressione della maggioranza
Parlamentare e gode del diritto di veto
nell’approvazione delle leggi
• referendum abrogativo → popolo abroga
la legge approvata dalla maggioranza
parlamentare
• pluralità di Regioni
Stato minimo = Stato limitato, titolare solamente Stato sociale → si pone il problema della finalità In molti Paesi si riprese il processo di sviluppo
di quelle funzioni necessarie all’adempimento dello Stato → intervento dello Stato più marcato costituzionale interrotto dalla parentesi dello
della finalità garantistica (lo scopo dello Stato è nella società civile (non più Stato minimo) → Stato autoritario (Italia → Costituzione del 1948)
solo garantire i diritti) → no intervento nella inizia a erogare servizi pubblici → dal diritto vengono garantite non solo le
sfera economica, basso livello di tassazione, “libertà negative” ma anche le diverse
pareggio di bilancio manifestazioni del pluralismo politico, sociale,
religioso, culturale e il ruolo costituzionale dei
diversi partiti politici
Nascita del principio rappresentativo → Stato pluriclasse → non più idea della preferenza Riconoscimento costituzionale dei diritti sociali,
rappresentanza politica (i rappresentanti in della legge, perché deve fare i conti con i diversi prestazioni positive dei poteri pubblici, interventi
Parlamento agiscono senza vincolo di mandato, interessi politici che devono essere mediati e nella società e nell’economia → ridurre le
rappresentano gli interessi della Nazione come convogliati da alcuni soggetti (cercare una sintesi diseguaglianze materiali tra cittadini
entità complessiva = divieto di mandato di questi soggetti per temperare la centralità del
imperativo → parlamentari devono agire liberi Parlamento) → nascita dei partiti di massa =
da mandati vincolanti da parte del rispettivo cinghia di trasmissione tra società civile e
collegio elettorale, agire dalla propria coscienza) Parlamento → cambia la rappresentanza politica:
→ tuttavia il Parlamento agiva per gli interessi il divieto di mandato imperativo viene attenuato
della classe borghese dalla disciplina di partito, cioè i rappresentanti
del partito a livello parlamentare devono agire
Invece nello Stato assoluto il Parlamento veniva conformemente all’ideologia del proprio partito,
convocato dal sovrano e ci andavano i altrimenti vengono espulsi da esso e devono
rappresentati di corporazioni, che su mandato andare in un altro → coagulare i rappresentanti
imperativo, ovvero agivano su interesse della eletti di un partito di massa attorno a scelte
propria corporazione politiche omogenee
Invece nello Stato liberale i partiti erano gruppi
ristretti di persone legate da omogeneità
economica e culturale
La legge può tutto, ma fa gli interessi solo della Maggioranza parlamentare Coesione sociale → compromesso tra classi,
borghesia mercato e Stato: riconosciuti e garantiti
l’economia di mercato e i diritti su cui si fonda,
ma vengono limitati e corretti attraverso
interventi pubblici per ridurre le disuguaglianze
materiali → Stato sociale / Stato del benessere /
Welfare State
Svalutazione del potere esecutivo e del potere Sovrano emarginato → esecutivo transitato nella Solidarietà tra i diversi gruppi sociali e economia
giurisdizionale sfera del rapporto fiduciario data dalla mista (varie forme di intervento pubblico
maggioranza Parlamentare → esecutivo non più nell’economia e nella società)
organo subordinato al Parlamento, ma diventa un
“esecutivo direttivo” = orienta la vita politica
della maggioranza parlamentare
Corpo elettorale limitato legittimava il In UK il passaggio dalle istituzioni liberali a Principio di tolleranza, suffragio universale,
Parlamento, mentre il sovrano legittimava quelle democratiche è avvenuto con governi segretezza e libertà del voto, elezioni periodiche,
l’esecutivo stabili e autorevoli, nel quadro di un sistema pluripartitismo, pluralismo di formazioni sociali
politico tendenzialmente bipartitico e politiche, eguaglianza formale di fronte alla
nell’accettazione del pluralismo politico (i partiti legge, interventi a sostegno dei meno abbienti
contrapposti hanno finito per legittimarsi a per una eguaglianza sostanziale, libertà di
vicenda) pensiero e mezzi di comunicazione
In altri Stati il passaggio si rivelò difficile:
l’avvento della democrazia di massa non era
accompagnato dalla diffusa accettazione dei
valori del pluralismo→ si evidenziarono i limiti
della sola democrazia rappresentativa
(democrazia procedurale, basata sul principio
maggioritario = la decisione che veniva presa
dalla maggioranza dai parlamentari considerata
la più idonea) → il principio maggioritario senza
nessun limite può minacciare i principi base
della democrazia:
- le cariche elettive sono temporanee
- possibile alternanza tra maggioranza e
opposizione
→ rischio di sfociare nella dittatura della
maggioranza (Stato fascista italiano, Stato
nazionalsocialista tedesco, Stato socialista in
Unione Sovietica)
Avvento del fascismo in Italia:
1925: legge → il capo del Governo (Mussolini)
risponde solo al Re e non più al Parlamento, e
nelle sue mani vengono concentrati ingenti poteri
1926: il Parlamento non può più mettere in
discussione gli atti già approvati dal Governo
Lo Statuto Albertino rimane sì in vigore, ma era
una costituzione flessibile e permise l’alterazione
del sistema democratico per via legittima verso
la forma autoritaria
→ debolezza dei principi liberali nel passaggio
da Stato liberale monoclasse a Stato liberal-
democratico
Partiti di massa caratterizzati da una solida Trasformazioni dello Stato di democrazia
struttura organizzativa (burocrazia di partito, pluralista: società post-classista, crisi fiscale,
politica si trasforma in una professione, globalizzazione, integrazione europea
sindacati)
DIRITTO PUBBLICO EUROPEO – LEZIONE 9 (31.10.2017)
Evoluzione dallo stato monoclasse a pluriclasse: “crisi della legge” → determina l’evoluzione verso
il regime autoritario → tuttavia vi è una continuità legittima con il precedente regime liberale, a
causa della costituzione flessibile
Differenza tra costituzioni flessibili e rigide
Costituzioni flessibili Costituzioni rigide
Non prevedono un procedimento particolare per Dispongono, per la modificazione del testo
la loro modificazione, ma consentono che questa costituzionale, un procedimento particolare, più
avvenga attraverso la normale attività legislativa gravoso di quello previsto per la formazione
delle leggi ordinarie
Non è prevedibile una forma di controllo La prevalenza della Costituzione sulla legge
giudiziario della corrispondenza delle leggi alla ordinaria deve essere garantita da un giudice
Costituzione (se la legge dispone diversamente,
è la Costituzione a cedere)
Tipiche del 1800, brevi, concesse dai sovrani Tipiche del ‘900, lunghe → non solo
assoluti → decretare il passaggio della titolarità disciplinano le regole generali dell’esercizio del
del potere dal re al “re in Parlamento” potere pubblico e della produzione della legge,
(procedura di codecisione) → regolavano il ma contengono anche principi
procedimento legislativo e garantivano le libertà
fondamentali (vietare le restrizioni delle libertà !!Ma!! Già la prima Costituzione moderna
non consentite dalla legge) (americana, 1787) è rigida → Stato federale:
patto (foedus) fra Stati sovrani che trasferiscono
la propria sovranità allo Stato federale →
patto/compromesso, garantito da un giudice, che
garantisce che la maggioranza non si impossessi
definitivamente del potere e che non minacci le
minoranze → limitare il potere legislativo e il
potere della maggioranza parlamentare
cont