Esame diritto pubblico
Domande e risposte anno 2017/2018
Parte prima
Parametri di Maastricht e perché sono stati irrigiditi, qual è la razio?
I parametri di Maastricht sono i requisiti economici e finanziari che gli stati dell'Unione europea devono soddisfare per l'ingresso nell'unione economica e monetaria europea. Essi riguardano:
- Stabilità dei prezzi, dove il tasso d'inflazione di un dato stato membro non deve superare di oltre l'1,5% quello dei tre stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi;
- Situazione delle finanze pubbliche, dove il trattato dice la commissione esamina se la disciplina di bilancio sia stata rispettata in base a due parametri (disavanzo pubblico annuale che non deve superare il 3%, e il debito pubblico che non deve superare il 60%);
- Tasso di cambio, dove il trattato stabilisce che lo stato membro deve aver partecipato al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo e inoltre non deve aver svalutato la moneta nazionale di propria iniziativa;
- Tassi di interesse a lungo termine, che non devono superare il 2% di quelli eseguiti dai 3 stati membri che avranno conseguito il miglior risultato in termini di stabilità.
Unione monetaria europea
L'unione economica e monetaria comporta una moneta e una politica monetaria unica gestita dal Sistema europeo di Banche centrali (SEBC), ovvero un organismo federale composto dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea (BCE). Nel SEBC, le Banche centrali, concorrono tramite il Governatore, a determinare le decisioni del Consiglio direttivo della BCE e danno attuazione a tali decisioni entro il confine del proprio Paese.
Equilibrio di bilancio
La nuova disciplina costituzionale, applicata a partire dal 2014, è in sintonia con il Fiscal Compact sottoscritto dallo Stato nel 2012 e che impone loro il principio del pareggio di bilancio da sancire a livello costituzionale. Il nuovo testo dell'art. 81 prevede che lo Stato assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli al ciclo economico. Nel testo costituzionale si parla di “equilibrio di bilancio” piuttosto che di “pareggio”. Il principio si applica a tutto il complesso delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo art. 81.2 stabilisce che il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico al verificarsi di eventi eccezionali. Le nuove regole sono estese anche a Regioni ed enti locali, avendo autonomia finanziaria nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e assicurando l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE. La riforma prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito nelle PA siano stabiliti con una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. È stata, poi, approvata la legge 243/2013 che stabilisce gli eventi eccezionali in:
- Periodi di grave recessione economica;
- Eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie e le gravi calamità naturali.
Inoltre, la stessa legge disciplina il ricorso all'indebitamento delle Regioni ed enti locali e le modalità attraverso cui essi concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle PA. La legge ha istituito l'ufficio parlamentare di bilancio, un organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Immutata rimane la disciplina dell'esercizio provvisorio.
Semestre europeo e il controllo di bilancio
Il semestre europeo è una procedura finalizzata al coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Il calendario del semestre europeo è così articolato:
- Gennaio: la Commissione elabora l'analisi annuale sulla crescita in cui indica le prospettive macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l'economia europea;
- Marzo: la Commissione predispone un rapporto sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di politica economica per l'UE e per l'Area Euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi;
- Aprile: gli Stati membri comunicano alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e le principali azioni di riforma che intendono adottare e che sono contenuti nei Programmi di stabilità e nei Programmi nazionali di riforma;
- Giugno e Luglio: il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri finanziari forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese;
- Ottobre: ciascun Paese dell'area Euro invia alle istituzioni europee un Documento programmatico di bilancio (DPB), che contiene l'aggiornamento delle stime indicate nel precedente Programma di stabilità, nonché i provvedimenti della manovra di finanza pubblica che il Governo intende adottare;
- Fine di Novembre: la Commissione europea adotta e presenta all'Eurogruppo un parere sul DPB.
La nuova sorveglianza macroeconomica e finanziaria è stata introdotta per monitorare i dati macroeconomici di ciascun Paese, per cui se la Commissione ritiene che vi siano degli squilibri può chiedere allo Stato di adottare misure di politica economica dirette alla loro eliminazione. Vi è, inoltre, il braccio preventivo del Patto di Stabilità e crescita, grazie al quale la Commissione esercita il controllo sulle finanze pubbliche dello Stato con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio.
Commissione parlamentare e gruppi parlamentari
Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali. La costituzione sia delle Giunte che delle Commissioni deve avvenire in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
- Le commissioni parlamentari temporanee (art. 82 della Costituzione) assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per l'adempimento della loro particolare funzione.
- Le commissioni permanenti sono invece organi necessari di ciascuna Camera, titolari di importanti poteri nell'ambito del procedimento legislativo. Esercitano funzioni di indirizzo, controllo e informazione anche in sede consultiva, dove la funzione consultiva del Parlamento ha assunto un grande rilievo. Ciascuna commissione permanente ha competenza in una determinata materia. Abbiamo, inoltre, la presenza di commissioni permanenti che svolgono particolari funzioni non riconducibili ad una esclusiva materia. Alla Camera sono la commissione affari costituzionali, la commissione del bilancio, tesoro e programmazione e la commissione politiche dell'UE.
