Diritti e libertà
Definizione
Con l'espressione libertà e diritti fondamentali si indicano le situazioni giuridiche soggettive, cioè le garanzie del rispetto dei diritti di ciascuna persona umana in quanto tale, che l'ordinamento giuridico (Costituzione) riconosce e si impegna a garantire.
Distinzione
- Libertà negative: l'individuo è libero dai vincoli che un soggetto può imporgli.
- Diritti positivi: è l'insieme delle norme che formano l'ordinamento giuridico in uno Stato.
- Diritti assoluti: cioè che si possono far valere nei confronti di tutti. Essi possono essere i diritti della persona (libertà personale, di domicilio, privacy) o diritti reali (proprietà).
- Diritti relativi: sono i diritti che possono essere fatti valere nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione (es: il diritto del lavoratore ad una retribuzione) o i diritti sociali che si possono vantare nei confronti dello Stato (es: cure mediche gratis).
- Diritti individuali: sono attribuiti alla persona, per un vantaggio personale e per le finalità che il singolo è libero di scegliere (es: libertà personale, domicilio).
- Diritti funzionali: sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della comunità (es: diritto di proprietà, potestà familiari).
Strumenti di tutela
- La riserva di legge: alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi in cui le libertà possono essere limitate.
- La riserva di giurisdizione: è un meccanismo che rafforza la riserva assoluta di legge, perché serve a ridurre lo spazio di valutazione discrezionale dell'autorità pubblica.
- La tutela giurisdizionale: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La responsabilità del funzionamento: l'art. 28 Cost. stabilisce il principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli "atti compiuti in violazione dei diritti".
- Il sindacato di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale è chiamata a controllare che la legislazione ordinaria non comprima le garanzie fino ad annullarle.
Principio di eguaglianza
L'art. 3 enuncia il principio di eguaglianza, nel primo comma esprime il principio di eguaglianza formale: prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse; il nucleo forte del principio di eguaglianza vieta distinzioni (di sesso, razza, lingua, religioni), il "nucleo forte" non comporta un divieto assoluto al legislatore di introdurre differenziazioni, ma vieta di farne motivo di una discriminazione nel godimento dei diritti.