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RAPPORTI REGIONI-ENTI LOCALI

Con l’istituzione delle regioni ordinarie, i Comuni e le Province hanno dovuto fare i

conti con un nuovo centralismo: quello delle Regioni, che evitavano di attribuire ai

comuni le funzioni amministrative nelle materie di loro competenza e tendevano a

mantenere una posizione di supremazia e controllo nei confronti degli enti

locali(struttura verticale-gerarchica). Con la nuova disciplina costituzionale(struttura

orizzontale-collegiale) è stato stabilito che il Comune è l’ente locale che rappresenta

la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; la Provincia è

l’ente locale intermedio fra il Comune e la Regione, rappresenta la propria

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre Comuni e Province

svolgono la generalità delle funzioni amministrative con l’eccezione di quelle

funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale. L’autonomia degli enti

territoriali riguarda altresì il versante finanziario. Si parla di federalismo fiscale per

indicare l’autonomia da parte degli enti territoriali in materia di entrate e spese.

Infatti la Costituzione prevede (art.119) che le Regioni e gli enti locali abbiano

autonomia di scelta in ordine al livello di imposizione tributaria; inoltre devono

poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono. Il flusso di

entrate comprende i tributi direttamente imposti e una parte dei tributi imposti

dallo Stato(entrambi in funzione della ricchezza del rispettivo territorio). Questo

comporta che le Regioni avranno disponibilità finanziarie diverse a seconda della

ricchezza economica del rispettivo territorio. Al fine di evitare disparità tra le Regioni

51

è stato stabilito un fondo perequativo, a favore dei territori con minore disponibilità

finanziarie. In aggiunta al fondo perequativo. Lo Stato effettua interventi speciali a

favore di determinati Enti per promuovere lo sviluppo economico.

FORMA DI GOVERNO REGIONALE

La forma di governo regionale si basa su due strutture fondamentali egualmente

legittimate dal corpo elettorale: il Consiglio Regionale titolare della funzione

legislativa e il Presidente della Regione, che rappresenta la Regione, promulga le

leggi, emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo

Stato alla Regione. La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione(titolare

della funzione amministrativa) ed è diretta politicamente dal Presidente della

Regione il quale ha il compito di nominare i componenti della Giunta e di revocarli. Il

rapporto tra il Consiglio Regionale da una parte e il Presidente e la Giunta dall’altra

sono riconducibili a quelli esistenti fra Parlamento e Governo. L’unica differenza

consiste nel fatto che l’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio

Regionale comporta il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi:

questa caratteristica è decritta dall’espressione latina “simul stabunt, simul cadent”;

infatti il Presidente della Giunta e il Consiglio sono eletti contestualmente e il venir

meno di uno dei due organi comporta la caduta dell’altro.

N.B. : Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali

• È proclamato Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il

• maggior numero di voti validi in ambito regionale

Entro 10 giorni dalla proclamazione, il Presidente della Regione nomina i

• componenti della Giunta

Se il consiglio approva una mozione di sfiducia , entro tre mesi si procede

• all’indizione di nuove elezioni di entrambi gli organi 52

LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI

La forma di governo del Comune e della Provincia si basa sull’elezione

popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia. Entrambi durano

in carica 5 anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi(salvo

che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a 2 anni 6 mesi e 1

giorno). Nei comuni fino a 15000 abitanti ogni candidato a Sindaco deve

essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L’elettore

esprime un voto per il candidato a Sindaco e per la lista ad esso collegata e

può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista. E’ eletto

Sindaco il candidato che ottiene il numero maggiore dei voti(maggioranza

relativa). In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno di elezioni fra

i due candidati che hanno conseguito il punteggio più alto. La lista collegata al

candidato al Sindaco che risulta vincitore ottiene i 2/3 dei seggi del Consiglio,

mentre i rimanenti vengono ripartiti fra le liste con formula proporzionale. Nei

Comuni con più di 15000 abitanti, il candidato a Sindaco deve essere collegato

ad una o più liste. L’elettore vota nel contempo per un candidato a Sindaco e

per una delle liste. A differenza del sistema precedente qui l’elettore può

esprimere il suo voto per una lista diversa da quelle collegate al Sindaco che

ha votato. Nell’ambito della lista scelta può sempre esprimere una preferenza

per i candidati. È eletto il Sindaco a maggioranza assoluta (metà più 1). Se

nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta di passa al secondo turno di

elezioni tra i due candidati principali; questa volta l’elezione è a maggioranza

relativa. Anche in questo caso è prevista l’attribuzione di un premio di

maggioranza alla lista o alla liste collegate al candidato eletto Sindaco. 53

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CENNI STORICI

Negli Stati Liberali vi era uniformità di amministrazione, infatti tutte le

funzioni amministrative erano svolte da organismi gerarchicamente

strutturati, i ministeri, al cui vertice vi era un organo chiamato ministro. Non

era riconosciuta l’autonomia degli enti locali, quali strumenti dello Stato

centrale, che esercitava su di loro pesanti controlli. Negli odierni Stati di

democrazia pluralista, l’uniformità dell’amministrazione è stata abbandonata

in favore di un modello pluralistico, caratterizzato da una pluralità di enti

dotati di autonomia politica, finanziaria e amministrativa.

GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ciascun ministro è preposto ad uno dei rami dell’amministrazione statale,

costituisce il vertice amministrativo di un ministero. Il ministro definisce

obiettivi, programmi da portare avanti in linea con l’’indirizzo politico

prescelto ed emana le direttive generali che dovranno essere concretizzate

dai dirigenti cui il ministro assegna risorse umane, economiche-finanziarie per

raggiungere gli obiettivi. In caso di fallimento vi è la possibilità di revoca

dell’incarico dirigenziale.

PRINCIPI COSTITUZIONALI SULL’AMMINISTRAZIONE

La Costituzione prevede che la pubblica amministrazione agisca in modo

conforme a quanto previsto dalla legge (tuttavia la P.A. mantiene una sorta di

libertà amministrativo-organizzativa), che agisca seguendo criteri di

54

economicità e di efficienza(raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo

migliore possibile). Prevede inoltre il principio del concorso pubblico per

accedere nella P.A. Tale principio pone come criterio di selezione tra pubblici

dipendenti il merito personale, infatti i concorrenti devono essere valutati da

una commissione dotata di esperti; questo a garanzia di passaggi di qualifica

“gratuiti”. Vi è poi il dovere di fedeltà che prevede che i dipendenti svolgano i

propri compiti con disciplina ed onore; il principio di responsabilità personale

dei pubblici dipendenti che prevede una responsabilità diretta da parte

dell’interessato nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico da cui dipende.

Infine il principio di separazione fra politica ed amministrazione, secondo cui

gli organi di governo determinano obiettivi programmatici che devono essere

realizzati concretamente dagli organi burocratici.

I PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per procedimento amministrativo si intende una sequenza di atti orientati

all’emanazione del provvedimento finale (c.d. atto normativo). Il

procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

Fase dell’iniziativa, che è quella in cui viene avviato il procedimento. Si parla di

• avvio d’ufficio se è stabilito dallo stesso organo cui spetta la decisione di porre

in essere l’atto; si parla invece di istanza se l’avvio è conseguente alla richiesta

di un privato.

Fase istruttoria, è la più complessa perché è la fase in cui si svolgono le

• indagini(es si ricevono pareri da altri organi) e si valutano gli elementi

necessari per la decisione finale(esami di documenti, sopralluoghi).

Fase costitutiva, che è quella in cui si adotta il provvedimento amministrativo

• vero e proprio. 55

Fase dell’efficacia, che si ha quando il provvedimento per produrre effetti

• giuridici, deve essere seguito da una serie di adempimenti previsti dalla legge,

deve infatti essere reso pubblico(stessa situazione di un disegno di legge che

diventa efficace dopo il periodo della “vacatio legis” durante il quale viene

reso pubblicamente).

In Italia è stata adottata una legge che pone i principi a fondamento delle

amministrazione pubblica. Si tratta della legge 241/1990, recentemente

modificata dalla legge 15/2005 che pone i seguenti principi:

L’amministrazione persegue i fini stabiliti dalla legge e segue criteri di

• economicità, efficienza e pubblicità

Ogni procedimento che segua l’avvio d’ufficio deve concludersi attraverso un

• provvedimento espresso che ne comunica l’esito

Il procedimento deve concludersi entro un termine certo che varia in funzione

• del regolamento. In assenza di previsione il termine è di 90 giorni. Il decorso

del termine è sospeso quando l’amministrazione debba acquisire informazioni

non attestate in documenti già in possesso dell’amministrazione o non

direttamente acquisibili da altre amministrazioni. Decorso il termine

inutilmente senza che l’amministrazione abbia provveduto, il privato può

presentare ricorso al TAR contro il silenzio-rifiuto.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e inoltre in ogni

• atto devono essere indicati l’autorità davanti alla quale si può presentare il

ricorso ed il relativo termine

Ogni procedimento deve avere un funzionario responsabile che segua il

• procedimento dall’inizio alla sua conclusione, curandone tutti gli aspetti.

I soggetti interessati hanno diritto a partecipare al procedimento, in

• particolare l’amministrazione dev

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atlant di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Elefante Fabio.