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Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento. 30 giorni prima che

scada il settennato, il Presidente uscente è tenuto a convocare il Parlamento in seduta

comune integrato dai delegati regionali affinché l'elezione del suo successore possa

svolgersi prima del termine del suo mandato. Nel caso non si faccia in tempo, si può

avere la prorogatio del Presidente uscente (abilitato solo all’ordinaria amministrazione

e allo svolgimento di atti improrogabili). Se la fine del mandato coincide con l'ultimo

trimestre di legislatura; il Presidente sarà eletto dalle nuove camere entro 15 giorni

dalla loro prima riunione. Se la fine del mandato è a causa di morte o dimissioni, il

Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del suo successore. Nulla dice

la Costituzione quanto alla rieleggibilità del Presidente uscente; l'orientamento

prevalente è quello di considerarla ammissibile. Terminato il mandato il Presidente

della Repubblica diventa di diritto senatore a vita, salvo rinuncia. Le funzioni del

presidente sono: indire le elezioni, i referendum e di convocare le Camere per a loro

prima seduta (funzioni relative alla rappresentanza della nazione e garanzia

dell'unità); potere normativo: promulgare le leggi (ha il potere di rinvio alle Camere in

caso di incostituzionalità delle leggi), emanare ali atti del Governo aventi forza di

legge e i regolamenti governativi; potere giurisdizionale: emana i ricorsi straordinari

contro gli atti amministrativi; concede la grazia e commuta le pene; presiede il

Consiglio superiore della Magistratura; nomina i più alti funzionari dello Stato, su

indicazione del Governo; nomina cinque membri della Corte Costituzionale e i senatori

a vita; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionale

dietro autorizzazione delle Camere per quelli principali; ha il comando delle forze

armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra previa

deliberazione delle Camere; conferisce le onorificenze della Repubblica per alti meriti;

nell'ambito del rapporto tra Parlamento e Governo, il suo ruolo diventa essenziale nei

momenti di instabilità e crisi; ho il potere nominare il Presidente del Consiglio e i suoi

ministri e quello di sciogliere le Camere. La combinazione di questi due poteri, che il

Presidente della Repubblica esercita discrezionalmente ma in collaborazione con atri

soggetti istituzionali, vale a dare al Presidente un ruolo attivo nella gestione delle crisi

parlamentari ed extraparlamentari e nella riattivazione del circuito fiduciario che lega

Parlamento e Governo. Nel caso di crisi ed instabilità del sistema politico può scegliere

se sciogliere le Camere e far pronunciare l’elettorato o formare un nuovo governo

senza ricorrere alle urne. Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile.

Nessun atto del Presidente è valido, infatti, se non è controfirmato dai ministri

proponenti, che ne assumono le responsabilità (controfirma). Si possono distinguere gli

atti presidenziali in 3 categorie: quelli formalmente presidenziali ma sostanzialmente

governativi, quelli sostanzialmente e formalmente presidenziali e atti complessi. Il

Presidente è responsabile soltanto per i reati di attentato alla Costituzione e di alto

tradimento. In tal caso il Presidente viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in

seduta comune a maggioranza assoluta (art 90) ed è giudicato dalla Corte

Costituzionale. Il giudizio si conclude con sanzioni costituzionali, penali, amministrative

e civili. civil law common

8. MAGISTRATURA: I giudici nella tradizione degli ordinamenti di e di

law. A seguito della Rivoluzione francese, in Francia e nell’Europa continentale si è

civil law.

affermato il sistema di In tale sistema ai giudici attribuito un ruolo

bouche de la loi

subordinato a quello del potere legislativo: essi sono considerati e

hanno soltanto la funzione di applicare la legge ai casi concreti. Le loro decisioni

servono a risolvere le singole controversie e non creano vincoli nei confronti degli altri

giudici. I principi relativi alla magistratura e alla giurisdizione sono contenuti sia nella

prima che nella seconda parte della Costituzione. Essi possono essere letti da un

duplice punto di vista: quello degli individui e quello delle istituzioni (principi

organizzativi). Iniziando dal punto di vista dei soggetti. L’art 24 della Costituzione,

stabilisce che il diritto di difesa è inviolabile in ogni Stato e grado del giudizio e

riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi. Infine, viene specificato che per i meno abbienti sono garantiti i mezzi per

agire e difendersi. Tale disposizione è completata dall'art 111 Cost., che stabilisce i

principi relativi alle modalità di svolgimento. In particolare, al primo comma si afferma

che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Giusto

processo è un’espressione ampia che deriva dalla convenzione europea. Secondo tale

disposizione il processo si svolge sulla base del principio del contraddittorio tra le

parti, messe in condizioni di parità davanti ad un giudice. Il contraddittorio deve anche

effettuare la ricerca delle prove. Un altro importante principio si ha nell'art 25 Cost, e

si tratta del principio della precostituzione del giudice, cioè nessuno può essere

distolto dal giudice precostituito per legge. Questo principio serve da una parte agli

individui, per sapere preventivamente il giudice che li giudicherà, dall'altra serve agli

stessi giudici, la cui imparzialità è protetta da questo principio. Tra i principi più

rilevanti vi sono l'autonomia e l'indipendenza, entrambi espressi nell'grt.104 comma 1

