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DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA

Prof.Claudia Golino

Prof. Maria Alessandra Stefanelli

Università di Bologna – Corso di Management e marketing 1

Sommario ............................................................................................ 3

DIRITTO PUBBLICO

I ................................................................................................................................................................... 3

NTRODUZIONE

O .................................................................................................................................... 3

RGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI

O ............................................................................................................................ 5

RGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA

Parlamento ................................................................................................................................................................ 5

Governo .................................................................................................................................................................... 10

Presidente della repubblica ...................................................................................................................................... 14

L ......................................................................................................................................................... 15

E FONTI DEL DIRITTO

C .................................................................................................................................................................. 15

OSTITUZIONE .......................................................................................... 17

DIRITTO BANCARIO

I .................................................................................................................................................... 18

L MERCATO FINANZIARIO

L ........................................................................................................................................................................ 18

A BANCA

N ..................................................................................................................................................................... 19

ORMATIVE

V ....................................................................................................................................................................... 20

IGILANZA

G ................................................................................................................................................................. 21

OVERNATORE

B ’I ................................................................................................................................................................ 22

ANCA D TALIA

D ........................................................................................................................................................................ 23

IRETTIVE

C ............................................................................................................................................... 24

ONDIZIONI PER UNA BANCA

P ’U ............................................................................................................................ 25

ILASTRI DELL NIONE BANCARIA EUROPEA

........................................................................................... 28

UNIONE EUROPEA

.............................................................................................. 34

DIRITTI SOCIALI 2

DIRITTO PUBBLICO

Prof. Claudia Golino

Introduzione

Diritto pubblico: tratta dell’organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra autorità pubbliche e soggetti

privati; tali rapporti sono caratterizzati da una prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato.

Nel diritto privato i rapporti sono solo tra soggetti privati. La diversità non sta solo nella natura dei soggetti:

nel diritto pubblico il soggetto privato sta ad un livello inferiore rispetto all’autorità pubblica, nel diritto

privato i soggetti privati sono allo stesso livello. Nel rapporto tra soggetti pubblici, il loro posizionamento

gerarchico all’interno del rapporto dipende dai casi.

Il diritto pubblico è costituito dal diritto costituzionale e amministrativo.

6 argomenti principali

1) organizzazione costituzionale dello Stato: rapporti tra gli organi costituzionale (Governo,

Parlamento, Presidente della Repubblica) e quelli tra l’apparato dello Stato e il popolo. I rapporti tra

gli organi costituzionali costituiscono la forma di governo, mentre i rapporti tra gli apparati dello

Stato e il popolo costituiscono la forma dello Stato.

2) organizzazione della pubblica amministrazione: si divide in organizzazione nazionale e locale

(regioni ed enti locali)

3) fonti del diritto: meccanismi con cui si producono le norme giuridiche all’interno dell’ordinamento

4) provvedimenti amministrativi: atti di applicazione delle leggi da parte della pubblica

amministrazione

5) libertà e diritti costituzionali

6) organizzazione della giustizia

Organizzazione dei poteri pubblici

Stato: nome dato ad una particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio

della sua forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.

Nascita dello Stato moderno

XV-XVII secolo, Europa

Alcuni ordinamenti territoriali si organizzavano attorno ad un soggetto, il feudatario, il quale assumeva una

posizione di supremazia (militare, economica, strategica) rispetto ad altri.

Processo con direzione esterna veniva affermata l’autonomia nei confronti del papato e

dell’Impero, i quali, in continuo contrasto tra loro, pretendevano di svolgere una supremazia

giurisdizionale sui soggetti. →

Processo con direzione interna veniva affermata l’autonomia nei confronti degli ordinamenti

locali

Si rendevano autonomi i territori e le istituzioni del patrimonio personale del Principe-feudatario, si

formava un apparato burocratico e un esercito stabile. 3

Si parla di Stato quando una popolazione sottomettendosi ad un potere politico dà vita in un determinato

territorio ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali (difesa dal nemico esterno,

sicurezza interna, giustizia, ordine pubblico, disciplina delle relazioni economiche).

Elementi fondamentali di uno Stato

▪ Popolo - insieme di persone legate dal fatto di condividere un’uguale cittadinanza (→ tendenziale

uguaglianza di diritti e doveri di fronte al governo sovrano al quale sono sottoposti); deve essere

uno e deve essersi dato un unico ordinamento costituzionale.

▪ Territorio - non è necessario che sia contiguo/unito (es. USA – Alaska)

▪ Governo sovrano

Forma di Stato: rapporto che intercorre tra autorità pubbliche e società civile (popolo); insieme dei principi

e dei valori a cui lo Stato ispira le sue azioni.

