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Diritto pubblico - diritti e libertà nella Costituzione - Appunti Pag. 1
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L'art. 2 e i diritti fondamentali

L'art. 2 inoltre estende diritti e libertà fondamentali alle formazioni sociali, i cosiddetti corpi intermedi, cioè la famiglia, i partiti politici, i sindacati e altre formazioni sociali che costituiscono il legame tra le istituzioni e il cittadino, e rendono possibile lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale.

È stato sollevato il quesito se la norma contenuta nell'articolo 2 della Costituzione debba considerarsi una norma di chiusura, cioè riassuntiva di tutti i diritti e le libertà fondamentali, o come norma di apertura, che consente di attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e valori personali espressamente previsti nella costituzione ma che emergono distintamente nell'evoluzione del costume sociale, come ad esempio il diritto alla riservatezza. La seconda tesi è quella più accreditata. Il primo comma dell'art. 2, in particolare la parte sulle formazioni sociali,

èstato visto come fondamento delle famiglie di fatto, da parte dei sostenitori di queste. Sempre l'art2, accanto ai diritti inviolabili richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Per doveri inderogabili si devono intendere quei doveri dal cui adempimento nessuno può essere esentato in quanto espressione del principio di solidarietà. Il richiamo a tali doveri contenuti nel 2 comma dell'art.2, si collega al principio dell'uguaglianza sostanziale sancito dall'art.3. Entrambe le norme impongono ai singoli di contribuire alla crescita democratica della società. L'attuale forma di stato rende indispensabile che ciascun cittadino adempia a questi doveri di solidarietà necessari per assicurare la pacifica convivenza. Esempi di tali doveri sono: la difesa della patria art. 52 della cost., la partecipazione a concorrere alle spese dello stato art.53 e il dovere di

fedeltà alla repubblica art.54. L'art 3 della cost., stabilisce al 1° comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, pone il principio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini regola fondamentale dello stato di diritto. L'uguaglianza è in primo luogo, uguaglianza giuridica o formale, ovvero eguaglianza di ciascuno di fronte al diritto ed è contemporaneamente eguaglianza del diritto davanti a ciascuno. Il principio di eguaglianza non va inteso in senso assoluto ovvero come divieto di qualunque differenziazione della disciplina giuridica in relazione alle diverse persone, il principio invece va inteso come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. Logicamente i limiti in cui una differenziazione sia giustificata, è questione difficile da valutare; sicuramente sarebbe ingiustificata ogni

dignità e di pari opportunità. Inoltre, l'art. 3 sancisce anche il divieto di discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione, l'opinione politica, l'origine nazionale o sociale. Questo significa che tutti i cittadini devono essere trattati in modo equo e senza alcuna forma di discriminazione. L'uguaglianza di fronte alla legge implica che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e doveri e che nessuno sia privilegiato o svantaggiato in base a caratteristiche personali. L'uguaglianza nella legge, invece, significa che il legislatore non può promulgare leggi che creino discriminazioni o privilegi per determinate categorie di persone. Il secondo comma dell'art. 3 sottolinea il ruolo dello Stato nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Questo principio di uguaglianza sostanziale implica che lo Stato deve intervenire attivamente per garantire condizioni di uguaglianza effettiva tra i cittadini. In conclusione, la nostra Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, che non si limita solo a una parità formale, ma si impegna a garantire una reale uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.

opportunità e possano accedere indistintamente a determinate utilità sociali, quali istruzione salute e lavoro. Il nucleo principale su cui si poggia il principio di uguaglianza è costituito dall'impossibilità per il legislatore di operare distinzioni, o meglio il legislatore non può fare discriminazioni nel godimento dei diritti, ma può ricorrere ad azioni positive per evitare che avvengano discriminazioni. In teoria l'art 3 si riferisce ai soli cittadini italiani ma considerando l'espansione della civiltà multietnica e della globalizzazione, tale disposizione può essere applicata anche agli stranieri ed agli apolidi.

L'art. 13 cost., tratta la tematica della libertà personale. Questa è da intendersi fondamentalmente come libertà di disporre della propria persona. Il 1 comma di tale articolo enuncia che la libertà personale è inviolabile. E' evidente comunque che vi debbano

essere delle autorità che in certi casi hanno il potere di esercitare coercizione sulle persone, soprattutto per impedire la commissione di reati o per punire chi li abbia commessi. Realisticamente il problema da risolvere è un altro, ovvero chi debba avere il potere di prevedere in astratto i casi e i modi della privazione della libertà e a chi debba essere affidato l'esercizio della coercizione. Il problema è quello delle garanzie da assicurare alla libertà personale, problema risolto nel 2° comma dell'art. 13. La prima garanzia posta dalla costituzione è una riserva assoluta di legge, nessuna forma di detenzione, di restrizione della libertà personale sono ammesse se non nei soli casi previsti dalla legge. La seconda garanzia prevista sempre dall'art. 13, consiste nel fatto che solo la magistratura può disporre la restrizione di tale libertà e solo con atto motivato. Tuttavia la costituzione ammette che in casi

eccezionali dinecessità e di urgenza, tassativamente indicati dalla legge sia l'autorità di pubblica sicurezza adadottare provvedimenti ristrettivi, provvedimenti provvisori che devono essere comunicatiall'autorità giudiziaria entro 40 giorni. Se questa non convalida tali provvedimenti entro 48 ore iprovvedimenti saranno revocati. A questo articolo si collegano la libertà di circolazione, nonchéquella di espatrio previste all'art 16 cost.