(la magistratura è un ordine indipendente ed autonomo) e dall'art 101 comma 2 (i

giudici sono soggetti soltanto alle leggi). La posizione dei giudici è quindi protetta sia

rispetto alle Influenze interne (indipendenza interna), sia riguardo influenze esterne (lo

Stato). L'indipendenza interna riguarda da una parte l'organizzazione della

magistratura, dall'altra il modo di funzionare della stessa.

9. L'organo di giustizia costituzionale è la Corte costituzionale, che provvede al

controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi punto la giustizia costituzionale

risale al 1803 quando la Corte Suprema statunitense stabili e di poter controllare la

costituzionalità di una legge. Solo dopo la prima guerra mondiale il controllo di

costituzionalità delle leggi fu introdotta in Austria, ma con caratteristiche diverse da

quelle statunitensi, creando così un modello austriaco.

Il modello statunitense:

- Diffuso: il controllo di costituzionalità delle leggi svolto da qualsiasi giudice;

- Concreto: il controllo viene svolto nel momento in cui il giudice deve applicare la

legge al caso concreto;

- Incidentale: il controllo di costituzionalità costituisce un incidente processuale.

Il modello austriaco è:

- accentrato: singoli giudici non possono disapplicare le leggi incostituzionali, può

essere svolto soltanto da un giudice specializzato;

- astratto: controllo di costituzionalità svolta indipendentemente dall' applicazione

della legge ad un caso concreto;

- principale: esiste un apposito giudizio instaurato appositamente per il controllo di

costituzionalità. In caso di incostituzionalità, sono uguali a quelli dell’abrogazione.

Le competenze della Corte costituzionale risultano dall' articolo 134 la costituzione

sono: giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge dello Stato e delle regioni sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra

stato e le regioni e tra regioni, sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta

comune contro il Presidente della Repubblica e infine secondo quanto dispone la legge

cost. n. 1/1953, esercita il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. È

composta da 15 giudici, 5 nominati dal Presidente delle magistrature ordinaria e

amministrativa. I giudici costituzionali sono selezionati tra magistrati, professori

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 20 d’esercizio della

professione. Per il giudizio sui reati presidenziali è estesa a 16 giudici aggregati, tratti

a sorte da un elenco compilato dal parlamento ogni nove anni. La durata della carica

di giudice costituzionale è pari a nove anni e il mandato non può essere rinnovato. Tra

i suoi membri la corte elegge un presidente, che resta in carica per 3 anni.

10. Il principio di uguaglianza non compare per la prima volta nelle Costituzioni dello

polis

Stato contemporaneo, ma ha radici antichissime che possiamo far risalire alla

greca. Nelle Costituzioni liberali, influenziate dalla Rivoluzione francese, l’uguaglianza

si collegava strettamente con il principio di legalità, secondo il quale ogni limitazione

della sfera di libertà degli individui doveva essere fondata su una legge. Alla base della

proclamazione dell’uguaglianza, infatti, vi era l’esigenza della pari soggezione di tutti

all’unica legge, generale ed astratta, e ai medesimi tribunali senza nessuna distinzione

che non fosse di ordine oggettivo. Con le Costituzioni contemporanee si compie un

radicale passo in avanti. In Italia in principio di uguaglianza trova una maturazione che

è il frutto dell’incontro in Assemblea costituente tra gli ideali del movimento operaio di

matrice social-comunista, del movimento cattolico-democristiano e della tradizione

liberale, che si colloca al cuore del “compromesso costituzionale”. L’esito è un articolo

“composito”. Il primo comma, infatti, riproduce la tradizionale concezione liberale

dell’uguaglianza in senso formale: è solennemente sancito nell’art. 3, comma 1, che

<<tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali>>. A questo comma ne segue un altro in cui si aggiunge

l’affermazione di un nuovo principio, indicato come uguaglianza in senso sostanziale,

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

in cui la Repubblica si impegna a <<

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglia dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese>>. Occorre trattare in

maniera eguale situazioni eguali ed in maniera ragionevolmente differenziata

situazioni diverse. Il giudizio di uguaglianza tende spesso a configura

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A.A. 2020-2021
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliricci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Bindi Elena.