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Comitati

Organi collegiali (più Ministri e organi esterni al Governo) - svolgono funzioni comuni a più dicasteri e possono avere rilevanza esterna/interna.

Comitati di ministri

Organi interni al Governo con funzioni istruttorie/preparatorie dell’attività del Consiglio e Ministri.

Comitati interministeriali

Sono istituiti con legge.

  • Il CIPE: (Comitato interministeriale per la Programmazione Economica) ha competenza in materia di politica economica secondo specifiche previsioni. È composto da:
    • P del Consiglio
    • Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività produttive, per le Politiche agricole e forestali, del Lavoro e delle Politiche sociali
  • Il CICR: (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) è attribuita l’alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio. È composto da:
    • Ministro dell’Economia e Finanze lo convoca e presiede
    • Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività produttive, per le Politiche agricole e forestali, delle Politiche comunitarie e dal governatore della BI
  • Il CIS: (Comitato interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza) ha funzioni consultive e di proposta per il P del Consiglio su politica informativa e di sicurezza. Istituito presso la Presidenza del Consiglio. È composto da:
    • Ministri dell’Economia e Finanze, degli Affari Esteri, delle Attività produttive, dell’Interno, della Giustizia, della Difesa
  • Il CIACE: (Comitato interministeriale per gli Affari Comunitari Europei, 2005) coordina le linee politiche del Governo rispetto agli atti comunitari. È composto da:
    • P del Consiglio che lo presiede
    • Ministro per le Politiche comunitarie, degli Affari esteri, per gli Affari regionali, Ministri rappresentanti delle Regioni interessate
    Ha il compito di coordinare le linee politiche del Governo rispetto agli atti comunitari.

Commissari del governo

L’ART.124 prevedeva un Commissario presso ogni Regione per sovraintendere alle funzioni amministrative. Con la modifica della L. 3/2001 tale figura è stata abolita. Attualmente è prevista la nomina di Commissari straordinari del Governo per realizzare obiettivi in relazione a programmi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri per temporanee esigenze di coordinamento tra amministrazioni statali. La nomina è disposta con DPR su proposta del P del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La presidenza del consiglio dei ministri

Ordinamento disciplinato dalla L.400/1988 e dal DLgs 303/1999. Struttura di supporto e assistenza alle funzioni di indirizzo, impulso, coordinamento e direzione della politica generale del P. Consiglio.

Organizzazione dell'apparato amministrativo pubblico

ART.98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Ministeri

Struttura (anche quella dell’Amministrazione degli enti territoriali) riorganizzata con l’abbandono del criterio gerarchico tra gli uffici e separando la dirigenza amministrativa da quella politica. I dicasteri ministeriali rispondono al modello dei Dipartimenti e delle Direzioni generali. A livello periferico si articolano in base a strutture facenti capo agli uffici territoriali del Governo con sede e competenza nel territorio delle Province. Particolare struttura periferica è il Sindaco che, in ambito comunale, assume veste di Ufficiale del Governo.

Aziende autonome

Create per far fronte a esigenze funzionali di tipo imprenditoriale proprie di servizi pubblici assunti dalle PA. Gestioni speciali per determinati settori con proprio bilancio e propri organi amministrativi (cassa depositi e prestiti, Monopoli di stato).

Le agenzie

Strutture amministrative di varia natura giuridica - strumentali rispetto all’amministrazione statale o regionale di riferimento che su di esse esercita potere di vigilanza. Le agenzie comuni svolgono compiti limitati ad un ambito tecnico-operativo. L'Agenzia industrie-difesa: enti pubblici dotati di autonomia gestionale e/o normativa.

ART.61

Le agenzie dotate di personalità giuridica hanno compiti amministrativi generali, come le agenzie fiscali.

La pubblica amministrazione

ART.97

Le PA, in coerenza con l’ordinamento UE, assicurano: equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico. Pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare: il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate: sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle PA si accede con concorso (pubblico), salvo casi stabiliti dalla legge.

Organi ausiliari della PA

CNEL (Art.99)

Il Consiglio nazionale dell'economia e Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Organo di consulenza delle Camere e del Governo per materie e secondo funzioni attribuitegli dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo principi e entro limiti stabiliti dalla legge.

Composizione: 72 membri;

  • 12 esperti (8 nominati dal P.R e 4 proposti dal P del Consiglio previa delibera del C. dei Ministri e nominati con DPR);
  • 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni- servizi in settori pubblici-privati (24 dei lavoratori dipendenti, 6 dei lavoratori autonomi e 18 delle imprese);
  • 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
  • Il Segretario Generale e il Presidente

I componenti durano in carica 5 anni. Le varie categorie sociali ed economiche, hanno preferito instaurare rapporti diretti con Parlamento e Governo anziché convogliare richieste verso il CNEL. Ciò ha comportato scarsa rilevanza politica del CNEL. Il disegno di riforma costituzionale del 12 aprile 16, respinto dal Referendum 4 dicembre 16 aveva previsto la soppressione.