▪ Stato assoluto - il popolo veniva riconosciuto solo nell’aristocrazia

▪ Stato liberale - frutto della lotta della borghesia (Rivoluzione francese, americana e rivoluzioni del

1948)

▪ Stato liberal-democratico - inizi Novecento, estensione del suffragio ai ceti esclusi, primo insorgere

dei partiti politici e sindacati alla scopo di meglio rappresentare e tutelare i ceti medi

▪ Stato sociale - dopo la crisi del ’29, necessità di vedersi riconosciuti oltre ai diritti civili e politici

anche prestazioni sociali (es assistenza)

▪ Stato costituzionale - nascono le prime costituzioni (metà del Novecento) all’interno delle quali

sono disegnati gli organi che tramite un sistema di principi e valori caratterizzano le loro azioni;

fondamenti dello Stato costituzionale: diritti dell’uomo (primato su ogni altro valore), cittadinanza,

rispetto del principio di uguaglianza (Art 3), sovranità del popolo (attraverso il suffragio), sfera

politica autonoma da quella religiosa in base al principio della laicità dello Stato, ordinamento

fondato su una costituzione scritta, tutti coloro che esercitano potere pubblico devono farlo

uniformemente ai principi (principio di legalità), diritti dei cittadini garantiti da giudici indipendenti

anche nei confronti del potere pubblico

▪ Stato fascista - concezione autoritaria dello Stato, diritti tutelati solo se conciliabili con gli interessi

dello Stato, visione corporativa della vita e dell’economia

▪ Stato socialista - Russia, Vietnam, Corea del Nord, Cuba; potere pubblico affidato al partito

espressione della classe operaia, collettivizzazione dei mezzi di produzione, libertà e diritti

riconosciuti solo se in funzione della costruzione dello Stato socialista

Forma di governo: modi in cui il potere è distribuiti tra gli organi principali di uno Stato-apparato e

l’insieme dei rapporti che intercorrono tra di essi. Viene definito per classificare i diversi ordinamenti in

base alla ripartizione del potere di indirizzo (solitamente politico) tra gli organi costituzionali.

▪ Presidenziale - titolare del potere esecutivo è in prima persona il presidente (direzione

monocratica); il presidente viene eletto dal corpo elettorale, formato dai grandi elettori; questi

eletti nei 50 stati (nel caso degli USA) eleggono anche il Parlamento, chiamato Congresso, formato

da Camera dei rappresentanti e Senato

▪ Parlamentare - l’esecutivo è considerato come espressione del Parlamento; è la forma di governo

più diffusa in Europa con differenze a seconda gli Stati

▪ Semipresidenziale - combina presidenziale e parlamentare, l’accento è posto sul ruolo del

Presidente eletto dal corpo elettorale e dotato di importanti funzioni di natura politica, convive con

un governo guidato da un primo ministro ed è legato all’assemblea da un rapporto fiduciario. 4

Organizzazione costituzionale italiana

Principio di separazione dei poteri

Legislativo: emanare le leggi Parlamento (+ casi eccezionali di delegazione)

Esecutivo: funzione di governo, esercizio dell’indirizzo politico Governo

Giudiziario Magistratura

Organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica) + organi ausiliari o a rilevanza

costituzionale (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Consiglio

superiore della Magistratura)

Parlamento →

Organo costituzionale complesso formato da due Camere:

▪ Camera dei deputati - 630 membri, eletti dai cittadini maggiorenni

▪ Senato della Repubblica - 315 membri, eletti dai cittadini di almeno 25 anni; tra i 315 membri vi

sono i senatori a vita 5 nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo

sociale, scientifico, artistico, letterario, e gli ex-presidenti della Repubblica (possono avvalersi della

facoltà della rinuncia, Art 55-59)

Elezione dei membri del Parlamento suffragio universale (tutti i cittadini maggiorenni) diretto (esclude le

forme di elezione di secondo grado, es elezione dal corpo elettorale ristretto)

Elettorato attivo chi elegge

Elettorato passivo chi può essere eletto

L’eletto deve essere un potenziale elettore.

Camera dei deputati cittadini che al giorno delle elezioni abbiano compiuto 25 anni

Senato della Repubblica cittadini che al giorno delle elezioni abbiano compiuto 40 anni →

Casi di incompatibilità: legge che vieta di essere detentori di due cariche; incompatibilità parlamentare

consiste in tutte le cariche o funzioni che il parlamentare non può ricoprire nel corso del suo

mandato (alcune stabilite dalla Costituzione o da leggi di Stato)

ineleggibilità: cittadino che in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della

candidatura non può essere eletto (casi contenuti in un decreto del Presidente della Repubblica del

1957); non eleggibili: presidenti della provincia, sindaci o capi di comuni di oltre 20 000 abitanti,

capo e vice-capo della Polizia di Stato, capo del Gabinetto di un ministro, funzionari di polizia,

ufficiali superiori di forze armate, diplomatici, magistrati (a meno che non si trovino in aspettativa)

incandidabilità: non è prevista dalla Costituzione, è stata inserita nella legge 55 del 1990, a riguardo

di un’elezione regionale, è stata intesa alle elezioni parlamentari con un decreto legislativo del 2012

ad opera della ministra Severino; la prima applicazione si è avuta con il decadimento del senatore

Silvio Berlusconi nel 2013. Preclude la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo come se

mancasse un requisito necessario, nell’incandidabilità incorre chi ha ricevuto una condanna

definitiva per reati penali espressamente dichiarati dalla legge e che comportano una pena

detentiva di almeno 2 anni, l’incandidabilità dura almeno 6 anni (corrisponde al doppio della durata

della pena) 5

Le due camere hanno durata 5 anni e non possono essere prorogate se non nei casi previsti dalla

Costituzione (Art 60 della Costituzione): stato di guerra (Art 78: è compito delle camere stabilire lo stato di

guerra); quando le camere, giunte a conclusione del loro mandato o sciolte, continuano a svolgere la loro

funzione fino a che non si insedieranno le nuove camere per dare una continuità funzionale. Questo

periodo viene chiamato prorogatio.

