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RISERVE A FAVORE DEI DECRETI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI.
La RISERVA DI LEGGE FORMALE ORDINARIA impone che sulla materia intervenga il
solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare con
l’esclusione quindi degli altri atti equiparati alla legge formale stessa. La ratio di
questa riserva è quella di riservare all’approvazione parlamentare quelle leggi che
rappresentano strumenti tramite i quali il Parlamento può controllare il Governo. In
tutti quei casi il Parlamento esprime con la legge la sua partecipazione ad un
procedimento decisionale che ha il Governo come protagonista. 12
Le SEMPLICI RISERVE DI LEGGE prescrivono che la materia da esse considerata sia
disciplinata dalla legge ordinaria, escludendo o limitando l’intervento di atti di
livello gerarchico inferiore alla legge, cioè dei regolamenti amministrativi. A
seconda dei rapporti tra legge e regolamento i distinguono due tipi di riserve di
legge:
La RISERVA ASSOLUTA esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative dalla
disciplina della materia, che, pertanto, dovrà essere integralmente regolata dalla
legge formale ordinaria o da atti ad essa equiparata. Ad esempio l’art. 13.2
prevede che la libertà personale sia limitata “nei soli casi previsti dalla legge”.
Queste riserve si trovano nella parte della Costituzione dedicata alle libertà
fondamentali che sono rivendicate contro il “potere”, lo Stato e il suo potere
coercitivo, che è detenuto dal Governo e dalle strutture dei pubblici poteri che
dipendono da esso. Ecco perchè le limitazioni di queste libertà devono essere
decise con le garanzie della legge. Molte disposizioni, oltre alla riserva assoluta,
aggiungono la RISERVA DI GIURISDIZIONE, perchè la legge lascia un certo margine
di discrezionalità a chi deve applicarla e questo servirebbe a vincolare
ulteriormente l'attività dei poteri pubblici in materia di libertà fondamentali. Ogni
atto dei poteri pubblici deve essere previsto in “astratto” dalla legge e autorizzato
in “concreto” dal giudice.
La RISERVA RELATIVA non esclude che alla disciplina della materia concorra anche
il regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini
preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi. Ad esempio
l’art. 97.1 dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge”, quindi impone due vincoli: il primo al legislatore che deve dettare almeno
la disciplina generale della materia; il secondo al potere esecutivo i cui atti sono
sottoposti al principio di legalità sostanziale;
Le RISERVE RINFORZATE sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita
a riservare la disciplina di una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al
legislatore. Si possono distinguere:
Le RISERVE RINFORZATE PER CONTENUTO si hanno in quei casi in cui la
Costituzione prevede che una determinata regolamentazione possa essere fatta
dalla legge ordinaria soltanto con contenuti particolari. Esempi possono essere:
L’art. 14.3 consente al legislatore di dettare regole speciali, meno rigide, per le
perquisizioni domiciliari, ma soltanto per motivi di sanità o incolumità pubblica
oppure ai fini economici e fiscali; L’art. 16.1 consente al legislatore di limitare la
libertà di circolazione ma solo con regole che dispongano “in generale per motivi
di sanità o di sicurezza”; L’art. 43 consente alla legge “a fini di utilità generale” di
nazionalizzare le imprese solo individuando “determinate imprese o categorie di
imprese”;
Le RISERVE RINFORZATE PER PROCEDIMENTO prevedono invece che la disciplina
di una determinata materia debba seguire un procedimento aggravato rispetto al
normale procedimento legislativo. Esempi possono essere: L’art. 7 prevede che i
rapporti tra Stato e Chiesa cattolica possano essere modificati previo accordo tra
entrambe le parti; L’art. 8 prevede una situazione simile per le intese che il
Governo può raggiungere con i rappresentanti dei culti “acattolici”; Il nuovo art.
116.3 prevede che con legge formale a maggioranza assoluta, sulla base di intesa
fra lo Stato e la Regione interessata e iniziativa della stessa, sentiti gli enti locali si
possano riconoscere a determinate Regioni “forma e condizioni particolari di
autonomia” riguardanti alcune specifiche materie; Gli artt. 132 e 133 prevedono
vari procedimenti per modificare le circoscrizioni territoriali delle Regioni, Province
e Comuni. Attraverso l'obbligo di consultazione delle assemblee elettive locali e
della popolazione interessata, vengono introdotti “rafforzamenti” dei procedimenti
di formazione della legge costituzionale, delle leggi statali e della legge regionale.
La ratio di queste riserve è di limitare il potere della maggioranza politica nei confronti delle
minoranze.
Leggi delega e leggi.
