Pre-appello diritto pubblico europeo:
Il diritto si può dividere in soggettivo ed oggettivo:
soggettivo: rivendicato dal singolo nei confronti dello stato, diritto che spetta ad un
singolo soggetto (ad esempio libertà di parola, proprietà privata, ecc.);
oggettivo: complesso/insieme di norme giuridiche (ordinamento giuridico) sistemico,
organizzato e gerarchico.
Le norme giuridiche sono prescrittive (vietano, permettono, ecc.), generali e astratte.
Inoltre, quest'ultime sottostanno al principio di relatività: esse valgono solamente nel loro
ordinamento e nel loro territorio ordinamentale; perciò esistono diversi ordinamenti per tutti
gli stati.
Il diritto regola la convivenza fra gli uomini; i Romani dicevano:
“ Laddove esiste una società con le stesse finalità nasce il diritto”
Fino al codice Napoleonico, il diritto veniva applicato in base allo status della persona
(schiavo, aristocratico, ecc.): si parla di particolarismo giuridico. Il diritto pubblico,
invece, nasce con le rivoluzioni (francese, americana, ecc.): i movimenti rivoluzionari
cercano una giustificazione razionale alla sovranità, arrivando anche a concepire ed a
realizzare la separazione dei poteri: legislativo (porre norme giuridiche),
esecutivo/amministrativo (applicare le leggi ad ogni singolo caso), giurisdizionale
(conferire/infliggere le pene).
Un altro tipo di diritto è quello internazionale: si tratta di un ordinamento anarchico, nel
quale manca un vertice e nel quale tutti gli stati (facenti parte dell'organizzazione) sono
sovrani e alla pari. Una caratteristica importante di questo ordinamento è la volontarietà:
uno stato decide se sottoporsi o meno alle leggi o alle sanzioni; uno stato potrebbe non
rispettare l'ordinamento. Questo può avvenire perché non esiste un giudice che dichiari
colpevole un determinato stato: questa è una delle maggiori differenze del diritto
internazionale rispetto a quello pubblico statale; nello stato, il singolo cittadino può rivolgersi
ad un giudice o ad una corte.
IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA:
Il diritto dell'Unione Europea nasce nel diritto internazionale ma si avvicina all'ordinamento
statale: il modello dell'UE è a metà strada fra quello pubblico e quello internazionale.
L'ordinamento in questione si definisce ordinamento sovranazionale. Un principio
importante è quello di riconoscimento: esso permette all'ordinamento dell'UE di essere
valido all'interno di un paese. C'è bisogno di un atto dello stato che richiami la legge/trattato
nell'ordinamento statale. Tuttavia, una volta richiamato il trattato non è necessario che lo
stato richiami decisioni e regolamenti contenuti nel trattato originario. Discorso diverso per
le direttive: esse prefissano degli obiettivi che lo stato integra con delle leggi nazionali.
LISTA DI TRATTATI/ATTI NELLA STORIA DELL'UNIONE EUROPEA:
T. CECA – 1952 (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)
T. CEE – 1957 (Comitato Economico Europeo)
T. CEEA – 1957 (Comunità Europea dell'Energia Atomica)
Inizialmente si puntò sull'integrazione economica (basti vedere la CECA che permise la
libera circolazione di carbone ed acciaio nei paesi firmatari) e nacque l'idea
dell' integrazione funzionale: integrare passo dopo passo, a piccoli passi. Difatti, già nel '57
con la CEE vennero introdotti alcune norme atte all'integrazione economica, quale
l'abolizione dei dazi interni alla comunità. Non solo: la CEE prevedeva la creazione di un
mercato comune integrato tramite una progressiva eliminazione di tutte le leggi nazionali
che ostruivano tale progetto. Ciò è stato possibile grazie all'attuale “clausola di flessibilità”
(art. 352 T. FUE) o “dei poteri impliciti” : nonostante l'Unione non avesse competenze
specifiche, essa potè intervenire su approvazione all'unanimità del consiglio.
