COMITATI : Organi collegiali (più Ministri e organi esterni al Governo)
- svolgono funz comuni a più dicasteri e possono avere rilevanza esterna\interna
- COMITATI DI MINISTRI: organi interni al Governo con funz. istruttorie\preparatorie dell’attività del
Consiglio e Ministri
- I COMITATI INTERMINISTERIALI sono istituiti con legge:
Il CIPE: (Comitato interm. per la Programmaz Economica) competenza in materia di politica economica
secondo specific previsioni.
È composto - P del Consiglio
- Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività produttive,
per le Politiche agricole e forestali, del Lavoro e delle Politiche sociali
Il CICR: (Comitato interm. per il Credito e il Risparmio) è attribuita l’alta vigilanza in materia di credito e
tutela del risparmio
È composto
- Ministro dell’Economia e Finanze lo convoca e presiede, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle
Attività produttive, per le Politiche agricole e forestali, delle Politiche comunitarie e dal
governatore della BI.
Il CIS: (Comitato interm. per le Informaz e la Sicurezza) funz consultive e di proposta x il P del Consiglio su
politica informativa e di sicurezza. Istituito presso la Presidenza del Consiglio.
È composto
- Ministri dell’Economia e Finanze, degli Affari Esteri, delle Attività produttive, dell’Interno, della
Giustizia, della Difesa
Il CIACE: (Comitato interm. per gli Affari Comunitari Europei, 2005) coordina le linee politiche del Governo
rispetto agli atti comunitari.
È composto
- P del Consiglio che lo presiede
- Ministro per le Politiche comunitarie, degli Affari esteri, per gli Affari regionali, Ministri\rappresent
di Regioni interessate Ha il compito di coordinare le linee politiche del Governo rispetto agli atti
comunitari.
COMMISSARI DEL GOVERNO: L’ART.124 prevedeva 1 presso ogni Regione per sovraintendere alle funz.
amm.ve
- Con modific della L. 3\2001 tale figura è stata abolita.
- Attualmente è prevista nomina di COMMISSARI STRAORDINARI del Governo:
per realizzare obiettivi in relaz a programmi deliberati dal Parlamento o dal C. dei ministri
per temporanee esigenze di coordinamento tra amm.ni statali.
- La nomina è disposta con DPR su proposta del P del Consiglio previa deliberazione del C. dei
ministri.
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
- Ordinamento disciplinato dalla L.400\1988 e dal DLgs 303\1999
- Struttura di supporto e assistenza alle funz di indirizzo, impulso, coordinam e direzione della
politica gen. del P.Consiglio ORGANIZZAZIONE DELL’APPARATO AMMINISTRATIVO
PUBBLICO
ART.98: I pubb impiegati sono al servizio esclusivo della Naz
1) MINISTERI
Struttura (anche quella dell’Amm.ne degli enti territoriali) riorganizzata con l’abbandono del criterio
gerarchico tra gli uffici e separando la dirigenza amm.va da quella politica.
- I dicasteri ministeriali rispondono al modello dei Dipartimenti e delle Direz generali.
- A livello periferico si articolano in base a strutture facenti capo agli uffici territoriali del Governo
con sede e competenza nel territorio delle Province.
- Particolare struttura periferica è il Sindaco che, in ambito comunale, assume veste di Ufficiale
del Governo.
2) AZIENDE AUTONOME:
Create per far fronte a esigenze funzionali di tipo imprenditoriale proprie di servizi pub assunti dalle PA.
- Gestioni speciali per det settori con proprio bilancio e propri organi amm.vi (cassa depositi e
prestiti, Monopoli di stato)
3) LE AGENZIE strutture amm.ve di varia natura giuridica
- strumentali rispetto all’amm.ne statale o regionale di riferimento che su di esse esercita potere
di vigilanza. 18
- Agenzie comuni: svolgono compiti limitati ad un ambito tecnico-operativo.
- Agenzia industrie-difesa: enti pubb dotati di autonomia gestionale e\o normativa.
ART.61: Le agenzie dotate di personalità giuridica hanno compiti amm.vi generali, come le agenzie fiscali.
LA PUBB AMMINISTRAZIONE:
ART.97: Le PA, in coerenza con l’ordinam. UE, assicurano: equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito
pubb.
