Estratto del documento

La costituzione italiana e la tutela dei diritti

La nostra carta costituzionale è stata definita come una costituzione lunga, in quanto oltre a contenere le norme sull’organizzazione fondamentale dello stato, riconosce e tutela le libertà civili, diritti politici ed economici e sono enunciati valori e principi a cui deve ispirarsi l’azione dei pubblici poteri.

L'articolo 1: Stato democratico e sovranità popolare

L’art. 1 costituzione definisce lo stato italiano affermandone il suo carattere democratico ed individuando nel popolo la sede e la base della sovranità.

L'articolo 2: Diritti inviolabili e doveri di solidarietà

I costituenti vollero valorizzare, di fronte allo stato, la persona umana come entità diversa ed originaria di fronte allo stato. L’art. 2 cost. stabilisce, nella sua prima parte, che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Al centro della norma vi è quindi l’uomo, considerato prima come singolo poi come partecipante a formazioni sociali, che costituiscono il necessario ambiente di svolgimento della sua personalità. Con questo primo comma si è voluto accentuare la priorità della persona rispetto allo stato e la strumentalità dello stato nello sviluppo della persona.

Diritti inviolabili e formazioni sociali

Bisogna sottolineare cosa debba intendersi per diritti inviolabili: per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà considerati essenziali in quanto connaturati alla natura dell’uomo, che caratterizzano la nostra forma di stato. Essi sono inviolabili da parte del legislatore ordinario, in quanto i diritti qualificati come inviolabili non possono essere oggetto di revisione costituzionale ed inoltre sono imprescrittibili. L’art. 2 inoltre estende diritti e libertà fondamentali alle formazioni sociali, i cosiddetti corpi intermedi, cioè la famiglia, i partiti politici, i sindacati e altre formazioni sociali che costituiscono il legame tra le istituzioni e il cittadino, e rendono possibile lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla sua vita sociale.

Norma di chiusura o apertura?

È stato sollevato il quesito se la norma contenuta nell’articolo 2 cost. debba considerarsi una norma di chiusura, cioè riassuntiva di tutti i diritti e le libertà fondamentali, o come norma di apertura, che consente di attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e valori personali espressamente previsti nella costituzione ma che emergono distintamente nell’evoluzione del costume sociale. Esempio di ciò è il diritto alla riservatezza. La seconda tesi è quella più accreditata.

Famiglie di fatto e doveri di solidarietà

Il primo comma dell’art. 2, in particolare la parte "le formazioni sociali", è stato visto come fondamento delle famiglie di fatto, da parte dei sostenitori di queste. Sempre l’art. 2, accanto ai diritti inviolabili, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Per doveri inderogabili si devono intendere quei doveri dal cui adempimento nessuno può essere esentato in quanto espressione del principio di solidarietà. Il richiamo a tali doveri contenuti nel 2 comma dell’art. 2, si collega al principio dell’uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3. Entrambe le norme impongono ai singoli di contribuire alla crescita democratica della società.

Adempimenti di doveri di solidarietà

L’attuale forma di stato rende indispensabile che ciascun cittadino adempia a questi doveri di solidarietà necessari per assicurare la pacifica convivenza. Esempi di tali doveri sono:

  • La difesa della patria art. 52 della cost.
  • La partecipazione a concorrere alle spese dello stato art. 53
  • Il dovere di fedeltà alla repubblica art. 54

L'articolo 3: Uguaglianza e dignità sociale

L’art. 3 della cost., stabilisce al 1 comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, pone il principio dell’uguaglianza giuridica dei cittadini regola fondamentale dello stato di diritto. L’uguaglianza è in primo luogo, uguaglianza giuridica o formale, ovvero eguaglianza di ciascuno di fronte al diritto ed è contemporaneamente eguaglianza del diritto davanti a ciascuno. Il principio di eguaglianza non va inteso in senso assoluto ovvero come divieto di qualunque differenziazione della disciplina giuridica in relazione alle diverse persone, il principio invece va inteso come divieto di ogni ingi...

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Diritto pubblico - diritti e libertà nella Costituzione - Appunti Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Pinelli Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community