ATTO UNICO EUROPEO – 1986
Attribuì alla Comunità Europea competenze specifiche. Rafforzò il ruolo del parlamento
europeo, il quale poteva esercitare il diritto di veto.
T. DI MAASTRICHT – 19992 ---> Trattato sull'Unione Europea
Si ammette un interesse sovranazionale dell'UE in determinate materie: politica estera,
difesa, giustizia ed affari interni. L'integrazione non è più solo economica. All'interno del
trattato convivono entrambe le dimensioni dell'UE: quella sovranazionale (si passa
dall'unanimità alla maggioranza) e quella intergovernativa.
T. DI AMSTERDAM – 1997
T. DI NIZZA – 2000
All'interno dell'Unione Europea si individuano 3 pilastri :
Il primo è composto dai trattati delle 3 Comunità originarie (CECA, CEE, CEEA)
Il secondo ed il terzo sono composti dai trattati dell'Ue
IMPORTANTE: l'Ue non è un ente a competenze generali.
T. DI LISBONA – 2009
Viene meno la struttura a pilastri di cui si parlava in precedenza. Il diritto dell'UE si
differenzia sempre di più da quello internazionale: la maggioranza si ha quando il 55% dei
paesi membri approva (quel 55% dei paesi deve contare almeno il 65% della popolazione
UE) .
Questo trattato definisce le due procedure legislative:
ordinaria: proposta della commissione ----> passa al parlamento che accetta o
presenta emendamenti ----> passa al consiglio che accetta o presenta emendamenti
e così via.
Speciali: richiedono l'unanimità. Il parlamento europeo ha un ruolo minore e si
confina al diritto di veto.
● La forma di governo parlamentare può essere applicata all’Unione europea?
Tale forma di governo si caratterizza per una compenetrazione tra Governo e
maggioranza parlamentare . Il parlamento ha sì l’ iniziativa legislativa , ma il Governo di
fatto controlla tale iniziativa potendo calendarizzare i lavori parlamentari . Il Parlamento
esercita anche la funzione di indirizzo politico e sostiene politicamente l’esecutivo .
Tale schema può essere applicato all’ordinamento dell’Unione europea , ed in
particolare al rapporto tra Parlamento europeo e Commissione europea (sorta di
esecutivo) ?
Dobbiamo ricordare, che consideriamo il fenomeno dell’Unione europea nell' arco del
tempo . Inizialmente infatti la legittimazione democratica si fondava su una
legittimazione indiretta (l’ organo che assume regolamenti e direttive è il Consiglio ).
● Consiglio dell’Unione europea:
Un’ istanza intergovernativa formata dai rappresentanti dell’esecutivo nazionali .
Gode di una legittimazione diretta , in virtù delle votazioni che hanno legittimato i
capi dell’esecutivo nazionali. Tuttavia non di una legittimazione diretta a livello di
Unione europea , quindi tale legittimazione diretta assume le caratteristiche di una
vera e propria legittimazione indiretta .
● Commissione europea:
Fin dagli albori ha avuto il monopolio dell’iniziativa legislativa e
spesso esercita tale potere dando ampio spazio alle consultazioni (rappresentanze)
delle diverse categorie (vi è una rappresentanza di interessi ). Tali rappresentanze
vennero incentivate in un’ottica di interesse di categoria . Tuttavia la sua
legittimazione è indiretta e non rappresenta nemmeno gli esecutivi nazionali . I
membri infatti sono dei Commissari scelti (
come detto nell' articolo 17 T.U.E ) in
base alle loro competenze ed al loro impegno europeo , inoltre la Commissione è
indipendente ed esercita le sue responsabilità in piena indipendenza ed i
membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo . La Commissione gode così di una
legittimazione tecnica legata all’esperienza dei membri che la compongono.
Questi sono aspetti su cui si fonda la legittimazione democratica dell’Unione europea .