Accanto alla libertà personale, la costituzione tutela altre fondamentali libertà e diritti della persona.In primo luogo ognuno ha diritto ad una sfera di riservatezza, ricavabile dagli art. 14 e 15 cost., chenon deve essere intaccata non solo nei rapporti tra privati ma nemmeno nei pubblici poteri. Con lalegge 675/96 si è affrontato il tema della privacy in Italia. Alla luce della rivoluzione tecnologicaavuta in questi ultimi anni, si è passati da una visione statica e

negativa della privacy, intesa come strumento attuo ad impedire la conoscenza da parte di terzi delle informazioni personali, ad una visione più dinamica, intesa come strumento che il singolo ha a sua disposizione per controllare la raccolta, la classificazione e l'uso delle informazioni da parte di chi gestisce le banche dati. Giunti a questo punto necessita un chiarimento di fondo: quando si parla di diritto alla privacy come diritto della persona di non subire intrusioni nella propria sfera privata, si fa riferimento ad una situazione soggettiva, traducibile facilmente con il termine riservatezza, che non va confuso con il diritto al segreto. In verità la differenza tra riservatezza e segreto è stata configurata da molti come una differenza di grado dell'interesse del bene tutelato. Per riservatezza si deve intendere la tutela dell'interesse contrario alla tutela dei dati personali, mentre il diritto al segreto consiste nella tutela dell'interesse

contrario alla conoscenza di un dato. La distinzione tra riservatezza e segreto viene individuata contrapponendo l'interesse al segreto, vale a dire ad impedire che terzi vengano a conoscenza di un dato, e l'interesse alla riservatezza, vale a dire a precludere la divulgazione e la pubblicizzazione della notizia stessa. Sostanzialmente l'interesse di fondo è ad ogni modo simile. La legge 675/96 è stata abrogata dal D.Lgs. 196/2003 che ha riordinato la normativa entrando in vigore il 1/1/2004.

Le finalità di questo decreto consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e conseguentemente nella disciplina delle diverse operazione di gestione dei dati. Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto. Importante è l'art 4 di tale decreto che indica e individua i cosiddetti dati sensibili.

Sensibili si devono intendere dati idonei a rivelare condizioni etniche, razziali, religiose, politiche, lo stato di salute e la sfera sessuale di un soggetto. Tale elenco viene considerato chiuso nel senso che non è lecito procedere per analogia. La legge 241/90 ha disciplinato l'accesso ai dati. A questa tematica si possono collegare la libertà di domicilio e la libertà di corrispondenza e più in generale di comunicazione. L'art. 14 cost. afferma in via di principio l'inviolabilità del domicilio, anche se al comma 2 sono previsti i casi in cui l'autorità giudiziaria può violare il domicilio, ovvero per i casi di ispezioni o perquisizioni al fine di accertare motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali. Di diversa tematica sono la tutela dell'immagine e dell'onore, che rappresentano tematiche a parte. La riservatezza trova limiti nella notorietà del personaggio.

il personaggio famoso può agire qualora la sua immagine venga usata a scopo commerciale a sua insaputa. Particolare rilievo nella costituzione hanno le libertà riguardanti la libera manifestazione di pensiero all'art. 21. La libertà di manifestazione del pensiero costituisce uno dei pilastri di ogni ordinamento che si basa sul pluralismo ideologico. Un problema di ordine generale relativo alla libertà di pensiero è posto dall'esistenza nel codice penale di una categoria di reati di opinione, come la propaganda e l'apologia sovversiva o il vilipendio delle istituzioni. L'art. 21 nei suoi rimanenti commi si occupa dettagliatamente della tradizionale libertà di stampa, in particolare il diritto di cronaca, stabilendo che essa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, prevedendo garanzie simili a quelle previste per la libertà personale, per il sequestro della stampa. La libertà di stampa non comporta non

comporta che essa possa avere qualsiasi contenuto. Fermo il limite del buono costume è chiaro che le pubblicazioni non devono costituire reato. Il diritto alla riservatezza spesso può venire in contrasto con il diritto di manifestazione del pensiero, in particolare con il diritto

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A.A. 2008-2009
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Pinelli Carlo.