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BENI PUBBLICI
BENI DEMANIALI: La demanialità inerisce alla natura del bene per la funz. cui è destinato.
I beni demaniali sono inalienabili, impignorabili, non usucapibili e non ipotecabili.
La PA ha su essi potere di autotutela e può procedere in via amm.va o valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprietà e del possesso.
Per beni di demanio marittimo il cod. della navigaz. stabilisce che essi sono destinati a soddisfare gli
interessi pubb connessi a navigaz 29
I BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO individuati in base alla loro destinazione pubblicistica
(foreste, miniere, cave) quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo (cose di interesse storico,
artistico ritrovate nel sottosuolo, caserme, armamenti, aeromobili militari, navi da guerra, beni costituenti la
dotazione della Presidenza della Repubb.
Fanno altresì parte del patrimonio indisp. dello Stato e degli enti pubb territoriali: arredi, sedi degli uffici
pubb e beni destinati a pubb servizio. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile.
TRIBUTI: beni pubb, distinti in imposte e tasse.
IMPOSTE: prestazioni pecuniarie dovute all’amm.ne pubb per far fronte alle spese pubb, ove si manifesti
capacità contributiva, e ciò indipendentemente da un collegamento con controprestaz. specifiche.
(imposte dirette, colpiscono reddito o patrimonio del sogg, indirette colpiscono rapporti economici, come
trasferimenti di beni).
TASSE: prestaz pecuniarie dovute per usufruire di alcuni beni\servizi pubb.
Vi sono poi contributi speciali cui sono tenuti i sogg che ricevono un vantaggio derivante da attività
dell’amm.ne pub
L'art.53 1 com prevede il dovere di tutti di concorrere alle spese pubb in ragione della propria capacità
contributiva.
Poiché l'art.23 a sua volta prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base ad una legge, anche le prestazioni tributarie sono sogg a riserva di legge
INTEGRAZIONE EUROPEA
Anni 50, piena guerra fredda, per risollevarsi dalle conseguenze della 2 G.M, è istituito da 10 paesi, diventati
47 in 66 anni,
IL CONSIGLIO D’EUROPA il 5 mag 1949, una delle 1’ forme di dialogo e organizzazione internaz tra pari, al
fine di garantire la pace.
L’Assemblea del Cde approva: Nel 1950 la CEDU, nel 1961 la Carta Sociale Europea e nel 1987 la Convenz
contro la tortura.
1951 istituita a Parigi la CECA (Comunità econ. carbone e acciaio) da 6 stati (membri del Cde) Germ, Fran,
Belg, Oland, Lussemb, Italia
L’integraz continua con la firma del Trattato sulla Comunità europea della difesa (CED), l’Assemblea Naz
francese ne respinse la ratifica, aprendo la prima pesante crisi. Al suo posto il 23 ott 1954 è istituita l’Unione
Europ Occidentale (UEO) il cui mandato si concluderà nel 2011, con la confluenza nell’UE.
LE FASI DELL’INTEGRAZIONE Fase 1 (1957-1986)
Dopo il fallimento del CED, i 6 sm della CECA rilanciano l’obiettivo politico di integraz, per mettere in
comune gli interessi economici, per contribuire ad innalzare la qualità della vita, per incoraggiare un'Europa
più unita e impedire nuove guerre.
Vengono firmati il 25 mar 1957, in vigore il 1 gen 1958, I TRATTATI DI ROMA che istituiscono:
- CEE (Comunità Econ Europ): riconosce le 4 libertà di circolaz di persone, merci e capitali
- l’EURATOM (Comunità europ Energia Atomic)
3 Comunità con 3 distinti Esecutivi, composti da:
- una Commissione, con potere di iniziativa legislativa e controllo;
- un Consiglio composto dai Governi degli sm che decide all’unanimità
- secondo la “Convenzione” allegata un’Assemblea in comune composta da delegaz dei parlamentari
degli sm e C. di Giustiz
MEC: nel 1965 con IL T. DI BRUXELLES sulla fusione degli Esecutivi, Consiglio e Commissione diventano
comuni e i bilanci sono unificati. Nasce così il Mercato Comune, con il riconoscimento delle 4 libertà.