Consiglio di stato

ART.100 (3 com) Indipendente di fronte al governo. Organo di consulenza, giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

ART.100-ART.100 (3 com)

Indipendente di fronte al governo.

ART 103

Ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Si articola in 7 sezioni, 3 consultive e 4 giurisdizionali. Nell’ambito delle consultive -> Adunanza Generale del Consiglio di Stato (tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio). Nell’ambito delle giurisdizionali -> Adunanza Plenaria (P. del Consiglio di Stato che la presiede + 12 magistrati del Consiglio di Stato).

La corte dei conti

ART.100 (3 com) Indipendente di fronte al governo. ART 100 (2 com) Esercita controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e successivo sulla gestione del bilancio Stato. Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

ART 103 (2 com)

Ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Avvocatura dello stato

Organo ausiliario, non di rilevanza costituzionale. Organo tecnico, provvede alla tutela legale dei diritti/interessi dello Stato, rappresentando e assistendo in giudizio le Amministrazioni statali. Organo di consulenza, ove richiesto dalle amministrazioni ad esprimere pareri su progetti di legge, transazioni, contratti. È costituita dall’Avvocatura generale con sede a Roma e da Avvocature distrettuali.

Il presidente della repubblica

(organo di garanzia e controllo)

Elezione

ART.83 È eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio Regionale per assicurare la rappresentanza delle minoranze (Aosta 1 delegato). Elezione per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'assemblea. Dopo il 3° scrutinio sufficiente maggioranza assoluta.

ART.84

Può essere eletto PR ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di PR è incompatibile con qualsiasi altra carica. Assegno e dotazione determinati per legge (per consentire al PR l’esercizio delle sue funzioni in piena autonomia - dotazione: insieme beni immobili-mobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, messi a disposizione del PR).

ART. 85

Eletto per 7 anni, non previsto divieto di rielezione. 30 giorni prima che scada il termine, P. Camera dei deputati convoca in seduta comune Parlamento/delegati regionali per eleggere nuovo. Se Camere sono sciolte, o manca meno di 3 mesi alla cessazione, elezione avviene entro 15 giorni dalla riunione delle nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Ufficio della presidenza della repubblica

Garantisce l’autonomia del PR. Ha autonomia organizzativa, tra cui contabile. Gli è riconosciuta la speciale autodichia ammessa per le Camere e la Corte Costituzionale.

La supplenza

ART 86: Le funzioni del PR, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal P. del Senato. Il supplente eserciterà funzioni di ordinaria amministrazione e quelle strettamente necessarie in situazioni di assoluta necessità e urgenza. In caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, il P. Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo PR entro 15 giorni, salvo maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.

ART. 87

PR è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: come Capo dello Stato impersona l’unità, la stabilità e la continuità dello Stato, manifestandone la volontà unitaria all’interno e all’esterno. Come rappresentante della Nazione personifica e rende presente la Comunità nazionale, nella sua interezza e unitarietà, tutelandone gli interessi.

  • Può inviare messaggi alle Camere e può convocarle in via straordinaria (art.3)
  • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa 1 riunione,62 Cost.
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
  • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

Correttamente interpretato, presuppone che tali atti siano stati previamente adottati, in coerenza con le previsioni costituzionali che attribuiscono la funzione legislativa al Parlamento (art.70) e solo in via di delega o in casi eccezionali al Governo (art.76/77). Il PR può controllare l’atto e intervenire nei confronti del Governo se ritiene compromesso l’interesse nazionale o violata la Costituzione. In tal caso si limita a una richiesta di riesame motivata, in quanto un rifiuto dell’autorizzazione si risolverebbe nella negazione dell’esercizio del potere di iniziativa del Governo e potrebbe configurare un attentato alla Costituzione. Se Governo insiste, PR è obbligato a emanare l’atto. Rifiuta l’emanazione se l’atto configura attentato alla Costituzione/Alto tradimento.

  • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
  • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere
  • Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
  • Presiede il Consiglio superiore della magistratura
  • Può concedere grazia e commutare le pene: L. 681 c.p. disciplina procedimento per concessione della grazia
  • Conferisce le onorificenze della Repubblica. Il potere di scelta è dalla legge attribuito al Governo, il PR emette Decreto di conferimento effettuando controllo di legittimità

ART 59 (2 com) Nomina 5 senatori a vita. ART 135 Nomina di 5 giudici della Corte costituzionale. ART 74 Può rinviare le leggi alle Camere. ART 88 Scioglie le Camere - Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi dal suo mandato (semestre bianco), salvo coincidano in tutto/in parte con gli ultimi 6 della legislatura. ART 92 Nomina P. del Consiglio dei ministri e i Ministri. ART 126 Scioglie Consigli regionali che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Le sue funzioni amministrative

Nomina del P. e Segretario generale del CNEL, Concessione cittadinanza italiana, quella del titolo di Città ai Comuni, Annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi.