26) a. La delega di funzioni legislative al Governo è un’eccezione alla regola generale stabilita
dall’art. 70 della costituzione. L’art. 76 delimita il potere di delega con vincoli, il cui
mancato rispetto costituisce un vizio di costituzionalità: La delega può essere conferita
esclusivamente con legge formale: si tratta di una delle materie coperte dalla riserva di
legge formale. E' una legge che deve essere approvata con procedimento ordinario; La
delega è conferita solo al Governo inteso nella sua collegialità (Consiglio dei ministri), e
non ai singoli organi che lo compongono (ministri e Comitati interministeriali); La legge di
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delega deve contenere (art. 76) le indicazioni minime, dette CONTENUTI NECESSARI:
Deve restringere l’ambito tematico della funzione delegata, indicando un oggetto
definito. La delega non può essere generale, deve essere circoscritta a singoli argomenti.
Spetta al Parlamento decidere se l'oggetto sia più o meno esteso; Inoltre deve indicare
l’ambito temporale della delega, cioè prevedere un tempo limitato entro il quale il
decreto deve essere emanato. La delega non può essere permanente, ma solo a termine.
L'art. 14.4 della legge 400/1988 si limita a fissare una regola procedurale: se il limite
temporale eccede i 2 anni, il Governo è tenuto a sottoporre lo schema di decreto
delegato al parere delle Commissioni permanenti delle due Camere; Infine deve
restringere l’ambito della discrezionalità del Governo, indicando i principi e criteri direttivi
che servono alla guida per l’esercizio della delega. Anche questa è riservata al
Parlamento. La legge delega che manca di principi e criteri direttivi sarebbe illegittima.
La carenza nella legge di delega di norme sostanziali che valgono come principi e criteri
direttivi è spesso equilibrata dall'introduzione di NORME PROCEDURALI: al Governo viene
prescritto di sottoporre lo schema di decreto delegato al parere di determinati organi.
b. La LEGGE FORMALE è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e
promulgato dal PdR. E’ la fonte del diritto per eccellenza. La forma delle leggi è data dal
particolare procedimento prescritto dalla Costituzione per la sua formazione. Attraverso
questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie che le leggi costituzionali. Il
processo di revisione costituzionale non è altro che una forma aggravata del
procedimento di formazione delle leggi ordinarie. Con il termine LEGGE FORMALE si
indica sia la legge che occupa nella gerarchia delle fonti lo stesso gradino della
Costituzione (legge costituzionale), sia la legge che occupa il gradino immediatamente
inferiore (legge formale ordinaria).
Titolarità di diritti costituzionali dei cittadini
27) . Una delle componenti essenziali presenti in tutte le
costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce un elemento
fondamentale per la definizione della FORMA DI STATO, in quanto influenza in modo
determinante i rapporti tra Stato e la società civile. Questo significa che la definizione delle
libertà e dei diritti ha fortemente risentito delle trasformazioni delle concezioni dello Stato,
dando luogo ad un processo di sovrapposizione delle discipline più recenti su quelle più antiche,
che rende particolarmente difficile orientarsi in questa parte delle costituzioni. È necessario
introdurre alcune nozioni: Si parla di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE per indicare sia le
posizioni giuridiche attive o di vantaggio (libertà e diritti) che le posizioni giuridiche passive o di
svantaggio (obblighi e doveri) che la Costituzione disciplina. Le posizioni attive si suddividono
generalmente in LIBERTA’ e in DIRITTI. Il termine "libertà" generalmente è inteso in senso
negativo, di non costrizione. Esso fa riferimento alle rivendicazioni tipiche del costituzionalismo
liberale, tutte rivolte a respingere lo Stato fuori dalle scelte individuali (libertà negative). Il
termine "diritto", invece, privilegia l'aspetto positivo, di pretesa. Esso fa riferimento alle
rivendicazioni sociali più recenti, quelle stesse che si ispirano al principio di eguaglianza
sostanziale e si esprimono nella richiesta di servizi sociali (diritti positivi). Va detto anche che
l'aspetto negativo e l'aspetto positivo sono sempre presenti e strettamente legati in ogni libertà
e diritto sanciti dalla Costituzione. Va considerato un altro aspetto: il problema dell'intervento
dell'autorità pubblica. Gli equivoci nascono dalla convinzione che: mentre per le libertà ciò che si
chiede allo stato è l'estensione da qualsiasi intervento, e quindi che la loro tutela non abbia
"costi" per la finanzia pubblica; per i diritti invece sia indispensabile l'intervento pubblico, e
quindi essi siano "costosi". Questa convinzione è priva di serio fondamento. Tutti i diritti e le
libertà hanno bisogno di un'organizzazione pubblica e dunque sono "costosi" e non esistono
diritti o libertà la cui garanzia non dipenda dall'intervento degli apparati pubblici; Un’altra
distinzione è tra DIRITTI ASSOLUTI e DIRITTI RELATIVI. Il termine "assoluti" significa che si
possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes. Essi possono essere i DIRITTI DELLA
PERSONA (libertà personale, domicilio, privacy) oppure DIRITTI REALI (la proprietà), che hanno
come oggetto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi, se non
l’astensione. Così l’effetto erga omnes è essenzialmente un divieto di interferenza per gli altri
soggetti. Al contrario, i diritti "relativi" possono essere fatti valere solo nei confronti di