Tuttavia, ad un certo punto dell’evoluzione storica dell’Ue, la stessa Unione europea vide
allargarsi le proprie sfere di competenze (passando da competenze generali a
competenze specifiche). Se infatti all’inizio si faceva ampio ricorso alle clausole di
flessibilità per andare a toccare vari ambiti, con i vari trattati, ed in particolare con il
Trattato di Maastricht , si sono andati a toccare altri elementi importanti che
compongono il nocciolo duro della sovranità nazionale .
A seguito si incominciò a porsi con maggiore frequenza il problema del deficit
democratico (ovvero di mancanza di legittimazione), che venne sottolineato dalle Corte
costituzionali (in particolare da quella tedesca dopo il Trattato di Maastricht ).
Ciò era un chiaro segnale: bisognava dare ai parlamenti nazionali più potere , visto che si
erano visti, via via, privare del proprio ruolo. Ciò avverrà, in parte, con la legge 234/2012 .
Si decide così di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo per colmare tale deficit. Dal
1979 infatti, tale organo, è eletto direttamente dai cittadini europei . Inoltre con i Trattato
di Maastricht si avvia un processo che avvicina il Parlamento europeo e la
Commissione europea . Viene introdotta a tal proposito la codecisione , l’odierna
procedura legislativa ordinaria .
Tale procedura include il Parlamento europeo in alcune aree che prime erano di
competenza esclusiva della Commissione . Tuttavia non è l’unica procedura, permangono
infatti aree di procedura legislativa speciale , dove solo la Commissione è competente. Ad
esempio sotto il profilo del bilancio il ruolo del Parlamento è stato parificato (seppur solo
in parte) a quello della Commissione . Va detto però come in questo dato caso la decisione
degli organi è limitata , poiché avviene solamente dopo che gli stati hanno deciso quanto
destinare all’Unione europea.
Tornando al deficit di legittimazione, non solo si rafforza la sfera decisionale del
Parlamento europeo , ma si tende anche a mutuare nel contesto europeo la forma di
governo parlamentare (equiparando la Commissione europea all’esecutivo). La
Commissione europea infatti deve essere sostenuta politicamente dal Parlamento
europeo , e tale copiatura (mutuata dalla forma forma di governo parlamentare) si nota in
due momenti:
1. Quando il Parlamento europeo regge con l’investitura il governo (in questo caso
la Commissione);
2. Il fatto che il Parlamento europeo possa porre fine con una mozione di sfiducia
(chiamata nel contesto europeo mozione di censura).
Il Trattato di Lisbona (2007) riguarda la formazione della Commissione europea , che
viene disciplinata nell' articolo 17 TUE . L’articolo si apre con un inciso iniziale: tenuto conto
delle elezioni del Parlamento europeo . Si tiene in considerazione la maggioranza che
viene a comporsi nel Parlamento e solo dopo consultazione appropriata del Consiglio
dell’Unione europea (massima espressione dell’esecutivo nazionale, è formato dai capi di
stato e di governo), che delibera e propone al Parlamento europeo il candidato
Presidente della Commissione europea , il Parlamento europeo lo vota a maggioranza
assoluta . Una volta il Presidente della Commissione europea veniva individuato con una
decisione intergovernativa dai componenti del Consiglio dell’Unione europea. Inoltre con
tale procedimento, il Parlamento europeo viene equiparato ad un organo
intergovernativo .
1. L’investitura:
Il Presidente della Commissione europea , d’accordo con gli esecutivi degli stati
(che compongono il Consiglio dell’Unione europea), individua i membri che vanno
a formare la Commissione europea sulla base delle nomine proposte da
ognuno degli Stati membri . Alla fine l'intera Commissione europea (Presidente e
i commissari) riceve un’altro voto di investitura dal Parlamento europeo , per poi
essere definitivamente nominata dal Consiglio europeo .
La prassi ha altresì posto l’accento sulle nomine dei membri della Commissione
europea , in quanto in fase di scrutinio, il P
arlamento europeo ha anche facoltà di
porre in essere audizioni per vagliare le candidature dei singoli commissari . Ciò
ha portato, nel passato, anche a bocciature illustri
, come quella di Buttiglione . Si
parla quindi di scrutinio effettivo .
