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 RISERVE A FAVORE DEI DECRETI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI.

 La RISERVA DI LEGGE FORMALE ORDINARIA impone che sulla materia intervenga il

 solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare con

l’esclusione quindi degli altri atti equiparati alla legge formale stessa. La ratio di

questa riserva è quella di riservare all’approvazione parlamentare quelle leggi che

rappresentano strumenti tramite i quali il Parlamento può controllare il Governo. In

tutti quei casi il Parlamento esprime con la legge la sua partecipazione ad un

procedimento decisionale che ha il Governo come protagonista. 12

Le SEMPLICI RISERVE DI LEGGE prescrivono che la materia da esse considerata sia

 disciplinata dalla legge ordinaria, escludendo o limitando l’intervento di atti di

livello gerarchico inferiore alla legge, cioè dei regolamenti amministrativi. A

seconda dei rapporti tra legge e regolamento i distinguono due tipi di riserve di

legge:

La RISERVA ASSOLUTA esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative dalla

 disciplina della materia, che, pertanto, dovrà essere integralmente regolata dalla

legge formale ordinaria o da atti ad essa equiparata. Ad esempio l’art. 13.2

prevede che la libertà personale sia limitata “nei soli casi previsti dalla legge”.

Queste riserve si trovano nella parte della Costituzione dedicata alle libertà

fondamentali che sono rivendicate contro il “potere”, lo Stato e il suo potere

coercitivo, che è detenuto dal Governo e dalle strutture dei pubblici poteri che

dipendono da esso. Ecco perchè le limitazioni di queste libertà devono essere

decise con le garanzie della legge. Molte disposizioni, oltre alla riserva assoluta,

aggiungono la RISERVA DI GIURISDIZIONE, perchè la legge lascia un certo margine

di discrezionalità a chi deve applicarla e questo servirebbe a vincolare

ulteriormente l'attività dei poteri pubblici in materia di libertà fondamentali. Ogni

atto dei poteri pubblici deve essere previsto in “astratto” dalla legge e autorizzato

in “concreto” dal giudice.

La RISERVA RELATIVA non esclude che alla disciplina della materia concorra anche

 il regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini

preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi. Ad esempio

l’art. 97.1 dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di

legge”, quindi impone due vincoli: il primo al legislatore che deve dettare almeno

la disciplina generale della materia; il secondo al potere esecutivo i cui atti sono

sottoposti al principio di legalità sostanziale;

Le RISERVE RINFORZATE sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita

 a riservare la disciplina di una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al

legislatore. Si possono distinguere:

Le RISERVE RINFORZATE PER CONTENUTO si hanno in quei casi in cui la

 Costituzione prevede che una determinata regolamentazione possa essere fatta

dalla legge ordinaria soltanto con contenuti particolari. Esempi possono essere:

L’art. 14.3 consente al legislatore di dettare regole speciali, meno rigide, per le

perquisizioni domiciliari, ma soltanto per motivi di sanità o incolumità pubblica

oppure ai fini economici e fiscali; L’art. 16.1 consente al legislatore di limitare la

libertà di circolazione ma solo con regole che dispongano “in generale per motivi

di sanità o di sicurezza”; L’art. 43 consente alla legge “a fini di utilità generale” di

nazionalizzare le imprese solo individuando “determinate imprese o categorie di

imprese”;

Le RISERVE RINFORZATE PER PROCEDIMENTO prevedono invece che la disciplina

 di una determinata materia debba seguire un procedimento aggravato rispetto al

normale procedimento legislativo. Esempi possono essere: L’art. 7 prevede che i

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica possano essere modificati previo accordo tra

entrambe le parti; L’art. 8 prevede una situazione simile per le intese che il

Governo può raggiungere con i rappresentanti dei culti “acattolici”; Il nuovo art.

116.3 prevede che con legge formale a maggioranza assoluta, sulla base di intesa

fra lo Stato e la Regione interessata e iniziativa della stessa, sentiti gli enti locali si

possano riconoscere a determinate Regioni “forma e condizioni particolari di

autonomia” riguardanti alcune specifiche materie; Gli artt. 132 e 133 prevedono

vari procedimenti per modificare le circoscrizioni territoriali delle Regioni, Province

e Comuni. Attraverso l'obbligo di consultazione delle assemblee elettive locali e

della popolazione interessata, vengono introdotti “rafforzamenti” dei procedimenti

di formazione della legge costituzionale, delle leggi statali e della legge regionale.

La ratio di queste riserve è di limitare il potere della maggioranza politica nei confronti delle

minoranze.

Leggi delega e leggi.

