Estratto del documento

• Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?

Secondo la concezione tradizionale per Stato si intende l’organizzazione

sovrana di un popolo su un territorio. Gli elementi costitutivi risultano essere:

un popolo, un territorio, un governo (la sovranità, intesa come potere supremo

di comando, “sovranità di governo”).

o Il popolo è dato dall’insieme dei cittadini di uno Stato,

indipendentemente dal luogo dove vivono o si trovano. È cittadino chi

possiede la cittadinanza di uno Stato.

o Il secondo elemento, il territorio, riferisce allo spazio interno del quale lo

Stato esercita in modo esclusivo la sua sovranità. Il territorio di uno Stato

è delimitato dai confini e, dal punto di vista giuridico, comprende: la terra

ferma, le acque territoriali nazionali (di norma entro 20 chilometri dalla

costa), lo spazio aereo sovrastante, il sottosuolo.

o Terzo elemento a costituire lo Stato è il potere supremo di comando,

ovvero la sovranità. Nell’ordinamento giuridico italiano la sovranità

appartiene al popolo. Essa è ORIGINARIA (perché non deriva da un

soggetto o autorità superiore allo Stato), ESCLUSIVA (perché all’interno

del territorio nazionale spetta solo allo Stato), INCONDIZIONATA o

ILLIMITATA (lo Stato non riconosce alcun limite all’esercizio del suo

potere).

• Cosa si intende per sovranità?

La sovranità rappresenta una caratteristica definita come la supremazia

dell’ordinamento e dell’apparato statale rispetto a qualunque altro

ordinamento e apparato coesistenti nel territorio su cui lo Stato è sovrano.

o La sovranità esterna è esercitata dallo Stato al di fuori del proprio

territorio e consiste nell’indipendenza dello stesso rispetto ad altri Stati,

la sovranità esterna pone dunque una situazione di formale parità tra gli

ordinamenti dei vari Stati.

o La sovranità interna, esercitata sul proprio territorio, incontra dei limiti

nella Costituzione, nella sovranità popolare e negli enti territoriali

autonomi (dotati di sovranità derivata). La Costituzione definisce

l’ordinamento dello Stato, individuando i poteri relativi ai vari organi;

stabilisce inoltre diritti e doveri dei cittadini, ponendo nel loro rispetto

un limite all’arbitrio statale. La sovranità popolare, riaffermando il

carattere democratico della Repubblica, indica come il popolo sia

l’astratto titolare del potere sovrano e del suo esercizio.

• Cos’è un ordinamento giuridico?

Con “ordinamento giuridico” si indica l’insieme degli elementi normativi che

vanno a regolare la vita di una comunità, ovvero di una popolazione.

Riferito a uno Stato esso comprende tutto ciò che ricade nella sfera dei rapporti

giuridici tra gli organi dello Stato e i membri della collettività, includendo così

anche l’organizzazione interna dello Stato.

L’ordinamento giuridico è strettamente legato ad un gruppo sociale poiché

“detta” alla popolazione le norme che regolano la vita della comunità

all’interno del sistema giuridico dello Stato.

• Cos’è il diritto internazionale e sovranazionale?

Il diritto sovranazionale e il diritto internazionale insieme creano il diritto che

regola la comunità internazionale e le organizzazioni sovrannazionali (come

l’UE). Anche se esso viene posto ed incide sul rapporto tra stati non è in realtà

sempre indirizzato a ciò. Risulta più corretto definirlo come il diritto della

Comunità degli Stati, un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni.

• Cosa caratterizza una norma giuridica rispetto alle altre norme?

Una norma giuridica è una norma di carattere coattivo che impone all’individuo

un determinato comportamento tramite l’imposizione di una sanzione (anche

penale) nel caso della sua violazione. Questo elemento centrale dalla norma

giuridica contribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di

norme che appartengono a una sfera non coattiva. Le norme non coattive

(come regole morali, sociali o religiose) non vincolano invece l’individuo

all’osservanza stessa, tuttavia, possono anch’esse prevedere forme di

ripercussione nel caso la norma sia violata (seppur molto meno importanti e

incisive sulla vita dell’individuo). Queste “sanzioni non coattive” sono presenti

negli ordini professionali, associazioni o simili a cui l’individuo aderisce.

Le norme giuridiche scaturiscono dalle fonti del diritto, e, più esattamente, le

fonti di produzione giuridica. La norma giuridica non va quindi confusa con la

legge. La legge è una fonte del diritto, la norma è diritto.

• Cosa sono le fonti del diritto? Qual è il vertice delle fonti del diritto? Quali sono

le fonti primarie e secondarie? Quali sono le fonti europee e dove si trovano

nella gerarchia delle fonti? Come si dividono le fonti europee? Perché alcune

fonti europee sono self-executing e altre no? Tra quali fonti si creano

antinomie?

Ogni ordinamento giuridico risulta disciplinato da norme. Ogni ordinamento fa

riferimento alle fonti del diritto, queste sono la sorgente dalla quale nascono le

norme che disciplinano un determinato territorio e il popolo che vi abita. Le

norme rientrano in uno dei diversi gradi della gerarchia delle fonti. Le fonti

vengono innanzitutto distinte tra fonti di produzione e di cognizione.

Per fonti di produzione s’intendono gli atti e i fatti normativi che, realizzando e

rinnovando le norme, vanno a comporre l’ordinamento giuridico. Si dice che le

fonti di produzione “innovano” il diritto.