- Le commissioni bicamerali sono formate in parte eguale da rappresentanti delle due Camere. La loro formazione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Costituzione prevede espressamente una sola commissione bicamerale (art. 126): quella per le questioni regionali, modificata dalla riforma del Titolo V. Sono state nel corso degli anni istituite commissioni bicamerali con poteri di controllo, di indirizzo e vigilanza, e tra queste vanno ricordate: il comitato per i servizi di sicurezza con il compito di verificare che l'attività dei servizi di informazione e sicurezza si svolga nel rispetto delle finalità indicate dalla legge istitutiva. Esso ha una funzione di controllo politico-istituzionale sull'opposizione del segreto di Stato; la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita poteri di vigilanza e di indirizzo finalizzati a far sì che l'informazione da parte del servizio pubblico si svolga in modo tale da garantire il corretto funzionamento del sistema democratico.
Un ruolo fondamentale nell'organizzazione di ciascuna Camera è svolto dai gruppi parlamentari, ovvero le unioni dei membri di una Camera che si costituiscono con un'organizzazione stabile e disciplina di gruppo. La Costituzione si limita negli artt. 72 e 82 a stabilire che le commissioni devono rispecchiare la consistenza dei gruppi parlamentari nella Camera di riferimento. Entro pochi giorni dall'insediamento delle Camere, tutti i parlamentari devono dichiarare il gruppo cui intendono appartenere. Quei parlamentari che non aderiscono ad alcun gruppo parlamentare confluiscono in un unico gruppo detto gruppo misto. I gruppi parlamentari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento del Parlamento. I regolamenti parlamentari intendono perseguire due obiettivi: rafforzare il collegamento tra i partiti e il Parlamento; salvaguardare l'efficienza decisionale del Parlamento. In questa prospettiva si inseriscono le previsioni regolamentari che attribuiscono poteri significativi ai presidenti dei gruppi parlamentari.
- I presidenti dei gruppi danno vita alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che ha poteri determinanti sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Essa approva il programma dei lavori d'aula e il relativo calendario;
- Alla Camera i presidenti dei gruppi possono azionare tutta una serie di poteri procedurali che altrimenti necessiterebbero della richiesta da parte di un certo numero di parlamentari;
- Al gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte delle commissioni parlamentari. I presidenti di ciascun gruppo vengono sentiti dal Capo dello Stato nel corso delle consultazioni per la risoluzione delle crisi di Governo.
Sessione di bilancio tra governo e UE
Uso e abuso della funzione di fiducia
Firma e controfirma
Forma di governo regionale con presidente eletto
La legge costituzionale 1/1999 ha modificato gli articoli da 121 a 126 della Costituzione introducendo una forma di governo regionale basata sull'elezione popolare diretta del Presidente della Regione. Più precisamente è stata individuata una forma di governo transitoria, vigente fino a quando la Regione attraverso il proprio statuto e una propria legge elettorale individuerà autonomamente la propria forma di governo e la propria legge elettorale, in armonia con la Costituzione. Questo sistema, pur basato sulla formula elettorale proporzionale, prevede:
- Un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che ottiene più voti a livello regionale;
- La caratterizzazione delle liste regionali attraverso il capolista designato per la presidenza della giunta e alcuni candidati espressivi dell'intera Regione. Con la riforma questa designazione si è trasformata in elezione diretta del Presidente della Regione;
- Una disincentivazione alla presentazione di liste di piccoli partiti mediante l'introduzione di una clausola di sbarramento.
Il cuore del sistema elettorale regionale consiste nel prevedere che l'80% dei seggi attribuiti alla Regione sia ripartito fra i collegi provinciali, mentre il residuo 20% venga assegnato a livello regionale attribuendolo alla lista più votata. Questo viene fatto per assicurare alla Regione stessa la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale. Le liste regionali sono rigide, quindi l'elettore non può esprimere preferenze tra i candidati.
Di quali autonomie godono le regioni?
La Costituzione italiana, del 1948, aveva previsto uno Stato regionale e autonomista, basato su Regioni dotati di:
- Autonomia politica (art. 114 Cost.), cioè sulla capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato;
- Autonomia legislativa (art. 117) e amministrativa nella materie costituzionali (art. 118);
- Autonomia finanziaria (art. 119), cioè l'attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze.