La controfirma degli atti del PR

ART 89 Nessun atto del PR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti (nel caso di atti legislativi o previsti dalla legge, anche dal P del Consiglio) che ne assumono piena responsabilità penale, civile, amministrativa e politica. Il Governo rifiuta la controfirma quando l’atto concreti fattispecie penale, esorbiti dalla competenza del Capo di Stato, o costituisca attentato alla Costituzione o alto tradimento. La norma si riferisce a atti espressione delle funzioni proprie del PR, esclusi atti personali (giuramento, opinioni non formali, dimissioni).

Responsabilità del presidente

ART.90 Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei membri. Sulle accuse contro il P.R giudica la Corte Costituzionale con l’intervento dei giudici costituzionali ordinari e 16 giudici aggregati.

PER ALTO TRADIMENTO: collusione con potenze straniere finalizzata a pregiudicare gli interessi nazionali. L’ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE è fattispecie con una ampia latitudine, è demandato al Parlamento e in via definitiva alla Corte Costituzionale stabilire quali atti del PR, tenuti con la consapevolezza di arrecare danno, integrino o meno l’attentato.

Il giuramento

ART. 91 Prima di assumere funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Col giuramento manifesta la volontà di accettare la nomina, da quel giorno cominciano a decorrere i 7 anni di durata della carica.

Cessazione della carica alla scadenza del mandato il P.R diviene, salvo rinunzia, senatore a vita (art.59).

La corte costituzionale

L'osservanza della Costituzione è garantita dal sistema della giustizia costituzionale che vede al suo centro la Corte Costituzionale. Organo costituzionale -> dà diretta e immediata esecuzione alla Costituzione. Organo giurisdizionale -> le sue funzioni dirette a risolvere controversie in via definitiva.

ART 137

Le decisioni della Corte Costituzionale acquistano efficacia di giudicato. Contro le decisioni della Corte non è ammessa alcuna impugnazione.

ART. 135 Cost.

Composizione della Corte Costituzionale: 15 giudici;

  • 5 nominati dal P.R,
  • 5 dal Parlamento in seduta comune
  • 5 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti)

La scelta deve avvenire secondo requisiti soggettivi: tra i magistrati anche a riposo delle magistrature superiori, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra avvocati con esercizio professionale almeno ventennale. Durata dell’incarico di magistrato della Corte Costituzionale: mandato di 9 anni, non rieleggibili. La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente che rimane in carica 3 anni, ed è rieleggibile.

Composizione giudizi di accusa

31 membri. Nei giudizi di accusa contro il PR, la Corte è integrata da 16 giudici aggregati sorteggiati da un elenco di 45 cittadini (eleggibili a senatore) eletti dal Parlamento in seduta comune, ogni 9 anni con stesse modalità dell’elezione dei giudici costituzionali ordinari. Alla Corte è riservato il giudizio sui titoli di ammissione dei giudici, sia ordinari che aggregati. Alla Corte è riconosciuta inoltre la giurisdizione domestica nei confronti dei propri dipendenti.

I giudici costituzionali ordinari (art.135)

Carica incompatibile con:

  • Membro del Parlamento, di Consiglio Regionale, senatore, avvocato e qualsiasi ufficio pubblico/privato.
  • Non possono svolgere funzioni di amministratore/sindaco in società commerciali con fine di lucro.
  • Attività politica in partiti politici, né essere candidati alle elezioni politiche e amministrative.

Godono di alcune prerogative: IMMUNITÀ prevista per i membri del Parlamento dall'art.68, non possono essere sindacati per opinioni espresse, né per voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. RIMOZIONE/SOSPENSIONE può avvenire solo con deliberazione della Corte presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Decadono, ove non esercitino le loro funzioni per 6 mesi.

Le competenze della corte (art.134)

1) IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI Giudizio non preventivo, ma in via generale successivo all’entrata in vigore degli atti legislativi, (tranne per Leggi di approvazione dello Statuto Regionale).

Il sindacato di legittimità si esercita:

  • Sulle leggi formali, costituzionali, ordinarie, regionali e provinciali, sugli atti aventi forza di legge
  • Sui decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, degli statuti regionali ed i referendum.

La Corte ha escluso rientrassero tra gli atti aventi forza di legge i regolamenti previsti dalla Costituzione (delle camere e dell’esecutivo). L’incostituzionalità - materiale, attiene al contenuto, per contrasto con principi o norme fissati dalla Costituzione - formale, per contrasto con norme sul procedimento legislativo.

Sistema di impugnativa misto: Giudizio in via incidentale

Questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata nel corso di un giudizio che si svolge dinanzi ad un giudice ordinario o speciale. Occorre quindi:

  • La necessità della pendenza del giudizio davanti a un giudice ordinario o speciale (art.23 l.87/1953),
  • L’effettiva controversia di merito e l’interesse all’accoglimento dell’eccezione.

Legittimati a proporre l’eccezione sono: le parti, il giudice d’ufficio e il Pubblico Ministero in qualunque stato e grado del procedimento. Segue la valutazione del giudice a quo: RILEVANZA: Il giudice verifica se il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allegrapomanti.14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Lemma Valerio.
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