CHIARA ZECCHINI – Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (gruppo M-Z)
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO – prof. Daniele Butturini 02/10/17
Conclusione corso: 5 Dicembre 2017.
PREAPPELLO: il giorno 14 Dicembre 2017 ore 10:10 per frequentanti (lezioni per il 65 o 70% del corso);
strutturato in domande chiuse a crocette e risposta libera ma sintetica.
MANDARE MAIL DI ACCETTAZIONE AL VOTO ED ISCRIZIONE ALL’APPELLO.
Ricevimento: dalle ore 14:30 alle 16:30 al Palazzo di Scienze Giuridiche.
Il corso è distinto in due moduli:
30 ore – Prof. Butturini: concetti generali, definizione diritto comparato, di Costituzioni, delle forme
di Stato, di governo, dell’Unione Europea, istituzioni UE, fonti del diritto prodotte dall’Unione
Europea, tema dell’austerità
24 ore – Prof. Trettel: metodo del diritto pubblico comparato, famiglie giuridiche (sistemi giuridici
del mondo), giustizia costituzionale comparata, la democrazia partecipativa (democrazia diretta,
referendum)
il programma per i frequentanti consisterà in appunti, slides su piattaforma e-learning ed il libro
del prof. Nicolini sull’Africa Australe (previste esercitazioni del prof. Andreoli che si occuperà del
manuale previsto dal corso).
Il corso è composto da due discipline:
Il diritto pubblico comparato: la parte principale sono le Costituzioni che sono le leggi
fondamentali di uno Stato e queste verranno poi confrontate in base ai differenti ordinamenti. Si
studierà poi come si modificano le Costituzioni, come il potere viene organizzato nel territorio (tra
potere centrale e l’autonomia territoriale), le famiglie giuridiche cioè come gli ordinamenti si
classificano a livello internazionale, le forme di Stato e governo ovvero il modo attraverso il quale
vengono regolati i rapporti tra gli organi politici (governo e parlamento), In seguito, si tratterà il
tema della giustizia costituzionale comparata (come vengono difese le Costituzioni).
Il diritto dell’Unione Europea: le forme sovranazionali di governo che obbligano gli Stati a cedere
poteri ad organizzazioni che stanno sopra gli Stati stessi. L’Unione Europea verrà trattata in base
alle istituzioni che la costituiscono con focus sulla Governance dell’emergenza finanziaria. Il diritto
italiano sta sullo sfondo perché la grande parte delle leggi italiane sono di adeguamento ad
obblighi imposti dall’Unione Europea.
LA COMPARAZIONE GIURIDICA
Si incarica di affrontare una serie di problemi.
Perché comparare, il problema della funzione
Che cosa si compara, il problema dell’oggetto
Come si compara, il problema del metodo
1. Il diritto costituzionale comparato è una variabile della parola diritto, « la cui storia è strettamente
legata alla storia del diritto occidentale » (cit. H.P. Glenn). Spesso, i giuristi occidentali non fanno i
comparatisti, ma gli studiosi dei diritti interni e, quando si decidono a studiare i diritti degli altri
ordinamenti, tendono quindi ad applicare agli altri ordinamenti la loro concezione di diritto. Ad
esempio, nell’ambito del mondo occidentale, noi diamo una grande prevalenza al valore
dell’individuo, ovvero ai valori individuali della persona; altre culture giuridiche hanno, invece,
visioni diverse, meno individualistiche e più comunitarie, ovvero più basate sull’idea di armonia
della comunità (diritto giapponese, cinese e induista): questo modo di concepire la società va ad
influenzare il diritto e rende diversa anche l’idea di Costituzione. 1
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2. Il diritto comparato, inoltre, è una variabile di costituzione. L’aggettivo costituzionale deriva dal
sostantivo costituzione. I vari significati di questa espressione – formale, sostanziale, materiale –
saranno illustrati più avanti
Il diritto comparato studia le Costituzioni, intese come le leggi fondamentali di uno Stato o di un
ordinamento giuridico. L’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali del cittadino, nata dopo la
Rivoluzione Francese, afferma che uno stato non dispone di una Costituzione se non è presente una tutela
dei diritti fondamentali dei cittadini e la divisione dei poteri = concetto occidentale di costituzione. I 3
poteri di cui si parla sono: esecutivo (applicare le leggi), legislativo (redigere le leggi) e giudiziario
(intervenire in caso di conflitto tra le leggi).