L’Elezione Universale e Diretta
Nel 1976 si istituisce dei rappresentanti degli sm nel PE, che sostituisce
l’Assemblea formata da delegaz. di parlamentari. Le 1’ elezioni svolte nel 1979 ripetendosi ogni 5 anni.
Si avvia un’evoluzione più ambiziosa, con:
L’AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE (Clausola di Flessibilità art.235) per cui, quando un’azione della
Comunità\Unione risulta necessaria per ragg uno dei suoi scopi, in mancanza dei poteri definiti dai Trattati, il
Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione e il coinvolgimento dell’Assemblea\PE,
può decidere di intervenire.
L’AMPLIAMENTO DELLA FORZA GIURIDICA DELLE NORME EUROPEE attraverso Corte di Giustizia europ che,
con le storiche sentenze 1963 e 1964 (ENEL) enuncia: l’effetto diretto delle norme europee negli ordinam
degli sm e il primato del diritto comunitario rispetto a quello statale. Si instaura così un Diritto Comune
(community of law) con 2 effetti principali:
- l’immediata applicaz di norme europ in caso di contrasto con quelle naz 30
- la garanzia di una lettura uniforme dell’ordinam giuridico comunitario, esteso da 6 a 28
componenti dell’Unione.
SISTEMA MONETARIO ECONOMICO (SME): introdotto nel 1978
Il 1’ progetto di UEM fu realizzato da una Commiss guidata dal 1’ Ministro Werner e presentato al CEE nel
1970 ma non fu approvato. Il piano Werner anticipava elementi ogg di riflessione nella crisi 2008 (ruolo
fondam. di funzionanti politiche fiscali\strutturali comuni)
PROGETTO DI UE: Nel 1984 il PE approva il Progetto di UE ad iniziativa di Altiero spinelli.
- Nella sent. 20.2.1979, Cassis de Dijon, la Corte stabilisce che ogni prodotto fabbricato o
commercializzato in maniera legale in uno degli sm deve essere ammesso nel mercato di tuti gli sm,
salvo esigenze di tutela della salute\sicurez dei consumatori.
-Si tratta del cd. PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO delle regole tecniche, prescrizioni e certificati
richiesti dagli Stati diversi da quello importatore, purché il livello di tutela dell’obiettivo perseguito
sia equivalente. Tale principio trova fondamento nella reciproca fiducia tra Stati legati da vincoli di
affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità. Fase2: 1986-2001
Si apre un PROCESSO SEMI-PERMANENTE di revisione dei Trattati che si riflette in un salto di qualità del
Mercato Interno e dell’UEM, della politica estera e di difesa e della politica di cooperaz giudiziaria.
Nel Feb 1986 viene adottato l’Atto Unico Europ, l’obiettivo prioritario era la costituz di un Unione Economica
tra i paesi comunitari, caratterizzata da un mercato libero nella circolaz di beni, servizi, persone e capitali e
da un elevato grado di armonizzazione delle politiche economiche naz.
ATTO UNICO EUROPEO: in vigore il 1.7.1987, 1’ traguardo del percorso di integraz politica europ in 3
principali direzioni:
1) L’avvio del riequilibrio istituzionale: i poteri legislativi del PE sono potenziati, rispetto alla competenza
esclusiva del Consiglio nell’approvaz degli atti comunitari, con l’introduz della “PROCEDURA DI
COOPERAZIONE”.