La prima riunione delle nuove camere deve avvenire entro 20 giorni dalle elezioni, le elezioni a loro volta

devono avvenire non oltre 70 giorni dalla cessazione delle camere. Le camere, secondo l’Art 88 possono

essere sciolte in anticipo dal presidente della Repubblica.

Regolamenti parlamentari sono fonti di tipo costituzionale e fonti di autonomia parlamentare e

consuetudini e prassi. Il complesso di queste disposizioni costituiscono il diritto parlamentare.

Regole fondamentali del diritto parlamentare stabilite dalla Costituzione

Art 63 - Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza.

Art 64 - Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Organizzazione e funzionamento sono oggetto di una riserva di regolamento parlamentare, cioè non

possono essere disciplinate da altre fonti inferiori a quello di rango costituzionale. Attraverso queste fonti

viene garantita l’autonomia di ogni camera.

Il Parlamento in seduta comune è formato dai parlamentari di entrambe le camere riuniti nella Camera dei

deputati. Le funzioni svolte dal Parlamento in seduta comune sono esclusivamente di tipo elettivo (si tratta

solo di un collegio elettorale). Questo Parlamento elegge il presidente della Repubblica (Art 83) e assiste

anche al giuramento del presidente; può votare la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica

per alto tradimento della Costituzione; elegge inoltre un terzo dei componenti del Consiglio superiore della

Magistratura ma anche un terzo dei giudici che compongono la Corte costituzionale. Chi presiede l’organo è

il presidente della Camera e le norme che regolano il funzionamento del Parlamento sono quelle della

Camera dei deputati.

Le sedute della Camera dei deputati e del Senato sono pubbliche, a meno che per casi eccezionali non

venga deliberato che la seduta debba essere segreta.

I componenti del Governo possono assistere alle sedute parlamentari e possono anche essere ascoltati ogni

qualvolta ne facciano richiesta. →

Le decisioni nelle Camere sono assunte dalla maggioranza dei presenti quorum funzionale. Affinché la

votazione sia valida è necessario che venga raggiunto un quorum strutturale (deve essere presente la

metà+1 dei componenti). Il quorum strutturale si abbassa se sono presenti componenti in congedo, in

aspettativa, in permessi autorizzati.

Organi delle Camere

▪ Presidente dell’Assemblea

Ha il compito di rappresentare all’esterno la Camera della quale è presidente, di assicurare sia il

corretto e ordinato svolgimento della Camera che presiede sia il buon andamento

dell’amministrazione interna, fa in modo che il regolamento sia osservato e dirige le sedute (dà la

parola, mantiene l’ordine, chiarisce l’oggetto e il significato delle votazioni, annuncia l’esito delle

votazioni stesse). Il lavoro del presidente della Camera è supportato da alcuni vice-presidenti, per

le funzioni amministrative è supportato dalla figura dei questori, la redazione del verbale di ogni

seduta è affidata ai segretari. 6

▪ Ufficio di presidenza (presso la Camera dei deputati) /Consiglio di presidenza (presso il Senato)

È composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari in maniera proporzionale alla

composizione del Parlamento.

Compiti

• di tipo amministrativo: delibera il progetto di bilancio, nomina il segretario generale

• che riguardano la disciplina interna: decide su eventuali sanzioni che vengono proposte dal

presidente

• di natura politico-organizzativa: decide riguardo alla formazione dei gruppi parlamentari e

riguardo alla composizione delle commissioni

• di tipo normativo: ha la possibilità di emanare regolamenti minori, interni ma di rango inferiori

rispetto ai classici regolamenti parlamentari, che riguardano l’amministrazione, la contabilità e

il bilancio

▪ Conferenza dei presidenti dei gruppi

Insieme dei presidenti dei gruppi parlamentari, detti anche capi gruppo. Assiste il presidente in

relazione a tutto ciò che riguarda l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea: decide il programma

dei lavori, il calendario delle sedute e l’ordine del giorno.

▪ Giunte parlamentari

Organi collegiali. Possiedono compiti diversi a seconda delle funzioni specifiche che devono

svolgere:

• →

giunta per il regolamento svolge funzioni consultive, cioè dà pareri al presidente di una delle

due Camere quando occorre dare un’interpretazione al regolamento al verificarsi di diversi casi

di applicazione dello stesso; formula proposte per la modifica del regolamento (le modifiche

vengono votate all’interno della Camera cui ap

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rikabee di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Golino Claudia.
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