- Pubb uffici organizzati secondo disposiz di legge in modo da assicurare: il buon andamento e
l’imparzialità dell’Amm.ne.
- Nell’ordinam. degli uffici sono determinate: sfere di competenza, attribuz. e responsabilità proprie dei
funzionari.
- Agli impieghi nelle PA si accede con concorso (pubb), salvo casi stabiliti dalla legge
ORGANI AUSILIARI DELLA PA:
1) CNEL (Art.99): Il Consiglio naz dell'economia e Lavoro
- È composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
- Organo di consulenza delle Camere e del Governo per materie e secondo funzioni attribuitegli dalla
legge.
- Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo principi e entro limiti stabiliti dalla legge
Composizione: 72 membri;
- 12 esperti (8 nominati dal P.R e 4 proposti dal P del Consiglio previa delibera del C. dei Ministri e
nominati con DPR);
- 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni- servizi in settori pubb-privati
(24 dei lavoratori dipendenti, 6 dei lavoratori autonomi e 18 delle imprese);
- 10 rappresentanti delle associazioni di promoz sociale
- il Segretario Gen. e il Presidente
I componenti durano in carica 5 anni.
Le varie categorie sociali ed economiche, hanno preferito instaurare rapporti diretti con Parlamento e
Governo anziché convogliare richieste verso il CNEL. Ciò ha comportato scarsa rilevanza politica del CNEL.
Il disegno di riforma costituz del 12 apr 16, respinto dal Referendum 4 dic 16 aveva previsto la
soppressione.
2) CONSIGLIO DI STATO
- ART.100 (3 com) Indipendente di fronte al governo
- Organo di consulenza, giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amm.ne.
ART.100
- ART.100 (3 com) Indipendente di fronte al
- ART 103 Ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A degli interessi legittimi e, in partic materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi
Si articola in 7 sez, 3 consultive e 4 giurisdiz.
Nell’ambito delle consultive -> Adunanza Gen. del Consiglio di Stato (tutti i magistrati in servizio presso il
Consiglio)
Nell’ambito delle giurisdizionali -> Adunanza Plenaria (P. del Consiglio di Stato che la presiede + 12
magistrati del Consiglio di Stato).
3) LA CORTE DEI CONTI
- ART.100 (3 com) Indipendente di fronte al governo
- ART 100 (2 com) Esercita controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e succes sulla
gestione del bilancio Stato
Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
- ART 103 (2 com) Ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge
4) AVVOCATURA DELLO STATO
- Organo ausiliario, non di rilevanza costituzionale
- Organo tecnico, provvede alla tutela legale dei diritti\interessi dello Stato, rappresentando e
assistendo in giudizio le Amm.ni statali.
- Organo di consulenza, ove richiesto dalle amm.ni ad esprimere pareri su progett di legge, transaz,
contratti.
- È costituita dall’Avvocatura generale con sede a Roma e da Avvocature distrettuali. 19
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (organo di garanzia e
controllo)
ELEZIONE
ART.83 È eletto dal Parlam. in seduta comune dei suoi membri.
-All'elez partecipano 3 delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio Regionale per assicurare la
rappresentanza delle minoranze (Aosta 1 delegato).
-Elezione per scrutinio segreto a maggioranza di 2\3 dell'assemblea. Dopo il 3’ scrutinio sufficiente
maggioranza assoluta
ART.84: Può essere eletto PR ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici
-L'ufficio di PR incompatibile con qualsiasi altra carica
-Assegno e dotazione det per legge. (per consentire al PR l’esercizio delle sue funz in piena autonomia
(dotazione: insieme beni immobili-mobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, messi
a disposiz del PR)
ART. 85: Eletto per 7 anni, non previsto divieto di rielezione
-30 g prima che scada il termine, P. Camera dei dep. convoca in seduta comune Parlamento\delegati
regionali per elegg nuovo
-Se Camere sono sciolte, o manca meno di 3 mesi alla cessazione, elezione avviene entro 15g dalla
riunione delle nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
UFFICIO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBB garantisce l’autonomia del PR. Ha autonomia organizzativa,
tra cui contabile.
- Gli è riconosciuta la speciale AUTODICHIA ammessa per le Camere e la Corte Costituz
LA SUPPLENZA:
ART 86: Le funz del PR, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal P. del Senato.
