• Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
Secondo la concezione tradizionale per Stato si intende l’organizzazione
sovrana di un popolo su un territorio. Gli elementi costitutivi risultano essere:
un popolo, un territorio, un governo (la sovranità, intesa come potere supremo
di comando, “sovranità di governo”).
o Il popolo è dato dall’insieme dei cittadini di uno Stato,
indipendentemente dal luogo dove vivono o si trovano. È cittadino chi
possiede la cittadinanza di uno Stato.
o Il secondo elemento, il territorio, riferisce allo spazio interno del quale lo
Stato esercita in modo esclusivo la sua sovranità. Il territorio di uno Stato
è delimitato dai confini e, dal punto di vista giuridico, comprende: la terra
ferma, le acque territoriali nazionali (di norma entro 20 chilometri dalla
costa), lo spazio aereo sovrastante, il sottosuolo.
o Terzo elemento a costituire lo Stato è il potere supremo di comando,
ovvero la sovranità. Nell’ordinamento giuridico italiano la sovranità
appartiene al popolo. Essa è ORIGINARIA (perché non deriva da un
soggetto o autorità superiore allo Stato), ESCLUSIVA (perché all’interno
del territorio nazionale spetta solo allo Stato), INCONDIZIONATA o
ILLIMITATA (lo Stato non riconosce alcun limite all’esercizio del suo
potere).
• Cosa si intende per sovranità?
La sovranità rappresenta una caratteristica definita come la supremazia
dell’ordinamento e dell’apparato statale rispetto a qualunque altro
ordinamento e apparato coesistenti nel territorio su cui lo Stato è sovrano.
o La sovranità esterna è esercitata dallo Stato al di fuori del proprio
territorio e consiste nell’indipendenza dello stesso rispetto ad altri Stati,
la sovranità esterna pone dunque una situazione di formale parità tra gli
ordinamenti dei vari Stati.
o La sovranità interna, esercitata sul proprio territorio, incontra dei limiti
nella Costituzione, nella sovranità popolare e negli enti territoriali
autonomi (dotati di sovranità derivata). La Costituzione definisce
l’ordinamento dello Stato, individuando i poteri relativi ai vari organi;
stabilisce inoltre diritti e doveri dei cittadini, ponendo nel loro rispetto
un limite all’arbitrio statale. La sovranità popolare, riaffermando il
carattere democratico della Repubblica, indica come il popolo sia
l’astratto titolare del potere sovrano e del suo esercizio.
• Cos’è un ordinamento giuridico?
Con “ordinamento giuridico” si indica l’insieme degli elementi normativi che
vanno a regolare la vita di una comunità, ovvero di una popolazione.
Riferito a uno Stato esso comprende tutto ciò che ricade nella sfera dei rapporti
giuridici tra gli organi dello Stato e i membri della collettività, includendo così
anche l’organizzazione interna dello Stato.
L’ordinamento giuridico è strettamente legato ad un gruppo sociale poiché
“detta” alla popolazione le norme che regolano la vita della comunità
all’interno del sistema giuridico dello Stato.
• Cos’è il diritto internazionale e sovranazionale?
Il diritto sovranazionale e il diritto internazionale insieme creano il diritto che
regola la comunità internazionale e le organizzazioni sovrannazionali (come
l’UE). Anche se esso viene posto ed incide sul rapporto tra stati non è in realtà
sempre indirizzato a ciò. Risulta più corretto definirlo come il diritto della
Comunità degli Stati, un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni.
• Cosa caratterizza una norma giuridica rispetto alle altre norme?
Una norma giuridica è una norma di carattere coattivo che impone all’individuo
un determinato comportamento tramite l’imposizione di una sanzione (anche
penale) nel caso della sua violazione. Questo elemento centrale dalla norma
giuridica contribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di
norme che appartengono a una sfera non coattiva. Le norme non coattive
(come regole morali, sociali o religiose) non vincolano invece l’individuo
all’osservanza stessa, tuttavia, possono anch’esse prevedere forme di
ripercussione nel caso la norma sia violata (seppur molto meno importanti e
incisive sulla vita dell’individuo). Queste “sanzioni non coattive” sono presenti
negli ordini professionali, associazioni o simili a cui l’individuo aderisce.
Le norme giuridiche scaturiscono dalle fonti del diritto, e, più esattamente, le
fonti di produzione giuridica. La norma giuridica non va quindi confusa con la
legge. La legge è una fonte del diritto, la norma è diritto.
• Cosa sono le fonti del diritto? Qual è il vertice delle fonti del diritto? Quali sono
le fonti primarie e secondarie? Quali sono le fonti europee e dove si trovano
nella gerarchia delle fonti? Come si dividono le fonti europee? Perché alcune
fonti europee sono self-executing e altre no? Tra quali fonti si creano
antinomie?
Ogni ordinamento giuridico risulta disciplinato da norme. Ogni ordinamento fa
riferimento alle fonti del diritto, queste sono la sorgente dalla quale nascono le
norme che disciplinano un determinato territorio e il popolo che vi abita. Le
norme rientrano in uno dei diversi gradi della gerarchia delle fonti. Le fonti
vengono innanzitutto distinte tra fonti di produzione e di cognizione.
Per fonti di produzione s’intendono gli atti e i fatti normativi che, realizzando e
rinnovando le norme, vanno a comporre l’ordinamento giuridico. Si dice che le
fonti di produzione “innovano” il diritto.