Le Regioni, a cui veniva applicata questa disciplina, erano 15, aggiungendosene altre 5 dotate di una diversa autonomia, più ampia e definita nei suoi contenuti dallo statuto di ciascuna di esse, approvato con legge costituzionale. Le Regioni disciplinate direttamente dalla Costituzione sono denominate Regioni ordinarie, mentre le altre Regioni speciali. Condizioni di ulteriore specificità sono state inoltre attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano. Infine la Costituzione riconosceva l'autonomia di enti territoriali di livello inferiore a quello regionale, cioè i Comuni e le Province. La loro autonomia doveva essere disciplinata da leggi generali dello Stato. Le Regioni ordinarie sono state istituite nel 1970. L'esercizio effettivo delle funzioni da parte delle Regioni richiedeva che lo Stato, con legge (decreti di trasferimento), trasferisse loro le funzioni amministrative, insieme al personale. Il concreto trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuto prima nel 1972 e poi nel 1977, ma si è trattato di un trasferimento parziale perché i ministeri hanno conservato numerose competenze nell'ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni. Nel 2001, il Parlamento ha approvato la legge costituzionale 3/2001 con l'idea di disegnare una Repubblica delle autonomie articolata su più livelli territoriali di governo, ciascuno dotato di autonomia costituzionalmente garantita. La riforma costituzionale 1/1999 aveva invece modificato la forma di governo regionale, introducendo l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e ampliando l'autonomia statutaria in materia di forma di governo.
Composizione organi politici europei e quali sono i rapporti di fiducia
- Il Consiglio europeo è l'organo di impulso politico, chiamato a definire gli orientamenti politici generali, ma privo di poteri normativi propri. È composto dai capi di Stato (o di Governo) di ciascun Stato membro e dal Presidente della Commissione. Esso, che rappresenta l'UE all'esterno, è eletto a maggioranza qualificata e dura in carica 2 anni e mezzo, non può ricoprire cariche nazionali. Il Presidente è eletto dal Consiglio.
- Il Consiglio esercita, insieme al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio; coordina le politiche generali di tutti gli Stati membri. È composto da un rappresentante per ogni Stato (secondo l'ambito di competenza) ed è presieduto da ciascuno dei suoi membri a rotazione per un periodo di 6 mesi ciascuno. Le deliberazioni del Consiglio sono generalmente assunte a maggioranza qualificata che tiene conto anche della popolazione rappresentata da ogni suo membro. In casi particolari è richiesta l'unanimità degli Stati. Al Consiglio è affiancato il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), organo composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri, incaricato di preparare il lavoro del Consiglio e di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare;
- La Commissione Europea si può considerare come il centro dei processi di decisione e come l'organo di propulsione dell'ordinamento comunitario. Dispone di poteri d'iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta, di poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione; di poteri di controllo nei confronti degli Stati membri. La commissione esercita un controllo indiretto sugli Stati membri tramite le segnalazioni di soggetti privati, cittadini ed imprese relative alla mancata attuazione del diritto comunitario. Si crea così un rapporto trilatero (Commissione, Amministrazioni nazionali, privati). Rilevante è il ruolo della Commissione nella gestione dei finanziamenti comunitari, ne stabilisce l'ammontare e la ripartizione. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a quello degli Stati membri, che durano in carica 5 anni. Il Parlamento europeo elegge il presidente su proposta del Consiglio ed approva la composizione della Commissione e, inoltre, può censurare la Commissione costringendola alle dimissioni. I membri della Commissione sono designati dal Consiglio su proposta degli Stati e il Presidente della Commissione deve esserne d'accordo.
- Il Parlamento Europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione, eletti in ciascun Stato, per 5 anni e a suffragio universale e diretto. Esso è un organo rappresentativo e dotato di legittimazione democratica, che partecipa pienamente al processo di formazione degli atti normativi attraverso la procedura legislativa ordinaria. L'adozione degli atti normativi, proposti dalla Commissione, richiede il consenso sia del Parlamento Europeo sia del Consiglio, dove il dissenso è superabile con la convocazione di un apposito Comitato di conciliazione che cerca di trovare accordo tra le due parti. Esso dispone di un potere di iniziativa indiretta tramite la Commissione. Inoltre, esso risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un Mediatore, chiamato ad indagare sui casi denunciati dagli stessi cittadini. Il PE è titolare dei poteri di controllo verso la Commissione tramite commissioni temporanee di inchiesta, presentazione di interrogazioni, mozioni di censura e voto di fiducia iniziale sul presidente e sui membri della Commissione;
- La Corte di Giustizia è l’organo giurisdizionale comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione del Trattato. È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri ed ha il compito di giudicare sulla violazione del diritto comunitario, sulla legittimità degli atti normativi comunitari e di interpretare il diritto comunitario in via pregiudiziale. La Corte è coadiuvata dal Tribunale di primo grado le cui sentenze possono essere impugnate di fronte alla Corte stessa per motivi di solo diritto;
- La Corte dei Conti è l’organo di controllo contabile della Comunità, chiamata ad esaminare le entrate e le spese di.
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Diritto pubblico - 36 domande e risposte complete
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Risposte complete domande aperte di Istituzione di diritto pubblico e programmazione dei servizi
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Diritto pubblico
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