-Il supplente eserciterà funz di ordinaria amm.ne e quelle strett. necessarie in situaz. di assoluta
necessità e urgenza.
-In caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, il P.Camera dei dep. indice l’elezione del
nuovo PR entro 15g, salvo maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3
mesi alla loro cessaz.
ART. 87 PR è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità naz: come
Capo dello Stato impersona l’unità, la stabilità e la continuità dello Stato, manifestandone la volontà unitaria
all’interno e all’esterno.
Come rappr. della Naz personifica e rende presente la Comunità naz, nella sua interezza e unitarietà,
tutelandone gli interessi.
2) Può inviare messaggi alle Camere può convocarle in via straordinaria (art.
3) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa 1 riunione,
62 Cost.);
4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Correttamente interpretato, presuppone che tali atti siano stati previamente adottati, in coerenza
con le previsioni costituz che attribuiscono la funz legislativa al Parlamento (art.70) e solo in via di
delega o in casi eccez. al Governo (art.76\77).
- Il PR può controllare l’atto e intervenire nei confronti del Governo se ritiene compromesso
l’interesse naz. o violata la Cost.
- In tal caso si limita a una richiesta di riesame motivata, in quanto un rifiuto dell’autorizz. si
risolverebbe nella negaz. dell’esercizio del potere di iniziativa del Governo e potrebbe configurare
un attentato alla Cost.
Se Governo insiste, PR è obbligato a emanare l’atto. Rifiuta l’emanaz se l’atto configura attentato
alla Cost\Alto tradimento
referendum
6) Indice il popolare nei casi previsti dalla Costituzione
7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere 20
9) Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura
11) Può concedere grazia e commutare le pene
L. 681 c.p. disciplina procedim. per concessione della grazia
-
12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il potere di scelta è dalla legg. attribuito al Governo, il PR emette Decreto di conferimento
- effettuando controllo di legittimità
ART 59 (2 com) Nomina 5 senatori a vita
ART 135 Nomina di 5 giudici della Corte costituz
ART 74 Può rinviare le leggi alle Camere
ART 88 Scioglie le Camere
- Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi dal suo mandato (semestre bianco), salvo
coincidano in tutto\in parte con gli ultimi 6 della legislatura.
ART 92 Nomina P. del Consiglio dei ministri e i Ministri
ART 126 Scioglie Consigli regionali che abbiano compiuto atti contrari alla Cost. o gravi violazioni
di legge
LE SUE FUNZIONI AMM.VE: Nomina del P. e Segretario gen. del CNEL, Concessione cittadinanza italiana,
quella del titolo di Città ai Comuni, Annullamento straordinario degli atti amm.vi illegittimi.
LA CONTROFIRMA DEGLI ATTI DEL P.R
ART 89 Nessun atto del P.R è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti (nel caso di atti
legislativi o previsti dalla legge, anche dal P del Consiglio) che ne assumono piena responsabilità penale,
civile, amm.va e politica.
- Il Governo rifiuta la controfirma quando l’atto concreti fattispecie penale, esorbiti dalla competenza del
Capo di Stato, o costituisca attentato alla Cost. o alto tradimento.
- La norma si riferisce a atti espressione delle funz. proprie del PR, esclusi atti personali (giuramento,
opinioni non formali, dimis)
RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE:
ART.90 Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o attentato alla Cost.
- In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta
dei membri.
- Sulle accuse contro il P.R giudica la Corte Costituz con l’intervento dei giudici costituz ordinari e
16 giudici aggregati.
PER ALTO TRADIMENTO: collusione con potenze straniere finalizzata a pregiudicare gli interessi naz
L’ATTENTATO ALLA COST. è fattispecie con una ampia latitudine, è demandato al Parlamento e in via
definitiva alla Corte Costituz stabilire quali atti del PR, tenuti con la consapevolezza di arrecare danno,
integrino o meno l’attentato.
IL GIURAMENTO
ART. 91 Prima di assumere funz, presta giuramento di fedeltà alla Repub e di osservanza della Cost. dinanzi
Parlam. in seduta comune
- Col giuramento manifesta la volontà di accettare la nomina, da quel gg cominciano a decorrere i 7 anni
di durata della carica.