Le fonti di cognizione invece sono gli atti rivolti a fornire notizia legale delle

norme vigenti.

Un’ulteriore distinzione è quella tra le fonti atto e fonti fatto.

Le fonti atto sono le fonti scritte e sono atti normativi posti in essere da organi

o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento. Le fonti fatto

sono usi e/o consuetudini considerati idonei a produrre diritto.

Tradizionalmente il diritto internazionale viene considerato un fatto che va poi

ratificato nel nostro ordinamento per diventare atto.

Le fonti del diritto sono suddivise in vari gradi gerarchici. Al vertice della

gerarchia normativa è presente la Costituzione e le leggi costituzionali (fonte

super primaria), seguita dalle fonti comunitarie e in particolare le fonti

dell’unione europea (vale a dire i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e

le decisioni. Si tratta di atti che, una volta immessi nel nostro ordinamento,

occupano una posizione superiore rispetto alle leggi statali ordinarie), in

seguito troviamo le fonti primarie (cioè le leggi ordinarie e formali statali, le

leggi regionali, il referendum abrogativo e i regolamenti del parlamento) e

secondarie (principalmente i regolamenti/atti dell’esecutivo/pubblica

amministrazione), infine le fonti fatto (gli usi e/o consuetudini), dette anche

fonti terziarie (le consultazioni tenute dal Presidente della Repubblica per la

formazione del Governo sono una consuetudine e dunque si configurano come

fonte fatto.)

Le fonti dell’unione europea sono a loro volta divise in fonti primarie/originali

e fonti secondarie/derivate.

Le fonti originali sono composte principalmente dai trattati istitutivi dell’UE: il

Trattato sull’UE e il trattato sul funzionamento dell’UE, così come i trattati di

adesione sugli Stati membri dell’UE. Tali trattati stabiliscono gli obiettivi

dell’UE, i poteri delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle

decisioni e le relazioni tra l’UE e i suoi membri.

Le fonti derivate è l’insieme degli atti posti in essere dalle istituzioni europee

(nei limiti delle competenze e con gli effetti sanciti dai trattati). La maggior

parte degli atti emessi risultano vincolanti per gli ordinamenti nazionali, nel

caso italiano anche le fonti derivate dell’UE sono riconosciute come superiori

alle fonti primarie statali. In alcuni casi questi atti sono self-executing, ovvero

non richiedono un intervento formale del legislatore nazionale, mentre altri

impongono un’attività normativa all’organo legislativo degli stati membri

(riversando sui singoli stati gli impegni sottoscritti a livello europeo).

Questi atti derivati sono:

o i regolamenti: hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro

elementi e direttamente applicabili (self-executing).

o le direttive: sono indirizzate agli stati membri e non sono obbligatorie in

tutti i loro elementi in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al

risultato da raggiungere, lasciano alla discrezione del singolo Stato la

scelta dei mezzi e della forma per la realizzazione definitiva del

contenuto dell’atto (sono dunque non self-executing).

o le decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da

esse designati

o esistono poi atti non vincolanti come le raccomandazioni e i pareri.

• Cosa sono le antinomie normative? Quali sono i criteri per interpretarle?

Nel diritto si ha un’antinomia quando norme giuridiche diverse ricollegano ad

una medesima fattispecie conseguenze tra loro logicamente incompatibili e in

conflitto. Il conflitto normativo consiste dunque nella contemporanea vigenza

di due o più disposizioni contradditorie che si eludono a vicenda. In una simile

situazione siamo in presenza di un eccesso di norme, situazione apposta a al

caso della “lacuna normativa” in cui c’è assenza di norme.

I conflitti normativi si collegano alla tematica dell’interpretazione.

L’interpretazione viene messa in atto appena l’ordinamento “viene a

confrontarsi con l’antinomia” e risolve il conflitto.

Il mantenimento della coerenza dell’ordinamento è tra le funzioni essenziali

della giurisprudenza in quanto essa è un valore costituzionalmente protetto,

ciò per far sì che il cittadino possa affidarsi a un sistema legale funzionante.

Per risolvere le antinomie vengono utilizzati determinati criteri:

o Criterio cronologico: quando due norme confliggenti sono poste da fonti

dello stesso livello gerarchico è stabilito che la norma successiva prevale

su quella precedente.

o Criterio della specialità: quando la stessa materia/fattispecie è

disciplinata da due norme, di cui una generale e una speciale, la norma

speciale prevale anche nel caso in cui la norma generale sia successiva

nel tempo. Con questo criterio entrambe le norme rimangono valide ed

efficaci; con il cronologico e gerarchico (di seguito) una delle due norme

viene invalidata, con questo criterio invece s’individua la norma da

applicare al caso concreto che nella fattispecie deroga alla disciplina

generale.

o Criterio gerarchico: quando le norme in conflitto provengono da fonti

poste su differenti livelli gerarchici, la norma di rango superiore prevale

e viene annullata la norma di rango inferiore.

o Criterio di competenza: stabilisce che il criterio gerarchico non va

applicato nel caso in cui una fonte suprema (la Costituzione) riservi ad

alcune fonti la regolamentazione di determinate materie o determinati

ambiti territoriali. In questa ipotesi eventuali antinomie vanno risolte

dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente,

escludendo di conseguenza l’atto affetto dal “vizio di competenza” che

risulta essere invalido. Prevale la norma disciplinata dall’ente di

competenza in materia.

• Definizione di Stato. Differenza tra Stato e governo. Quali sono la forma di Stato

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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