26) a. La delega di funzioni legislative al Governo è un’eccezione alla regola generale stabilita

dall’art. 70 della costituzione. L’art. 76 delimita il potere di delega con vincoli, il cui

mancato rispetto costituisce un vizio di costituzionalità: La delega può essere conferita

esclusivamente con legge formale: si tratta di una delle materie coperte dalla riserva di

legge formale. E' una legge che deve essere approvata con procedimento ordinario; La

delega è conferita solo al Governo inteso nella sua collegialità (Consiglio dei ministri), e

non ai singoli organi che lo compongono (ministri e Comitati interministeriali); La legge di

13

delega deve contenere (art. 76) le indicazioni minime, dette CONTENUTI NECESSARI:

Deve restringere l’ambito tematico della funzione delegata, indicando un oggetto

definito. La delega non può essere generale, deve essere circoscritta a singoli argomenti.

Spetta al Parlamento decidere se l'oggetto sia più o meno esteso; Inoltre deve indicare

l’ambito temporale della delega, cioè prevedere un tempo limitato entro il quale il

decreto deve essere emanato. La delega non può essere permanente, ma solo a termine.

L'art. 14.4 della legge 400/1988 si limita a fissare una regola procedurale: se il limite

temporale eccede i 2 anni, il Governo è tenuto a sottoporre lo schema di decreto

delegato al parere delle Commissioni permanenti delle due Camere; Infine deve

restringere l’ambito della discrezionalità del Governo, indicando i principi e criteri direttivi

che servono alla guida per l’esercizio della delega. Anche questa è riservata al

Parlamento. La legge delega che manca di principi e criteri direttivi sarebbe illegittima.

La carenza nella legge di delega di norme sostanziali che valgono come principi e criteri

direttivi è spesso equilibrata dall'introduzione di NORME PROCEDURALI: al Governo viene

prescritto di sottoporre lo schema di decreto delegato al parere di determinati organi.

b. La LEGGE FORMALE è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e

promulgato dal PdR. E’ la fonte del diritto per eccellenza. La forma delle leggi è data dal

particolare procedimento prescritto dalla Costituzione per la sua formazione. Attraverso

questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie che le leggi costituzionali. Il

processo di revisione costituzionale non è altro che una forma aggravata del

procedimento di formazione delle leggi ordinarie. Con il termine LEGGE FORMALE si

indica sia la legge che occupa nella gerarchia delle fonti lo stesso gradino della

Costituzione (legge costituzionale), sia la legge che occupa il gradino immediatamente

inferiore (legge formale ordinaria).

Titolarità di diritti costituzionali dei cittadini

27) . Una delle componenti essenziali presenti in tutte le

costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce un elemento

fondamentale per la definizione della FORMA DI STATO, in quanto influenza in modo

determinante i rapporti tra Stato e la società civile. Questo significa che la definizione delle

libertà e dei diritti ha fortemente risentito delle trasformazioni delle concezioni dello Stato,

dando luogo ad un processo di sovrapposizione delle discipline più recenti su quelle più antiche,

che rende particolarmente difficile orientarsi in questa parte delle costituzioni. È necessario

introdurre alcune nozioni: Si parla di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE per indicare sia le

posizioni giuridiche attive o di vantaggio (libertà e diritti) che le posizioni giuridiche passive o di

svantaggio (obblighi e doveri) che la Costituzione disciplina. Le posizioni attive si suddividono

generalmente in LIBERTA’ e in DIRITTI. Il termine "libertà" generalmente è inteso in senso

negativo, di non costrizione. Esso fa riferimento alle rivendicazioni tipiche del costituzionalismo

liberale, tutte rivolte a respingere lo Stato fuori dalle scelte individuali (libertà negative). Il

termine "diritto", invece, privilegia l'aspetto positivo, di pretesa. Esso fa riferimento alle

rivendicazioni sociali più recenti, quelle stesse che si ispirano al principio di eguaglianza

sostanziale e si esprimono nella richiesta di servizi sociali (diritti positivi). Va detto anche che

l'aspetto negativo e l'aspetto positivo sono sempre presenti e strettamente legati in ogni libertà

e diritto sanciti dalla Costituzione. Va considerato un altro aspetto: il problema dell'intervento

dell'autorità pubblica. Gli equivoci nascono dalla convinzione che: mentre per le libertà ciò che si

chiede allo stato è l'estensione da qualsiasi intervento, e quindi che la loro tutela non abbia

"costi" per la finanzia pubblica; per i diritti invece sia indispensabile l'intervento pubblico, e

quindi essi siano "costosi". Questa convinzione è priva di serio fondamento. Tutti i diritti e le

libertà hanno bisogno di un'organizzazione pubblica e dunque sono "costosi" e non esistono

diritti o libertà la cui garanzia non dipenda dall'intervento degli apparati pubblici; Un’altra

distinzione è tra DIRITTI ASSOLUTI e DIRITTI RELATIVI. Il termine "assoluti" significa che si

possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes. Essi possono essere i DIRITTI DELLA

PERSONA (libertà personale, domicilio, privacy) oppure DIRITTI REALI (la proprietà), che hanno

come oggetto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi, se non

l’astensione. Così l’effetto erga omnes è essenzialmente un divieto di interferenza per gli altri

soggetti. Al contrario, i diritti "relativi" possono essere fatti valere solo nei confronti di

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher letiziapresentati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Guazzarotti Andrea.