CESSAZIONE DELLA CARICA alla scadenza del mandato il P.R diviene, salvo rinunzia, senatore a vita
(art.59). LA CORTE COSTITUZIONALE
L'osservanza della Cost. è garantita dal sistema della giustizia costituz che vede al suo centro la C.C,
- Organo costituz -> dà diretta e immediata esecuzione alla Cost.
- Organo giurisdizionale -> le sue funz dirette a risolvere controversie in via definitiva.
ART 137 acquistano efficacia di giudicato
Contro le decisioni della C.c non è ammessa alcuna impugnazione,
Art. 135 Cost. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21
15 giudici:
- 5 nominati dal P.R,
- 5 dal Parlamento in seduta comune
- 5 dalle supreme magistrature ordinaria ed amm.ve (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato,
1 dalla Corte dei Conti)
La scelta deve avvenire secondo requisiti soggettivi: tra i magistrati anche a riposo delle magistrature
superiori, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra avvocati con esercizio professionale
almeno ventennale.
- DURATA DELL’INCARICO DI MAGISTRATO DELLA CORTE COSTITUZ: mandato di 9 anni, non rieleggibili
- La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente che rimane in carica 3 anni , ed è rieleggibile.
COMPOSIZIONE GIUDIZI DI ACCUSA
- 31 membri
- Nei giudizi di accusa contro il PR, la Corte è integrata da 16 giudici aggregati sorteggiati da un
elenco di 45 cittadini (eleggibili a senatore) eletti dal Parlamento in seduta comune, ogni 9 anni
con stesse modalità dell’elez dei giudici costituz ordinari.
- Alla Corte è riservato il giudizio sui titoli di ammissione dei giudici, sia ordinari che aggregati.
- Alla Corte è riconosciuta inoltre la giurisdizione domestica nei confronti dei propri dipendenti
I GIUDICI COSTITUZ ORDINARI (art.135):
Carica incompatibile con:
- membro del Parlamento, di Consiglio Regionale, senatore, avvocato e qualsiasi ufficio
pubb\privato.
- Non possono svolgere funz di amministratore\sindaco in società commerciali con fine di lucro
- Attività politica in p. politici, né essere candidati alle elez politiche e amm.ve.
Godono di alcune prerogative:
- IMMUNITÀ prevista per i membri del Parlamento dall'art.68, non possono essere sindacati per
opinioni espresse, nè per voti dati nell’esercizio delle loro funz.
- RIMOZIONE\SOSPENSIONE può avvenire solo con deliberaz della Corte presa a maggioranza dei
2\3 dei componenti.
Decadono, ove non esercitino le loro funz per 6 mesi.
LE COMPETENZE DELLA CORTE (art.134)
1) IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
Giudizio non preventivo, ma in via gen. successivo all’entrata in vigore degli atti lgs, (tranne x L. di
approvaz dello Statuto Regionale)
Il sindacato di legittimità si esercita:
- sulle leggi formali, costituz, ordinarie, regionali e provinciali, sugli atti aventi forza di legge
- sui decreti di attuaz degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, degli statuti regionali ed i
referendum.
La Corte ha escluso rientrassero tra gli atti aventi forza di legge i regolam previsti dalla Cost. (delle camere
e dell’esecutivo)
L’incostituzionalità - materiale, attiene al contenuto, per contrasto con principi o norme fissati dalla
Cost - formale, per contrasto con norme sul procedimento legislativo.
SISTEMA DI IMPUGNATIVA MISTO
:
GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
Questione di legittimità costituz deve essere sollevata nel corso di un giudizio che si svolge dinanzi ad un
a quo
giudice ordinario o speciale. Occorre quindi:
- la necessità della pendenza del giudizio davanti a un giudice ordinario o speciale (art.23
l.87/1953),
- l’effettiva controversia di merito e l’interesse all’accoglimento dell’eccezione.
Legittimati a proporre l’eccezione sono:
- le parti, il giudice d’ufficio e il Pubb Ministero in qualunque stato e grado del procedimento.
Segue la valutaz del giudice a quo:
RILEVANZA: Il giudice verifica se il giudizio non possa essere definito indipendentem dalla risoluz d
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