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RAPPORTI REGIONI-ENTI LOCALI
Con l’istituzione delle regioni ordinarie, i Comuni e le Province hanno dovuto fare i
conti con un nuovo centralismo: quello delle Regioni, che evitavano di attribuire ai
comuni le funzioni amministrative nelle materie di loro competenza e tendevano a
mantenere una posizione di supremazia e controllo nei confronti degli enti
locali(struttura verticale-gerarchica). Con la nuova disciplina costituzionale(struttura
orizzontale-collegiale) è stato stabilito che il Comune è l’ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; la Provincia è
l’ente locale intermedio fra il Comune e la Regione, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre Comuni e Province
svolgono la generalità delle funzioni amministrative con l’eccezione di quelle
funzioni che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale. L’autonomia degli enti
territoriali riguarda altresì il versante finanziario. Si parla di federalismo fiscale per
indicare l’autonomia da parte degli enti territoriali in materia di entrate e spese.
Infatti la Costituzione prevede (art.119) che le Regioni e gli enti locali abbiano
autonomia di scelta in ordine al livello di imposizione tributaria; inoltre devono
poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono. Il flusso di
entrate comprende i tributi direttamente imposti e una parte dei tributi imposti
dallo Stato(entrambi in funzione della ricchezza del rispettivo territorio). Questo
comporta che le Regioni avranno disponibilità finanziarie diverse a seconda della
ricchezza economica del rispettivo territorio. Al fine di evitare disparità tra le Regioni
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è stato stabilito un fondo perequativo, a favore dei territori con minore disponibilità
finanziarie. In aggiunta al fondo perequativo. Lo Stato effettua interventi speciali a
favore di determinati Enti per promuovere lo sviluppo economico.
FORMA DI GOVERNO REGIONALE
La forma di governo regionale si basa su due strutture fondamentali egualmente
legittimate dal corpo elettorale: il Consiglio Regionale titolare della funzione
legislativa e il Presidente della Regione, che rappresenta la Regione, promulga le
leggi, emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione. La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione(titolare
della funzione amministrativa) ed è diretta politicamente dal Presidente della
Regione il quale ha il compito di nominare i componenti della Giunta e di revocarli. Il
rapporto tra il Consiglio Regionale da una parte e il Presidente e la Giunta dall’altra
sono riconducibili a quelli esistenti fra Parlamento e Governo. L’unica differenza
consiste nel fatto che l’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio
Regionale comporta il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi:
questa caratteristica è decritta dall’espressione latina “simul stabunt, simul cadent”;
infatti il Presidente della Giunta e il Consiglio sono eletti contestualmente e il venir
meno di uno dei due organi comporta la caduta dell’altro.
N.B. : Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali
• È proclamato Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il
• maggior numero di voti validi in ambito regionale
Entro 10 giorni dalla proclamazione, il Presidente della Regione nomina i
• componenti della Giunta
Se il consiglio approva una mozione di sfiducia , entro tre mesi si procede
• all’indizione di nuove elezioni di entrambi gli organi 52
LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI
La forma di governo del Comune e della Provincia si basa sull’elezione
popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia. Entrambi durano
in carica 5 anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi(salvo
che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a 2 anni 6 mesi e 1
giorno). Nei comuni fino a 15000 abitanti ogni candidato a Sindaco deve
essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L’elettore
esprime un voto per il candidato a Sindaco e per la lista ad esso collegata e
può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista. E’ eletto
Sindaco il candidato che ottiene il numero maggiore dei voti(maggioranza
relativa). In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno di elezioni fra
i due candidati che hanno conseguito il punteggio più alto. La lista collegata al
candidato al Sindaco che risulta vincitore ottiene i 2/3 dei seggi del Consiglio,
mentre i rimanenti vengono ripartiti fra le liste con formula proporzionale. Nei
Comuni con più di 15000 abitanti, il candidato a Sindaco deve essere collegato
ad una o più liste. L’elettore vota nel contempo per un candidato a Sindaco e
per una delle liste. A differenza del sistema precedente qui l’elettore può
esprimere il suo voto per una lista diversa da quelle collegate al Sindaco che
ha votato. Nell’ambito della lista scelta può sempre esprimere una preferenza
per i candidati. È eletto il Sindaco a maggioranza assoluta (metà più 1). Se
nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta di passa al secondo turno di
elezioni tra i due candidati principali; questa volta l’elezione è a maggioranza
relativa. Anche in questo caso è prevista l’attribuzione di un premio di
maggioranza alla lista o alla liste collegate al candidato eletto Sindaco. 53
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CENNI STORICI
Negli Stati Liberali vi era uniformità di amministrazione, infatti tutte le
funzioni amministrative erano svolte da organismi gerarchicamente
strutturati, i ministeri, al cui vertice vi era un organo chiamato ministro. Non
era riconosciuta l’autonomia degli enti locali, quali strumenti dello Stato
centrale, che esercitava su di loro pesanti controlli. Negli odierni Stati di
democrazia pluralista, l’uniformità dell’amministrazione è stata abbandonata
in favore di un modello pluralistico, caratterizzato da una pluralità di enti
dotati di autonomia politica, finanziaria e amministrativa.
GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ciascun ministro è preposto ad uno dei rami dell’amministrazione statale,
costituisce il vertice amministrativo di un ministero. Il ministro definisce
obiettivi, programmi da portare avanti in linea con l’’indirizzo politico
prescelto ed emana le direttive generali che dovranno essere concretizzate
dai dirigenti cui il ministro assegna risorse umane, economiche-finanziarie per
raggiungere gli obiettivi. In caso di fallimento vi è la possibilità di revoca
dell’incarico dirigenziale.
PRINCIPI COSTITUZIONALI SULL’AMMINISTRAZIONE
La Costituzione prevede che la pubblica amministrazione agisca in modo
conforme a quanto previsto dalla legge (tuttavia la P.A. mantiene una sorta di
libertà amministrativo-organizzativa), che agisca seguendo criteri di
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economicità e di efficienza(raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo
migliore possibile). Prevede inoltre il principio del concorso pubblico per
accedere nella P.A. Tale principio pone come criterio di selezione tra pubblici
dipendenti il merito personale, infatti i concorrenti devono essere valutati da
una commissione dotata di esperti; questo a garanzia di passaggi di qualifica
“gratuiti”. Vi è poi il dovere di fedeltà che prevede che i dipendenti svolgano i
propri compiti con disciplina ed onore; il principio di responsabilità personale
dei pubblici dipendenti che prevede una responsabilità diretta da parte
dell’interessato nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico da cui dipende.
Infine il principio di separazione fra politica ed amministrazione, secondo cui
gli organi di governo determinano obiettivi programmatici che devono essere
realizzati concretamente dagli organi burocratici.
I PRINCIPI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Per procedimento amministrativo si intende una sequenza di atti orientati
all’emanazione del provvedimento finale (c.d. atto normativo). Il
procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:
Fase dell’iniziativa, che è quella in cui viene avviato il procedimento. Si parla di
• avvio d’ufficio se è stabilito dallo stesso organo cui spetta la decisione di porre
in essere l’atto; si parla invece di istanza se l’avvio è conseguente alla richiesta
di un privato.
Fase istruttoria, è la più complessa perché è la fase in cui si svolgono le
• indagini(es si ricevono pareri da altri organi) e si valutano gli elementi
necessari per la decisione finale(esami di documenti, sopralluoghi).
Fase costitutiva, che è quella in cui si adotta il provvedimento amministrativo
• vero e proprio. 55
Fase dell’efficacia, che si ha quando il provvedimento per produrre effetti
• giuridici, deve essere seguito da una serie di adempimenti previsti dalla legge,
deve infatti essere reso pubblico(stessa situazione di un disegno di legge che
diventa efficace dopo il periodo della “vacatio legis” durante il quale viene
reso pubblicamente).
In Italia è stata adottata una legge che pone i principi a fondamento delle
amministrazione pubblica. Si tratta della legge 241/1990, recentemente
modificata dalla legge 15/2005 che pone i seguenti principi:
L’amministrazione persegue i fini stabiliti dalla legge e segue criteri di
• economicità, efficienza e pubblicità
Ogni procedimento che segua l’avvio d’ufficio deve concludersi attraverso un
• provvedimento espresso che ne comunica l’esito
Il procedimento deve concludersi entro un termine certo che varia in funzione
• del regolamento. In assenza di previsione il termine è di 90 giorni. Il decorso
del termine è sospeso quando l’amministrazione debba acquisire informazioni
non attestate in documenti già in possesso dell’amministrazione o non
direttamente acquisibili da altre amministrazioni. Decorso il termine
inutilmente senza che l’amministrazione abbia provveduto, il privato può
presentare ricorso al TAR contro il silenzio-rifiuto.
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e inoltre in ogni
• atto devono essere indicati l’autorità davanti alla quale si può presentare il
ricorso ed il relativo termine
Ogni procedimento deve avere un funzionario responsabile che segua il
• procedimento dall’inizio alla sua conclusione, curandone tutti gli aspetti.
I soggetti interessati hanno diritto a partecipare al procedimento, in
• particolare l’amministrazione dev