Emerge inoltre un modello di tipo monocratico (simile a quello tedesco) ed a
prevalenza del premier , dove il Presidente della Commissione europea definisce
gli orientamenti nel cui quadro la Commissione europea esercita la sua
funzione . Inoltre i membri della Commissione europea sono tenuti a dimettersi,
qualora il Presidente dovesse chiederglielo .
2. La mozione di censura:
Il Parlamento europea può votare una mozione di sfiducia nei confronti della
Commissione europea, e ciò è possibile grazie all’ articolo 17 comma 8 del T.U.E . Il
Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione
europea secondo le modalità di cui l’articolo 234 del T.F.U.E .
Ciò è però una mimesi imperfetta della forma di governo parlamentare, in quanto la
Commissione europea ha un mandato di 5 anni, i membri sono scelti dagli stati
stessi ed è un organo dove i membri stessi agiscono in maniera
indipendentemente (come disciplinato nell'articolo 17).
La mozione di censura non è infatti un atto di orientamento, quanto piuttosto un
atto politico in caso di pessima condotta della Commissione europea (ad
esempio dal punto di vista amministrativo). La mozione deve essere poi approvata
dai 2/3 del Parlamento (la minoranza non è sufficiente, serve che anche la
maggioranza voti tale mozione).
Il Parlamento europeo non può orientare i lavori della Commissione europea e
non può quindi esercitare la funzione politica .
C’è stata sì la volontà di rafforzare il Parlamento europeo e di legittimare
democraticamente la Commissione europea (anche se vi è a riguardo una mistificazione).
Dobbiamo infatti tenere presente come l’Unione europea abbia due catene di
legittimazione differente , da una parte si ha una legittimazione che deriva dagli Stati
membri (ed è indiretta), mentre dall’altra si ha una legittimazione del cittadino europeo
(che è diretta).
Si evinca a tal punto, come il tutto sia più un sistema di bilanciamenti reciproci . Basti
pensare alla procedura legislativa .
Ogni organo controlla in virtù del fatto che ciascuno è portatore di un’istanza tecnica:
● Commissione europea ha l’iniziativa:
Controlla l’operato degli Stati membri e può avvalersi del ricorso di infrazione .
● Poi si arriva al Consiglio dell’Unione europea:
Che pone gli orientamenti generali dell’agire dell’Unione europea .
● Ed infine si arriva al Parlamento europeo:
Che effettua un controllo dell’operato della Commissione .
Risulta difficile applicare la forma di governo parlamentare perché l’Ue si profila come
un’organizzazione e non uno Stato , definibile come democrazia corporativa (
articolo 11
del T.U.E ).
Il ruolo dei Parlamenti nazionali:
❖
● L’ articolo 11 del T.U.E riguarda i principi democratici;
● L’ articolo 12 del T.U.E inoltre menziona il Parlamento: i Parlamenti nazionali
contribuiscono al buon funzionamento dell’Unione europea.
L’Ue ha voluto accentuare il ruolo dei Parlamenti nazionali , che venivano trascurati a
favore dei governi nazionali. Così si è assistito ad un processo per certi versi inverso, ovvero
l’Ue ha accentuato il ruolo dei Parlamenti nazionali a discapito dei governi nazionali .
L’Ue sembra infatti voler coinvolgere i Parlamenti in un canale diretto di dialogo
nell’ottica di una maggiore legittimazione .
Tuttavia tale canale diretto di dialogo è ristretto a due aree
. Essendo limitato dalle ampie
competenze dell’Unione europea (già all’inizio si fece un ampio utilizzo delle clausole di
flessibilità per aggirare la possibilità che il Parlamento nazionale si potesse esprimere).
Inoltre, la Corte costituzionale tedesca ha affermato come l’Ue abbia agito favorendo
l’esecutivo in un’ottica marcatamente intergovernativa . Il problema delle competenze
estese si avverte con il Trattato di Maastricht (che in maniera quasi paradossale ne
allarga le competenze) sempre su impulso tedesco. Il Trattato di Maastricht prova però per
la prima volta a distinguere le competenze dell&
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