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DIRITTI E LIBERTA
Definizione Con l'espressione libertà e diritti fondamentali si indicano le situazioni giuridiche
soggettive, cioè le garanzie del rispetto dei diritti di ciascuna persona umana in quanto
tale, che l'ordinamento giuridico (Costituzione) riconosce e si impegna a garantire.
Distinzione Libertà negative: l'individuo è libero dai vincoli che un soggetto può imporgli
Diritti positivi: è l'insieme delle norme che formano l'ordinamento giuridico in uno Stato
Diritti assoluti: cioè che si possono far valere nei confronti di tutti essi possono essere i
Diritti della persona (libertà personale,di domicilio,privacy) o Diritti reali (proprietà).
Diritti relativi: sono i diritti che possono essere fatti valere nei confronti di soggetti
determinati,ai quali si chiede una prestazione(es:il diritto del lavoratore ad una retribuzione).
o i diritti sociali che si possono vantare nei confronti dello Stato (es:cure mediche gratis)
Diritti individuali: sono attribuiti alla persona, per un vantaggio personale e per le finalità che il
singolo è libero di scegliere (es: libertà personale, domicilio)
Diritti funzionali: sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio
della comunità (es: diritto di proprietà, potestà familiari).
Strumenti di sono: 1- la riserva di legge: alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi in cui le libertà
tutela possono essere limitate. 2- la riserva di giurisdizione: è un meccanismo che rafforza la riserva assoluta
di legge, perchè serve a ridurre lo spazio di valutazione discrezionale dell’autorità pubblica.
3- la tutela giurisdizionale: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
4- la responsabilità del funzionamento: l’art. 28 cost. stabilisce il principio della responsabilità diretta
dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli “atti compiuti in violazione dei diritti”
5- il sindacato di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale è chiamata a controllare che la
legislazione ordinaria non comprima le garanzie fino ad annullarle
Principio di L’art. 3 enuncia il principio di eguaglianza, nel primo comma esprime il principio di
eguaglianza eguaglianza formale: prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo
diverso situazioni diverse; nucleo forte del principio di eguaglianza vieta distinzioni (di sesso, razza, lingua,
religioni), il “nucleo forte” non comporta un divieto assoluto al legislatore di introdurre differenziazioni, ma
vieta di farne motivo di una discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà;
principio di eguaglianza sostanziale: punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
Cittadini e La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
Stranieri internazionali; La Corte a affermato che i diritti “inviolabili” si estendono allo straniero anche se la
Costituzione li attribuisce ai soli cittadini.1- L’estensione opera nei soli diritti “inviolabili”, per gli altri diritti
viene applicata la regola dell’art.16 delle Preleggi che ammette lo straniero a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità (cioè bisognerà dimostrare che la legislazione del Paese in cui
proviene lo straniero riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani) l’art. 16 viene applicato solo agli
stranieri non regolarmente soggiornanti. 2- l’eguaglianza dello strniero nel godimento dei diritti inviolabili
è un principio, non una regola tassativa (questo significa che non è vietato al legislatore di prevedere oneri
o limitazioni particolari a carico degli stranieri)