Il principio della divisione dei poteri non era previsto nei governi dei regimi comunisti esistenti prima della
caduta del muro di Berlino (1989).
Quali costituzioni studia il diritto comparato?
Leggi fondamentali scritte, ovvero consacrate in un documento redatto in maniera scritta
Leggi fondamentali non formalizzate, ovvero non inserite in un documento scritto; esse sono il
frutto di una serie di fonti del diritto e alcune delle quali non sono scritte (come le consuetudini in
UK)
Costituzioni (il diritto costituzionale) anche con riferimento a ordinamenti dove non c’è o non c’era
la disciplina accademica (ad es. la Spagna franchista, nella quale si insegnava “Derecho político”)
Costituzioni formalizzate ma totalmente difformi nei contenuti dalle ideologie liberali o liberal-
democratiche (ad es. gli ordinamenti del socialismo reale)
Ordinamenti che non hanno né costituzione in senso formale, né condivisione dei princìpi del
costituzionalismo.
Il comparatista studia la storia dei vari sistemi giuridici, il contesto sociale ed economico dei vari paesi e ha
anche la capacità di legarsi altre discipline, come la sociologia e la politologia. Non studia solamente il
diritto straniero, ma fa dei confronti tra diversi ordinamenti e diritti e, alla luce di questo confronto, può
rinvenire gli elementi in comune e di differenza tra i diversi ordinamenti. A questo proposito, il giurista
Sacco afferma che il comparatista può essere considerato come un poliglotta, il quale è in grado di
conoscere più lingue, mentre egli capace di conoscere più sistemi giuridici. Tuttavia, il comparatista è molto
di più, poiché può essere paragonato ad un linguista, il quale è in grado di riconoscere le varie differenze o
somiglianze tra le lingue, mentre egli è in grado di porre in evidenza elementi di discontinuità e continuità
tra i vari ordinamenti giuridici.
Il comparatista studia il diritto vivente, ovvero come le norme vengono interpretate per esempio dai
giudici: spesso le norme risultano essere interpretabili, sebbene debbano essere il più chiare possibili
(esempio della parola « dignità »).
Che cosa si intende per diritto pubblico?
Il diritto pubblico non solo regola i rapporti che sussistono tra i privati ed il potere pubblico (relazione
verticale), quindi lo Stato, ma anche quelle relazioni che intercorrono tra lo Stato ed altri poteri pubblici
ovvero, altre autorità (relazione orizzontale). Differisce dal diritto privato in quanto quest’ultimo regola i
rapporti tra i cittadini, quindi i privati, ma anche tra cittadini e Stato o enti statali quando questi si
comportano come privati; queste relazioni si considerano di esclusivo carattere verticale.
All’interno del diritto pubblico si collocano alcune materie che, senza alcun dubbio, gli appartengono:
Il diritto costituzionale
Il diritto dell’Unione Europea
Il diritto amministrativo, il quale regola i rapporti tra le amministrazioni ed i privati cittadini e tra le
amministrazioni stesse (in caso di contesa tra privato e amministrazione pubblica, si ricorre al
tribunale amministrativo conosciuto come TAR).
Tuttavia, vi è una materia della quale non è ancora ben delineata l’appartenenza: il diritto penale che
riguarda una punizione, imposta dallo Stato, a carico di un privato colpevole, che potrebbe per avere un
contezioso con un altro privato. Si sta valutando se sia necessario considerarla come categoria a sé. 2
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3/10/17
IL METODO COMPARATO
« Il ghepardo caccia da solo, il lupo in branco, e le leonesse mettono in comune la prole; l’aquila è
monogama, altri animali no. Così è per le culture e le società che generano strutture giuridiche» .
(Pegoraro, Rinella)
Attraverso questa metafora si mette in luce il fatto che, come gli animali possono essere raggruppati in
varie categorie a seconda delle loro caratteristiche, così sono le società composte da umani che vanno poi a
generare strutture giuridiche.
Fin dall’antichità, le società si sono sempre date delle regole per potere vivere in modo collettivo ma ciò
non significa che una Costituzione e una legislazione siano sempre esistite e così anche per la scienza della
comparazione.
Il metodo comparato è un fatto moderno, dal momento che fino al XIX secolo non vi sono testimonianze di
una comparazione svolta in modo scientifico secondo un determinato metodo.