Le fonti di cognizione invece sono gli atti rivolti a fornire notizia legale delle
norme vigenti.
Un’ulteriore distinzione è quella tra le fonti atto e fonti fatto.
Le fonti atto sono le fonti scritte e sono atti normativi posti in essere da organi
o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento. Le fonti fatto
sono usi e/o consuetudini considerati idonei a produrre diritto.
Tradizionalmente il diritto internazionale viene considerato un fatto che va poi
ratificato nel nostro ordinamento per diventare atto.
Le fonti del diritto sono suddivise in vari gradi gerarchici. Al vertice della
gerarchia normativa è presente la Costituzione e le leggi costituzionali (fonte
super primaria), seguita dalle fonti comunitarie e in particolare le fonti
dell’unione europea (vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e
le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento,
occupano una posizione superiore rispetto alle leggi statali ordinarie), in
seguito troviamo le fonti primarie (cioè le leggi ordinarie e formali statali, le
leggi regionali, il referendum abrogativo e i regolamenti del parlamento) e
secondarie (principalmente i regolamenti/atti dell’esecutivo/pubblica
amministrazione), infine le fonti fatto (gli usi e/o consuetudini), dette anche
fonti terziarie (le consultazioni tenute dal Presidente della Repubblica per la
formazione del Governo sono una consuetudine e dunque si configurano come
fonte fatto.)
Le fonti dell’unione europea sono a loro volta divise in fonti primarie/originali
e fonti secondarie/derivate.
Le fonti originali sono composte principalmente dai trattati istitutivi dell’UE: il
Trattato sull’UE e il trattato sul funzionamento dell’UE, così come i trattati di
adesione sugli Stati membri dell’UE. Tali trattati stabiliscono gli obiettivi
dell’UE, i poteri delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle
decisioni e le relazioni tra l’UE e i suoi membri.
Le fonti derivate è l’insieme degli atti posti in essere dalle istituzioni europee
(nei limiti delle competenze e con gli effetti sanciti dai trattati). La maggior
parte degli atti emessi risultano vincolanti per gli ordinamenti nazionali, nel
caso italiano anche le fonti derivate dell’UE sono riconosciute come superiori
alle fonti primarie statali. In alcuni casi questi atti sono self-executing, ovvero
non richiedono un intervento formale del legislatore nazionale, mentre altri
impongono un’attività normativa all’organo legislativo degli stati membri
(riversando sui singoli stati gli impegni sottoscritti a livello europeo).
Questi atti derivati sono:
o i regolamenti: hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro
elementi e direttamente applicabili (self-executing).
o le direttive: sono indirizzate agli stati membri e non sono obbligatorie in
tutti i loro elementi in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al
risultato da raggiungere, lasciano alla discrezione del singolo Stato la
scelta dei mezzi e della forma per la realizzazione definitiva del
contenuto dell’atto (sono dunque non self-executing).
o le decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da
esse designati
o esistono poi atti non vincolanti come le raccomandazioni e i pareri.
• Cosa sono le antinomie normative? Quali sono i criteri per interpretarle?
Nel diritto si ha un’antinomia quando norme giuridiche diverse ricollegano ad
una medesima fattispecie conseguenze tra loro logicamente incompatibili e in
conflitto. Il conflitto normativo consiste dunque nella contemporanea vigenza
di due o più disposizioni contradditorie che si eludono a vicenda. In una simile
situazione siamo in presenza di un eccesso di norme, situazione apposta a al
caso della “lacuna normativa” in cui c’è assenza di norme.
I conflitti normativi si collegano alla tematica dell’interpretazione.
L’interpretazione viene messa in atto appena l’ordinamento “viene a
confrontarsi con l’antinomia” e risolve il conflitto.
Il mantenimento della coerenza dell’ordinamento è tra le funzioni essenziali
della giurisprudenza in quanto essa è un valore costituzionalmente protetto,
ciò per far sì che il cittadino possa affidarsi a un sistema legale funzionante.
Per risolvere le antinomie vengono utilizzati determinati criteri:
o Criterio cronologico: quando due norme confliggenti sono poste da fonti
dello stesso livello gerarchico è stabilito che la norma successiva prevale
su quella precedente.
o Criterio della specialità: quando la stessa materia/fattispecie è
disciplinata da due norme, di cui una generale e una speciale, la norma
speciale prevale anche nel caso in cui la norma generale sia successiva
nel tempo. Con questo criterio entrambe le norme rimangono valide ed
efficaci; con il cronologico e gerarchico (di seguito) una delle due norme
viene invalidata, con questo criterio invece s’individua la norma da
applicare al caso concreto che nella fattispecie deroga alla disciplina
generale.
o Criterio gerarchico: quando le norme in conflitto provengono da fonti
poste su differenti livelli gerarchici, la norma di rango superiore prevale
e viene annullata la norma di rango inferiore.
o Criterio di competenza: stabilisce che il criterio gerarchico non va
applicato nel caso in cui una fonte suprema (la Costituzione) riservi ad
alcune fonti la regolamentazione di determinate materie o determinati
ambiti territoriali. In questa ipotesi eventuali antinomie vanno risolte
dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente,
escludendo di conseguenza l’atto affetto dal “vizio di competenza” che
risulta essere invalido. Prevale la norma disciplinata dall’ente di
competenza in materia.
• Definizione di Stato. Differenza tra Stato e governo. Quali sono la forma di Stato
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