Si rompe il paradigma dell’unanimità richiesto per tutte le votaz del Consiglio, sostituita da quella della
maggioranza qualificata, per l’approvaz dei regolamenti, degli atti amm.vi di attuazione e delle condizioni
essenziali per il funz del merc interno, come “l’armonizzazione delle legislazioni”. Il Merc. Interno è così
rafforzato sia dalla competizione tra produttori sia dal principio della “concorrenza tra regole”.
2) L’avvio di una cooperaz in materia di politica estera
3) Il passaggio, entro il 1992, dal Mercato Comune al Mercato Interno con il recepimento di 282 direttive.
Alla scadenza circa l’80% delle misure erano approvata e in gran parte recepite agli sm.
TRATTATO DI MAASTRICHT:
Firmato il 7.2.1992 dai rappresentanti dei governi dei 12 sm della CEE, in vigore il 1.11.1993.
Disegna, a seguito del crollo del muro di Berlino 1989, una più ambiziosa articolazione istituzionale fondata
su 3 pilastri:
1) LA COMUNITÀ EUROPEA (CE)
che inglobava le precedenti CEE, CECA e CEEA, modificandone i rispettivi trattati istitutivi.
Nel 1993 raggiunto l'obiettivo del Merc unico la CEE viene rinominata CE, la perdita della qualificaz
economica sottolinea l’evoluz del merc ad uno spazio pubb con cittadinanza e moneta comune.
Viene istituita la Cittadinanza dell’Unione che attribuisce ai cittadini europ. specifici diritti, vengono
rafforzati i poteri del PE, ma soprattutto il trattato poneva le basi dell’UEM, da attuarsi entro il 1999,
mediante la creazione di una moneta unica e di BCE.
2) LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)
3) LA POLITICA DI COOPERAZIONE DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (GAI).
TRATTATO SULL'UNIONE EUROP (TUE): firmato a Mastricht 7.2.1992
TRATTATO DI AMSTERDAM:
firmato il 2.10.1997 dagli allora 15 sm dell’UE (Austr, Belg, Danim, Finlan Franc, Germ, Gran Bret, Grecia,
Irlan, Italia, Lussemb, P.Bassi, Portog, Spag, Svez), in vigore il 1.5.1999.
Attribuisce ruolo fondamentale ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, prevedendo la
possibilità per il Consiglio di sanzionare gli sm che dovessero dare luogo a violazioni “gravi e persistenti”.
Il C. di Copenaghen 1993 aveva introdotto 3 criteri ufficialm. sanciti in questo Trattato, per l’ingresso di
nuovi Paesi
1) CRITERIO POLITICO: riguarda la presenza di istituz stabili, garanti della democrazia, dello stato di diritto e
dei diritti umani
2) CRITERIO ECONOMICO: riguarda l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e capace di competere
con le economie sociali del mercato dell’Unione 31
3) CRITERIO AMM.VO: riguarda la capacità di assumere e rispettare gli impegni derivanti dallo status di sm,
l’adesione agli obiettivi politici e agli standard di performance econ. dell’Unione. Per adeguarsi a tali
condizioni questi stati hanno MODIFICATO LA LEGISLAZ. PRIMARIA riscrivendo le loro Cost. con l’assistenza
della Commiss. di Venezia (organo Cde)
IME: nel 1994 è stato istituito l’Istituto Monetario Europeo per promuovere la convergenza economica
LA MONETA UNICA (€):
1 GEN 1999 ha sostituito le monete naz di 11 Stati (Austria, Belgio, Lussemb, P.Bassi, Portog, Finlan, Franc,
Ita, Germ, Irlan, Spagna) ed è stata istituita la BCE, al quale è affidata la politica monetaria dell’Unione.
Dopo un periodo di transiz durato fino al 31 dic 2001, il 1 gen 2002 è entrata in circolaz. la moneta unica.
- Si sono agg. Grecia, Sloven, Cipro, Malta, Slovac, Estonia e Lettonia.
- Non hanno aderito Regno Unito, (dal referendum del 2016 è in procinto di uscire dall’Ue), la
Danimarca e la Svez