1. Il primo passo compiuto dalla comparazione risale al XIX secolo, quando le strutture giuridiche
iniziano ad essere accostate. Si inizia, quindi, a “guardare” al diritto degli altri, ovvero quello
straniero, senza però sottometterlo ad una valutazione a posteriori.
2. In secondo luogo, troviamo l’avvento delle prime strutture codicistiche, ovvero vediamo
comparire uno studio della legislazione che avviene in modo sistematico perché era consuetudine
credere che tutto ciò che era scritto nella legge fosse di fatto il diritto.
3. La svolta nel campo della comparazione avviene all’inizio del XX secolo attraverso una presa di
coscienza: il diritto non è solamente quella che veniva definita law in the books ma è anche law in
action (scostamento tra testi di legge e diritto in azione), quindi il diritto delle leggi è solo una
parte.
L’affermazione del metodo comparato come scienza avviene nell’Agosto del 1900, durante il I Congresso di
Diritto Comparato quando si inizia a fare una riflessione su quello che è il diritto comparato. In questa
occasione tutti i comparatisti più illustri si ritrovano all’Università della Sorbona per questo Congresso
sponsorizzato da un civilista. Durante l’incontro si è optato per un’analisi del diritto comparato in quanto
tale, gettando le basi per la costruzione del diritto comparato, le quali sono:
le differenze ed i problemi tra i diversi ordinamenti
e la definizione di una funzione (se scienza o metodo: tanti lo considerano una scienza ed è studiato
in quanto tale).
Le basi del diritto comparato furono gettate e poste dai privatisti a causa dei problemi pratici del
commercio che ad essi si ponevano quotidianamente; era quindi necessario trovare soluzioni pratiche ai
problemi degli scambi commerciali tra gli Stati.
Al contrario, nell’ambito del diritto pubblico la comparazione è sempre stata piuttosto scarsa dal
momento che esso non poneva problemi pratici di necessaria risoluzione. Esso non è un diritto al quale è
necessario trovare la miglior soluzione pratica, ma racchiude in sé l’identità di uno stato che viene poi
tradotta in regole e valori; inoltre, il diritto pubblico era visto come diritto politico: più suscettibile di subire
le influenze del sistema politico del paese. Ormai, tutte le strutture del diritto sono state categorizzate.
Cosa comparare
La comparazione giuridica in generale coglie le caratteristiche più significative di ciascun ordinamento: sono
gli elementi determinanti di esso, perché ne esprimono il sistema dei principi, dei valori e delle finalità
ultime, ne disegnano l’identità e la specifica individualità, finiscono per costruire il nucleo centrale intorno
al quale si ordinano e si articolano gli elementi fungibili del sistema.
In seguito, le compara e nota le somiglianze e gli elementi di diversità che i singoli istituti, sistemi, norme,
ordinamenti presentano gli uni rispetto agli altri, l’interazione tra gli elementi.
1. Il diritto pubblico comparato esamina e raffronta le norme di diritto pubblico e costituzionale
accolte nei diversi ordinamenti statali al fine di evidenziare le caratteristiche più significative di
ciascun ordinamento, di operare confronti tra gli ordinamenti, di cogliere le note di somiglianza ed
elementi di diversità tra più ordinamenti. Si vuole prevenire alla determinazione di principi e regole
3
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comuni a più ordinamenti, nonché a elaborare modelli, all’interno dei quali classificare i dati
normativi sui quali si poggiano tali principi. Il diritto comparato non è lo studio del diritto pubblico
straniero. Il diritto pubblico comparato studia il diritto degli stati, non il diritto internazionale, che
è qualcosa di diverso dal diritto comparato. L’ordinamento internazionale regola i rapporti tra gli
stati ma su un’altra dimensione, quella tra stati. Non è l’insieme dei diritti degli stati. Tuttavia, c’è
da dire che in tempi recenti gli stati si sono aperti all’operare delle norme di diritto internazionale.
Quindi, di fatto poi lo studia, in quanto gli ordinamenti statali recepiscono direttamente le regole
del diritto internazionale.
2. Nel porre in comparazione più ordinamenti costituzionali, si va a vedere come si atteggiano i
formanti nei diversi sistemi. Si è deciso di definire formanti quegli elementi che posti l’uno accanto
all’altro determinano e costituiscono il sistema giuridico. Sacco, uno dei più grandi comparatisti,
definisce questi formanti e ci dice che sono tre:
➔
Formante legale disposizioni adottate dal legislatore
➔
Formante dottrinale la dottrina, ovvero le opinioni espresse da chi studia il diritto
➔
Formante giurisprudenziale la giurisprudenza, ovvero le decisioni adottate dai giudici
Gli ordinamenti giuridici contemporanei sono formati dalle disposizioni adottate dal legislatore,
dall’insieme delle opinioni espresse dagli esperti del diritto e dall’insieme delle decisioni adottate
dai giudici, in particolare quelli delle corti costituzionali. Tra questi tre formanti si può verificare una
sorta di circolazione: uno può influenzare l’altro. La circolazione tra formanti può avvenire anche
tra sistemi perché spesso si va a guardare, ad esempio, se il formante giurisprudenziale di un
ordinamento va a influenzare quello di un altro. Questi formanti si collocano in un habitat culturale
(o substrato culturale) ogni volta diverso: ci sono tanti stati che hanno costituzioni democratiche,
ma in ordinamenti che culturalmente di democratico hanno ben poco.
3. Si devono tenere presente i crittotipi, ovvero regole che esistono e sono rilevanti ma l’operatore
non le formula e non è cosciente di applicare. È qualcosa che sappiamo fare ma mentre lo facciamo
non sappiamo come lo stiamo facendo. I giudici spesso, nella loro modalità di leggere la realtà,
utilizzano schemi concettuali che non sanno neanche di avere ma che comunque applicano. Diritto
muto: qualcosa che sta al di sotto, su cui poggia il diritto esplicito.
Perché comparare
La finalità primaria è conoscere meglio. Le finalità pratiche della comparazione sono:
meglio comprendere gli istituti del proprio ordinamento
Funzione di ausilio per la redazione dei testi normativi (in particolare costituzionali; trattati
internazionali, ecc.)
Funzione di ausilio per l’armonizzazione e l’unificazione di normative (diritto uniforme)
Comparazione in ambito giurisprudenziale.
Consente inoltre di:
Raffrontare ordinamenti o istituti con le soluzioni normative adottate da diversi ordinamenti in
risposta ai problemi pratici più o meno analoghi
Rivelare reciproche affinità ed evidenziare divergenze fra gli istituti operanti in diversi ordinamenti
Di procedere alla classificazione: si raggruppano sotto concetti, categorie generali, etichette, ecc.
fenomeni giuridici appartenenti a diversi ordinamenti ma che hanno natura simile
Operare un’eventuale esportazione e ricezione di istituti
Elaborare modelli (parametro di riferimento). Si crea un modello astratto alla luce del quale
operare successive operazioni di raffronto. Verificare il comparato e il comparando. È la funzione di
un determinato istituto.
Una cosa importante è che queste categorie non sono statiche, ma continuano a cambiare: sono
classificazioni che valgono per un determinato lasso di tempo, a determinate condizioni, perché il diritto è
vivo, nel momento in cui cambiano le dinamiche degli ordinamenti, allora anche queste categorie fanno
fatica ad essere riempite. Quello dell’UE è una novità nel panorama giuridico che difficilmente riesce ad
essere categorizzata: ci sono studiosi che cercano di riplasmare queste categorie per classificare anche
l’Unione Europea. 4
CHIARA ZECCHINI – Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (gruppo M-Z)
Come comparare
Il comparatista opera come uno storico: legge la realtà, guarda la realtà, e effettua un’operazione bottom-
up, dal basso verso l’alto; si muove da un’analisi empirica, da un problema concreto, per arrivare
all’elaborazione delle categorie concettuali. Al contrario, lo studioso del diritto interno opera in maniera
top-down, quindi guarda alle norme e poi a qual è la loro resa.
Per fare questo si usa uno strumento:
Tertium Comparationis, o modello di riferimento nel giudizio comparativo. È necessario un modello
ideale, qualcosa che si ponga tra i due elementi della comparazione (comparatum e
comparandum): è l’idea che unisce le cose che si stanno comparando. Ad esempio se si compara
una Ferrari ad una Ford Escort ciò che le unisce (il Tertium Comparationis è l’idea che abbiamo di
“automobile”.
Altro elemento importante del meto
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